Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 368
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Emanuele Venzo del Tribunale di Pistoia, riguarda un'opposizione a precetto promossa da una parte opponente contro una società mandataria di recupero crediti. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche relative alla legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che non fosse iscritta nell'albo degli intermediari finanziari e che la procura per l'intimazione del precetto fosse indeterminata. La parte opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la dichiarazione di nullità del precetto.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione presentata, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la società opposta avesse legittimazione attiva, in quanto iscritta nell'albo pertinente e in possesso di un mandato valido. Ha inoltre chiarito che l'assenza di iscrizione all'albo degli intermediari non comporta invalidità degli atti di recupero crediti. La procura è stata considerata sufficientemente specifica, e la prova della cessione del credito è stata ritenuta adeguatamente documentata. Pertanto, il Giudice ha confermato l'efficacia del titolo esecutivo e condannato la parte opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 368
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 368
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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