TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27/05/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte opponente compare l'avv. VESCIO STEFANO Per ompare l'avv. NUTI CLAUDIA oggi sostituito dall'avv. ROSI MASSIMO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 6.5.2025.
Parte opposta conclude come da comparsa di costituzione e risposta .
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'avv. VESCIO Stefano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE OPPONENTE
contro c.f. e - p. iva ), in proprio e quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) con l'avv. NUTI Claudia (c.f. ) CP_2 P.IVA_3 C.F._4
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio deducendo: che la società opposta, quale mandataria
[...] CP_1 di in data 27.9.2023 ha intimato loro il pagamento della somma di euro 163.151,80, Controparte_2 di cui euro 162.531,67 per capitale e interessi calcolati fino al 19.10.2020 ed euro 620,13 per compenso professionale, in forza di un credito acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con atto di cessione del 16.11.2021; che tale credito deriverebbe da contratto di mutuo con garanzia fondiaria per complessivi euro 160.000.00 concesso da Credito Valdinievole BA di Credito Cooperativo di
Montecatini Terme agli odierni opponenti con atto ai rogiti Notaio Prof. di Montecatini Persona_1
Terme (Rep. n. 70595 - Racc. 40610), registrato a Pescia il 29.07.2016 al n. 2477 serie IT e munito di formula esecutiva in data 05.08.2016; credito garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio -
Ufficio Provinciale di Pistoia Sezione Distaccata di Pescia (Reg. gen. 3170 - Reg. part. 602 su unità abitativa posta in Comune di Buggiano (PT), Via Veneto 1 rappresentata al Catasto fabbricati del predetto Comune
pagina 2 di 8 nel foglio 13 particella 92 subalterno 18, categoria A/3, classe, 2 vani 9 e rendita catastale euro 306,78; che la convenuta sarebbe priva della legittimazione attiva ad esercitare l'attività di riscossione dei CP_1 crediti cartolarizzati con conseguente nullità e/o inefficacia del precetto;
che la mandante CP_2 sarebbe priva della titolarità del rapporto controverso;
che sarebbe priva della
[...] CP_1 legittimazione attiva per indeterminatezza della procura. Hanno, quindi, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito:
1. preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
2. nel merito dichiarare la nullità del precetto intimato per i motivi esposti nell'atto di citazione e in particolare: • per violazione dell'art. 2 Legge 130/99, risultando provato e non contestato che non è iscritta all'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B. e non può CP_1 quindi esercitare alcuna attività inerente la riscossione di crediti cartolarizzati;
• per nullità della procura Notaio in Per_2 forza della quale ha intimato il precetto, la quale procura non contiene la specifica indicazione del credito CP_1 fatto valere e viola quindi il combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.; • per carenza di legittimazione attiva della mandante, non risultando agli atti la prova dell'esistenza dell'atto di cessione del credito azionato 3. con vittoria di spese e competenze legali” (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente).
Si è costituita in giudizio in proprio e quale mandataria di eccependo CP_1 Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo parte sostanziale del rapporto in quanto mera mandataria di e non cessionaria del credito e deducendo: di essere “special servicer o Controparte_2 sub-servicer” ossia società regolata dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilata dal Ministero degli Interni e autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti;
di avere la società la titolarità attiva Controparte_2 del rapporto oggetto dell'odierno giudizio sussistendo la prova della cessione del credito;
che nella procura conferita a sono indicati i rapporti giuridici per la quale esse deve agire, di talché non si CP_1 ravvisa alcun profilo di indeterminatezza della stessa. L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, respingere
l'opposizione proposta dai signori e contro perché infondata Parte_1 Parte_2 Controparte_2 in fatto e in diritto e contro per difetto di legittimazione di quest'ultima e conseguentemente respingere anche la CP_1 richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo. Con vittoria di spese ed onorari”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo azionato, svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità del precetto notificato per carenza di legittimazione in capo a ad esercitare l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ai sensi CP_1 della legge 130/1999 sull'assunto che la stessa non risulta iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, norma posta a tutela dell'interesse pubblico. pagina 3 di 8 Invero, mette conto osservare che l'art. 3 della Legge n. 130/1999, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”. Tali società sono, quindi, tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla BA d'Italia, che, peraltro, non ha valenza costitutiva ma meramente statistica (si veda il Regolamento (UE) n. 1075/2013 della BA Centrale
Europea del 18 Ottobre 2013 nonché il Provvedimento della BA d'Italia del 7 Giugno 2017
“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, attuativo di detto Regolamento), ma non hanno alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB, non svolgendo attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che gli atti di recupero dei crediti cartolarizzati posti in essere da un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.B., non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18.3.2024). A ciò si aggiunga che le società cessionarie non elargiscono alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, limitandosi ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso. Occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (cfr. Cass. civ. decreto n. 13749 del 17.5.2024).
Ciò posto, nel caso di specie risulta provato per tabulas che cessionaria del credito, peraltro, iscritta nel citato albo, è (cfr. G.U. Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 140 del 25/11/2021 – doc. Controparte_2
4; dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla BA EN SC RI del 6.11.2023 - doc. 5; visura camerale - doc. n. 6 – fascicolo opposta), mentre è soggetto Controparte_2 CP_1 specializzato nel recupero del credito ed a ciò autorizzata in virtù di apposita licenza rilasciata dalla
Questura di Roma (cfr. doc. 8 fascicolo opposta) ed agisce in forza di mandato speciale di cui all'atto del pagina 4 di 8 2.12.2021 n. 309339 di rep. e n. 39756 di racc. Notaio di Pordenone, della cui validità si Persona_3 dirà nel prosieguo (cfr. doc. 1 fascicolo opposta).
La BA d'Italia, infatti, con la circolare n. 288 del 3.4.2015 ha disposto che “Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V”.
Non si ravvisa, dunque, alcuna carenza di legittimazione attiva al recupero del credito oggetto del presente giudizio così come infondata è, altresì, l'eccezione sollevata da parte attrice in merito all'indeterminatezza della procura rilasciata da a (cfr. doc. n. 6 cit. – fascicolo opposta). Controparte_2 CP_1
Gli opponenti sostengono che tale procura sarebbe nulla in quanto indeterminata, non indicando precisamente e specificamente i crediti che sono stati affidati alla gestione della mandataria;
a tal fine, menzionano una pronuncia della Suprema Corte, la n. 28803 del 7.11.2019.
Invero, la citata sentenza attiene ad un caso diverso da quello di specie ed attinente ad una procura rilasciata per la gestione dei crediti “anomali”; la Corte di legittimità ha considerato nulla la procura de qua per indeterminatezza del suo oggetto sull'assunto che tale espressione sia ambigua in quanto rimane oggettivamente indeterminato se in detta categoria rientrino solo i crediti senz'altro privi di titolo valido od anche quelli affetti da altre anomalie e, dunque, sia incerto dove inizi e dove finisca l'assunta irregolarità degli stessi.
Nel caso che ci occupa, invece, risulta ictu oculi dalla lettura della procura conferita da Controparte_2
a che a quest'ultima è stata conferito il mandato “(…) a compiere, in nome e per conto della società, CP_1 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei credito dei quali la società è o sarà titolare” (cfr. lettera d doc. 1 fascicolo opposta), intendendo quindi, tutti i crediti di cui la è o sarà titolare e, Controparte_2 dunque, ivi ricompreso il credito da essa vantato nei confronti degli odierni attori.
Anche tale doglianza deve, dunque, essere disattesa.
2. Non risulta neppure fondata l'eccezione di parte opponente relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla mandante sostengono, infatti, gli attori che l'estratto di Controparte_2 cessione pubblicato in G.U. riporta solto criteri generali senza indicare i singoli crediti ceduti;
inoltre, non vi sarebbe prova neppure del credito oggetto di cessione non essendo stato notificato unitamente all'atto di precetto anche il titolo esecutivo.
Quanto alla prova dell'avvenuta cessione, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. pagina 5 di 8 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr.
Cass. civ. n. 5478 del 29.2.2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. civ. n. 7919 del
26.4.2024).
Nel caso di specie, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere che CP_2 sia cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
La convenuta, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione del credito portato dal pagina 6 di 8 contratto di mutuo stipulato il 21.7.2016. A tal proposito, infatti, occorre osservare come, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta abbia prodotto:
- quale doc. n. 4, l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 140 del
25.11.2021, nel quale viene esplicitato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(i Crediti da Finanziamento”) (…) I crediti sono sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021”, così ricomprendendosi pure il rapporto scaturente dall'attività di concessione di mutuo di cui all'atto del
21.7.2016;
- quale doc. n. 5, la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla BA EN SC RI (già
AL BA – Ex Credito Valdinievole) del 6.11.2023 ove si attesta che l'operazione di cartolarizzazione posta in essere ha avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale di cui si discute nel presente giudizio. A tal proposito, si ravvisa che, sebbene si tratti di una dichiarazione di parte, proveniente dalla cedente, in ogni caso tale documentazione, unitamente agli ulteriori elementi citati, può essere valutata come indizio dell'avvenuta cessione;
- quale doc. 6, la visura camerale di da cui risulta l'iscrizione della stessa nel registro Controparte_2 delle imprese come società veicolo esercente l'attività di operazioni di cartolarizzazione a far data dal
16.11.2021;
- quale doc. 9, il contratto di cessione, laddove all'Allegato A “Documento di identificazione dei crediti” è riportato il numero identificativo del rapporto posto in essere. A tal proposito mette conto osservare che va disattesa l'istanza di disconoscimento del suddetto documento proposta dagli opponenti secondo cui il documento prodotto non riproduce il testo integrale dell'originale presentando alcune parti annerite con conseguente illeggibilità di alcune clausole contrattuali. Sul punto è da dire che per costante giurisprudenza il giudice può accertare la conformità all'originale, non solo ordinando la produzione in giudizio di quest'ultimo, ma ricorrendo, altresì, anche ad altri mezzi di prova ivi comprese la prova testimoniale e le presunzioni, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 1324 del
18.1.2022; Cass. civ. n. 8481 del 5.5.2020). Ora, nel caso di specie, alla luce di tutta la documentazione prodotta dall'opposta e dalla lettura del documento contestato, emerge che il rapporto di credito – debito di cui si discute è ricompreso nell'atto di cessione e ciò nonostante le omissioni riportate nella copia prodotta;
queste, infatti, riguardano clausole relative all'operazione di cartolarizzazione (a titolo esemplificativo, il prezzo), la cui omissione non inficia la possibilità per i ceduti di comprendere se il proprio rapporto costituisca oggetto di cessione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può ritenersi raggiunta la prova della esistenza del contratto di cessione del credito intercorso tra l'originaria mutuante cedente e la cessionaria Controparte_2 pagina 7 di 8 3 Quanto all'eccezione, sollevata da di carenza della propria legittimazione passiva, la stessa CP_1 va accolta, avendo la stessa agito in executivis non in proprio ma in virtù di mandato con rappresentanza di
Controparte_2
4. Nulla sul merito, posto che parte opponente non ha contestato l'ammontare dell'importo del credito indicato nell'atto di precetto.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 52.000,01 ad €. 260.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e a rifondere a in proprio, ed a Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] rappresentata da le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.217,00 per Controparte_2 CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27.5.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27/05/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte opponente compare l'avv. VESCIO STEFANO Per ompare l'avv. NUTI CLAUDIA oggi sostituito dall'avv. ROSI MASSIMO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 6.5.2025.
Parte opposta conclude come da comparsa di costituzione e risposta .
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'avv. VESCIO Stefano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE OPPONENTE
contro c.f. e - p. iva ), in proprio e quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) con l'avv. NUTI Claudia (c.f. ) CP_2 P.IVA_3 C.F._4
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio deducendo: che la società opposta, quale mandataria
[...] CP_1 di in data 27.9.2023 ha intimato loro il pagamento della somma di euro 163.151,80, Controparte_2 di cui euro 162.531,67 per capitale e interessi calcolati fino al 19.10.2020 ed euro 620,13 per compenso professionale, in forza di un credito acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con atto di cessione del 16.11.2021; che tale credito deriverebbe da contratto di mutuo con garanzia fondiaria per complessivi euro 160.000.00 concesso da Credito Valdinievole BA di Credito Cooperativo di
Montecatini Terme agli odierni opponenti con atto ai rogiti Notaio Prof. di Montecatini Persona_1
Terme (Rep. n. 70595 - Racc. 40610), registrato a Pescia il 29.07.2016 al n. 2477 serie IT e munito di formula esecutiva in data 05.08.2016; credito garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio -
Ufficio Provinciale di Pistoia Sezione Distaccata di Pescia (Reg. gen. 3170 - Reg. part. 602 su unità abitativa posta in Comune di Buggiano (PT), Via Veneto 1 rappresentata al Catasto fabbricati del predetto Comune
pagina 2 di 8 nel foglio 13 particella 92 subalterno 18, categoria A/3, classe, 2 vani 9 e rendita catastale euro 306,78; che la convenuta sarebbe priva della legittimazione attiva ad esercitare l'attività di riscossione dei CP_1 crediti cartolarizzati con conseguente nullità e/o inefficacia del precetto;
che la mandante CP_2 sarebbe priva della titolarità del rapporto controverso;
che sarebbe priva della
[...] CP_1 legittimazione attiva per indeterminatezza della procura. Hanno, quindi, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito:
1. preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
2. nel merito dichiarare la nullità del precetto intimato per i motivi esposti nell'atto di citazione e in particolare: • per violazione dell'art. 2 Legge 130/99, risultando provato e non contestato che non è iscritta all'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B. e non può CP_1 quindi esercitare alcuna attività inerente la riscossione di crediti cartolarizzati;
• per nullità della procura Notaio in Per_2 forza della quale ha intimato il precetto, la quale procura non contiene la specifica indicazione del credito CP_1 fatto valere e viola quindi il combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.; • per carenza di legittimazione attiva della mandante, non risultando agli atti la prova dell'esistenza dell'atto di cessione del credito azionato 3. con vittoria di spese e competenze legali” (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente).
Si è costituita in giudizio in proprio e quale mandataria di eccependo CP_1 Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo parte sostanziale del rapporto in quanto mera mandataria di e non cessionaria del credito e deducendo: di essere “special servicer o Controparte_2 sub-servicer” ossia società regolata dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilata dal Ministero degli Interni e autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti;
di avere la società la titolarità attiva Controparte_2 del rapporto oggetto dell'odierno giudizio sussistendo la prova della cessione del credito;
che nella procura conferita a sono indicati i rapporti giuridici per la quale esse deve agire, di talché non si CP_1 ravvisa alcun profilo di indeterminatezza della stessa. L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, respingere
l'opposizione proposta dai signori e contro perché infondata Parte_1 Parte_2 Controparte_2 in fatto e in diritto e contro per difetto di legittimazione di quest'ultima e conseguentemente respingere anche la CP_1 richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo. Con vittoria di spese ed onorari”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo azionato, svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità del precetto notificato per carenza di legittimazione in capo a ad esercitare l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ai sensi CP_1 della legge 130/1999 sull'assunto che la stessa non risulta iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, norma posta a tutela dell'interesse pubblico. pagina 3 di 8 Invero, mette conto osservare che l'art. 3 della Legge n. 130/1999, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”. Tali società sono, quindi, tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla BA d'Italia, che, peraltro, non ha valenza costitutiva ma meramente statistica (si veda il Regolamento (UE) n. 1075/2013 della BA Centrale
Europea del 18 Ottobre 2013 nonché il Provvedimento della BA d'Italia del 7 Giugno 2017
“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, attuativo di detto Regolamento), ma non hanno alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB, non svolgendo attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che gli atti di recupero dei crediti cartolarizzati posti in essere da un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.B., non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18.3.2024). A ciò si aggiunga che le società cessionarie non elargiscono alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, limitandosi ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso. Occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (cfr. Cass. civ. decreto n. 13749 del 17.5.2024).
Ciò posto, nel caso di specie risulta provato per tabulas che cessionaria del credito, peraltro, iscritta nel citato albo, è (cfr. G.U. Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 140 del 25/11/2021 – doc. Controparte_2
4; dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla BA EN SC RI del 6.11.2023 - doc. 5; visura camerale - doc. n. 6 – fascicolo opposta), mentre è soggetto Controparte_2 CP_1 specializzato nel recupero del credito ed a ciò autorizzata in virtù di apposita licenza rilasciata dalla
Questura di Roma (cfr. doc. 8 fascicolo opposta) ed agisce in forza di mandato speciale di cui all'atto del pagina 4 di 8 2.12.2021 n. 309339 di rep. e n. 39756 di racc. Notaio di Pordenone, della cui validità si Persona_3 dirà nel prosieguo (cfr. doc. 1 fascicolo opposta).
La BA d'Italia, infatti, con la circolare n. 288 del 3.4.2015 ha disposto che “Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V”.
Non si ravvisa, dunque, alcuna carenza di legittimazione attiva al recupero del credito oggetto del presente giudizio così come infondata è, altresì, l'eccezione sollevata da parte attrice in merito all'indeterminatezza della procura rilasciata da a (cfr. doc. n. 6 cit. – fascicolo opposta). Controparte_2 CP_1
Gli opponenti sostengono che tale procura sarebbe nulla in quanto indeterminata, non indicando precisamente e specificamente i crediti che sono stati affidati alla gestione della mandataria;
a tal fine, menzionano una pronuncia della Suprema Corte, la n. 28803 del 7.11.2019.
Invero, la citata sentenza attiene ad un caso diverso da quello di specie ed attinente ad una procura rilasciata per la gestione dei crediti “anomali”; la Corte di legittimità ha considerato nulla la procura de qua per indeterminatezza del suo oggetto sull'assunto che tale espressione sia ambigua in quanto rimane oggettivamente indeterminato se in detta categoria rientrino solo i crediti senz'altro privi di titolo valido od anche quelli affetti da altre anomalie e, dunque, sia incerto dove inizi e dove finisca l'assunta irregolarità degli stessi.
Nel caso che ci occupa, invece, risulta ictu oculi dalla lettura della procura conferita da Controparte_2
a che a quest'ultima è stata conferito il mandato “(…) a compiere, in nome e per conto della società, CP_1 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei credito dei quali la società è o sarà titolare” (cfr. lettera d doc. 1 fascicolo opposta), intendendo quindi, tutti i crediti di cui la è o sarà titolare e, Controparte_2 dunque, ivi ricompreso il credito da essa vantato nei confronti degli odierni attori.
Anche tale doglianza deve, dunque, essere disattesa.
2. Non risulta neppure fondata l'eccezione di parte opponente relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla mandante sostengono, infatti, gli attori che l'estratto di Controparte_2 cessione pubblicato in G.U. riporta solto criteri generali senza indicare i singoli crediti ceduti;
inoltre, non vi sarebbe prova neppure del credito oggetto di cessione non essendo stato notificato unitamente all'atto di precetto anche il titolo esecutivo.
Quanto alla prova dell'avvenuta cessione, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. pagina 5 di 8 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr.
Cass. civ. n. 5478 del 29.2.2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. civ. n. 7919 del
26.4.2024).
Nel caso di specie, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere che CP_2 sia cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
La convenuta, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione del credito portato dal pagina 6 di 8 contratto di mutuo stipulato il 21.7.2016. A tal proposito, infatti, occorre osservare come, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta abbia prodotto:
- quale doc. n. 4, l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 140 del
25.11.2021, nel quale viene esplicitato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(i Crediti da Finanziamento”) (…) I crediti sono sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021”, così ricomprendendosi pure il rapporto scaturente dall'attività di concessione di mutuo di cui all'atto del
21.7.2016;
- quale doc. n. 5, la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla BA EN SC RI (già
AL BA – Ex Credito Valdinievole) del 6.11.2023 ove si attesta che l'operazione di cartolarizzazione posta in essere ha avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale di cui si discute nel presente giudizio. A tal proposito, si ravvisa che, sebbene si tratti di una dichiarazione di parte, proveniente dalla cedente, in ogni caso tale documentazione, unitamente agli ulteriori elementi citati, può essere valutata come indizio dell'avvenuta cessione;
- quale doc. 6, la visura camerale di da cui risulta l'iscrizione della stessa nel registro Controparte_2 delle imprese come società veicolo esercente l'attività di operazioni di cartolarizzazione a far data dal
16.11.2021;
- quale doc. 9, il contratto di cessione, laddove all'Allegato A “Documento di identificazione dei crediti” è riportato il numero identificativo del rapporto posto in essere. A tal proposito mette conto osservare che va disattesa l'istanza di disconoscimento del suddetto documento proposta dagli opponenti secondo cui il documento prodotto non riproduce il testo integrale dell'originale presentando alcune parti annerite con conseguente illeggibilità di alcune clausole contrattuali. Sul punto è da dire che per costante giurisprudenza il giudice può accertare la conformità all'originale, non solo ordinando la produzione in giudizio di quest'ultimo, ma ricorrendo, altresì, anche ad altri mezzi di prova ivi comprese la prova testimoniale e le presunzioni, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 1324 del
18.1.2022; Cass. civ. n. 8481 del 5.5.2020). Ora, nel caso di specie, alla luce di tutta la documentazione prodotta dall'opposta e dalla lettura del documento contestato, emerge che il rapporto di credito – debito di cui si discute è ricompreso nell'atto di cessione e ciò nonostante le omissioni riportate nella copia prodotta;
queste, infatti, riguardano clausole relative all'operazione di cartolarizzazione (a titolo esemplificativo, il prezzo), la cui omissione non inficia la possibilità per i ceduti di comprendere se il proprio rapporto costituisca oggetto di cessione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può ritenersi raggiunta la prova della esistenza del contratto di cessione del credito intercorso tra l'originaria mutuante cedente e la cessionaria Controparte_2 pagina 7 di 8 3 Quanto all'eccezione, sollevata da di carenza della propria legittimazione passiva, la stessa CP_1 va accolta, avendo la stessa agito in executivis non in proprio ma in virtù di mandato con rappresentanza di
Controparte_2
4. Nulla sul merito, posto che parte opponente non ha contestato l'ammontare dell'importo del credito indicato nell'atto di precetto.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 52.000,01 ad €. 260.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e a rifondere a in proprio, ed a Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] rappresentata da le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.217,00 per Controparte_2 CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27.5.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 8 di 8