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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295/2021 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...] ed residente in [...] alla c.da Pian Parte_1
Di Zucchero n. 57 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta mandato in C.F._1
calce al presente atto dall'avv. Vincenzo Santangelo;
RICORRENTE
(c.f. ), già di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
seguito definita ”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. CP_3
rappresentato e difeso, anche separatamente, con procura in calce al presente CP_4
atto, dagli avv.ti Pierluigi Rizzo (c.f. - pec C.F._2
e Laura Testa Email_1
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20.05.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che inquadrato con la qualifica di guardia giurata livello IV
CCNL, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta con Controparte_2 sede legale in Avellino alla c.da Sant'Eustachio n. 22, svolgendo la sua attività sempre nella città di Potenza, cantiere Regione Basilicata, dal mese di dicembre 2016 al 3 agosto 2020, che tuttavia, non è mai stato integralmente retribuito per le seguenti causali: maggiorazione per lavoro straordinario, mancato godimento di permessi annuali per ex festività e rol ferie non godute mancato preavviso, mancata erogazione ratei 13° mensilità anno 2020.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale, il ricorrente adiva il
Tribunale al fine di: Dichiarare e dare atto, per le motivazioni in narrativa indicate, che il sig.
nel corso del rapporto di lavoro intercorso con non è Parte_1 Controparte_2 stato integralmente retribuito per le causali in narrativa indicate, e pertanto ha diritto al pagamento della somma di € 12649,33, o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo CTU Per l'effetto condannare
[...] con sede legale in Avellino alla c.da Sant'Eustachio n. 22 in persona del leg. CP_2
Rapp. pt al pagamento in favore del sig. della somma di € 12.649,33, o della Parte_1 maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa .
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, CTU e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione, all'esito della camera di consiglio, lette le note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del lavoro straordinario espletato e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro 12649,33, a titolo di differenze retributive indicate dettagliatamente nei conteggi allegati al ricorso.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, CCNL, turni servizio, conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito, nonché la prova testimoniale consentono di ritenere provata la pretesa azionata dalla ricorrente.
I testi, in particolare, hanno confermato le circostanze relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, lo svolgimento del lavoro ordinario nonché il lavoro straordinario, come dedotti in ricorso (si veda, al riguardo le deposizioni rese dai testi udienza del 16.06.2022, udienza del 24.11.2022, Testimone_1 Testimone_2
udienza del 24.01.2023). Tes_3
Non contestate devono ritenersi le circostanze relative alle ferie non godute dal ricorrente, permessi annuali, per ex festività e Rol,, mancato preavviso e provate documentalmente devono ritenersi altresì le pretese azionate in relazione alla tredicesima 2020.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico al Dott. Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “Dai calcoli effettuati risulta che al ricorrente, per il periodo 01/12/2016 – 03/08/2020 è dovuto un
3 importo pari a €12.512,34 (dodicimilacinquecentododici/34) quali ratei di tredicesima, ferie non godute, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, straordinari al 30% non retribuiti e straordinari al 40% non retribuiti”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dal convenuto che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
Stante quanto sopra, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 12.512,34 a titolo di i ratei di tredicesima, ferie non godute, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, straordinari al 30% non retribuiti e straordinari al 40% non retribuiti oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
Sul punto si rileva che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. ( cfr. Cass. Sez. L. n.
18584/2008, n. 3375/2011).
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della
4 ricorrente, della somma complessiva di euro 12.512,34 a titolo di i ratei di tredicesima, ferie non godute, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, straordinari al 30% non retribuiti e straordinari al 40% non retribuiti oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
2.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza lì 1° ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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