Articolo 32 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
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Versione
30 aprile 1952
Art. 32.
All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
a) per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte coi fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;
b) per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte coi fondi iscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della presente legge, nonche' coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952