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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2025/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO CAVOUR N. 38 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. GERMANI GIORGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERMANI RICCARDO ( C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in Via Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO P.IVA_2
presso l'AVVOCATURA distrettuale dello STATO di MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
pagina 1 di 8 APPELLATO
C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATA contumace
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione del provvedimento sanzionatorio e prescrittivo reg. n. 372 del 10/11/2022, notificato in data 30/11/2022, ravvisando il fumus boni iuris nella fondatezza delle doglianze esposte ed il periculum in mora nell'evidente sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata alla ricorrente e del danno grave ed irreparabile che ne deriva e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione del termine perentorio entro cui notificarlo, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare: in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione;
e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dal corrente in 20082 – Noviglio Parte_1
(MI) Via Dante Alighieri 1 (C.F. ) in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
l.r.p.t. (C.F. ) nel ricorso introduttivo Controparte_3 CodiceFiscale_3
del giudizio;
nel merito, accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento sanzionatorio e prescrittivo reg. n.
372 del 10/11/2022, notificato in data 30/11/2022; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ridurre la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e proporzionata alle violazioni che dovessero risultare accertate, consentendo, ai sensi pagina 2 di 8 dell'art. 166, comma 8, del Codice, la facoltà di definire mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione così rideterminata. in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per GDPD - GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
“Voglia l'ell.ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale dichiarare l'appello inammissibile;
- in via subordinata confermare l'ordinanza del Tribunale di Pavia, sez. III civile, di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio emessa il 24 maggio
2023;
- in via ulteriormente subordinata rigettare nel merito tutte le censure presentate dalla società appellante e confermare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 372 del 10 novembre 2022.
Con la rifusione delle spese processuali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva davanti al Tribunale di Pavia Parte_1
un “Ricorso ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, degli artt. 152 del
Codice Privacy e 10 del D.Lgs. n. 150/2011” contro il Garante per la Protezione dei Dati
Personali (da qui anche solo il Garante) per contestare il “Provvedimento sanzionatorio
e prescrittivo reg. n. 372 del 10 novembre 2022” con il quale, a seguito di un reclamo presentato dalla signora e dello svolgimento di istruttoria, era stata irrogata CP_2
al Poliambulatorio la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00.
2. Il Giudice designato fissava la prima udienza al 16.3.2023, disponendo che il ricorso e il decreto venissero notificati, a cura della ricorrente, al Garante e a CP_2
3. Il Garante si costituiva con comparsa depositata il 6.3.2023 ed eccepiva in rito il mancato rispetto del termine a comparire, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento. pagina 3 di 8 4. All'udienza del 16.3.2023 il Giudice, rilevando il mancato rispetto del termine a comparire e la mancata costituzione di assegnava nuovi termini alle parti CP_2
convenute per il deposito di memorie, e adottava, per quanto ancora rileva, le seguenti disposizioni
RINVIA per la verifica dell'integrità del contraddittorio e per i medesimi incombenti ex art. 420
c.p.c. con udienza a mezzo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
ASSEGNA termine perentorio per deposito delle note scritte fino al 23.05.2023;
AVVISA
che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna parte può opporsi alla modalità di svolgimento dell'udienza;
che il termine assegnato per il deposito delle note è perentorio;
che il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale ad una mancata comparizione delle parti all'udienza;
che la data di scadenza del termine è considerato a tutti gli effetti di legge data di udienza;
che il giudice ha termine fino a 30 giorni dalla scadenza del termine per assumere i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
5. In data 18.4.2023 la parte ricorrente depositava le copie del ricorso e del verbale dell'udienza del 16.3.2023 notificate a CP_2
6. In data 12.5.2023 il Garante depositava Note scritte con le quali ribadiva le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
7. In data 24.5.2023 il Giudice depositava Ordinanza a seguito di note scritte in sostituzione di udienza con la quale disponeva la cancellazione della causa dal ruolo,
pagina 4 di 8 dichiarava l'estinzione del processo e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Garante.
7.1. Il Tribunale, in sintesi, rilevava la mancata comparizione (figurativa) dell'opponente all'udienza del 23.5.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione, richiamando “l'art. 10 comma 8 del
D.lgs. n. 150 del 2011 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali), come sostituito dall'art. 17, co. 1 del D.lgs.
10 agosto 2018, n. 101”, che così statuisce: «Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio».
7.2. Il Tribunale adottava tale decisione sul presupposto che l'udienza del 23.5.2023 dovesse considerarsi “a tutti gli effetti, come prima udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., a seguito del rinnovo dell'incombente per violazione del termine minimo a comparire ex art. 415 c.p.c.” e dopo aver rilevato che il ricorrente, ritualmente avvisato, in tale udienza non fosse “figurativamente comparso, non risultando depositate telematicamente le note scritte in sostituzione d'udienza (non equivale ad essa la nota di deposito del ricorso notificato e attestazione di conformità ex art. 16 decies d.l. n. 179/2012 del 18.04.2023)”.
8. In data 26.5.2023 la società ricorrente depositava un'istanza ex art. 177 c.p.c. di revoca dell'Ordinanza 24.5.2023, che il Giudice dichiarava inammissibile con provvedimento in data 29.5.2023.
9. L'Ordinanza è stata, quindi, appellata davanti a questa Corte dal che Parte_1
ne chiede la riforma e che insiste nelle conclusioni di merito assunte in primo grado.
9.1. L'appellante, in sintesi, ritiene che l'Ordinanza sia erronea per non aver il Tribunale fatto corretta applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e non aver quindi fissato una nuova udienza prima di disporre la cancellazione e l'estinzione. pagina 5 di 8 9.2. Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che il deposito delle copie del ricorso e del verbale di udienza 16.3.2023 notificate a “pur non equivalendo a note CP_2
scritte in sostituzione d'udienza, contengono le istanze formulate riportando, testualmente, quelle formulate insistendo per l'accoglimento e in via cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 D.lgs 150/2011 (ndr) e corrispondo, oggettivamente ed inequivocabilmente, all'impulso di parte nel procedimento”
(testualmente in atto di appello).
9.3. Nel merito, l'appellante ribadisce le ragioni di doglianza e insiste per l'annullamento e/o revoca del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, per la riduzione della sanzione.
10. La parte appellata protezione dei dati personali si è costituita ed ha CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere inappellabili le sentenze pronunciate in materia di protezione dei dati personali.
10.1. In ogni caso l'appellata deduce l'infondatezza del motivo di impugnazione facendo rilevare che non avrebbero potuto trovare applicazione gli artt. 181 e 309 c.p.c. che presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti, mentre la norma speciale, correttamente applicata dal primo giudice, prevede l'estinzione immediata nel caso di mancata comparizione della parte ricorrente alla prima udienza.
11. La parte appellata non si costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
12. La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
13. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Anche se il provvedimento appellato formalmente è un'Ordinanza (di estinzione), nella sostanza ha natura di sentenza (v. Cass. 23997/19 “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del pagina 6 di 8 processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi”).
Fra gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza che definisce un giudizio in materia di protezione dei dati personali non è, tuttavia, contemplato l'appello, poiché, ai sensi dell'art. 10 co. 10 D. Lgs. 150/11, nelle controversie in materia di protezione dei dati personali “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile…”.
A fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del
Garante sulla base della norma suindicata, la parte appellante non ha svolto alcuna difesa.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità dell'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre oneri di legge;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2025/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO CAVOUR N. 38 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. GERMANI GIORGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERMANI RICCARDO ( C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in Via Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO P.IVA_2
presso l'AVVOCATURA distrettuale dello STATO di MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
pagina 1 di 8 APPELLATO
C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATA contumace
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione del provvedimento sanzionatorio e prescrittivo reg. n. 372 del 10/11/2022, notificato in data 30/11/2022, ravvisando il fumus boni iuris nella fondatezza delle doglianze esposte ed il periculum in mora nell'evidente sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata alla ricorrente e del danno grave ed irreparabile che ne deriva e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione del termine perentorio entro cui notificarlo, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare: in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione;
e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dal corrente in 20082 – Noviglio Parte_1
(MI) Via Dante Alighieri 1 (C.F. ) in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
l.r.p.t. (C.F. ) nel ricorso introduttivo Controparte_3 CodiceFiscale_3
del giudizio;
nel merito, accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento sanzionatorio e prescrittivo reg. n.
372 del 10/11/2022, notificato in data 30/11/2022; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ridurre la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e proporzionata alle violazioni che dovessero risultare accertate, consentendo, ai sensi pagina 2 di 8 dell'art. 166, comma 8, del Codice, la facoltà di definire mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione così rideterminata. in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per GDPD - GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
“Voglia l'ell.ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale dichiarare l'appello inammissibile;
- in via subordinata confermare l'ordinanza del Tribunale di Pavia, sez. III civile, di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio emessa il 24 maggio
2023;
- in via ulteriormente subordinata rigettare nel merito tutte le censure presentate dalla società appellante e confermare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 372 del 10 novembre 2022.
Con la rifusione delle spese processuali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva davanti al Tribunale di Pavia Parte_1
un “Ricorso ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, degli artt. 152 del
Codice Privacy e 10 del D.Lgs. n. 150/2011” contro il Garante per la Protezione dei Dati
Personali (da qui anche solo il Garante) per contestare il “Provvedimento sanzionatorio
e prescrittivo reg. n. 372 del 10 novembre 2022” con il quale, a seguito di un reclamo presentato dalla signora e dello svolgimento di istruttoria, era stata irrogata CP_2
al Poliambulatorio la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00.
2. Il Giudice designato fissava la prima udienza al 16.3.2023, disponendo che il ricorso e il decreto venissero notificati, a cura della ricorrente, al Garante e a CP_2
3. Il Garante si costituiva con comparsa depositata il 6.3.2023 ed eccepiva in rito il mancato rispetto del termine a comparire, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento. pagina 3 di 8 4. All'udienza del 16.3.2023 il Giudice, rilevando il mancato rispetto del termine a comparire e la mancata costituzione di assegnava nuovi termini alle parti CP_2
convenute per il deposito di memorie, e adottava, per quanto ancora rileva, le seguenti disposizioni
RINVIA per la verifica dell'integrità del contraddittorio e per i medesimi incombenti ex art. 420
c.p.c. con udienza a mezzo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
ASSEGNA termine perentorio per deposito delle note scritte fino al 23.05.2023;
AVVISA
che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna parte può opporsi alla modalità di svolgimento dell'udienza;
che il termine assegnato per il deposito delle note è perentorio;
che il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale ad una mancata comparizione delle parti all'udienza;
che la data di scadenza del termine è considerato a tutti gli effetti di legge data di udienza;
che il giudice ha termine fino a 30 giorni dalla scadenza del termine per assumere i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
5. In data 18.4.2023 la parte ricorrente depositava le copie del ricorso e del verbale dell'udienza del 16.3.2023 notificate a CP_2
6. In data 12.5.2023 il Garante depositava Note scritte con le quali ribadiva le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
7. In data 24.5.2023 il Giudice depositava Ordinanza a seguito di note scritte in sostituzione di udienza con la quale disponeva la cancellazione della causa dal ruolo,
pagina 4 di 8 dichiarava l'estinzione del processo e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Garante.
7.1. Il Tribunale, in sintesi, rilevava la mancata comparizione (figurativa) dell'opponente all'udienza del 23.5.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione, richiamando “l'art. 10 comma 8 del
D.lgs. n. 150 del 2011 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali), come sostituito dall'art. 17, co. 1 del D.lgs.
10 agosto 2018, n. 101”, che così statuisce: «Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio».
7.2. Il Tribunale adottava tale decisione sul presupposto che l'udienza del 23.5.2023 dovesse considerarsi “a tutti gli effetti, come prima udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., a seguito del rinnovo dell'incombente per violazione del termine minimo a comparire ex art. 415 c.p.c.” e dopo aver rilevato che il ricorrente, ritualmente avvisato, in tale udienza non fosse “figurativamente comparso, non risultando depositate telematicamente le note scritte in sostituzione d'udienza (non equivale ad essa la nota di deposito del ricorso notificato e attestazione di conformità ex art. 16 decies d.l. n. 179/2012 del 18.04.2023)”.
8. In data 26.5.2023 la società ricorrente depositava un'istanza ex art. 177 c.p.c. di revoca dell'Ordinanza 24.5.2023, che il Giudice dichiarava inammissibile con provvedimento in data 29.5.2023.
9. L'Ordinanza è stata, quindi, appellata davanti a questa Corte dal che Parte_1
ne chiede la riforma e che insiste nelle conclusioni di merito assunte in primo grado.
9.1. L'appellante, in sintesi, ritiene che l'Ordinanza sia erronea per non aver il Tribunale fatto corretta applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e non aver quindi fissato una nuova udienza prima di disporre la cancellazione e l'estinzione. pagina 5 di 8 9.2. Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che il deposito delle copie del ricorso e del verbale di udienza 16.3.2023 notificate a “pur non equivalendo a note CP_2
scritte in sostituzione d'udienza, contengono le istanze formulate riportando, testualmente, quelle formulate insistendo per l'accoglimento e in via cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 D.lgs 150/2011 (ndr) e corrispondo, oggettivamente ed inequivocabilmente, all'impulso di parte nel procedimento”
(testualmente in atto di appello).
9.3. Nel merito, l'appellante ribadisce le ragioni di doglianza e insiste per l'annullamento e/o revoca del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, per la riduzione della sanzione.
10. La parte appellata protezione dei dati personali si è costituita ed ha CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere inappellabili le sentenze pronunciate in materia di protezione dei dati personali.
10.1. In ogni caso l'appellata deduce l'infondatezza del motivo di impugnazione facendo rilevare che non avrebbero potuto trovare applicazione gli artt. 181 e 309 c.p.c. che presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti, mentre la norma speciale, correttamente applicata dal primo giudice, prevede l'estinzione immediata nel caso di mancata comparizione della parte ricorrente alla prima udienza.
11. La parte appellata non si costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
12. La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
13. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Anche se il provvedimento appellato formalmente è un'Ordinanza (di estinzione), nella sostanza ha natura di sentenza (v. Cass. 23997/19 “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del pagina 6 di 8 processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi”).
Fra gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza che definisce un giudizio in materia di protezione dei dati personali non è, tuttavia, contemplato l'appello, poiché, ai sensi dell'art. 10 co. 10 D. Lgs. 150/11, nelle controversie in materia di protezione dei dati personali “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile…”.
A fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del
Garante sulla base della norma suindicata, la parte appellante non ha svolto alcuna difesa.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità dell'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre oneri di legge;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 8 di 8