Decreto cautelare 17 maggio 2022
Decreto cautelare 16 giugno 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/06/2025, n. 10906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10906 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05326/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5326 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del presente giudizio:
- del Bando - pubblicato in G.U. 4° Serie speciale del 18 marzo 2022 nonché sul sito dell’Ente - con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto il Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 50 posti di Segretario di Legazione in prova, nella parte in cui prevede, quale requisito per l’ammissione l’“età non superiore ai trentacinque anni”
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
- della “griglia delle risposte corrette” recante gli esiti della prova attitudinale del Concorso pubblico indetto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Bando del 18.3.2022, per la copertura di n. 50 posti di Segretario di Legazione in prova, nella parte in cui indica come corrette, per le domande nn. 11, 22, 27, 33, 39 e 42, rispettivamente le risposte lett. D, C, D, B, A e A;
- dell’elenco “Esito prova preselettiva” - pubblicato in data 26.5.2022 sul sito ministeriale - del suddetto Concorso pubblico, nella parte in cui non comprende il Codice Numerico Unico – Codice CABN - (1000001) identificativo della ricorrente;
- dell’“Esito ammessi della prova scritta” del suddetto concorso pubblico indetto dall’MAECI, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi - se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente - dei verbali, non conosciuti, della Commissione esaminatrice ed, in ogni caso, degli esiti del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti sopra menzionati;
b) che parte ricorrente con nota depositata in atti del 24.4.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sui ricorsi in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO