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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini); Pt_1
appellante
e
(avv.ti Massimo De Bernardo e Luciana Esposito); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30\1\2024, il Tribunale di Cosenza, esperita prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, ha accolto la domanda con cui chiedeva di riconoscere la tecnopatia negata in sede Controparte_1
amministrativa dall' , ritenendo che la ipoacusia dal medesimo patita Pt_1
fosse stata causata dalle emissioni rumorose cui era stato esposto per circa un trentennio sul posto di lavoro e condividendo la percentuale di danno biologico del 35% ritenuta dall'ausiliario, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione della dovuta rendita a far data CP_2
dalla domanda amministrativa.
2. La sentenza è appellata dall' , che preliminarmente ribadisce la Pt_1
pretesa nullità del ricorso introduttivo e la inammissibilità, perché generica,
della prova testimoniale assunta nel pregresso grado di giudizio.
Nel merito, lamenta la mancanza di indagini fonometriche sui luoghi di lavoro e rileva che la patita ipoacusia non sarebbe “stata strumentalmente indagata dal
CTU in modo esaustivo: l'esame dei Potenziali Evocati Uditivi effettuato dal ricorrente
è apparso immediatamente inutilizzabile perché effettuato solo sulla via aerea ( v. in
all. ), laddove esso era stato raccomandato anche e soprattutto per via ossea”.
Rilevando, altresì, che l'ausiliario non avrebbe sostanzialmente risposto ai rilievi critici formulati dal proprio CTP alla bozza peritale inviata.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda ex adverso proposta, previo eventuale rinnovo della
CTU.
3. Nella resistenza dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. , con ricorso del 12\1\21, ha dedotto di avere lavorato Controparte_1
come autista – minatore – lancista in galleria dal 1991, lamentando una forte ipoacusia. Indicati dettagliatamente le diverse ditte per cui ha lavorato ed i relativi periodi, ha inoltre dedotto di avere presentato domanda amministrativa all' , in data 13\5\2019, al fine di ottenere il Pt_1
riconoscimento del proprio diritto a beneficiare delle tutele indennitarie di legge, domanda che era respinta con provvedimento del 29\1\20 per una pretesa insufficienza della documentazione.
Ha, pertanto, chiesto di potere provare, a mezzo testi, la propria esposizione al rischio professionale e, previo accertamento a mezzo di consulenza medica dell'effettivo grado di menomazione permanente patita, che il convenuto istituto assicuratore fosse condannato al pagamento della conseguente rendita ovvero indennizzo in conto capitale.
6.1. Il teste , compagno di lavoro del ricorrente per circa sei Testimone_1
anni, ha confermato che lo stesso svolgeva le mansioni di lancista minatore in galleria, la forte esposizione a rumori, l'utilizzo di mezzi rumorosi quali il vibratore ad aria compressa o la pompa spritz beton. Quanto ai DPI, costituiti da cuffie, pur affermandone l'utilizzo, specificava che le modalità di esecuzione della prestazione, insieme ad altri lavoratori con i quali occorreva coordinarsi, li portavano a doverle frequentemente togliere.
Il teste , collega del ricorrente per circa cinque anni, ha Testimone_2
confermato le mansioni dedotte dal ricorrente ed il suo utilizzo di strumenti rumorosi quali vibratore, pompa spritz, trapano, demolitore. Confermava la rumorosità dell'ambiente e, quanto ai DPI (cuffie e tappi per le orecchie),
dichiarava anche lui che era necessario toglierli frequentemente per poter sentire le disposizioni impartite ed anche l'arrivo dei mezzi in galleria.
6.2. Il CTU nominato, esaminato il periziando ed esaminata la documentazione medica, concludeva formulando la diagnosi di “Ipoacusia
neurosensoriale bilaterale con deficit uditivo sulla via ossea del 69,85% a dx e del
76,35% a sn” e così rispondendo ai quesiti: “Il Sig. nato a [...]
Cosenza il 25.08.1969, è affetto da ipoacusia da rumore. Tale malattia è in rapporto
causale con l'attività lavorativa svolta di minatore, e determina un danno biologico del
35% (trentacinque per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda
del 29.01.2020”.
7.1. Venendo ai motivi d'appello, è evidente l'infondatezza della ribadita eccezione di nullità della domanda, avendo il ricorrente specificato l'attività
lavorativa svolta, la durata della stessa ed i periodi lavorativi alle dipendenze delle diverse ditte. Tutte circostanze, del resto, formalmente a conoscenza dell'Istituto assicuratore, trattandosi di rapporti di lavoro regolari, con puntuale versamento dei premi da parte dei datori di lavoro. Ed ha del pari indicato le fonti di rumore cui era stato sottoposto per circa 30 anni e la loro efficienza causale rispetto alla lamentata tecnopatia.
7.2. Nel merito, è sufficiente constatare che i due testi hanno pienamente confermato le mansioni lavorative svolte in ambiente ad elevato rischio e l'utilizzo diretto di strumenti di lavoro molto rumorosi.
Quanto poi alle pretese carenze dell'accertamento peritale, i motivi d'appello si rivelano addirittura capziosi.
Nella relazione peritale depositata dall'ausiliario, infatti, si rileva che il ricorrente “percepisce con difficoltà la normale voce di conversazione;
l'esame
audiometrico effettuato presso il Centro Polidiagnostico Regionale Calabria
dell' in data 20.09.2019 evidenzia la presenza di ipoacusia con le medesime Pt_1
caratteristiche di cui sopra, che calcolata sulla via ossea dimostra un deficit uditivo
del 69,85 a dx e del 76,35 a sn ( esame presente negli atti di causa )”.
Quindi, non solo l'esame tecnico non è stato eseguito per via aerea, come lamentato dall'appellante, bensì, come imposto del regole dell'arte, per via ossea, ma addirittura è stato eseguito da una struttura specialistica regionale dello stesso istituto appellante.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30\1\2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.500. Pt_1
Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\3\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini); Pt_1
appellante
e
(avv.ti Massimo De Bernardo e Luciana Esposito); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30\1\2024, il Tribunale di Cosenza, esperita prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, ha accolto la domanda con cui chiedeva di riconoscere la tecnopatia negata in sede Controparte_1
amministrativa dall' , ritenendo che la ipoacusia dal medesimo patita Pt_1
fosse stata causata dalle emissioni rumorose cui era stato esposto per circa un trentennio sul posto di lavoro e condividendo la percentuale di danno biologico del 35% ritenuta dall'ausiliario, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione della dovuta rendita a far data CP_2
dalla domanda amministrativa.
2. La sentenza è appellata dall' , che preliminarmente ribadisce la Pt_1
pretesa nullità del ricorso introduttivo e la inammissibilità, perché generica,
della prova testimoniale assunta nel pregresso grado di giudizio.
Nel merito, lamenta la mancanza di indagini fonometriche sui luoghi di lavoro e rileva che la patita ipoacusia non sarebbe “stata strumentalmente indagata dal
CTU in modo esaustivo: l'esame dei Potenziali Evocati Uditivi effettuato dal ricorrente
è apparso immediatamente inutilizzabile perché effettuato solo sulla via aerea ( v. in
all. ), laddove esso era stato raccomandato anche e soprattutto per via ossea”.
Rilevando, altresì, che l'ausiliario non avrebbe sostanzialmente risposto ai rilievi critici formulati dal proprio CTP alla bozza peritale inviata.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda ex adverso proposta, previo eventuale rinnovo della
CTU.
3. Nella resistenza dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. , con ricorso del 12\1\21, ha dedotto di avere lavorato Controparte_1
come autista – minatore – lancista in galleria dal 1991, lamentando una forte ipoacusia. Indicati dettagliatamente le diverse ditte per cui ha lavorato ed i relativi periodi, ha inoltre dedotto di avere presentato domanda amministrativa all' , in data 13\5\2019, al fine di ottenere il Pt_1
riconoscimento del proprio diritto a beneficiare delle tutele indennitarie di legge, domanda che era respinta con provvedimento del 29\1\20 per una pretesa insufficienza della documentazione.
Ha, pertanto, chiesto di potere provare, a mezzo testi, la propria esposizione al rischio professionale e, previo accertamento a mezzo di consulenza medica dell'effettivo grado di menomazione permanente patita, che il convenuto istituto assicuratore fosse condannato al pagamento della conseguente rendita ovvero indennizzo in conto capitale.
6.1. Il teste , compagno di lavoro del ricorrente per circa sei Testimone_1
anni, ha confermato che lo stesso svolgeva le mansioni di lancista minatore in galleria, la forte esposizione a rumori, l'utilizzo di mezzi rumorosi quali il vibratore ad aria compressa o la pompa spritz beton. Quanto ai DPI, costituiti da cuffie, pur affermandone l'utilizzo, specificava che le modalità di esecuzione della prestazione, insieme ad altri lavoratori con i quali occorreva coordinarsi, li portavano a doverle frequentemente togliere.
Il teste , collega del ricorrente per circa cinque anni, ha Testimone_2
confermato le mansioni dedotte dal ricorrente ed il suo utilizzo di strumenti rumorosi quali vibratore, pompa spritz, trapano, demolitore. Confermava la rumorosità dell'ambiente e, quanto ai DPI (cuffie e tappi per le orecchie),
dichiarava anche lui che era necessario toglierli frequentemente per poter sentire le disposizioni impartite ed anche l'arrivo dei mezzi in galleria.
6.2. Il CTU nominato, esaminato il periziando ed esaminata la documentazione medica, concludeva formulando la diagnosi di “Ipoacusia
neurosensoriale bilaterale con deficit uditivo sulla via ossea del 69,85% a dx e del
76,35% a sn” e così rispondendo ai quesiti: “Il Sig. nato a [...]
Cosenza il 25.08.1969, è affetto da ipoacusia da rumore. Tale malattia è in rapporto
causale con l'attività lavorativa svolta di minatore, e determina un danno biologico del
35% (trentacinque per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda
del 29.01.2020”.
7.1. Venendo ai motivi d'appello, è evidente l'infondatezza della ribadita eccezione di nullità della domanda, avendo il ricorrente specificato l'attività
lavorativa svolta, la durata della stessa ed i periodi lavorativi alle dipendenze delle diverse ditte. Tutte circostanze, del resto, formalmente a conoscenza dell'Istituto assicuratore, trattandosi di rapporti di lavoro regolari, con puntuale versamento dei premi da parte dei datori di lavoro. Ed ha del pari indicato le fonti di rumore cui era stato sottoposto per circa 30 anni e la loro efficienza causale rispetto alla lamentata tecnopatia.
7.2. Nel merito, è sufficiente constatare che i due testi hanno pienamente confermato le mansioni lavorative svolte in ambiente ad elevato rischio e l'utilizzo diretto di strumenti di lavoro molto rumorosi.
Quanto poi alle pretese carenze dell'accertamento peritale, i motivi d'appello si rivelano addirittura capziosi.
Nella relazione peritale depositata dall'ausiliario, infatti, si rileva che il ricorrente “percepisce con difficoltà la normale voce di conversazione;
l'esame
audiometrico effettuato presso il Centro Polidiagnostico Regionale Calabria
dell' in data 20.09.2019 evidenzia la presenza di ipoacusia con le medesime Pt_1
caratteristiche di cui sopra, che calcolata sulla via ossea dimostra un deficit uditivo
del 69,85 a dx e del 76,35 a sn ( esame presente negli atti di causa )”.
Quindi, non solo l'esame tecnico non è stato eseguito per via aerea, come lamentato dall'appellante, bensì, come imposto del regole dell'arte, per via ossea, ma addirittura è stato eseguito da una struttura specialistica regionale dello stesso istituto appellante.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30\1\2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.500. Pt_1
Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\3\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni