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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. OM LI Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ex art. al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3 Tutti con il patrocinio dell'avv. LEONI TIZIANA e dell'avv. LUPPI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELE Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVISI UBER e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LEARDINI ALBERTO
IA' (C.F. ), CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli attori
<
- confermare la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2279/2020, nella parte non investita dalla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione n. 29933/2023;
pagina 1 di 12 - rigettarsi l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. 4124/09 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, in data 29/06/2009 e pubblicata in data 30/06/2009, perché infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare che il decesso di è conseguenza immediata e diretta Controparte_5 della patologia irreversibile causata dall'accertata negligenza medica, e per l'effetto condannare la
al pagamento a favore di e per esso ai suoi eredi Controparte_1 Controparte_5 legittimi, della somma di € 922.675, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal medesimo;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il decesso di non ascrivibile alla Controparte_5 patologia causata dall'accertata negligenza medica, condannare la al Controparte_1 pagamento a favore di e per esso ai suoi eredi legittimi, della somma ritenuta di Controparte_5 giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dal medesimo subiti dalla data della nascita al decesso. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità oltre alla rifusione delle spese generali>>.
Per la Regione
< accertato e dichiarato che la ha provveduto a Controparte_1 corrispondere ad gli importi di condanna a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno non patrimoniale come liquidati dalla sentenza Tribunale di Modena Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009, confermata dalla sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13 agosto 2020, respingere le domande di condanna della a Controparte_1 corrispondere ai Signori e Parte_1 Parte_2
l'importo di € 922.675,00 o la diversa somma di giustizia, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
accertato e dichiarato che il decesso di non risulta essere Controparte_5 stato determinato da cause riconducibili alla patologia conseguente alla condotta della struttura sanitaria come accertata dalla sentenza Tribunale di Modena - Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009 e dalla sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13 agosto 2020 quantificare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla in misura parametrata alla Controparte_1 durata della vita effettiva di e condannare i Signori Controparte_5 [...]
ed quali eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
a restituire alla il maggior Controparte_5 Controparte_1 importo percepito da in forza della sentenza Tribunale di Controparte_5
Modena - Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009 e della sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13
pagina 2 di 12 agosto 2020, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
respingere le domande tutte proposte dai Signori Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3 in via istruttoria
accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione della scheda di morte Istat di;
Controparte_5
respingere l'istanza di ammissione di prova orale del Dott. in Testimone_1 quanto inammissibile se ed in quanto detta istanza dovesse essere riproposta;
accertare e dichiarare la nullità della consulenza tecnica di ufficio medico legale a firma della Dott. e della Dott. > Persona_1 Per_2
Per l CP_6
<< Contrariis Rejectis
Dato atto che a) la polizza intervenuta tra (poi ed con le coassicura-trici , CP_2 CP_7 CP_6 CP_8 Cont e (ora da una parte e la dall'altra parte aveva un CP_9 CP_3 Controparte_1 massimale di un miliardo di vecchie Lire pari ad € 516.456,00 b) la sentenza del Tribunale ha disposto che le obbligazioni delle Compagnie Assicuratrici dovevano ritenersi limitate al predetto massimale così come la relativa manleva c) alla decisione è stata data esecuzione con il pagamento della maggior somma di € 532.314,15 comprensiva delle spese di lite e che, conseguentemente, ha azzerato il massimale d) la sentenza di secondo grado ha confermato, sul punto, quella precedente e non è stata impugnata e) il ricorso per Cassazione della è avvenuto, infatti, per l'omesso esame dell'intervenuto CP_1 decesso di incidente sulla liquidazione del danno e non considerato dalla Corte Controparte_5
d'Appello f) per quanto riguarda il diverso capo inerente al contratto di assicurazione, le sentenze di primo e secondo grado sono quindi divenute definitive e si è for-mato un giudicato che preclude qualsiasi riesame DICHIARARSI l'estraneità di (già e, successivamente, alla materia del contendere che CP_2 CP_7 CP_6 riguarda soltanto la ed i Sigg.ri che peraltro mai Controparte_1 Parte_4 Pt_2 hanno proposto domande dirette nei confronti delle compagnie assicuratrici e conseguentemente DISPORSI l'estromissione della dalla presente causa e/o Controparte_2
RIGETTARSI in ogni caso, qualsiasi diversa domanda che fosse proposta nei suoi confronti sic-come illegittima ed infondata. Con vittoria di tutte le spese e compensi di lite>>
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Con atto di citazione notificato in data 5.11.2003, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
minore , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena-Sez. CP_5
Carpi, la per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Parte_5
danni patiti a causa della condotta colposa tenuta dal personale medico dell'Unità
Sanitaria Locale n. 14 di Carpi–Novi durante le varie fasi della gravidanza, che aveva provocato al neonato un danno cerebrale riportato all'esito del parto. Si costituì in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Parte_5
carenza di legittimazione passiva e l'avvenuta prescrizione del diritto di credito;
chiese, altresì, il rigetto di tutte le domande attoree e di essere, in ogni caso, manlevata da qualsiasi responsabilità attraverso la chiamata in causa della CP_2
e della con le quali l'Unità Sanitaria Locale n. 14 di Carpi aveva
[...] CP_3
concluso un contratto di assicurazione. All'esito di due consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale condannò la al pagamento di euro 922.675,00, in CP_1
favore di di euro 224.783,52, in favore di Controparte_5 Parte_1
e di euro 208.806,90 in favore di ed accolse altresì le
[...] Parte_2
domande di garanzia proposte dalla convenuta.
La sentenza n.2279/20 con cui la Corte di appello rigettò l'impugnazione proposta dalla veniva, su ricorso di quest'ultima, cassata con Controparte_1
rinvio dalla sentenza n. 29933/23: la S.C. rigettava il quarto motivo di gravame
(relativo alla non considerata responsabilità concorrente del CP_11
, ed accoglieva il primo motivo (rimanendo così assorbiti il secondo ed il
[...]
terzo) per avere il giudice di appello errato nel non tenere conto, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ad del suo decesso avvenuto durante il giudizio di appello, Controparte_5
fatto avvenuto il 6.6.2011, ed ivi introdotto a seguito di produzione, da parte della del relativo certificato di morte. CP_1
pagina 4 di 12 La S.C. affermava che <Al fine di ottenere la conferma della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di primo grado e parametrata alla luce delle aspettative medie di vita di un uomo (80 anni), dunque, le parti appellate avrebbero dovuto dimostrare che anche il precoce decesso fosse causalmente ascrivibile alla patologia irreversibile cagionata dalla negligenza medica. Passata in giudicato, in quanto incontestata, la questione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta medico-sanitaria e la lesione del diritto alla salute determinato dalla causazione del danno cerebrale (danno evento),
l'ulteriore evento morte si inserisce, infatti, nella diversa serie della causalità giuridica. Inserito in tal senso l'evento-morte nella struttura dell'illecito civile rilevante nel caso di specie, l'introduzione nel giudizio prima e la prova del fatto che il decesso fosse “conseguenza diretta e immediata” ex art. 1223 c.c. del danno alla salute originario avrebbe dovuto essere posto, dalla Corte territoriale, a carico delle parti appellate>>.
Riassunto il giudizio da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , si costituivano la e Controparte_5 Controparte_1
l' mentre l rimaneva contumace. CP_2 CP_3
Disposta dalla Corte CTU affidata ai dott.ri medico legale, e Persona_1
neonatologa, la causa veniva posta in decisione in esito all'udienza Per_2
dell'8.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Unico oggetto della presente decisione è la verifica dell'assolvimento o meno, da parte dei danneggiati, dell'onere di dimostrare che la morte di CP_5
avvenne in relazione di dipendenza causale con le patologie da lui
[...]
riportate al tempo della nascita.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla per avere i periti utilizzato la scheda di morte Istat, depositata in allegato CP_1
all'atto di riassunzione, e documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta nei precedenti gradi di merito.
pagina 5 di 12 Il Collegio, con ordinanza del 10.12.2024, su richiesta dei CTU, li autorizzava ad acquisire documentazione sanitaria inerente valutazioni e/o ricoveri, eseguiti presso Enti pubblici nei 5 anni antecedenti alla morte di e Controparte_5
ribadiva tale autorizzazione anche con ordinanza del 28.1.2025, dopo avere instaurato il relativo contraddittorio in seguito alla dichiarazione della di CP_1
volersi opporre a tale acquisizione.
Orbene, deve senz'altro ammettersi la produzione della scheda di morte Istat, avvenuta con la riassunzione. Prodotta dalla Regione, nel giudizio di appello, prova della morte di con la comparsa conclusionale, non si Controparte_5
vede in quale momento, ed in base a quale termine di preclusione, i danneggiati avrebbero dovuto produrre detto documento se non adesso, quando, in seguito alla pronuncia della S.C., è stato per la prima volta affermato che ha rilievo e deve avere ingresso, in questo giudizio, il tema della causa della morte di CP_5
[...]
Quanto all'acquisizione anche di ulteriore documentazione medica nel corso delle operazioni peritali, va richiamato il principio ribadito dalla pronuncia delle SS.UU.
3086/22 secondo il quale <il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio>>.
Per fatti principali si intendono quelli posti dalle parti (e che devono essere allegati necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e per fatti secondari quelli rilevanti nel processo soltanto quali elementi pagina 6 di 12 di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali
(Cass. 1997/23).
L'ammissibilità della documentazione volta, non a dare direttamente evidenza essa stessa del fatto principale (come l'esistenza del danno nel caso oggetto di Cass.
25604/22), ma a rispondere al quesito sottoposto al CTU, è stata ripetutamente affermata dalla S.C., laddove ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati (Cass. 21903/23,
26144/23), e ciò anche senza autorizzazione del giudice, potendo anche a tal fine, come normativamente previsto, richiedere informazioni a terzi (Cass. 2773/21).
L'acquisibilità di documentazione nuova, se riguardante i fatti secondari, è stata affermata anche con riguardo a referti medici (v. Cass. 32935/22)
Nel caso in esame, l'autorizzazione ai CTU ad acquisire documentazione medica sullo stato di salute di nei 5 anni anteriori alla morte era Controparte_5
appunto finalizzata alla prova di fatti secondari, di natura strettamente tecnica, affinché i CTU, sulla base delle loro specifiche competenze, potessero anche su di essa fondare la loro valutazione sul fatto principale, ossia la sussistenza del nesso causale secondo il principio del più probabile che non. Si tratta dei documenti numerati da 42 a 49 descritti alle pp. 22 e ss della CTU cui va aggiunta la relazione
(n. 50) resa dal medico curante del ragazzo, dott. acquisita senza rilievi Tes_1
dei CTP alla stregua di <informazioni da terzi>> che l'art. 194 cpc autorizza i
CTU ad assumere.
Tanto chiarito, rileva il collegio che la CTU delle dott.sse e completa, Per_1 Per_2
chiara ed esaustivamente motivata, alla quale i CTP, compresi quelli di parte danneggiante, hanno rappresentato di non dover muovere alcun rilievo critico, ha concluso nel senso della dipendenza causale della morte di Controparte_5
pagina 7 di 12 dalle patologie contratte al momento della nascita, osservandosi, in ogni caso, che le CTU hanno chiarito che le considerazioni cui sono giunte si fondano prevalentemente sulla tipologia e gravità di paralisi cerebrale riportata da sin dalla nascita e sin da allora rilevata. CP_5
Orbene, le CTU, ricordato che nato il [...], era affetto Controparte_5
da un grave quadro neurologico caratterizzato da microcefalia, encefalopatia epilettica sintomatica farmacoresistente, cecità binoculare, tetraparesi spastica e ritardo psicomotorio profondo che, come ormai definitivamente accertato, è causalmente riconducibile ad una condizione di sofferenza cronica fetale a cui si è sovrapposta sofferenza acuta ipossico ischemica intra partum e neonatale, hanno affermato che tale quadro clinico rientra nell'ampia entità nosologica della Paralisi
Cerebrale Infantile e delle patologie ad essa associate, e determina una diminuita aspettativa di vita dell'individuo colpito.
La documentazione in atti consente di riscontrare in la Controparte_5
maggior parte dei fattori considerati predittivi di bassa aspettativa di vita: egli era affetto da danno parenchimale cerebrale consistente in atrofia cerebrale con dilatazione del sistema ventricolare e degli spazi subaracnoidei periferici e grave ritardo della mielinizzazione, con conseguente microcefalia; la lesione esitava in grave tetraparesi spastico distonica con gravi problemi della deglutizione, masticazione e fonazione, epilessia farmaco resistente con crisi perlopiù quotidiane, cecità bioculare assoluta per atrofia ottica, e gravissimo deficit neurocognitivo.
Le disabilità presentate hanno condotto con il passare degli anni all'accumularsi di patologie associate, quali ipoevolutismo somatico, gravi deformità articolari e del rachide (marcata cifoscoliosi), infezioni polmonari ricorrenti, disfagia con possibilità di alimentazione orale con cibo semisolido, ma complicata da episodi di inalazione polmonare, crisi apnoiche in iperestensione postprandiali e polmoniti ab ingestis.
pagina 8 di 12 In base ai parametri valutati in Letteratura ed agli studi comparativi sopracitati, egli possedeva una possibilità di sopravvivenza dopo i 20 anni, di circa il 30-40%. Di fatto, il giovane decedeva a poco più di 20 anni di vita.
I CTU hanno dato atto dell'assenza di documentazione medica inerente ai giorni antecedenti la morte del ragazzo o all'evento che sembra avere avuto connotazioni di evento acuto. Nella scheda di morte è riassunta la sequenza di condizioni morbose che, a parere del medico compilatore, ha condotto al decesso: “Paralisi neonatale → bronchite acuta → arresto cardiorespiratorio”; mancano riscontro diagnostico o esame autoptico.
I perito hanno allora chiarito che per i soggetti affetti da paralisi cerebrale infantile con il quadro specifico del giovane , la maggior parte dei decessi in CP_5
soggetti gravemente cerebrolesi è, secondo la letteratura, attribuibile a patologie respiratorie.
Nelle diverse statistiche emerge che una non irrilevante parte dei decessi sia in realtà non chiaramente identificata o documentata, bensì codificata con terminologia generica e non esaustiva.
La documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali ha evidenziato, nel corso degli anni, quale manifestazione fenomenologica della patologia da cui era affetto e sua gravità, la ricorrenza delle crisi epilettiche, CP_5
accompagnate anche da episodi di desaturazione che avevano richiesto supporto
O2, problemi di deglutizione, polmoniti ab ingestis. Ciò appare coerente con quanto emerso nella relazione del medico curante Dott. resa dodici anni Tes_1
dopo il decesso del giovane e presentata solo in una fase successiva delle iniziali indagini peritali: in tale relazione viene certificato come, a quanto il medico ricordi, , durante gli ultimi giorni della sua vita, fosse affetto da CP_5
“infezione delle vie respiratorie…in via di apparente risoluzione”.
Di fatto è riconosciuto come alcuni fattori (l'epilessia, il reflusso gastroesofageo e precedenti patologie acute polmonari, con necessità di ospedalizzazione e ed pagina 9 di 12 antibitocoterapia, o la necessità di supporto di ossigeno, anche saltuario), favoriscano una patologia polmonare cronica, con insufficienza respiratoria progressiva, tipica dei pazienti con PCI adolescenti o giovani adulti, che li conduce ad una maggior iperreattività anche a minimi insulti irritativi (infettivi, meccanici o chimici). Tali fattori erano certamente presenti in , e verosimilmente CP_5
hanno costituito l'elemento intervenuto quale ultima congiuntura in un lungo processo di inarrestabile decadimento organico.
I CTU hanno quindi concluso affermando di ritenere di indubbia efficienza, idoneità e validità lesiva, la paralisi cerebrale infantile di , con le sue CP_5
caratteristiche di estrema gravità, in relazione all'evento morte.
Risulta soddisfatto anche il criterio topografico in relazione alla compatibilità tra la sede di applicazione della causa e quella dove si è manifestato l'effetto. Le caratteristiche della paralisi cerebrale infantile di e le connesse CP_5
disabilità presentate, come rilevato anche dalla documentazione acquisita dai CTU, hanno condotto con il passare degli anni all'accumularsi delle patologie associate sopra menzionate. Erano pertanto presenti non solo i fattori che la letteratura scientifica identifica come quelli maggiormente predittivi il rischio di mortalità, ma altresì quei fattori favorenti patologie polmonari croniche con insufficienza respiratoria, tipica delle paralisi cerebrali infantili nell'età di e idonee, CP_5
peraltro in continuità fenomenica, a condurre alla morte del soggetto.
Soddisfatto il criterio dell'attendibilità scientifica e probabilità statistica, nonché quello dell'esclusione di altre cause, non avendo evidenza di altre e altrettanto valide cause, nel determinismo dell'evento morte, esterne ed indipendenti dalla paralisi cerebrale infantile e dalla sua evoluzione, i CTU hanno concluso affermando di ritenere che, secondo il criterio di elevata probabilità, la morte di sia intervenuta per fattori direttamente correlabili alla grave Controparte_5
forma di paralisi cerebrale presentata e alle gravi implicazioni prognostiche.
pagina 10 di 12 Alla luce di quanto stabilito nella sentenza della S.C. che ha disposto il presente rinvio, da quanto accertato dai CTU discende che sul risarcimento come liquidato dal Tribunale non debba operarsi alcuna riduzione in ragione del sopravvenuto decesso di Controparte_5
Rimangono naturalmente ferme, perché già in giudicato, le statuizioni relative alla domanda di garanzia assicurativa e alle relative spese processuali, come da sentenze di primo grado e di appello.
Incontestato l'esaurimento del massimale, pari ad euro 516,456,90, nulla deve provvedersi quanto alle spese c.d. di soccombenza (Cass. 4275/24) per i procedimenti di cassazione e di rinvio, fra la e la . CP_1 CP_2
4) Quanto al rapporto processuali fra i danneggiati e la ferma la condanna CP_1
alle spese di cui alla sentenza di primo grado, anche le spese di tutti i successivi gradi e fasi, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza, dovendo confermarsi la (mai impugnata) compensazione per un terzo delle sole spese di appello, disposta in ragione del rigetto anche dell'appello incidentale.
Lo scaglione tariffario relativo ai giudizi di cassazione e di rinvio è quello di euro
260.000-520.000 tenuto conto dell'entità del disputatum di entrambi i giudizi.
Le spese della CTU svolta in questo procedimento vanno poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla S.C. con sentenza n. 29933/23, condanna la a Controparte_1
risarcire a , e il danno non Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrimoniale patito dal de cuius nella misura determinata Controparte_5
dalla sentenza n. 4124/09 del Tribunale di Modena – Sez. Carpi, previa detrazione dal dovuto dei pagamenti già eseguiti in esecuzione di tale sentenza.
Condanna la a rifondere a , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , le spese del giudizio di appello, che, previa
[...] Controparte_5
pagina 11 di 12 compensazione per un terzo, liquida, già in misura di due terzi, in euro 18.084,00 per compensi (salva l'eventuale già avvenuta esecuzione del pagamento); del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00 per compensi;
del presente giudizio di rinvio che liquida in euro 4.784,50 per anticipazioni (ivi inclusi i costi anticipati ai CTU) ed euro 20.000,00 per compensi, oltre, per tutti i procedimenti, al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico della le spese della CTU medico legale. CP_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est.
OM LI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. OM LI Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ex art. al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3 Tutti con il patrocinio dell'avv. LEONI TIZIANA e dell'avv. LUPPI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELE Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVISI UBER e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LEARDINI ALBERTO
IA' (C.F. ), CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli attori
<
- confermare la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2279/2020, nella parte non investita dalla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione n. 29933/2023;
pagina 1 di 12 - rigettarsi l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. 4124/09 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, in data 29/06/2009 e pubblicata in data 30/06/2009, perché infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare che il decesso di è conseguenza immediata e diretta Controparte_5 della patologia irreversibile causata dall'accertata negligenza medica, e per l'effetto condannare la
al pagamento a favore di e per esso ai suoi eredi Controparte_1 Controparte_5 legittimi, della somma di € 922.675, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal medesimo;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il decesso di non ascrivibile alla Controparte_5 patologia causata dall'accertata negligenza medica, condannare la al Controparte_1 pagamento a favore di e per esso ai suoi eredi legittimi, della somma ritenuta di Controparte_5 giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dal medesimo subiti dalla data della nascita al decesso. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità oltre alla rifusione delle spese generali>>.
Per la Regione
< accertato e dichiarato che la ha provveduto a Controparte_1 corrispondere ad gli importi di condanna a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno non patrimoniale come liquidati dalla sentenza Tribunale di Modena Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009, confermata dalla sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13 agosto 2020, respingere le domande di condanna della a Controparte_1 corrispondere ai Signori e Parte_1 Parte_2
l'importo di € 922.675,00 o la diversa somma di giustizia, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
accertato e dichiarato che il decesso di non risulta essere Controparte_5 stato determinato da cause riconducibili alla patologia conseguente alla condotta della struttura sanitaria come accertata dalla sentenza Tribunale di Modena - Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009 e dalla sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13 agosto 2020 quantificare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla in misura parametrata alla Controparte_1 durata della vita effettiva di e condannare i Signori Controparte_5 [...]
ed quali eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
a restituire alla il maggior Controparte_5 Controparte_1 importo percepito da in forza della sentenza Tribunale di Controparte_5
Modena - Sezione distaccata di Carpi n. 124 del 29 - 30 giugno 2009 e della sentenza Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 2279 del 13
pagina 2 di 12 agosto 2020, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
respingere le domande tutte proposte dai Signori Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3 in via istruttoria
accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione della scheda di morte Istat di;
Controparte_5
respingere l'istanza di ammissione di prova orale del Dott. in Testimone_1 quanto inammissibile se ed in quanto detta istanza dovesse essere riproposta;
accertare e dichiarare la nullità della consulenza tecnica di ufficio medico legale a firma della Dott. e della Dott. > Persona_1 Per_2
Per l CP_6
<< Contrariis Rejectis
Dato atto che a) la polizza intervenuta tra (poi ed con le coassicura-trici , CP_2 CP_7 CP_6 CP_8 Cont e (ora da una parte e la dall'altra parte aveva un CP_9 CP_3 Controparte_1 massimale di un miliardo di vecchie Lire pari ad € 516.456,00 b) la sentenza del Tribunale ha disposto che le obbligazioni delle Compagnie Assicuratrici dovevano ritenersi limitate al predetto massimale così come la relativa manleva c) alla decisione è stata data esecuzione con il pagamento della maggior somma di € 532.314,15 comprensiva delle spese di lite e che, conseguentemente, ha azzerato il massimale d) la sentenza di secondo grado ha confermato, sul punto, quella precedente e non è stata impugnata e) il ricorso per Cassazione della è avvenuto, infatti, per l'omesso esame dell'intervenuto CP_1 decesso di incidente sulla liquidazione del danno e non considerato dalla Corte Controparte_5
d'Appello f) per quanto riguarda il diverso capo inerente al contratto di assicurazione, le sentenze di primo e secondo grado sono quindi divenute definitive e si è for-mato un giudicato che preclude qualsiasi riesame DICHIARARSI l'estraneità di (già e, successivamente, alla materia del contendere che CP_2 CP_7 CP_6 riguarda soltanto la ed i Sigg.ri che peraltro mai Controparte_1 Parte_4 Pt_2 hanno proposto domande dirette nei confronti delle compagnie assicuratrici e conseguentemente DISPORSI l'estromissione della dalla presente causa e/o Controparte_2
RIGETTARSI in ogni caso, qualsiasi diversa domanda che fosse proposta nei suoi confronti sic-come illegittima ed infondata. Con vittoria di tutte le spese e compensi di lite>>
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Con atto di citazione notificato in data 5.11.2003, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
minore , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena-Sez. CP_5
Carpi, la per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Parte_5
danni patiti a causa della condotta colposa tenuta dal personale medico dell'Unità
Sanitaria Locale n. 14 di Carpi–Novi durante le varie fasi della gravidanza, che aveva provocato al neonato un danno cerebrale riportato all'esito del parto. Si costituì in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Parte_5
carenza di legittimazione passiva e l'avvenuta prescrizione del diritto di credito;
chiese, altresì, il rigetto di tutte le domande attoree e di essere, in ogni caso, manlevata da qualsiasi responsabilità attraverso la chiamata in causa della CP_2
e della con le quali l'Unità Sanitaria Locale n. 14 di Carpi aveva
[...] CP_3
concluso un contratto di assicurazione. All'esito di due consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale condannò la al pagamento di euro 922.675,00, in CP_1
favore di di euro 224.783,52, in favore di Controparte_5 Parte_1
e di euro 208.806,90 in favore di ed accolse altresì le
[...] Parte_2
domande di garanzia proposte dalla convenuta.
La sentenza n.2279/20 con cui la Corte di appello rigettò l'impugnazione proposta dalla veniva, su ricorso di quest'ultima, cassata con Controparte_1
rinvio dalla sentenza n. 29933/23: la S.C. rigettava il quarto motivo di gravame
(relativo alla non considerata responsabilità concorrente del CP_11
, ed accoglieva il primo motivo (rimanendo così assorbiti il secondo ed il
[...]
terzo) per avere il giudice di appello errato nel non tenere conto, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ad del suo decesso avvenuto durante il giudizio di appello, Controparte_5
fatto avvenuto il 6.6.2011, ed ivi introdotto a seguito di produzione, da parte della del relativo certificato di morte. CP_1
pagina 4 di 12 La S.C. affermava che <Al fine di ottenere la conferma della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di primo grado e parametrata alla luce delle aspettative medie di vita di un uomo (80 anni), dunque, le parti appellate avrebbero dovuto dimostrare che anche il precoce decesso fosse causalmente ascrivibile alla patologia irreversibile cagionata dalla negligenza medica. Passata in giudicato, in quanto incontestata, la questione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta medico-sanitaria e la lesione del diritto alla salute determinato dalla causazione del danno cerebrale (danno evento),
l'ulteriore evento morte si inserisce, infatti, nella diversa serie della causalità giuridica. Inserito in tal senso l'evento-morte nella struttura dell'illecito civile rilevante nel caso di specie, l'introduzione nel giudizio prima e la prova del fatto che il decesso fosse “conseguenza diretta e immediata” ex art. 1223 c.c. del danno alla salute originario avrebbe dovuto essere posto, dalla Corte territoriale, a carico delle parti appellate>>.
Riassunto il giudizio da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , si costituivano la e Controparte_5 Controparte_1
l' mentre l rimaneva contumace. CP_2 CP_3
Disposta dalla Corte CTU affidata ai dott.ri medico legale, e Persona_1
neonatologa, la causa veniva posta in decisione in esito all'udienza Per_2
dell'8.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Unico oggetto della presente decisione è la verifica dell'assolvimento o meno, da parte dei danneggiati, dell'onere di dimostrare che la morte di CP_5
avvenne in relazione di dipendenza causale con le patologie da lui
[...]
riportate al tempo della nascita.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla per avere i periti utilizzato la scheda di morte Istat, depositata in allegato CP_1
all'atto di riassunzione, e documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta nei precedenti gradi di merito.
pagina 5 di 12 Il Collegio, con ordinanza del 10.12.2024, su richiesta dei CTU, li autorizzava ad acquisire documentazione sanitaria inerente valutazioni e/o ricoveri, eseguiti presso Enti pubblici nei 5 anni antecedenti alla morte di e Controparte_5
ribadiva tale autorizzazione anche con ordinanza del 28.1.2025, dopo avere instaurato il relativo contraddittorio in seguito alla dichiarazione della di CP_1
volersi opporre a tale acquisizione.
Orbene, deve senz'altro ammettersi la produzione della scheda di morte Istat, avvenuta con la riassunzione. Prodotta dalla Regione, nel giudizio di appello, prova della morte di con la comparsa conclusionale, non si Controparte_5
vede in quale momento, ed in base a quale termine di preclusione, i danneggiati avrebbero dovuto produrre detto documento se non adesso, quando, in seguito alla pronuncia della S.C., è stato per la prima volta affermato che ha rilievo e deve avere ingresso, in questo giudizio, il tema della causa della morte di CP_5
[...]
Quanto all'acquisizione anche di ulteriore documentazione medica nel corso delle operazioni peritali, va richiamato il principio ribadito dalla pronuncia delle SS.UU.
3086/22 secondo il quale <il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio>>.
Per fatti principali si intendono quelli posti dalle parti (e che devono essere allegati necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e per fatti secondari quelli rilevanti nel processo soltanto quali elementi pagina 6 di 12 di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali
(Cass. 1997/23).
L'ammissibilità della documentazione volta, non a dare direttamente evidenza essa stessa del fatto principale (come l'esistenza del danno nel caso oggetto di Cass.
25604/22), ma a rispondere al quesito sottoposto al CTU, è stata ripetutamente affermata dalla S.C., laddove ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati (Cass. 21903/23,
26144/23), e ciò anche senza autorizzazione del giudice, potendo anche a tal fine, come normativamente previsto, richiedere informazioni a terzi (Cass. 2773/21).
L'acquisibilità di documentazione nuova, se riguardante i fatti secondari, è stata affermata anche con riguardo a referti medici (v. Cass. 32935/22)
Nel caso in esame, l'autorizzazione ai CTU ad acquisire documentazione medica sullo stato di salute di nei 5 anni anteriori alla morte era Controparte_5
appunto finalizzata alla prova di fatti secondari, di natura strettamente tecnica, affinché i CTU, sulla base delle loro specifiche competenze, potessero anche su di essa fondare la loro valutazione sul fatto principale, ossia la sussistenza del nesso causale secondo il principio del più probabile che non. Si tratta dei documenti numerati da 42 a 49 descritti alle pp. 22 e ss della CTU cui va aggiunta la relazione
(n. 50) resa dal medico curante del ragazzo, dott. acquisita senza rilievi Tes_1
dei CTP alla stregua di <informazioni da terzi>> che l'art. 194 cpc autorizza i
CTU ad assumere.
Tanto chiarito, rileva il collegio che la CTU delle dott.sse e completa, Per_1 Per_2
chiara ed esaustivamente motivata, alla quale i CTP, compresi quelli di parte danneggiante, hanno rappresentato di non dover muovere alcun rilievo critico, ha concluso nel senso della dipendenza causale della morte di Controparte_5
pagina 7 di 12 dalle patologie contratte al momento della nascita, osservandosi, in ogni caso, che le CTU hanno chiarito che le considerazioni cui sono giunte si fondano prevalentemente sulla tipologia e gravità di paralisi cerebrale riportata da sin dalla nascita e sin da allora rilevata. CP_5
Orbene, le CTU, ricordato che nato il [...], era affetto Controparte_5
da un grave quadro neurologico caratterizzato da microcefalia, encefalopatia epilettica sintomatica farmacoresistente, cecità binoculare, tetraparesi spastica e ritardo psicomotorio profondo che, come ormai definitivamente accertato, è causalmente riconducibile ad una condizione di sofferenza cronica fetale a cui si è sovrapposta sofferenza acuta ipossico ischemica intra partum e neonatale, hanno affermato che tale quadro clinico rientra nell'ampia entità nosologica della Paralisi
Cerebrale Infantile e delle patologie ad essa associate, e determina una diminuita aspettativa di vita dell'individuo colpito.
La documentazione in atti consente di riscontrare in la Controparte_5
maggior parte dei fattori considerati predittivi di bassa aspettativa di vita: egli era affetto da danno parenchimale cerebrale consistente in atrofia cerebrale con dilatazione del sistema ventricolare e degli spazi subaracnoidei periferici e grave ritardo della mielinizzazione, con conseguente microcefalia; la lesione esitava in grave tetraparesi spastico distonica con gravi problemi della deglutizione, masticazione e fonazione, epilessia farmaco resistente con crisi perlopiù quotidiane, cecità bioculare assoluta per atrofia ottica, e gravissimo deficit neurocognitivo.
Le disabilità presentate hanno condotto con il passare degli anni all'accumularsi di patologie associate, quali ipoevolutismo somatico, gravi deformità articolari e del rachide (marcata cifoscoliosi), infezioni polmonari ricorrenti, disfagia con possibilità di alimentazione orale con cibo semisolido, ma complicata da episodi di inalazione polmonare, crisi apnoiche in iperestensione postprandiali e polmoniti ab ingestis.
pagina 8 di 12 In base ai parametri valutati in Letteratura ed agli studi comparativi sopracitati, egli possedeva una possibilità di sopravvivenza dopo i 20 anni, di circa il 30-40%. Di fatto, il giovane decedeva a poco più di 20 anni di vita.
I CTU hanno dato atto dell'assenza di documentazione medica inerente ai giorni antecedenti la morte del ragazzo o all'evento che sembra avere avuto connotazioni di evento acuto. Nella scheda di morte è riassunta la sequenza di condizioni morbose che, a parere del medico compilatore, ha condotto al decesso: “Paralisi neonatale → bronchite acuta → arresto cardiorespiratorio”; mancano riscontro diagnostico o esame autoptico.
I perito hanno allora chiarito che per i soggetti affetti da paralisi cerebrale infantile con il quadro specifico del giovane , la maggior parte dei decessi in CP_5
soggetti gravemente cerebrolesi è, secondo la letteratura, attribuibile a patologie respiratorie.
Nelle diverse statistiche emerge che una non irrilevante parte dei decessi sia in realtà non chiaramente identificata o documentata, bensì codificata con terminologia generica e non esaustiva.
La documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali ha evidenziato, nel corso degli anni, quale manifestazione fenomenologica della patologia da cui era affetto e sua gravità, la ricorrenza delle crisi epilettiche, CP_5
accompagnate anche da episodi di desaturazione che avevano richiesto supporto
O2, problemi di deglutizione, polmoniti ab ingestis. Ciò appare coerente con quanto emerso nella relazione del medico curante Dott. resa dodici anni Tes_1
dopo il decesso del giovane e presentata solo in una fase successiva delle iniziali indagini peritali: in tale relazione viene certificato come, a quanto il medico ricordi, , durante gli ultimi giorni della sua vita, fosse affetto da CP_5
“infezione delle vie respiratorie…in via di apparente risoluzione”.
Di fatto è riconosciuto come alcuni fattori (l'epilessia, il reflusso gastroesofageo e precedenti patologie acute polmonari, con necessità di ospedalizzazione e ed pagina 9 di 12 antibitocoterapia, o la necessità di supporto di ossigeno, anche saltuario), favoriscano una patologia polmonare cronica, con insufficienza respiratoria progressiva, tipica dei pazienti con PCI adolescenti o giovani adulti, che li conduce ad una maggior iperreattività anche a minimi insulti irritativi (infettivi, meccanici o chimici). Tali fattori erano certamente presenti in , e verosimilmente CP_5
hanno costituito l'elemento intervenuto quale ultima congiuntura in un lungo processo di inarrestabile decadimento organico.
I CTU hanno quindi concluso affermando di ritenere di indubbia efficienza, idoneità e validità lesiva, la paralisi cerebrale infantile di , con le sue CP_5
caratteristiche di estrema gravità, in relazione all'evento morte.
Risulta soddisfatto anche il criterio topografico in relazione alla compatibilità tra la sede di applicazione della causa e quella dove si è manifestato l'effetto. Le caratteristiche della paralisi cerebrale infantile di e le connesse CP_5
disabilità presentate, come rilevato anche dalla documentazione acquisita dai CTU, hanno condotto con il passare degli anni all'accumularsi delle patologie associate sopra menzionate. Erano pertanto presenti non solo i fattori che la letteratura scientifica identifica come quelli maggiormente predittivi il rischio di mortalità, ma altresì quei fattori favorenti patologie polmonari croniche con insufficienza respiratoria, tipica delle paralisi cerebrali infantili nell'età di e idonee, CP_5
peraltro in continuità fenomenica, a condurre alla morte del soggetto.
Soddisfatto il criterio dell'attendibilità scientifica e probabilità statistica, nonché quello dell'esclusione di altre cause, non avendo evidenza di altre e altrettanto valide cause, nel determinismo dell'evento morte, esterne ed indipendenti dalla paralisi cerebrale infantile e dalla sua evoluzione, i CTU hanno concluso affermando di ritenere che, secondo il criterio di elevata probabilità, la morte di sia intervenuta per fattori direttamente correlabili alla grave Controparte_5
forma di paralisi cerebrale presentata e alle gravi implicazioni prognostiche.
pagina 10 di 12 Alla luce di quanto stabilito nella sentenza della S.C. che ha disposto il presente rinvio, da quanto accertato dai CTU discende che sul risarcimento come liquidato dal Tribunale non debba operarsi alcuna riduzione in ragione del sopravvenuto decesso di Controparte_5
Rimangono naturalmente ferme, perché già in giudicato, le statuizioni relative alla domanda di garanzia assicurativa e alle relative spese processuali, come da sentenze di primo grado e di appello.
Incontestato l'esaurimento del massimale, pari ad euro 516,456,90, nulla deve provvedersi quanto alle spese c.d. di soccombenza (Cass. 4275/24) per i procedimenti di cassazione e di rinvio, fra la e la . CP_1 CP_2
4) Quanto al rapporto processuali fra i danneggiati e la ferma la condanna CP_1
alle spese di cui alla sentenza di primo grado, anche le spese di tutti i successivi gradi e fasi, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza, dovendo confermarsi la (mai impugnata) compensazione per un terzo delle sole spese di appello, disposta in ragione del rigetto anche dell'appello incidentale.
Lo scaglione tariffario relativo ai giudizi di cassazione e di rinvio è quello di euro
260.000-520.000 tenuto conto dell'entità del disputatum di entrambi i giudizi.
Le spese della CTU svolta in questo procedimento vanno poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla S.C. con sentenza n. 29933/23, condanna la a Controparte_1
risarcire a , e il danno non Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrimoniale patito dal de cuius nella misura determinata Controparte_5
dalla sentenza n. 4124/09 del Tribunale di Modena – Sez. Carpi, previa detrazione dal dovuto dei pagamenti già eseguiti in esecuzione di tale sentenza.
Condanna la a rifondere a , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , le spese del giudizio di appello, che, previa
[...] Controparte_5
pagina 11 di 12 compensazione per un terzo, liquida, già in misura di due terzi, in euro 18.084,00 per compensi (salva l'eventuale già avvenuta esecuzione del pagamento); del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00 per compensi;
del presente giudizio di rinvio che liquida in euro 4.784,50 per anticipazioni (ivi inclusi i costi anticipati ai CTU) ed euro 20.000,00 per compensi, oltre, per tutti i procedimenti, al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico della le spese della CTU medico legale. CP_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est.
OM LI
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