TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/11/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, e pendente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone alla via
Tiburtina n. 167 giusta procura alle liti allegata al ricorso
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]
-Parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024 le parti costituite hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.07.2024 la sig.ra , premesso di aver contratto in data Parte_1
22/4/2006 matrimonio concordatario in Ceprano (FR) con , (trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 della Stato Civile del Comune di Ceprano (FR) Anno 2006 n. 3 Parte II Serie A), dal quale è nato in [...]
19/9/2007 un figlio, (17 anni); che la ricorrente ha un'altra figlia a nome Per_1 Persona_2
nata il [...] in [...] una precedente unione;
che l'unione matrimoniale si è rivelata ben presto
[...] poco felice a causa dei comportamenti del marito consapevolmente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, comportamenti sfociati ben presto in violenze e sopraffazioni nei confronti sia della moglie che dei bambini;
che, in particolare, il era solito fare uso smoderato di alcool e dedicarsi al gioco e che, pur lavorando, CP_1 faceva mancare il sostentamento alla moglie e ai bambini che spesso non avevano neanche da mangiare;
che a causa di ciò, già nel 2009, la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione coniugale che Pt_1 conducevano in locazione (sita in Giulianova) ed a rifugiarsi con i figli a casa del padre, in CP_2
Strangolagalli (FR) dove dal 2010 ha anche la residenza, unitamente ai figli;
che a fronte dell'allontanamento della moglie coi figli il aveva denunciato la moglie, ma la denuncia è stata archiviata in seguito al deposito CP_1 da parte di costei di memoria difensiva;
che da allora il non ha più visto il figlio e la CP_1 Per_1 si è fatta carico in modo esclusivo della sua crescita, senza alcun aiuto economico del padre;
che solo per Pt_1 paura di ritorsioni e violenze da parte del la non ha presentato prima d'ora ricorso per CP_1 Pt_1 separazione, né l'ha fatto il , il quale negli anni non ha mai corrisposto alcun contributo economico CP_1 per il figlio minore, oggi diciassettenne;
che la ricorrente ha sempre svolto e svolge lavori saltuari poco remunerati e vivono grazie all'aiuto, anche economico, del padre;
che la ricorrente non ha proprietà CP_2 immobiliari e viene aiutata nel mantenimento del figlio dal proprio genitore;
di percepire integralmente gli importi degli AUU per entrambi i figli ammontanti mensilmente ad € 307,00; di essere formalmente intestataria di tre autovetture: Citroen C3 tg. DZ935EM ad essa intestata ma in uso alla figlia Persona_2 ed acquistata dal padre della ragazza;
Fiat Punto tg. EZ297CG sempre ad essa intestata ma del padre CP_2 ed in uso allo stesso e una Fiat 500 tg DS881ZV in uso alla stessa;
ella ha convenuto in giudizio il sig.
[...] [...]
al fine di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi e, in seguito, la pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: a) il figlio minore Persona_3 sarà affidato in via esclusiva alla madre con collocazione presso di lei con la quale continuerà a vivere nell'abitazione del nonno in Strangolagalli (FR); b) il sarà obbligato al versamento quale contributo CP_1 al mantenimento del figlio della somma mensile di € 300,00 importo che sarà aggiornato annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT.
Sebbene ritualmente convenuto in giudizio, il sig. non si costituiva e Controparte_1 all'udienza del 19/11/2024 veniva dichiarato contumace. Alla medesima udienza fissata per la comparizione delle parti, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzate le parti costituite a precisare le conclusioni sulla questione di status ed emessi con ordinanza del 19/11/2024 i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concedere i termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore, e segnatamente il figlio minore nato a [...] il [...], di anni 17, risulta anagraficamente Persona_3 residente in [...], Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che la gravità delle contestazioni e la riferita asperità dei rapporti tra le parti è tale da far ritenere improbabile oltre che inopportuna una continuazione della convivenza, anche alla luce della considerazione che la ricorrente rappresenta essere di fatto ormai separata dal marito e di aver cessato motivatamente la convivenza con lui fin dall'anno 2009 nonché di aver reciso ogni contatto da ben sedici anni.
D'altra parte la ricorrente ha invocato fin dalla prima udienza di comparizione la pronuncia di separazione, il che, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Né il resistente si è costituito in giudizio per eccepire fatti contrari a quelli esposti dalla ricorrente, la dichiarazione della quale deve ritenersi pienamente attendibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. La causa deve proseguire per le restanti questioni a carattere patrimoniale, ciò cui si provvede con ordinanza separata di rimessione sul ruolo istruttorio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 1566/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Controparte_1
10/01/1968) e (nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 il 22/04/2006 in CEPRANO (FR) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3
Parte II Serie A Ufficio 1 dell'Anno 2006;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CEPRANO per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Atto n. 3 Parte II Serie A Ufficio 1 dell'Anno 2006);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 19/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Paolo Sordi