Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 852/2024 R.G. promossa da c.f. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Roma n. - Gruppo IVA n. , quale procuratrice speciale P.IVA_1 P.IVA_2
di C.F. n. - Gruppo IVA , Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sonego
ATTRICE
nei confronti di
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 C.F._1
Lorenzo Zanella e Chiara Boschetti
CONVENUTO
c.f. e p. iva Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.: “nel merito: - accertare
e dichiarare, per tutti i motivi dedotti, l'esistenza del titolo esecutivo di
[...]
la legittimità dell'azione di in Parte_2 Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 852/2024 r.g. 1
spiegato nell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 45/2022 pendente avanti il
Tribunale di Treviso;
- per l'effetto ed in ogni caso respingersi l'opposizione
formulata dal signor perché inammissibile e comunque infondata CP_1
per tutti i motivi esposti. Spese e competenze rifuse”.
Per , come da comparsa di costituzione e risposta: “IN RITO IN CP_1
PRINCIPALITA' Dichiarare improcedibili e/o inammissibili tutte le domande
svolte. NEL MERITO Rigettarsi tutte le domande svolte da controparte. IN OGNI
CASO Con vittoria di compensi professionali e spese, da liquidarsi in favore degli
scriventi legali che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in poi ), in qualità di Parte_1 Pt_1
mandataria di era intervenuta nell'esecuzione immobiliare Parte_2
promossa da in danno di Controparte_2 CP_1
(n. 45/2022 r.g.e.): l'istante aveva dedotto che nell'ambito di Parte_2
un'operazione di cartolarizzazione ex legge n. 139/1999, aveva acquistato da
Banca Popolare dell'Alto il credito fondato sul decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 4881/2025 pronunciato dal Tribunale di Treviso nei confronti dello
CP_
.
Il debitore esecutato aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c. e chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Egli aveva dedotto, quanto al creditore procedente l'inesistenza del titolo CP_2
esecutivo e la nullità delle clausole del mutuo nonché la necessità di sottoporle al vaglio prescritto dalla sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione;
quanto al
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 852/2024 r.g. 2 creditore intervenuto, aveva allegato l'assenza di prova della dedotta cessione del credito e la mancanza di iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB. Pt_1
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18.12.2023, aveva ritenuto non fondate le eccezioni svolte nei confronti di mentre aveva condiviso la CP_2
deduzione in punto di difetto di legittimazione processuale di . Aveva Pt_1
perciò rigettato l'istanza di sospensione della procedura, dichiarato inammissibile l'intervento di , condannato alla rifusione delle spese Pt_1 CP_1
processuali in favore di e alla rifusione delle spese processuali nei CP_2 Pt_1
CP_ confronti di ed assegnato termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
ha a tanto provveduto e citato in giudizio e Pt_1 CP_1 CP_2
chiedendo l'accertamento della ammissibilità del proprio intervento nell'esecuzione ed il rigetto dell'opposizione del debitore.
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle domande CP_1
proposte da nel presente giudizio, rilevando che l'attrice avrebbe dovuto Pt_1
proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 18.12.2023, nella parte in cui questa ha dichiarato inammissibile l'intervento nella procedura;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande, reiterando le contestazioni in punto di difetto di prova della cessione del credito e mancanza dell'iscrizione di all'albo ex art. 106 tub. Pt_1
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 23 gennaio 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
Le domande proposte da meritano accoglimento. Pt_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 852/2024 r.g. 3 Preliminarmente, in relazione all'eccezione di inammissibilità del convenuto, va considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia, “potendo la parte introdurre comunque tale giudizio
per far valere in quella sede ogni doglianza” (Cass. ord. n. 31077/2023; n.
24037/2023; n. 11848/2022: la sottolineatura è di chi scrive).
Da questo principio può desumersi che, quando il giudice dell'esecuzione non si sia limitato ad adottare i provvedimenti indilazionabili o di sospensione ex art. 618 c.p.c., ma abbia definito l'opposizione e con ciò anticipatone la soluzione rispetto alla sedes materiae, la parte interessata può instaurare la fase a cognizione piena del giudizio di merito, naturalmente deputata all'accertamento della fondatezza dei motivi di opposizione, “per far valere ogni doglianza”.
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha statuito l'inammissibilità
dell'intervento di Phoenix: in tal modo anticipando la definizione dei motivi di opposizione sviluppati dal debitore esecutato nei confronti dell'interveniente.
Correttamente, quest'ultimo ha instaurato la fase di merito del giudizio, al fine di vedere accertata, nella pienezza della cognizione, l'infondatezza di quei motivi.
CP_ E venendo ad essi, si ritiene che le deduzioni dello (assenza di prova della cessione del credito e difetto di iscrizione all'albo di ) non siano fondate. Pt_1
per il tramite della procuratrice speciale, è intervenuta Parte_2
nell'esecuzione immobiliare allegando di avere acquistato da Banca Popolare
dell'Alto Adige – il diritto di credito fondato sul decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 4881/2015 del Tribunale di Treviso.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 852/2024 r.g. 4 L'allegazione è da ritenere provata alla luce di una circostanza dirimente.
Il fatto cioè che , in qualità di procuratrice speciale di era Pt_1 Pt_2
intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che (con l'altra obbligata) aveva promosso nei confronti CP_1
di e che la sentenza n. 178/2019 (divenuta definitiva), con la Controparte_3
quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'opposizione, aveva significativamente dato atto dell'intervento (si vedano l'intestazione della sentenza e le conclusioni ivi riportate, comuni alla parte opposta – n.d.r.:
– ed a quella intervenuta) e condannato gli opponenti alla rifusione CP_3
delle spese in favore della terza intervenuta . Pt_1
Il giudizio di opposizione si era dunque svolto con la partecipazione (anche) del successore a titolo particolare e la sentenza (con la conclusiva pronuncia condannatoria in punto di spese) aveva implicitamente accertato la titolarità del diritto in capo alla parte rappresentata da . Pt_1
Il fatto che la sentenza, senza “precisare se vi sia un evento successorio”, abbia confermato il decreto “emesso in favore di (pag. 8 comparsa di CP_3
costituzione) non assume il rilievo opinato dallo Zito.
Ciò in quanto, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è
da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (si veda Cass. sent. n. 15674/2007,
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n. 852/2024 r.g. 5 resa in fattispecie nella quale, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta).
In definitiva, la possibilità per il successore di far valere in via esecutiva il decreto ingiuntivo discende dalla piana applicazione dell'art. 111 c.p.c., la quale non richiede pronunce e/o accertamenti espressi da parte del giudice.
Tanto è sufficiente per ritenere sussistente in capo a la titolarità Parte_2
del diritto di credito de quo.
Infondate sono poi le deduzioni (sia pure non svolte esplicitamente) in punto di tutela consumeristica e applicazione dei noti principi sanciti dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023: la sentenza n. 178/2019,
di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha definitivamente accertato che,
in relazione al rapporto de quo, non ha operato come consumatore. CP_1
Infine, infondata è la deduzione relativa alla mancanza di iscrizione di Pt_1
all'albo ex art. 106 TUB.
Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l.
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la
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n. 852/2024 r.g. 6 predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. ord. n.
7243/2024).
In conclusione, l'opposizione di all'azione esecutiva intrapresa da CP_1
con il ricorso per intervento va rigettata. Pt_1
Le spese processuali, anche della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, seguono la soccombenza di e sono liquidate CP_1
tenendo conto del valore indicato nel ricorso per intervento (euro 557.727,00) e con applicazione, quanto alla fase sommaria, dei parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria dei procedimenti cautelari e, quanto al presente giudizio, dei parametri minimi per ciascuna fase del giudizio, considerati la natura delle questioni trattate (di agevole soluzione), il carattere documentale della controversia ed il carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
rigetta l'opposizione proposta da quanto all'azione esecutiva CP_1
intrapresa da quale procuratrice speciale di Parte_1
con il ricorso per intervento nell'esecuzione n. 45/2022 r.g.e.; Parte_2
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
quale procuratrice speciale di delle spese processuali
[...] Parte_2
che liquida in complessivi euro 19.667,00 (di cui euro 5.069,00 quanto alla fase
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n. 852/2024 r.g. 7 sommaria) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 6 aprile 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 852/2024 r.g. 8