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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 15 dicembre 2017 al numero 11154 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela De Martino, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Mario Fabio, 12
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Marcello Fortunato elettivamente domiciliato in Salerno
alla Via SS. Martiri Salernitani, 31
CONVENUTA
1 All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità solo “la società”) per ottenere, previo accertamento delle difformità edilizie dei lavori di ampliamento e sopraelevazione effettuati sul fabbricato un tempo sede dell'“Hotel K”, sito in Salerno alla Via
Donato Somma 47, il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento del proprio immobile ubicato al civico 28 della medesima via. In particolare,
a fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore ha esposto che: 1)
sull'immobile antistante il proprio fabbricato, la società, oltre ad avere realizzato un quinto piano fuori terra caratterizzato da un'altezza lorda di
3.20 metri, aveva edificato, al di sopra di esso, un manufatto abusivo in luogo del torrino di copertura, “adibito a chiusura del vano scale”; 2) nell'ambito del calcolo planivolumetrico funzionale alla verifica del rispetto della misura massima del venti per cento del volume preesistente, il manufatto indicato non era stato considerato;
3) differentemente, ai sensi dell'art. 25 del
R.U.E.C., il corpo di fabbrica aveva rappresentato un “appartamento per
civile abitazione posto al piano attico”, caratterizzato da un terrazzo di copertura reso calpestabile e delimitato da ringhiera in ferro, e, come tale,
aveva compromesso la visuale godibile dal proprio immobile, riducendone il valore economico.
2 Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita la società, la quale ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità delle domande formulate, assumendo la violazione del principio del ne bis in idem.
Più in dettaglio, la convenuta ha sia censurato la proposizione della medesima domanda già giudicata, in via definitiva, dal Tribunale di Salerno
sia evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria promossa, in ragione della legittimità dell'intervento edilizio – realizzata nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, dei regolamenti edilizi e dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Salerno - e dell'insussistenza del pregiudizio lamentato.
Disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico d'ufficio e respinta l'istanza promossa dall'attore ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., all'esito della discussione orale – svolta nel corso dell'udienza del 29 maggio 2025 -,
il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem
formulata dalla società convenuta [il giudicato risulta espressamente ammesso dalla parte attrice nel corpo dei propri scritti difensivi (“E'
infondata e non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della
presente azione per ne bis in idem, perchè la medesima già proposta con
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. rubricata la N.r.g 2200/14 e decisa con
ordinanza passata in giudicato”)].
3 Orbene, posto che la controversia indicata dalla parte convenuta ha coinvolto le medesime parti di questo giudizio, l'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere è sul profilo oggettivo del giudicato esterno.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, scilicet il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (si vedano ex plurimis Cass. n. 14477 del 1999; Cass. n. 14414 del
2002; Cass. n. 5925 del 2004). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (si veda Cass.
n. 10702 del 2008).
Ora, le due domande da comparare sono rappresentate da un'azione confessoria di servitù altius non tollendi (qualificata in questi termini nell'ordinanza definitoria – passata in giudicato - del processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) da un lato, e l'azione di risarcimento del danno per la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico, dall'altro lato.
In particolare, l'edificazione è stata rappresentata, nel primo giudizio, come una forma di contestazione del diritto di servitù (cd. diritto di panorama) di cui ha assunto la titolarità, posta a fondamento, dunque, di Parte_1
4 un'actio confessoria, a prescindere da eventuali aspetti di illegittimità
edilizia;
differentemente, nel giudizio che ci impegna, l'opera assume rilievo, per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, in quanto realizzata, nella prospettiva dell'attore, in violazione delle norme edilizie della legislazione speciale poste a governo degli interventi di aumento di volumetria,
rappresentando, per questo, un fatto idoneo a generare un'obbligazione risarcitoria.
Dunque, non si è al cospetto (solo) di un mutamento di prospettazione giuridica, restando invariato il fatto costitutivo della pretesa - ipotesi che,
come noto, non è sufficiente a rendere diverse le domande (Cass. n. 10702
del 2008) – bensì della tensione verso un diverso bene della vita. Ed infatti,
da un lato, vi è la prospettazione dell'edificazione di un'opera quale forma di lesione del diritto di servitù; dall'altro lato, invece, vi è la prospettazione di un illecito aquiliano. Tra le due domande non vi è l'accertamento di fatto o situazioni giuridiche ovvero la soluzione di questioni comuni.
Detto altrimenti, le statuizioni definitive già espresse dal Tribunale non formano la premessa logica indispensabile della statuizione anelata dalla parte attrice, evenienza, questa, che avrebbe precluso il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia avuto finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(si vedano ex plurimis Cass. n. 27304 del 2018; Cass. n. 5486 del 2019).
Passando al merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Ebbene, come già anticipato, la pretesa esperita nell'interesse di
[...]
va qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 872, Pt_1
5 comma secondo, primo periodo c.c., il quale recita espressamente che “Colui
che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito”. La
disposizione si riferisce, chiaramente, alla violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico previste dalla legislazione speciale e dai regolamenti edilizi comunali, indicati al precedente art. 871 c.c.
È appena il caso di osservare, poi, come la giurisprudenza della Corte di cassazione costantemente insegna che, nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali o nei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali richiamati dall'art. 871 c.c. occorre distinguere tra norme che integrano la disciplina del codice civile in materia di rapporti di vicinato e norme che, seppur dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza e una più razionale utilizzazione della proprietà privata, tendono principalmente a soddisfare interessi generali, di natura igienica, urbanistica o ambientale (Cass. n. 1047 del 1998; Cass. n. 2608 del 1996; Cass. n. 7154 del
1995; Cass. n. 10775 del 1994; Cass. n. 5508 del 1994).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale costante alla luce di quanto dispone la norma di cui all'art. 872 c.c. il proprietario vicino che abbia subito un danno a seguito di un illecito edilizio altrui ha diritto al risarcimento del danno. La riduzione in pristino è, invece, accordata solo nell'ipotesi di illecito urbanistico, ossia di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra costruzioni, poiché le regole della Sezione VI, cui la norma rinvia,
ineriscono solo a questo aspetto dei rapporti di vicinato (si confrontino Cass.
n. 13624 del 2021; Cass. n. 458 del 2016; Cass. n. 17635 del 2013; Cass. n.
131 del 2007).
In buona sostanza, la tutela ripristinatoria è assicurata (solo) in caso di inosservanza di distanze tra costruzioni (Cass. n. 25495 del 2021), o di
6 distacchi minimi dal confine (Cass. n. 2777 del 1997) o per la costituzione di intercapedini dannose per la salute (Cass. n. 4639 del 1997) o per la violazione delle distanze minime tra edifici in zone sismiche (Cass. n. 6473
del 1997) nonché in caso di mancato rispetto delle distanze per la costruzione di fabbriche pericolose ai sensi dell'art. 890 (Cass. n. 7466 del 1997) così
come in caso di violazione di determinazioni convenzionali delle modalità di edificazione, da cui derivano vincoli di natura reale assimilabili alle servitù
(Cass. n. 14354 del 2000; Cass. n. 4770 del 1996).
Comportano, invece, il solo diritto al risarcimento del danno tutte le violazioni di disposizioni urbanistiche inerenti, ad esempio, all'altezza degli edifici (Cass. n. 10264 del 2016; Cass. n. 11259 del 1996) o non ancora recepite in strumenti urbanistici locali come i p.r.c., perché sono vincolanti solo per la p.a. (Cass. n. 4413 del 2001; Cass. n. 10885 del 1997).
In tale quadro, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nel rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati (Cass. n. 6038 del 2000).
Ciò significa, in altri termini, che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva (Cass. n. 4961 del 2010). Da ciò
consegue che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta
7 licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni. In particolare, nei rapporti tra privati rileva il diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive ai sensi dell'art. 871 c.c., che possono attribuire ai privati un diritto soggettivo (in difetto del quale nella materia in esame non può darsi luogo al risarcimento del danno) anche se non sono integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni (Cass. n. 10702 del 1994; Cass. n. 4208 del 1987).
Ora, nel caso di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo,
il proprietario di questo è tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva. In ordine,
poi, alla perimetrazione dei danni risarcibili, si è specificato, poi, che il danno da violazione della normativa edilizia in tema di volumi e altezza di cui all'art. 872 c.c. consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere (Cass. n. 13230 del 2010; Cass. n. 3340 del 2002 già
Cass. n. 10775 del 1994). Più analiticamente, il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell'art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito (Cass. n. 3679 del
1996).
8 Giungendo al caso di specie, l'accoglimento della pretesa attorea si basa sui condivisibili esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente
tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si
evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente
contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state
recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le
ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre
nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem
le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere
quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle
spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352
del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del 2009; Cass. n. 10668 del
2005)].
In particolare, l'ausiliare ha, innanzitutto, evidenziato che il corpo di fabbrica sovrastante il nuovo quinto piano fuori terra dell'”ex Hotel K” – realizzato in occasione dell'ampliamento della volumetria mediante sopraelevazione e destinato “torrino vano scala – locale centrale tecnico – locale tecnico
ascensore con quadri elettrici – vano ascensore – cavedio”, inserito nel progetto approvato con permesso di costruire n. 168 del 2012 –, in quanto
“vano tecnico”, non è stato, correttamente, computato ai fini della verifica del
9 rispetto dei limiti fissati all'incremento planivolumetrico, in applicazione delle norme di cui agli artt. 25 (“La sagoma planivolumetrica di un
fabbricato è la figura solida definita dall'intersezione dei piani delle pareti
e/o strutture esterne con i piani delle coperture e con il piano o piani di
campagna, compresi i corpi aggettanti chiusi e gli sbalzi, balconi, terrazze,
sporti di gronda e simili, se sorretti da elementi strutturali verticali ed esclusi
i volumi tecnici”) e 27.01 (“Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari
a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici
(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione e
condizionamento, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”) del regolamento urbanistico ed edilizio locale, ratione temporis applicabile, nonché dell'art. 5,
comma nono e quattordicesimo, del d.l. n. 70 del 2011, cd. “Decreto
Sviluppo”, convertito nella legge (speciale) n.106 del 2011, secondo cui la misura premiale della volumetria aggiuntiva deve essere “realizzata in
misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume
dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della
superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso”.
Attualmente, però – ha osservato il c.t.u. -, in ragione del suo (successivo)
parziale cambio di destinazione d'uso per aggregazione dello stesso alle sottostanti abitazioni di categoria catastale A/2 (“Con la Variante in Corso
d'opera al PdC n.168/2012, autorizzata con PdC n.135/2013, una porzione
del Volume tecnico cambiò destinazione d'uso e venne aggregata alle
sottostanti abitazioni catg.A/2”), parte del volume di tale manufatto non può
più essere sussunto entro la categoria concettuale del cd. “volume tecnico” e,
10 dunque, escluso dal calcolo planivolumetrico. Del resto, la giurisprudenza di legittimità impone di verificare la perdurante legittimità dell'opera alla luce della diversa destinazione in concreto assunta dalla stessa (arg. da Cass. n.
11845 del 2019 in tema di distanze legali).
In tale prospettiva, il consulente, una volta esclusa la qualificazione della porzione del manufatto attualmente destinata ad abitazione - misurabile in metri cubi 193,20 - in termini di volume tecnico, ha considerato detta porzione ai fini del computo volumetrico della misura massima consentita per l'ampliamento, pari a metri cubi 1675,63, giungendo così alla determinazione del superamento del limite del venti per cento innanzi indicato per metri cubi
186,02. Pertanto, l'ausiliare è addivenuto alla conclusione che una parte del corpo di fabbrica misurabile in volume pari a metri cubi 186,02 - edificato al di sopra del quinto piano fuori terra e non considerabile, attualmente, in termini di “volume tecnico” - è stato realizzato, in definitiva, in violazione della regola costruttiva prevista dalla già richiamata legge speciale in materia di aumenti della sagoma volumetrica, scilicet l'art. 5, comma nono e quattordicesimo, del d.l. n. 70 del 2011, cd. “Decreto Sviluppo”, convertito nella legge (speciale) n.106 del 2011, rilevante ai sensi della lettura coordinata degli artt. 871 e 872 c.c. [“Tenuto conto che il maggiore volume
assentito con il PdC n.168/2012 era pari a mc.1668,45 mentre quello max
assentibile era pari a mc.1675,63 e che quindi era ancora assentibile la
differenza di soli mc.7,18 e tenuto altresì conto che il volume TECNICO NON
PIÙ ESENTE dal computo volumetrico è pari a mc.193,20. NE DERIVA che
del nuovo volume edificato sono ASSENTIBILI solo mc.7,18 MENTRE la
differenza pari a mc.(193,20 – 7,18) = mc.186,02 e quindi di fatto mc.193,20
non sono volumetricamente assentibili per quanto innanzi detto e calcolato”]
11 La violazione censurata ha, poi, determinato, secondo il condivisibile apparato argomentativo dell'ausiliare, il parziale oscuramento dell'angolo visuale dal balcone posto su via Madonna di Fatima, sul lato est, per una misura di tre gradi su una porzione di ventisei verso il fabbricato della convenuta, angolo visuale dal quale è godibile anche la vista del mare [si confronti quanto espresso in modo specifico alla quarantacinquesima pagina
(“Di questi 26 gradi, gli ultimi 13 gradi di apertura angolare visiva davano
la possibilità di VEDERE IL MARE in parte in prossimità della riva ed in
parte verso il mare più aperto come è evidenziato in allegato N. 7 in sezione
longitudinale non proponibile qui di seguito per motivi di scala di disegno”)
e sessantunesima pagina della relazione tecnica].
Più in dettaglio, il consulente ha riscontrato che “A seguito dell'attività
edilizia volumetrica della la visuale attorea dal balcone Controparte_1
posto su via M. di Fatima è la seguente.
Con orientamento sempre orario, i primi 10 gradi di apertura visiva sono
rimasti logicamente inalterati;
dei successivi 26 gradi di apertura visiva
verso il fabbricato, la situazione è rimasta così modificata: -per una porzione
di 5 gradi, il fabbricato rimane al di sotto della visuale attorea per CP_1
mt. 1,57; -i successivi 12 gradi (3° + 9°) vedono l'ostacolo del volume
tecnico; -i successivi 9 gradi continuano a vedere il mare più aperto come è
evidenziato in allegato N. 8 in sezione longitudinale non proponibile qui di
seguito per motivi di scala di disegno. I sottostanti grafici plano altimetrici
mostrano però che la visuale dei 12 gradi impedita dal volume tecnico è
composta di due sub. aperture angolari visive, rispettivamente di 3 e 9 gradi.
La visuale di 3 gradi è la porzione del volume tecnico che a seguito delle
risultanze della presente consulenza è risultata non autorizzata (risulta
12 costruita in violazione delle norme di edilizia in materia di ampliamenti volumetrici – n.d.r.) e quindi abusiva. La visuale di 9 gradi, pur se contiene
anche volumi non autorizzati, ciononostante essi non modificano la visuale
attorea poiché l'impedimento è dovuto ai volumi autorizzati sub. 88 e sub.
51”.
Ora, dal parziale oscuramento dell'angolo visuale verso il mare riscontrato dall'ausiliare è ragionevole inferire, secondo un ragionamento di tipo presuntivo, il patimento di un danno patrimoniale da parte di Parte_1
correlato, evidentemente, al depauperamento del valore economico dell'immobile. Invero, il parziale oscuramento della visuale costituisce una precisa circostanza (nota) capace di suggerire, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, la verificazione del danno da perdita del valore economico, rappresentando una regola d'esperienza basata sull'id quod
plerumque accidit quella secondo cui alla privazione, anche parziale,
dell'affaccio sul mare corrisponde la perdita di valore di mercato dell'immobile (si confronti, sul tema, in generale, Cass. n. 6125 del 2025 e
Cass. n. 6072 del 2025).
Condivisibile è, poi – in relazione al metodo e agli esiti valutativi ottenuti (si veda il capitolo “D” – valutazione economica del danno” -), il giudizio svolto dall'ausiliare circa la misura dell'invocato deprezzamento dell'immobile in ragione della perdita dell'angolo visuale verso il mare,
deprezzamento determinato nella complessiva misura di euro 5.000,00,
importo pienamente corrispondente ai valori attuali (si vedano, in particolare,
la cinquantaduesima e la cinquantatreesima pagina della relazione tecnica).
Ora, se è vero, da un lato, che la condivisibile operazione valutativa svolta dall'ausiliare ha preso le mosse dalla stima dell'immobile secondo le
13 quotazioni OMI applicabili in relazione al mese di luglio dell'anno 2020, è
pure vero, dall'altro lato, che l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI”
costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115,
comma secondo, c.p.c.) e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole, generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo]
consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare,
non riscontrandosi un incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima.
Ed invero, le ridette quotazioni – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima –, nella versione più aggiornata (secondo semestre dell'anno
2024), danno conto di quotazioni sostanzialmente allineate a quelle utilizzate dall'ausiliare per la propria stima.
Si stima equo, allora, anche al momento della presente decisione, utilizzare il valore monetario unitario di euro 2.750,00 a metro quadrato già applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti, di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno
2020 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima dei valori, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile appartenente all'attore
14 nel mercato locale di riferimento, situazione che, dunque, ben può essere utilizzata quale criterio di massima ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno (provato in via presuntiva).
Ciò posto, nessuna somma può, però, essere riconosciuta, in aggiunta,
all'attore a titolo d'interessi.
Ed invero, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito – come quello che ci impegna -, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (si confronti Cass. n. 4938 del 2023).
Nel caso di specie, l'attore né nel corpo dell'atto di citazione né,
successivamente, col deposito della prima memoria ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, c.p.c., ha preteso che gli fossero corrisposti gli interessi innanzi indicati.
Ancora, neppure possono essere riconosciuti gli interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza – che ha trasformato il debito di valore in debito di valuta –, in quanto la parte attrice non ha richiesto la liquidazione [“La
liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione
risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la
conseguenza che il giudice non può riconoscere gli interessi per il periodo
successivo alla decisione fino al saldo, in mancanza di specifica domanda
della parte in tal senso” (vedasi già Cass. n. 13666 del 2003)].
15 La domanda successivamente promossa unitamente all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. è chiaramente tardiva.
Tardivo è, a ben vedere, pure l'esperimento della pretesa di ristoro del danno morale, pretesa che non è stata specificamente enucleata nel libello introduttivo del giudizio [nel quale viene indicato l'importo di euro 61.187,00
quale somma utile al ristoro del pregiudizio per lo smarrimento del valore economico del bene immobile (si confronti la sesta pagina)] e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. La domanda di risarcimento del danno in parola è stata, infatti, promossa solo una volta maturate le preclusioni processuali per la fissazione del thema decidendum ac
probandum.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, la convenuta va, quindi,
condannata (solo) al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 5.000,00, in moneta attuale.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum,
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del
16 potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022).
Da ultimo, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto del 28 luglio 2020, vanno poste a definitivo carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
- accoglie in parte la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 5.000,00, in moneta attuale;
- condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da Controparte_1
che si liquidano in euro 793,95 per esborsi documentati e in Parte_1
euro 1.400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Controparte_1
17 Così deciso in Salerno il 2 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
18
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 15 dicembre 2017 al numero 11154 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela De Martino, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Mario Fabio, 12
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Marcello Fortunato elettivamente domiciliato in Salerno
alla Via SS. Martiri Salernitani, 31
CONVENUTA
1 All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità solo “la società”) per ottenere, previo accertamento delle difformità edilizie dei lavori di ampliamento e sopraelevazione effettuati sul fabbricato un tempo sede dell'“Hotel K”, sito in Salerno alla Via
Donato Somma 47, il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento del proprio immobile ubicato al civico 28 della medesima via. In particolare,
a fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore ha esposto che: 1)
sull'immobile antistante il proprio fabbricato, la società, oltre ad avere realizzato un quinto piano fuori terra caratterizzato da un'altezza lorda di
3.20 metri, aveva edificato, al di sopra di esso, un manufatto abusivo in luogo del torrino di copertura, “adibito a chiusura del vano scale”; 2) nell'ambito del calcolo planivolumetrico funzionale alla verifica del rispetto della misura massima del venti per cento del volume preesistente, il manufatto indicato non era stato considerato;
3) differentemente, ai sensi dell'art. 25 del
R.U.E.C., il corpo di fabbrica aveva rappresentato un “appartamento per
civile abitazione posto al piano attico”, caratterizzato da un terrazzo di copertura reso calpestabile e delimitato da ringhiera in ferro, e, come tale,
aveva compromesso la visuale godibile dal proprio immobile, riducendone il valore economico.
2 Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita la società, la quale ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità delle domande formulate, assumendo la violazione del principio del ne bis in idem.
Più in dettaglio, la convenuta ha sia censurato la proposizione della medesima domanda già giudicata, in via definitiva, dal Tribunale di Salerno
sia evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria promossa, in ragione della legittimità dell'intervento edilizio – realizzata nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, dei regolamenti edilizi e dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Salerno - e dell'insussistenza del pregiudizio lamentato.
Disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico d'ufficio e respinta l'istanza promossa dall'attore ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., all'esito della discussione orale – svolta nel corso dell'udienza del 29 maggio 2025 -,
il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem
formulata dalla società convenuta [il giudicato risulta espressamente ammesso dalla parte attrice nel corpo dei propri scritti difensivi (“E'
infondata e non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della
presente azione per ne bis in idem, perchè la medesima già proposta con
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. rubricata la N.r.g 2200/14 e decisa con
ordinanza passata in giudicato”)].
3 Orbene, posto che la controversia indicata dalla parte convenuta ha coinvolto le medesime parti di questo giudizio, l'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere è sul profilo oggettivo del giudicato esterno.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, scilicet il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (si vedano ex plurimis Cass. n. 14477 del 1999; Cass. n. 14414 del
2002; Cass. n. 5925 del 2004). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (si veda Cass.
n. 10702 del 2008).
Ora, le due domande da comparare sono rappresentate da un'azione confessoria di servitù altius non tollendi (qualificata in questi termini nell'ordinanza definitoria – passata in giudicato - del processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) da un lato, e l'azione di risarcimento del danno per la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico, dall'altro lato.
In particolare, l'edificazione è stata rappresentata, nel primo giudizio, come una forma di contestazione del diritto di servitù (cd. diritto di panorama) di cui ha assunto la titolarità, posta a fondamento, dunque, di Parte_1
4 un'actio confessoria, a prescindere da eventuali aspetti di illegittimità
edilizia;
differentemente, nel giudizio che ci impegna, l'opera assume rilievo, per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, in quanto realizzata, nella prospettiva dell'attore, in violazione delle norme edilizie della legislazione speciale poste a governo degli interventi di aumento di volumetria,
rappresentando, per questo, un fatto idoneo a generare un'obbligazione risarcitoria.
Dunque, non si è al cospetto (solo) di un mutamento di prospettazione giuridica, restando invariato il fatto costitutivo della pretesa - ipotesi che,
come noto, non è sufficiente a rendere diverse le domande (Cass. n. 10702
del 2008) – bensì della tensione verso un diverso bene della vita. Ed infatti,
da un lato, vi è la prospettazione dell'edificazione di un'opera quale forma di lesione del diritto di servitù; dall'altro lato, invece, vi è la prospettazione di un illecito aquiliano. Tra le due domande non vi è l'accertamento di fatto o situazioni giuridiche ovvero la soluzione di questioni comuni.
Detto altrimenti, le statuizioni definitive già espresse dal Tribunale non formano la premessa logica indispensabile della statuizione anelata dalla parte attrice, evenienza, questa, che avrebbe precluso il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia avuto finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(si vedano ex plurimis Cass. n. 27304 del 2018; Cass. n. 5486 del 2019).
Passando al merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Ebbene, come già anticipato, la pretesa esperita nell'interesse di
[...]
va qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 872, Pt_1
5 comma secondo, primo periodo c.c., il quale recita espressamente che “Colui
che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito”. La
disposizione si riferisce, chiaramente, alla violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico previste dalla legislazione speciale e dai regolamenti edilizi comunali, indicati al precedente art. 871 c.c.
È appena il caso di osservare, poi, come la giurisprudenza della Corte di cassazione costantemente insegna che, nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali o nei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali richiamati dall'art. 871 c.c. occorre distinguere tra norme che integrano la disciplina del codice civile in materia di rapporti di vicinato e norme che, seppur dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza e una più razionale utilizzazione della proprietà privata, tendono principalmente a soddisfare interessi generali, di natura igienica, urbanistica o ambientale (Cass. n. 1047 del 1998; Cass. n. 2608 del 1996; Cass. n. 7154 del
1995; Cass. n. 10775 del 1994; Cass. n. 5508 del 1994).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale costante alla luce di quanto dispone la norma di cui all'art. 872 c.c. il proprietario vicino che abbia subito un danno a seguito di un illecito edilizio altrui ha diritto al risarcimento del danno. La riduzione in pristino è, invece, accordata solo nell'ipotesi di illecito urbanistico, ossia di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra costruzioni, poiché le regole della Sezione VI, cui la norma rinvia,
ineriscono solo a questo aspetto dei rapporti di vicinato (si confrontino Cass.
n. 13624 del 2021; Cass. n. 458 del 2016; Cass. n. 17635 del 2013; Cass. n.
131 del 2007).
In buona sostanza, la tutela ripristinatoria è assicurata (solo) in caso di inosservanza di distanze tra costruzioni (Cass. n. 25495 del 2021), o di
6 distacchi minimi dal confine (Cass. n. 2777 del 1997) o per la costituzione di intercapedini dannose per la salute (Cass. n. 4639 del 1997) o per la violazione delle distanze minime tra edifici in zone sismiche (Cass. n. 6473
del 1997) nonché in caso di mancato rispetto delle distanze per la costruzione di fabbriche pericolose ai sensi dell'art. 890 (Cass. n. 7466 del 1997) così
come in caso di violazione di determinazioni convenzionali delle modalità di edificazione, da cui derivano vincoli di natura reale assimilabili alle servitù
(Cass. n. 14354 del 2000; Cass. n. 4770 del 1996).
Comportano, invece, il solo diritto al risarcimento del danno tutte le violazioni di disposizioni urbanistiche inerenti, ad esempio, all'altezza degli edifici (Cass. n. 10264 del 2016; Cass. n. 11259 del 1996) o non ancora recepite in strumenti urbanistici locali come i p.r.c., perché sono vincolanti solo per la p.a. (Cass. n. 4413 del 2001; Cass. n. 10885 del 1997).
In tale quadro, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nel rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati (Cass. n. 6038 del 2000).
Ciò significa, in altri termini, che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva (Cass. n. 4961 del 2010). Da ciò
consegue che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta
7 licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni. In particolare, nei rapporti tra privati rileva il diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive ai sensi dell'art. 871 c.c., che possono attribuire ai privati un diritto soggettivo (in difetto del quale nella materia in esame non può darsi luogo al risarcimento del danno) anche se non sono integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni (Cass. n. 10702 del 1994; Cass. n. 4208 del 1987).
Ora, nel caso di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo,
il proprietario di questo è tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva. In ordine,
poi, alla perimetrazione dei danni risarcibili, si è specificato, poi, che il danno da violazione della normativa edilizia in tema di volumi e altezza di cui all'art. 872 c.c. consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere (Cass. n. 13230 del 2010; Cass. n. 3340 del 2002 già
Cass. n. 10775 del 1994). Più analiticamente, il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell'art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito (Cass. n. 3679 del
1996).
8 Giungendo al caso di specie, l'accoglimento della pretesa attorea si basa sui condivisibili esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente
tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si
evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente
contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state
recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le
ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre
nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem
le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere
quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle
spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352
del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del 2009; Cass. n. 10668 del
2005)].
In particolare, l'ausiliare ha, innanzitutto, evidenziato che il corpo di fabbrica sovrastante il nuovo quinto piano fuori terra dell'”ex Hotel K” – realizzato in occasione dell'ampliamento della volumetria mediante sopraelevazione e destinato “torrino vano scala – locale centrale tecnico – locale tecnico
ascensore con quadri elettrici – vano ascensore – cavedio”, inserito nel progetto approvato con permesso di costruire n. 168 del 2012 –, in quanto
“vano tecnico”, non è stato, correttamente, computato ai fini della verifica del
9 rispetto dei limiti fissati all'incremento planivolumetrico, in applicazione delle norme di cui agli artt. 25 (“La sagoma planivolumetrica di un
fabbricato è la figura solida definita dall'intersezione dei piani delle pareti
e/o strutture esterne con i piani delle coperture e con il piano o piani di
campagna, compresi i corpi aggettanti chiusi e gli sbalzi, balconi, terrazze,
sporti di gronda e simili, se sorretti da elementi strutturali verticali ed esclusi
i volumi tecnici”) e 27.01 (“Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari
a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici
(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione e
condizionamento, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”) del regolamento urbanistico ed edilizio locale, ratione temporis applicabile, nonché dell'art. 5,
comma nono e quattordicesimo, del d.l. n. 70 del 2011, cd. “Decreto
Sviluppo”, convertito nella legge (speciale) n.106 del 2011, secondo cui la misura premiale della volumetria aggiuntiva deve essere “realizzata in
misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume
dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della
superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso”.
Attualmente, però – ha osservato il c.t.u. -, in ragione del suo (successivo)
parziale cambio di destinazione d'uso per aggregazione dello stesso alle sottostanti abitazioni di categoria catastale A/2 (“Con la Variante in Corso
d'opera al PdC n.168/2012, autorizzata con PdC n.135/2013, una porzione
del Volume tecnico cambiò destinazione d'uso e venne aggregata alle
sottostanti abitazioni catg.A/2”), parte del volume di tale manufatto non può
più essere sussunto entro la categoria concettuale del cd. “volume tecnico” e,
10 dunque, escluso dal calcolo planivolumetrico. Del resto, la giurisprudenza di legittimità impone di verificare la perdurante legittimità dell'opera alla luce della diversa destinazione in concreto assunta dalla stessa (arg. da Cass. n.
11845 del 2019 in tema di distanze legali).
In tale prospettiva, il consulente, una volta esclusa la qualificazione della porzione del manufatto attualmente destinata ad abitazione - misurabile in metri cubi 193,20 - in termini di volume tecnico, ha considerato detta porzione ai fini del computo volumetrico della misura massima consentita per l'ampliamento, pari a metri cubi 1675,63, giungendo così alla determinazione del superamento del limite del venti per cento innanzi indicato per metri cubi
186,02. Pertanto, l'ausiliare è addivenuto alla conclusione che una parte del corpo di fabbrica misurabile in volume pari a metri cubi 186,02 - edificato al di sopra del quinto piano fuori terra e non considerabile, attualmente, in termini di “volume tecnico” - è stato realizzato, in definitiva, in violazione della regola costruttiva prevista dalla già richiamata legge speciale in materia di aumenti della sagoma volumetrica, scilicet l'art. 5, comma nono e quattordicesimo, del d.l. n. 70 del 2011, cd. “Decreto Sviluppo”, convertito nella legge (speciale) n.106 del 2011, rilevante ai sensi della lettura coordinata degli artt. 871 e 872 c.c. [“Tenuto conto che il maggiore volume
assentito con il PdC n.168/2012 era pari a mc.1668,45 mentre quello max
assentibile era pari a mc.1675,63 e che quindi era ancora assentibile la
differenza di soli mc.7,18 e tenuto altresì conto che il volume TECNICO NON
PIÙ ESENTE dal computo volumetrico è pari a mc.193,20. NE DERIVA che
del nuovo volume edificato sono ASSENTIBILI solo mc.7,18 MENTRE la
differenza pari a mc.(193,20 – 7,18) = mc.186,02 e quindi di fatto mc.193,20
non sono volumetricamente assentibili per quanto innanzi detto e calcolato”]
11 La violazione censurata ha, poi, determinato, secondo il condivisibile apparato argomentativo dell'ausiliare, il parziale oscuramento dell'angolo visuale dal balcone posto su via Madonna di Fatima, sul lato est, per una misura di tre gradi su una porzione di ventisei verso il fabbricato della convenuta, angolo visuale dal quale è godibile anche la vista del mare [si confronti quanto espresso in modo specifico alla quarantacinquesima pagina
(“Di questi 26 gradi, gli ultimi 13 gradi di apertura angolare visiva davano
la possibilità di VEDERE IL MARE in parte in prossimità della riva ed in
parte verso il mare più aperto come è evidenziato in allegato N. 7 in sezione
longitudinale non proponibile qui di seguito per motivi di scala di disegno”)
e sessantunesima pagina della relazione tecnica].
Più in dettaglio, il consulente ha riscontrato che “A seguito dell'attività
edilizia volumetrica della la visuale attorea dal balcone Controparte_1
posto su via M. di Fatima è la seguente.
Con orientamento sempre orario, i primi 10 gradi di apertura visiva sono
rimasti logicamente inalterati;
dei successivi 26 gradi di apertura visiva
verso il fabbricato, la situazione è rimasta così modificata: -per una porzione
di 5 gradi, il fabbricato rimane al di sotto della visuale attorea per CP_1
mt. 1,57; -i successivi 12 gradi (3° + 9°) vedono l'ostacolo del volume
tecnico; -i successivi 9 gradi continuano a vedere il mare più aperto come è
evidenziato in allegato N. 8 in sezione longitudinale non proponibile qui di
seguito per motivi di scala di disegno. I sottostanti grafici plano altimetrici
mostrano però che la visuale dei 12 gradi impedita dal volume tecnico è
composta di due sub. aperture angolari visive, rispettivamente di 3 e 9 gradi.
La visuale di 3 gradi è la porzione del volume tecnico che a seguito delle
risultanze della presente consulenza è risultata non autorizzata (risulta
12 costruita in violazione delle norme di edilizia in materia di ampliamenti volumetrici – n.d.r.) e quindi abusiva. La visuale di 9 gradi, pur se contiene
anche volumi non autorizzati, ciononostante essi non modificano la visuale
attorea poiché l'impedimento è dovuto ai volumi autorizzati sub. 88 e sub.
51”.
Ora, dal parziale oscuramento dell'angolo visuale verso il mare riscontrato dall'ausiliare è ragionevole inferire, secondo un ragionamento di tipo presuntivo, il patimento di un danno patrimoniale da parte di Parte_1
correlato, evidentemente, al depauperamento del valore economico dell'immobile. Invero, il parziale oscuramento della visuale costituisce una precisa circostanza (nota) capace di suggerire, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, la verificazione del danno da perdita del valore economico, rappresentando una regola d'esperienza basata sull'id quod
plerumque accidit quella secondo cui alla privazione, anche parziale,
dell'affaccio sul mare corrisponde la perdita di valore di mercato dell'immobile (si confronti, sul tema, in generale, Cass. n. 6125 del 2025 e
Cass. n. 6072 del 2025).
Condivisibile è, poi – in relazione al metodo e agli esiti valutativi ottenuti (si veda il capitolo “D” – valutazione economica del danno” -), il giudizio svolto dall'ausiliare circa la misura dell'invocato deprezzamento dell'immobile in ragione della perdita dell'angolo visuale verso il mare,
deprezzamento determinato nella complessiva misura di euro 5.000,00,
importo pienamente corrispondente ai valori attuali (si vedano, in particolare,
la cinquantaduesima e la cinquantatreesima pagina della relazione tecnica).
Ora, se è vero, da un lato, che la condivisibile operazione valutativa svolta dall'ausiliare ha preso le mosse dalla stima dell'immobile secondo le
13 quotazioni OMI applicabili in relazione al mese di luglio dell'anno 2020, è
pure vero, dall'altro lato, che l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI”
costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115,
comma secondo, c.p.c.) e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole, generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo]
consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare,
non riscontrandosi un incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima.
Ed invero, le ridette quotazioni – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima –, nella versione più aggiornata (secondo semestre dell'anno
2024), danno conto di quotazioni sostanzialmente allineate a quelle utilizzate dall'ausiliare per la propria stima.
Si stima equo, allora, anche al momento della presente decisione, utilizzare il valore monetario unitario di euro 2.750,00 a metro quadrato già applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti, di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno
2020 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima dei valori, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile appartenente all'attore
14 nel mercato locale di riferimento, situazione che, dunque, ben può essere utilizzata quale criterio di massima ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno (provato in via presuntiva).
Ciò posto, nessuna somma può, però, essere riconosciuta, in aggiunta,
all'attore a titolo d'interessi.
Ed invero, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito – come quello che ci impegna -, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (si confronti Cass. n. 4938 del 2023).
Nel caso di specie, l'attore né nel corpo dell'atto di citazione né,
successivamente, col deposito della prima memoria ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, c.p.c., ha preteso che gli fossero corrisposti gli interessi innanzi indicati.
Ancora, neppure possono essere riconosciuti gli interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza – che ha trasformato il debito di valore in debito di valuta –, in quanto la parte attrice non ha richiesto la liquidazione [“La
liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione
risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la
conseguenza che il giudice non può riconoscere gli interessi per il periodo
successivo alla decisione fino al saldo, in mancanza di specifica domanda
della parte in tal senso” (vedasi già Cass. n. 13666 del 2003)].
15 La domanda successivamente promossa unitamente all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. è chiaramente tardiva.
Tardivo è, a ben vedere, pure l'esperimento della pretesa di ristoro del danno morale, pretesa che non è stata specificamente enucleata nel libello introduttivo del giudizio [nel quale viene indicato l'importo di euro 61.187,00
quale somma utile al ristoro del pregiudizio per lo smarrimento del valore economico del bene immobile (si confronti la sesta pagina)] e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. La domanda di risarcimento del danno in parola è stata, infatti, promossa solo una volta maturate le preclusioni processuali per la fissazione del thema decidendum ac
probandum.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, la convenuta va, quindi,
condannata (solo) al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 5.000,00, in moneta attuale.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum,
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del
16 potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022).
Da ultimo, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto del 28 luglio 2020, vanno poste a definitivo carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
- accoglie in parte la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 5.000,00, in moneta attuale;
- condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da Controparte_1
che si liquidano in euro 793,95 per esborsi documentati e in Parte_1
euro 1.400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Controparte_1
17 Così deciso in Salerno il 2 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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