Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 131/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Fiore Chiara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Fiore Chiara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/01/2011 a San Gemini (TR), che dall'unione è nato il figlio il 02/10/2013 in Terni (TR), che il rapporto Persona_1 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 affido paritario nel reciproco rispetto ed in perfetta sintonia con le eSIenze che il minore dimostrerà.
3) I coniugi individuano (anche ai fini della residenza anagrafica) quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione familiare di cui sono comproprietari entrambi i coniugi, ubicata in San Gemini (TR), Via A. Gramsci n. 5B – distinta al NCEU al foglio
19 particella 754 sub 5;
4) La casa coniugale viene concordemente lasciata nella piena ed esclusiva diponibilità della SI.ra e del figlio minore (mentre il garage di pertinenza dell'abitazione CP_2 distinto al NCEU al foglio 19 particella 754 sub 7, resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi), sino alla scadenza del mutuo ipotecario gravante sull'immobile stesso (01.09.2035).
5) La SI.ra si impegna a pagare integralmente il rateo mensile (pari ad euro CP_2
442,57) del mutuo ipotecario (n. 48335851 presso Banca Intesa San Paolo) contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale sino a scadenza (01.09.2035) fino a che ne mantenga la disponibilità e l'uso esclusivo;
6) All'estinzione del mutuo, l'immobile potrà essere, alternativamente: mantenuto in comproprietà ed eventualmente locato, o posto in vendita, o trasferito in donazione al figlio, o acquistato da uno dei due coniugi (al prezzo di mercato). Nel caso in cui l'immobile fosse venduto, il ricavato della vendita sarà diviso equamente tra i coniugi (nella misura del 50% ciascuno). Dopo avere incassato la propria quota derivante dalla compravendita dell'immobile, il SI. si impegna a versare (entro e non oltre i CP_1 successivi tre mesi), a favore del figlio la somma di euro 23.000,00. Persona_1
7) I coniugi convengono di chiudere il conto corrente cointestato n. 1000/00009050 presso Banca Intesa San Paolo, entro 1 (un) anno dall'omologa di separazione.
8) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale.
9) Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza, presso Controparte_1
l'abitazione già individuata, in San Gemini, non appena sottoscriverà il contratto di locazione. 10) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in modo disgiunto e separato solo nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. La collocazione del minore è paritaria presso entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
11) Quanto al calendario di cure dei genitori nel rapporto col figlio, questo dovrà tenere conto dell'età e degli impegni scolastici e ricreativi del figlio come meglio sarà precisato nell'allegato piano genitoriale (Doc. 14). In ogni caso i due ricorrenti si impegnano reciprocamente sin da ora a comunicarsi tempestivamente eventuali sopravvenute eSIenze lavorative. Il figlio:
- dormirà con la madre dalla domenica al giovedì e il sabato a week end alternati;
- dormirà con il padre tutti i venerdì, e il sabato a week end alternati;
- la madre si occuperà di accompagnarlo e riprenderlo da scuola dal lunedì al venerdì, il padre si occuperà di accompagnarlo e riprenderlo da scuola il sabato;
- trascorrerà i pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15:00 circa alle ore 21:00 circa con il padre, che si occuperà di accompagnarlo e riprenderlo dalle attività sportive;
- durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio trascorrerà alternativamente un giorno festivo con la madre e uno con il padre, ad anni alterni. Nel rispetto del principio dell'alternanza annuale, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua saranno sempre suddivisi tra i due genitori, con accompagnamento da parte del genitore che ha con sé il minore all'altro genitore;
- durante le vacanze estive il figlio starà con ciascun genitore da tre a quattro settimane, delle quali due consecutive, e due settimane non consecutive. Il periodo estivo deve essere determinato entro il 31 maggio di ogni anno;
- quanto ai ponti e ai festivi, il figlio trascorrerà gli stessi alternandosi tra padre e madre, fatte salve eSIenze lavorative dei genitori.
12) Considerato il tempo paritario che il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, i coniugi concordano di provvedere al suo mantenimento in via diretta, senza prevedere alcuna contribuzione dell'uno in favore dell'altra e viceversa.
13) I coniugi concordano che il 100% dell'Assegno unico universale erogato da INPS per il figlio sia accantonato tramite polizza vita/piano di accantonamento (o simili), da stipularsi a nome di entrambi i coniugi in favore del figlio, che potrà fruire della cifra complessivamente accantonata, alla scadenza della polizza/piano.
14) I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese ordinarie (abbigliamento, scolastiche, mediche, ricreative, ecc.), nonché a quelle straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate prevedendo che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni, e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15) I coniugi danno atto della loro reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto né dovuto tra i due a titolo di mantenimento.
16) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
17) I coniugi si impegnano a non coinvolgere il figlio in rapporti di coabitazione, né frequentazione, né di mera conoscenza con eventuali partner per almeno 3 (tre) anni dall'omologa di separazione, salvo diverso espresso accordo scritto intervenuto tra gli stessi.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data CP_2
18/01/2011 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN GEMINI (TR) (atto n. 1, parte II, Serie C, dell'anno 2011);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto in data 26 maggio
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti