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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. AUSTONI NICOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/09/1962, rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 Controparte_1 in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno 1986, atto n. 6, reg. CISANO
[...]
BERGAMASCO, parte II, serie A), dalla cui unione, in data 07.09.1990, nasceva a Bergamo (BG) il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1 domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie;
il convenuto, domandava, inoltre, in via riconvenzionale, di pronunciarsi sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., una volta decorso il termine di un all'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche.
All'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo, limitatamente alla domanda di separazione:
“- Il signor si impegna a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_1 giudiziale (mensilità di novembre 2024), un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 550,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con prima rivalutazione aprile 2026;
- Il signor si impegna a versare gli arretrati dell'assegno di mantenimento per il coniuge mediante CP_1 il pagamento di dieci rate mensili di euro 275,00, ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2025;
- Rinuncia alla domanda di addebito da parte della signora Pt_1
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione limitatamente alla domanda di separazione, affinché la causa potesse poi proseguire per la pronuncia divorzile.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi
2 di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo: i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, per come emerse dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni delle parti in udienza.
Considerato che, con la comparsa di risposta, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale al Tribunale anche la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., considerato altresì che, all'udienza dell'8 aprile 2025, le parti hanno raggiunto un accordo limitatamente alla domanda di separazione, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda alla prosecuzione dell'istruttoria processuale relativamente al divorzio e alle domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno
1986, atto n. 6, reg. CISANO BERGAMASCO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Il signor si impegna a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_1 giudiziale (mensilità di novembre 2024), un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 550,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con prima rivalutazione aprile 2026;
- Il signor si impegna a versare gli arretrati dell'assegno di mantenimento per il coniuge mediante CP_1 il pagamento di dieci rate mensili di euro 275,00, ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2025;
- Rinuncia alla domanda di addebito da parte della signora Pt_1
- Spese di lite compensate”;
3 provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CISANO BERGAMASCO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. AUSTONI NICOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/09/1962, rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 Controparte_1 in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno 1986, atto n. 6, reg. CISANO
[...]
BERGAMASCO, parte II, serie A), dalla cui unione, in data 07.09.1990, nasceva a Bergamo (BG) il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1 domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie;
il convenuto, domandava, inoltre, in via riconvenzionale, di pronunciarsi sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., una volta decorso il termine di un all'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche.
All'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo, limitatamente alla domanda di separazione:
“- Il signor si impegna a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_1 giudiziale (mensilità di novembre 2024), un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 550,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con prima rivalutazione aprile 2026;
- Il signor si impegna a versare gli arretrati dell'assegno di mantenimento per il coniuge mediante CP_1 il pagamento di dieci rate mensili di euro 275,00, ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2025;
- Rinuncia alla domanda di addebito da parte della signora Pt_1
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione limitatamente alla domanda di separazione, affinché la causa potesse poi proseguire per la pronuncia divorzile.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi
2 di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo: i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, per come emerse dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni delle parti in udienza.
Considerato che, con la comparsa di risposta, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale al Tribunale anche la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., considerato altresì che, all'udienza dell'8 aprile 2025, le parti hanno raggiunto un accordo limitatamente alla domanda di separazione, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda alla prosecuzione dell'istruttoria processuale relativamente al divorzio e alle domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno
1986, atto n. 6, reg. CISANO BERGAMASCO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Il signor si impegna a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_1 giudiziale (mensilità di novembre 2024), un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 550,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con prima rivalutazione aprile 2026;
- Il signor si impegna a versare gli arretrati dell'assegno di mantenimento per il coniuge mediante CP_1 il pagamento di dieci rate mensili di euro 275,00, ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2025;
- Rinuncia alla domanda di addebito da parte della signora Pt_1
- Spese di lite compensate”;
3 provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CISANO BERGAMASCO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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