Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
2205 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2205/2024R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale promossa con ricorso da:
( CF: ) , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata dall' Avv. Fortunata Mercedes Cammera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
Ricorrente avverso
), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Versari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario a Venaria Reale, in data 22.2.1997.
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...],
[...] Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4
nata a [...] il [...] Parte_3
Con ricorso iscritto in data 5.8.2024, la sig.ra ha chiesto la pronuncia di separazione. Parte_4
Si costituiva la parte resistente.
All'udienza del 9.4.25 le parti davano atto di aver trovato un accordo nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto Sig.ra la Sig.ra Pt_1 Pt_1
vivrà con i figli nella casa coniugale fino a quando non troverà diversa sistemazione, impegnandosi a partecipare al primo bando per l'assegnazione della casa popolare della casa del Comune di Venaria
Reale.
2. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento CP_3 CP_4 Pt_3
prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei propri figli, tenendo conto delle capacità, delle esigenze personali, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, ciascuno dei genitori potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quando avrà i figli con sé.
Entrambi i genitori, comunque, si impegnano a confrontarsi ed informarsi costantemente - almeno una volta al mese - e in modo trasparente sulla quotidianità dei propri figli (id est, ad esempio, sulle uscite ludiche, sulle frequentazioni amicali, sugli orari di rientro e sugli spostamenti) affinchè il modello educativo dei genitori mantenga basi comuni e condivise, anche e soprattutto per la particolare delicatezza del periodo.
4. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori da raggiungersi con almeno tre giorni di anticipo, il padre trascorrerà con e quanto meno: CP_4 Pt_3
- i fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì pomeriggio, prelevandoli dall'abitazione materna, sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola (o, in assenza di lezioni scolastiche,
a casa della mamma entro le ore 9:00);
- il mercoledì,dal termine dell'orario scolastico, prelevandoli da scuola ovvero dall'abitazione materna, sino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola (o in assenza di lezioni scolastiche, a casa della mamma entro le ore 9:00);
- e trascorreranno inoltre:durante le vacanze estive, un periodo di tre settimane (tra CP_4 Pt_3 giugno, luglio ed agosto), anche non consecutive, con ciascun genitore,nell'esatto periodo da concordare tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 dicembre al termine dell'orario scolastico fino al 30 dicembre entro le ore 19 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 19 fino al 6 o 7 gennaio
(funzionalmente al calendario delle vacanze scolastiche) con l'altro genitore, che li riaccompagnerà a scuola, ferma restando la possibilità che e festeggino il pranzo o la cena di Natale con CP_4 Pt_3
ciascuno dei genitori (previo accordo da raggiungersi entro il 20 dicembre di ogni anno). Nell'anno
2025 i figli minori trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo successivo;
- le festività del Carnevale, ad anni alterni, con ciascun genitore per tutti i giorni di vacanza scolastica.
Nel 2026 e trascorreranno le vacanze di Carnevale con la mamma;
CP_4 Pt_3
- le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con ciascun genitore per tutti i giorni di vacanza scolastica. Le vacanze di Pasqua 2025 e le trascorreranno con la mamma;
CP_4 Pt_3
- ogni altra festività comandata con il genitore con cui starà il fine settimana più vicino e il giorno del loro compleanno, ad anni alternati, con l'uno o con l'altro genitore, con previsione per l'altro di stare con i figli il giorno prima o il giorno dopo, compatibilmente con gli impegni di tutti;
5. Il padre concorrerà al mantenimento di e con un assegno mensile per tale titolo di € CP_4 Pt_3
200,00 (€ 100,00 cadauno) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra all'IBAN che la stessa Parte_1
comunicherà. Il padre sosterrà, altresì, il 50% delle spese straordinarie di e come CP_4 Pt_3
disciplinate dalle linee guida del Protocollo di Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 16 marzo 2016, di cui le parti hanno ricevuto copia. Per il primo anno di separazione si conviene che non verrà applicata la rivalutazione dell'assegno.
6. L'assegno unico per il nucleo familiare, verrà richiesto e spetterà alla Sig.ra Parte_1
quale componente del mantenimento ordinario e fino alla regolarizzazione delle pratiche burocratiche, il Sig. attuale percettore del beneficio per intero, provvederà a Parte_2 versare alla Sig.ra la somma ricevuta entro 5 giorni dall'accredito. La Sig.ra si Pt_1 Pt_1 impegna a partecipare al primo bando per l'assegnazione della casa popolare nel Comune di Venaria, avendo la stessa i requisiti di reddito e sino a quando la stessa non avrà ottenuto la casa popolare avrà diritto ad abitare la casa coniugale. Il Sig. si impegna ad asportare i propri effetti Parte_2 personali ed a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il giorno 9 aprile 2025.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
8. Le Parti si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e, altresì, al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per e CP_4 Pt_3
9. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
10. Stabilire che la Sig.ra rimarrà nella casa coniugale fino a quando non troverà altra Pt_1 sistemazione abitativa, impegnandosi comunque a partecipare al primo bando per l'assegnazione della casa popolare nel Comune di Venaria Reale, avendo la stessa i requisiti di reddito. Il Sig.
[...]
rientrerà nella propria abitazione ex casa coniugale quando la Sig.ra Parte_2 Parte_1 avrà ottenuto la casa popolare”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e il P.M. concludeva per l'accogliento delle richieste congiunte delle parti.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere favorevole del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese compensate;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.4.25
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba