Versione
13 marzo 1983
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3 gennaio 1989
3 gennaio 1989
Art. 1.
L' articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall' articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 , e' ridotta al 2 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
L' articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall' articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 , e' ridotta al 2 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 11/06/1997 n. 141 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 11 giugno 1997 · 2.700405
[…] patrimoniale dell\'Istituto alimentato da un\'aliquota degli incassi dei concorsi pronostici totocalcio e simili, di cui all\'art. 2 della legge 24 dicembre 1957, n 1295, come modificato dall\'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50". Al riguardo, l\'istante fa presente che il fondo in questione:
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Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/09/2015, n. 4379Provvedimento: N. 04919/2014 REG.RIC. N. 04379/2015REG.PROV.COLL. N. 04919/2014 REG.RIC. N. 08139/2014 REG.RIC. N. 08162/2014 REG.RIC. N. 08164/2014 REG.RIC. N. 08217/2014 REG.RIC. N. 08219/2014 REG.RIC. N. 08221/2014 REG.RIC. N. 08138/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2014, proposto da: EX Crediop Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa, Banca del Monte dei Paschi di Siena Spa, Unicredit Spa, Intesa San Paolo Spa, Banco di Sardegna Spa, Assicurazioni Generali Spa, rappresentate e difese dall'avv. Fabio …Leggi di più...
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