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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2317/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. MEO ARTURO , oggi sostituito dall'avv. Viviana De Marco chiede Parte_1 rinviarsi l'udienza per consentire la presenza del titolare della causa e chiede ammettersi le prove orali e la CTU richiesta. Precisa le conclusioni come da comparsa di riassunzione. Si riporta agli atti e precisa che l'attore ha effettuato attività ultronee rispetto a quella che gli sono state pagate come meglio esposto in atti e chiede la condanna della compagnia al pagamento di tali ulteriori compensi
Per l'avv. NAPOLITANO FRANCESCO si oppone alla Controparte_1 richiesta di rinvio e chiede che il giudice decisa. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione . In particolare evidenzia che il rapporto contrattuale è sempre stato unico e svolgimento delle attività con il conseguente pagamento dell'emolumento delle competenze può configurarsi quale prassi negoziale consolidata, da momento che mai alcuna differenza è stata pretesa da controparte. Chiede la condanna dell'attore al pagamento delle spese.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEO ARTURO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mercogliano ( AV ) in via Vaccaro 2 C presso il difensore avv. MEO
ARTURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLITANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa r.g.n. 2317/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17.1.2023 ha convenuto la Parte_1 società riassumendo davanti al Tribunale di Milano il giudice Controparte_1 promosso davanti al Tribunale di Napoli che si è dichiarato incompetente per territorio e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 107.055,56 a titolo di corrispettivo per le attività eseguite su incarico della società assicurativa con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la società convenuta chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi la domanda improcedibile per omessa richiesta stragiudiziale di pagamento, di dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria a norma dell'art. 2956 c.c. e di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione;
nel merito ha chiesto di respingersi la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata decisa, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Sono infondate le eccezioni preliminare sollevate dalla società convenuta.
L'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento non costituisce condizione di procedibilità/ammissibilità della domanda di pagamento spesa in giudizio.
Va respinta l'eccezione di prescrizione triennale presuntiva ex art. 2956 c.c. avendo la società convenuta riconosciuto il mancato pagamento delle somme pretese dall'attore ( art. 2959 c.c. ) sostenendo di avere estinto la pretesa creditoria con il pagamento di una somma inferiore a quella pretesa dal corrispondente all'importo dovuto per la sola perizia, e ciò a fronte Pt_1 della pretesa creditoria di quest'ultimo di vedersi riconosciuti i compensi professionali per una somma maggiore , ossia per le attività ulteriori e diverse asseritamente realizzate per conto della società convenuta. Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione ( cfr da ultimo Cass.
n. 17595 del 28.6.2019 ) l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento del debito nella stessa misura richiesta , pertanto non può essere opposta dal debitore che contesti il quantum della pretesa creditoria o l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si fonda la relativa pretesa, entrambe le contestazioni sono stata sollevate dalla società convenuta.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Contrariamente all'assunto della convenuta, che sostiene che l'attore non avrebbe individuato le ragioni giustificanti la richiesta di pagamento ai danni della società e tanto meno avrebbe indicato le tariffe ed i criteri da CP_1
pagina 4 di 7 calcolo utilizzati per la determinazione del credito di euro 107.055,56, così profilando una nullità relativa sia al petitum che alla causa petendi ( art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. ), l'attore ha esplicitato di avere agito per il pagamento di prestazioni ulteriori a quelle già pagate dalla società convenuta, relative alla sola perizia, allegando con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per ciascuna posizione la parcella professionale relativa a tali ulteriori prestazioni dedotto quanto già pagato dalla società convenuta ( allegati da 11 a 20 ). Va aggiunto che le difese svolte dalla società di assicurazioni dimostrano l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo la società svolto puntuali difese sulla pretesa creditoria in ordine sia alla prova degli incarichi ulteriori che l'attore assume essergli stati affidati dalla società, che allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui viene chiesto il pagamento, che alla quantificazione dei compensi.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
L'attore che assume che nel periodo compreso tra il 24.6.2013 ed il 10.8.2016 la società convenuta gli avrebbe affidato 323 incarichi che sarebbero stati compensati solo in parte, essendogli stati pagati unicamente i compensi per la perizia estimativa dei danni ai veicoli e non l'ulteriore attività gestionale, amministrativa, di trattazione e liquidazione dei sinistri , definiti bonariamente in fase stragiudiziale e giudiziale con il patrocinatore dei danneggiati, fino all'attività di consulente tecnico di parte nell'ambito di CTU e o ATP disposte in fase giudiziale.
Ha prodotto un conteggio del credito per ogni singola posizione diviso per i vari anni, indicando la somma pretesa, quella pagata e quella asseritamente ancora dovuta ( cfr doc. 6 ) e documentazione relativa ai singoli sinistri, riunita in documenti di centinaia di pagine, prive di ogni indice, che non ha in alcun modo illustrato ( cfr doc. da 10 a 19 ) , così da renderne impossibile e non doverosa la consultazione analitica ( cfr sentenza Cass. S.U. 2435/2008
“…deve ribadirsi - in conformità…ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304).
Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai
pagina 5 di 7 fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).. “ )
Dalla documentazione prodotta risulta che, pur in assenza di accordo scritto con la compagnia relativo ai compensi spettanti al perito, per ogni sinistro la liquidava somme simili Controparte_1
e che l'attore, esaurita l'attività inerente ogni sinistro ( attività che comprendeva anche quella che in allegazione esulava in senso stretto la perizia dei danni subiti dai veicoli ), emetteva la fattura relativa ai propri compensi professionali che veniva regolarmente pagata.
Ciò è avvenuto nel corso di tutti i tre anni del rapporto professionale intercorso tra il e la Pt_1 senza che l'attore abbia mai reclamato il pagamento di somme ulteriori a quelle Controparte_1 pagate dalla compagnia né nel corso del rapporto né in data successiva alla sua chiusura e lo ha fatto solo con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli notificato in data 6.4.2022 ( a distanza di 8 anni dalla conclusione del rapporto ).
Dunque, pur in assenza di contratto scritto ( non richiesto dalla legge ai fini della validità del contratto ), risulta provata l'esistenza di un accordo tra attore e società di assicurazioni relativo ai compensi che competevano al perito per ogni singolo sinistro, accordo che le parti hanno rispettato per tutta la durata del rapporto, corrispondendo la società di assicurazioni puntualmente gli importi fatturati dal perito.
L'assunto dell'attore per il quale si sarebbe trattato di pagamenti parziali, tali da non impedire la pretesa di somme ulteriori, non è dimostrato dalle fatture versate in atti. Tali fatture, per quanto non portino la dicitura a saldo, non indicano neppure quella di acconto. Del resto, avvenendo il pagamento del compenso in un'unica soluzione e per importi esigui, non aveva alcun senso indicare nelle fatture la dicitura a saldo. Tanto meno le fatture sono riferite alla sola perizia relativa ai danni al veicolo, essendo la causale del pagamento riferita semplicemente al sinistro con indicazione del relativo numero. Inoltre nelle parcelle nelle quali il perito espone compensi e spese ulteriori a quelli liquidati dalla compagnia, compaiono voci relative e spese per uso della propria auto o spese chilometriche che non risultano provate, oltre a spese per documentazione fotografica che non è stata prodotta e che comunque è compresa nella perizia sul veicolo,
pagina 6 di 7 regolarmente pagata dalla società convenuta. Infine, non vi è documentazione che attesti la conclusioni di accordi per la liquidazione dei danni stipulati dal perito, essendo peraltro incontestata l'affermazione della società convenuta per la quale a partire dal 2010 i periti non avevano il potere di provvedere alla materiale liquidazione dei sinistri per conto della compagnia. Tanto meno risulta dimostrato che l'attore abbia svolto prestazioni in ambito giudiziale quale consulente di parte.
Tanto meno l'attore ha dimostrato la nullità dell'accordo con la compagnia per essere stato costretto ad accettare compensi inferiori rispetto al valore delle prestazioni professionali rese per mantenere il rapporto con la società convenuta, imponendo quest'ultima le proprie tariffe con abuso di posizione dominante ( art. 2 e 3 L. 287/1990 ). Non risulta infatti configurabile una posizione dominante della società convenuta nel mercato tale da consentirle di imporre le proprie tariffe ai periti, operando nel mercato assicurativo diverse compagnie così da consentire all'attore, ove non soddisfatto dei compensi riconosciuti dalla società , di prestare la CP_1 propria attività professionale per altra compagnia.
Per tutte le ragioni esposte va respinta la domanda proposta dall'attore.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'attore va condannato a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia e compensi minimi per la fase decisoria, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge la domanda proposta dall'attore , Parte_1 condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
11.977,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2317/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. MEO ARTURO , oggi sostituito dall'avv. Viviana De Marco chiede Parte_1 rinviarsi l'udienza per consentire la presenza del titolare della causa e chiede ammettersi le prove orali e la CTU richiesta. Precisa le conclusioni come da comparsa di riassunzione. Si riporta agli atti e precisa che l'attore ha effettuato attività ultronee rispetto a quella che gli sono state pagate come meglio esposto in atti e chiede la condanna della compagnia al pagamento di tali ulteriori compensi
Per l'avv. NAPOLITANO FRANCESCO si oppone alla Controparte_1 richiesta di rinvio e chiede che il giudice decisa. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione . In particolare evidenzia che il rapporto contrattuale è sempre stato unico e svolgimento delle attività con il conseguente pagamento dell'emolumento delle competenze può configurarsi quale prassi negoziale consolidata, da momento che mai alcuna differenza è stata pretesa da controparte. Chiede la condanna dell'attore al pagamento delle spese.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEO ARTURO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mercogliano ( AV ) in via Vaccaro 2 C presso il difensore avv. MEO
ARTURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLITANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa r.g.n. 2317/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17.1.2023 ha convenuto la Parte_1 società riassumendo davanti al Tribunale di Milano il giudice Controparte_1 promosso davanti al Tribunale di Napoli che si è dichiarato incompetente per territorio e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 107.055,56 a titolo di corrispettivo per le attività eseguite su incarico della società assicurativa con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la società convenuta chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi la domanda improcedibile per omessa richiesta stragiudiziale di pagamento, di dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria a norma dell'art. 2956 c.c. e di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione;
nel merito ha chiesto di respingersi la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata decisa, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Sono infondate le eccezioni preliminare sollevate dalla società convenuta.
L'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento non costituisce condizione di procedibilità/ammissibilità della domanda di pagamento spesa in giudizio.
Va respinta l'eccezione di prescrizione triennale presuntiva ex art. 2956 c.c. avendo la società convenuta riconosciuto il mancato pagamento delle somme pretese dall'attore ( art. 2959 c.c. ) sostenendo di avere estinto la pretesa creditoria con il pagamento di una somma inferiore a quella pretesa dal corrispondente all'importo dovuto per la sola perizia, e ciò a fronte Pt_1 della pretesa creditoria di quest'ultimo di vedersi riconosciuti i compensi professionali per una somma maggiore , ossia per le attività ulteriori e diverse asseritamente realizzate per conto della società convenuta. Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione ( cfr da ultimo Cass.
n. 17595 del 28.6.2019 ) l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento del debito nella stessa misura richiesta , pertanto non può essere opposta dal debitore che contesti il quantum della pretesa creditoria o l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si fonda la relativa pretesa, entrambe le contestazioni sono stata sollevate dalla società convenuta.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Contrariamente all'assunto della convenuta, che sostiene che l'attore non avrebbe individuato le ragioni giustificanti la richiesta di pagamento ai danni della società e tanto meno avrebbe indicato le tariffe ed i criteri da CP_1
pagina 4 di 7 calcolo utilizzati per la determinazione del credito di euro 107.055,56, così profilando una nullità relativa sia al petitum che alla causa petendi ( art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. ), l'attore ha esplicitato di avere agito per il pagamento di prestazioni ulteriori a quelle già pagate dalla società convenuta, relative alla sola perizia, allegando con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per ciascuna posizione la parcella professionale relativa a tali ulteriori prestazioni dedotto quanto già pagato dalla società convenuta ( allegati da 11 a 20 ). Va aggiunto che le difese svolte dalla società di assicurazioni dimostrano l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo la società svolto puntuali difese sulla pretesa creditoria in ordine sia alla prova degli incarichi ulteriori che l'attore assume essergli stati affidati dalla società, che allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui viene chiesto il pagamento, che alla quantificazione dei compensi.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
L'attore che assume che nel periodo compreso tra il 24.6.2013 ed il 10.8.2016 la società convenuta gli avrebbe affidato 323 incarichi che sarebbero stati compensati solo in parte, essendogli stati pagati unicamente i compensi per la perizia estimativa dei danni ai veicoli e non l'ulteriore attività gestionale, amministrativa, di trattazione e liquidazione dei sinistri , definiti bonariamente in fase stragiudiziale e giudiziale con il patrocinatore dei danneggiati, fino all'attività di consulente tecnico di parte nell'ambito di CTU e o ATP disposte in fase giudiziale.
Ha prodotto un conteggio del credito per ogni singola posizione diviso per i vari anni, indicando la somma pretesa, quella pagata e quella asseritamente ancora dovuta ( cfr doc. 6 ) e documentazione relativa ai singoli sinistri, riunita in documenti di centinaia di pagine, prive di ogni indice, che non ha in alcun modo illustrato ( cfr doc. da 10 a 19 ) , così da renderne impossibile e non doverosa la consultazione analitica ( cfr sentenza Cass. S.U. 2435/2008
“…deve ribadirsi - in conformità…ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304).
Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai
pagina 5 di 7 fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).. “ )
Dalla documentazione prodotta risulta che, pur in assenza di accordo scritto con la compagnia relativo ai compensi spettanti al perito, per ogni sinistro la liquidava somme simili Controparte_1
e che l'attore, esaurita l'attività inerente ogni sinistro ( attività che comprendeva anche quella che in allegazione esulava in senso stretto la perizia dei danni subiti dai veicoli ), emetteva la fattura relativa ai propri compensi professionali che veniva regolarmente pagata.
Ciò è avvenuto nel corso di tutti i tre anni del rapporto professionale intercorso tra il e la Pt_1 senza che l'attore abbia mai reclamato il pagamento di somme ulteriori a quelle Controparte_1 pagate dalla compagnia né nel corso del rapporto né in data successiva alla sua chiusura e lo ha fatto solo con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli notificato in data 6.4.2022 ( a distanza di 8 anni dalla conclusione del rapporto ).
Dunque, pur in assenza di contratto scritto ( non richiesto dalla legge ai fini della validità del contratto ), risulta provata l'esistenza di un accordo tra attore e società di assicurazioni relativo ai compensi che competevano al perito per ogni singolo sinistro, accordo che le parti hanno rispettato per tutta la durata del rapporto, corrispondendo la società di assicurazioni puntualmente gli importi fatturati dal perito.
L'assunto dell'attore per il quale si sarebbe trattato di pagamenti parziali, tali da non impedire la pretesa di somme ulteriori, non è dimostrato dalle fatture versate in atti. Tali fatture, per quanto non portino la dicitura a saldo, non indicano neppure quella di acconto. Del resto, avvenendo il pagamento del compenso in un'unica soluzione e per importi esigui, non aveva alcun senso indicare nelle fatture la dicitura a saldo. Tanto meno le fatture sono riferite alla sola perizia relativa ai danni al veicolo, essendo la causale del pagamento riferita semplicemente al sinistro con indicazione del relativo numero. Inoltre nelle parcelle nelle quali il perito espone compensi e spese ulteriori a quelli liquidati dalla compagnia, compaiono voci relative e spese per uso della propria auto o spese chilometriche che non risultano provate, oltre a spese per documentazione fotografica che non è stata prodotta e che comunque è compresa nella perizia sul veicolo,
pagina 6 di 7 regolarmente pagata dalla società convenuta. Infine, non vi è documentazione che attesti la conclusioni di accordi per la liquidazione dei danni stipulati dal perito, essendo peraltro incontestata l'affermazione della società convenuta per la quale a partire dal 2010 i periti non avevano il potere di provvedere alla materiale liquidazione dei sinistri per conto della compagnia. Tanto meno risulta dimostrato che l'attore abbia svolto prestazioni in ambito giudiziale quale consulente di parte.
Tanto meno l'attore ha dimostrato la nullità dell'accordo con la compagnia per essere stato costretto ad accettare compensi inferiori rispetto al valore delle prestazioni professionali rese per mantenere il rapporto con la società convenuta, imponendo quest'ultima le proprie tariffe con abuso di posizione dominante ( art. 2 e 3 L. 287/1990 ). Non risulta infatti configurabile una posizione dominante della società convenuta nel mercato tale da consentirle di imporre le proprie tariffe ai periti, operando nel mercato assicurativo diverse compagnie così da consentire all'attore, ove non soddisfatto dei compensi riconosciuti dalla società , di prestare la CP_1 propria attività professionale per altra compagnia.
Per tutte le ragioni esposte va respinta la domanda proposta dall'attore.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'attore va condannato a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia e compensi minimi per la fase decisoria, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge la domanda proposta dall'attore , Parte_1 condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
11.977,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler pagina 7 di 7