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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Ch iara D'ALFONSO Giudice D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 178/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 9.1.2025 e vertente
TRA
n. in Romania il 2.8.1976, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giacinto Ceroli
E
n. in Romania il 13.6.1982, CF Controparte_1
C.F._2
(Contumace)
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
L'Avv. Giacinto Ceroli, conclude: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- IN VIA PRELIMINARE:
1. Per le ragioni sopra addotte, tenuto conto del fatto che la sig.ra dal Pt_1
31/12/2023 è priva di reddito e della circostanza che il sig. CP_1 dall'interruzione della convivenza more uxorio ad oggi non ha contribuito economicamente al sostentamento del figlio, adottare, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 473-bis.15 c.p.c., i provvedimenti necessari nell'interesse del minore disponendo:
o il regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori o il collocamento prevalente del minore presso Persona_1 la madre sig.ra nell'abitazione sita in Perano alla Via Quadroni Parte_1
n. 117 che ha sempre costituito la casa familiare per il minore o che il padre possa vedere e frequentare il figlio, previa manifestazione di volontà e richiesta da parte di quest'ultimo, nei giorni e negli orari che padre e figlio via via concorderanno consensualmente o che il padre versi, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio minore sul conto corrente postale- carta
PostePay Evolution intestata alla sig.ra al seguente IBAN: Pt_1
[...] e/o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
somma in ogni caso soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. o che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole)
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori – i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente – con collocamento prevalente di presso la madre sig.ra Persona_1
nell'abitazione sita in Perano alla Via Quadroni n. 117 (casa Parte_1 familiare) 2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nel seguente modo: il padre potrà vedere e frequentare il figlio, previa manifestazione di volontà e richiesta da parte di quest'ultimo, nei giorni e negli orari che padre e figlio via via concorderanno consensualmente
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1 figlio, in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del minore
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Persona_1 corrente postale (Postepay Evolution) intestato alla sig.ra al Parte_1 seguente IBAN: : [...] e/o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
somma in ogni caso soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole)
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori – i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente – con collocamento prevalente di presso la madre sig.ra Persona_1
nell'abitazione sita in Perano alla Via Quadroni n. 117 (casa Parte_1 familiare)
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nel seguente modo: a. settimane alterne, il padre potrà vedere il minore presso la di lui abitazione di residenza, senza pernotto, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
b. un pomeriggio a settimana (il mercoledì o anche a scelta del minore e/o del padre) dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
c. relativamente alle festività natalizie: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il Natale e la festività di Santo Stefano, senza pernotto;
l'anno in cui il minore non sarà con il padre per le festività natalizie, in ogni caso, il padre potrà vedere il figlio per un periodo, anche non consecutivo, di 3 giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di ogni giorno e senza pernotto;
stessa cosa valga per la fine dell'anno ed il I dell'anno; d. relativamente alle festività pasquali: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre la Santa Pasqua e il giorno successivo con il genitore con il quale non ha festeggiato la Pasqua e l'anno successivo viceversa;
e. relativamente al periodo estivo: il minore resterà con il padre almeno due
(2) settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare, da individuarsi previo accordo con la madre ed il figlio.
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1 figlio, in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del minore , da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale (Postepay
Evolution) intestato alla sig.ra al seguente IBAN: : Parte_1
[...]; somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole)
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 9.1.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il convenuto non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitosi.
Preliminarmente, si rileva che il figlio della coppia: è Persona_1 diventato maggiorenne il 24.7.2024, pertanto non vi è ragione di provvedere sulle richieste di affidamento, collocamento e sul diritto di visita del figlio.
Restano da esaminare le richieste economiche per il mantenimento del figlio quantificate in euro 500,00 mensili: tale richiesta può essere recepita trattandosi di somma congrua tenuto conto delle circostanze e dell'età di Persona_1
Non essendovi stata alcuna opposizione del convenuto alle richieste della , Pt_1 appare equo disporre la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 178/2024 R.G., così decide:
Dispone che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1 figlio, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Parte_1
Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del minore
[...]
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Persona_1 corrente postale (Postepay Evolution) intestato alla sig.ra Pt_1
al seguente IBAN: : [...] e/o nella
[...] diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
somma in ogni caso soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
Dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole)
Rigetta ogni altra domanda
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 13.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa