Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.484/2023 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
rapp. e dif. dall'Avv. LUCIA DE FILIPPO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2023, il ricorrente, titolare di pensione n.07497198 categoria
INVCIV, deduceva di aver ricevuto, in data 30/03/2022, una comunicazione di rideterminazione dell'assegno sociale del seguente tenore: “da gennaio 2021 a dicembre 2021 sulla pensione CP_ numero 07497198 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.162,91”. CP_ Rilevava che l' provvedeva a trattenere sulla prestazione INVCIV n.07497198, l'importo di euro 131,78 a decorrere da luglio 2022.
Deduceva, ulteriormente, di aver ricevuto la notifica di ulteriori provvedimenti di indebito, in data 17/09/2022, derivanti dalla sentenza n.835/2020 emessa dalla sezione penale del Tribunale di Nola a seguito dell'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione, riservandosi di impugnarli con separata procedura. CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'annullamento del provvedimento di indebito del 30/03/2022 dell'importo di € 3.162,91 per CP_ l'assoluta buona fede del ricorrente e l'imputabilità dell'indebito ad un errore dell' dell'errore oltre che per l'impignorabilità dell'assegno sociale per violazione dei limiti (minimo vitale) di cui alla L. 142/2022; chiedeva pertanto accertarsi il proprio diritto alla restituzione di tutte le somme trattenute quantificate in € 790,68, e di quelle che a trattenersi nel corso del presente giudizio, con riconoscimento dei diritti ed onorari di giudizio. CP_ Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l' non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Occorre anzitutto rilevare che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cassazione
2021 n. 3195) l'indebito in questione avente ad oggetto la pensione sociale va qualificato come indebito assistenziale.
Invero, la Suprema Corte in tale recente arresto ha chiarito che “in linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre
1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969,
n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma
1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi
Euro 516,46”.
Va allora individuata la specifica causale del presente indebito rilevando che il provvedimento di rideterminazione del 30/03/2022 contenente un ricalcolo della pensione n. 07497198 categoria
INVCIV dal 01 marzo 2020 si limitava a dedurre quanto segue “sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati”. In ricorso viene chiarito che “l'errore che ha determinato l'indebito è imputabile a colpa CP_ esclusiva dell' che per l'anno 2021 ha versato la maggiorazione dell'assegno sociale in concomitanza con il riconoscimento della pensione di vecchiaia VOART per cui avrebbe dovuto, al momento della percezione da parte del ricorrente della pensione di vecchiaia e in via cautelativa, sospendere la maggiorazione sociale dell'assegno sociale che ha determinato il superamento dei limiti di reddito e il conseguente indebito” Ciò premesso non può prescindersi, ai fini della definizione della controversia, dalla riforma del sistema di rilevamento dei redditi, da parte dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'istituzione, da parte dell'art. 13 D. L. 78/2010 (conv. con modif. in L.122/2010), del
. Controparte_2
Ai sensi della disposizione citata, "1. E' istituito presso l' Controparte_3
.. il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
[...] dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. … 3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' … 6. All'articolo 35, del decreto- CP_1 legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: … c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Dalla complessiva lettura di tali disposizioni si evince, dunque, che è sufficiente che il percettore di prestazioni assistenziali, la cui erogazione sia collegata a determinati limiti reddituali, dia tempestiva comunicazione dei propri redditi all'Amministrazione Finanziaria, in quanto è poi questa a dover fornire i relativi dati reddituali al Casellario dell'Assistenza. Solo ove i redditi non siano comunicati all'Amministrazione Finanziaria sussiste quindi un onere di comunicazione diretta all'Ente Previdenziale che eroga la prestazione, con le relative conseguenze, in termini di sospensione o revoca della prestazione, per il caso di omessa comunicazione.
Dall'intero sistema si evince persino che, se il dato reddituale è già in possesso dell'Ente Previdenziale (perché il reddito deriva proprio da una prestazione erogata dall'Ente stesso), non può configurarsi alcun ulteriore onere di comunicazione in capo al percettore della prestazione assistenziale. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emergono i redditi percepiti e dichiarati per l'anno 2021; inoltre, stando alle allegazioni contenute in ricorso, nell'anno in contestazione, il ha beneficiato della pensione di vecchiaia, Pt_1 prestazione erogata dall'Ente stesso, per cui l' non poteva che essere a conoscenza del CP_3 dato reddituale. CP_ Il ricorso va in conclusione accolto con accertamento dell'insussistenza del diritto dell' a procedere al recupero della somma di euro 790,68 e condanna alla restituzione delle rate trattenute. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Sono liquidate, tenuto conto del decisum, ai sensi del DM 55/2015, aggiornato al DM 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, attesa la non complessità della questione esaminata, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fucci Francesca definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie e il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'indebito sulla pensione n.07497198 CP_ cat. INVCIV di cui alla comunicazione del 30-3-2022 e per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme già trattenute oltre interessi legali;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 251,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola 20/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci