Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1983, n. 50
Articolo 2
Versione
13 marzo 1983
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Versione
3 gennaio 1989
Art. 1.

L' articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall' articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 , e' ridotta al 2 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1989
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