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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4232/2024
TRA
( concessionario della riscossione delle entrate degli enti Parte_1 PartitaIVA_1 locali in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Simone Tiberi, entrambi elett.te dom.ti presso la sede della in Corridonia 62014 (MC) alla via del Lavoro 139. Parte_1
ATTORE-OPPOSTO
E
(P. IVA con sede in Sorrento al Corso Italia Controparte_1 P.IVA_2
219, elett.te dom.to in Sant'Agnello alla via F. S. Ciampa 18 presso lo studio dell'avv. M. Marrone indirizzo pec: CONVENUTA-OPPONENTE Email_1
E
, in persona del sindaco p. t. dom.to presso la casa comunale in Piazza Sant'Antonino 14 Controparte_2
TERZO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Il giudizio ha origine da una opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis dpr n. 602/73 notificato il 14-2-24 promosso dalla società opponente, odierna convenuta;
con l'ordinanza che disponeva la sospensione dell'esecuzione promossa veniva concesso il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ritualmente introdotto il giudizio ad istanza della società questa impugnava Controparte_3
l'opposizione chiedendone il rigetto alla luce della documentazione prodotta;
si costituiva la società la quale reiterava le eccezioni, in aggiunta Controparte_4
eccepiva la tardività dell'introduzione del giudizio di merito, chiedendo la conferma dei provvedimenti già resi.
Il Terzo è invece rimasto contumace Controparte_2
Il giudizio di merito ruota intorno al seguente dato e cioè: la notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 28-10-
2022, notifica non contestata, a cui ha fatto seguito il pignoramento ex art. 72 bis, notificato il 14.2.24, tale esecuzione a dire dell'opponente è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 792 lett. H)
L. 160/2019 e l'atto di pignoramento è nullo poiché non preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Pertanto, all'esito dello spirare del termine concesso ex art. 189 cpc la causa viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di tardività sollevata dalla società CP_1 infatti sul punto dall'esame della comunicazione svolta nel giudizio avente rg. 651/24 si evince che la ordinanza che sospende l'esecuzione e concede il termine di giorni 60 per la formalizzazione è comunicata il
25 luglio 2024, ergo il termine di giorni 60 scade il 24-9-24, mentre la citazione che introduce il giudizio che ci occupa è notificata alle parti il 25.9.24, pertanto tardiva.
Sul punto giurisprudenza monocorde ritiene non applicabile la sospensione feriale dei termini processuali trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata.
L'accoglimento della sollevata eccezione preclude alla scrivente l'esame del merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_1 - Dichiara improcedibile il giudizio di merito
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che, per la presente fase si liquidano in euro 395,00, oltre accessori di Controparte_1 legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Marco Marrone, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 22-9-25
il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4232/2024
TRA
( concessionario della riscossione delle entrate degli enti Parte_1 PartitaIVA_1 locali in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Simone Tiberi, entrambi elett.te dom.ti presso la sede della in Corridonia 62014 (MC) alla via del Lavoro 139. Parte_1
ATTORE-OPPOSTO
E
(P. IVA con sede in Sorrento al Corso Italia Controparte_1 P.IVA_2
219, elett.te dom.to in Sant'Agnello alla via F. S. Ciampa 18 presso lo studio dell'avv. M. Marrone indirizzo pec: CONVENUTA-OPPONENTE Email_1
E
, in persona del sindaco p. t. dom.to presso la casa comunale in Piazza Sant'Antonino 14 Controparte_2
TERZO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Il giudizio ha origine da una opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis dpr n. 602/73 notificato il 14-2-24 promosso dalla società opponente, odierna convenuta;
con l'ordinanza che disponeva la sospensione dell'esecuzione promossa veniva concesso il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ritualmente introdotto il giudizio ad istanza della società questa impugnava Controparte_3
l'opposizione chiedendone il rigetto alla luce della documentazione prodotta;
si costituiva la società la quale reiterava le eccezioni, in aggiunta Controparte_4
eccepiva la tardività dell'introduzione del giudizio di merito, chiedendo la conferma dei provvedimenti già resi.
Il Terzo è invece rimasto contumace Controparte_2
Il giudizio di merito ruota intorno al seguente dato e cioè: la notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 28-10-
2022, notifica non contestata, a cui ha fatto seguito il pignoramento ex art. 72 bis, notificato il 14.2.24, tale esecuzione a dire dell'opponente è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 792 lett. H)
L. 160/2019 e l'atto di pignoramento è nullo poiché non preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Pertanto, all'esito dello spirare del termine concesso ex art. 189 cpc la causa viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di tardività sollevata dalla società CP_1 infatti sul punto dall'esame della comunicazione svolta nel giudizio avente rg. 651/24 si evince che la ordinanza che sospende l'esecuzione e concede il termine di giorni 60 per la formalizzazione è comunicata il
25 luglio 2024, ergo il termine di giorni 60 scade il 24-9-24, mentre la citazione che introduce il giudizio che ci occupa è notificata alle parti il 25.9.24, pertanto tardiva.
Sul punto giurisprudenza monocorde ritiene non applicabile la sospensione feriale dei termini processuali trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata.
L'accoglimento della sollevata eccezione preclude alla scrivente l'esame del merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_1 - Dichiara improcedibile il giudizio di merito
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che, per la presente fase si liquidano in euro 395,00, oltre accessori di Controparte_1 legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Marco Marrone, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 22-9-25
il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora