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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8839/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8839/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] l1[...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Fabio LO PRESTI;
opponente contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore resistente - contumace
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania resistente
e nei confronti di
(C.F. , in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania interveniente
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, acquisite le note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c. (nei successivi trenta giorni).
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva ricorso nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, formalizzando opposizione ex artt.615 e 617 Controparte_3
c.p.c., chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 293 2022
00594392 28 000, relativa a sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di € 21.726,80.
La difesa di parte ricorrente esponeva che la cartella di pagamento notificata riportava importi nettamente superiori rispetto alle sanzioni originariamente contestate al ricorrente, con maggiorazioni inspiegabili e sproporzionate rispetto ai verbali elevati. In particolare, le somme risultavano triplicate rispetto agli importi inizialmente determinati, senza che fossero fornite indicazioni sui criteri di calcolo adottati.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente sosteneva che la mancanza di trasparenza nella determinazione delle maggiorazioni rendeva la cartella esattoriale nulla per violazione del diritto di difesa del contribuente. Chiedeva quindi la sospensione immediata dell'esecuzione e l'annullamento definitivo della cartella, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la chiedendo la propria estromissione dal Controparte_2
procedimento per difetto di legittimazione passiva, o in via subordinata, il rigetto delle domande avversarie per infondatezza nel merito.
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa dell esponeva che il contribuente aveva Controparte_2 Parte_1
erroneamente convenuto in giudizio l insieme ad Controparte_2 Controparte_3
, ritenendo, in modo non corretto, che la Direzione Provinciale dell' fosse
[...] CP_2
un'articolazione territoriale dell'Agente della Riscossione.
Tuttavia, il ruolo dell' nella vicenda era inesistente, poiché non aveva Controparte_2
alcuna competenza nella riscossione né poteva essere considerata legittimata passivamente rispetto alla controversia.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l non avrebbe dovuto essere Controparte_2
coinvolta nel procedimento e che la chiamata in causa fosse colposa, non giustificabile alla luce delle normative vigenti. Chiedeva quindi che il Tribunale dichiarasse la totale estraneità dell al giudizio e ne ordinasse l'estromissione. In via subordinata, Controparte_2
richiedeva il rigetto dell'azione proposta dall'attore per infondatezza, con condanna alle spese di lite.
§§§§§
Successivamente, in data 29.01.2025, sempre con la Avvocatura dello Stato, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo, in via Controparte_4
pregiudiziale, dichiararsi la inammissibilità del ricorso, e in via preliminare di merito, riconoscersi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni mosse dall'attore, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
La difesa di eccepiva che l'opposizione era stata presentata oltre il termine di 30 giorni CP_4 dalla notificazione dell'atto ed era, quindi, tardiva ed inammissibile.
In subordine, veniva contestato l'eccepito difetto di motivazione in quanto l'obbligo di motivazione sussisteva con riguardo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non a quelli dell'ente di riscossione.
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che le eccezioni sulla motivazione e sul calcolo degli interessi dovevano essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, e non di
, la cui attività era limitata alla riscossione. CP_4
§§§§§
La , nonostante la ritualità della notifica, riteneva di non doversi costituire Controparte_1
in giudizio.
§§§§§
All'udienza dell'01.02.2024, in dipendenza della costituzione tardiva di , la difesa di CP_4
parte ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini al fin e di procedere al deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.03.2024 l'istanza veniva rigettata in quanto la costituzione tardiva di una delle parti del processo non comporta alcuna rimessione in termini per un nuovo deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c.; da un lato, la parte che si costituisce tardivamente subisce le preclusioni e le decadenze conseguenti a detta tardiva costituzione, dall'altro le altre parti ritualmente costituite, in questo caso l'opponente (oltre che la ), Controparte_2
potranno svolgere le loro difese senza possibilità di fruire di nuovi termini per memorie ex art.171 ter c.p.c., con le memorie conclusive (peraltro, non risultava articolata alcuna richiesta istruttoria).
Con la stessa ordinanza veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva in quanto non solo non reiterata dopo la costituzione delle altri parti ma risultava priva di concreti elementi a sostegno del periculum in mora.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, trattata con deposito di note, acquisite le note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c. (nei successivi trenta giorni).
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
In via preliminare va in primo luogo evidenziato che la opposizione era stata proposta nei confronti di e di;
il ricorso, CP_1 Controparte_5
tuttavia, risulta notificato anche alla . CP_2 CP_2
La ha contestato il proprio coinvolgimento nel giudizio Controparte_2
sostenendo la propria estraneità alle vicende sottostanti e sollecitando la propria estromissione;
in via subordinata, tuttavia, ha sostenuto la infondatezza, nel merito, della opposizione.
Così ricostruiti i 'passaggi' che hanno preceduto la costituzione della , Controparte_2
evidenziato come parte opponente non abbia inteso svolgere alcuna considerazione sul punto, deve affermarsi da un lato che la notifica nei confronti di sia stata Controparte_2 evidentemente errata, dall'altro che la costituzione – non essendo state svolte domande che riguardavano la posizione della predetta – va qualificata (anche sulla base della CP_2
sostenuta infondatezza, nel merito, della opposizione), quale intervento adesivo in favore delle parti resistenti.
§§§§§
Ciò premesso, deve rilevarsi che, con l'atto di opposizione, parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento contestando l'ammontare della somma indicata ed eccependo difetto di motivazione.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, allorquando con la opposizione a cartelle aventi ad oggetto crediti per sanzioni relative a violazioni al codice della strada, si intendano fare valere vizi propri della cartella, quale il difetto di motivazione, l'atto introduttivo va qualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e va proposta avanti al Tribunale;
possono specificamente richiamarsi le pronunce della Suprema Corte secondo cui:
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata
Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2018 n.8402;
L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).
Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2022 n.3582
La Avvocatura ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività segnalando il decorso di oltre trenta giorni fra notifica della cartella e deposito della opposizione.
Anche su tale punto parte ricorrente non ha ritenuto di dovere interloquire;
in particolare, non ha allegato alcunché sui termini di notifica della cartella, non ha offerto documentazione relativa alla notifica della cartella, non ha contestato le allegazioni della Avvocatura sulla notifica ('la cartella opposta è stata regolarmente notificata in data 13/06/2023, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con consegna a mani della SI.ra , genitore convivente Per_1 Pt_2
, che ha sottoscritto l'atto e dell'avvenuta notifica è stata data comunicazione al
[...]
contribuente con raccomandata del 17/06/2023').
La Avvocatura ha prodotto documentazione da cui risulta che la raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica della cartella n. 293 2022 00594392 28 000 è stata inviata in data 17.06.2023.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La opposizione alla cartella risulta depositata in data 27.07.2023.
§§§§§
Ora, coniugati i superiori principi e tenendo conto della documentazione acquisita, l'atto introduttivo deve qualificarsi quale opposizione ex art.617 c.p.c. e la stessa deve considerarsi tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle difese in concreto svolte ed alle diverse ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio;
nulla va statuito nei confronti della , rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile l'opposizione; compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio;
nulla sulle spese nei confronti della . Controparte_1
Catania, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8839/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] l1[...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Fabio LO PRESTI;
opponente contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore resistente - contumace
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania resistente
e nei confronti di
(C.F. , in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania interveniente
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, acquisite le note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c. (nei successivi trenta giorni).
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva ricorso nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, formalizzando opposizione ex artt.615 e 617 Controparte_3
c.p.c., chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 293 2022
00594392 28 000, relativa a sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di € 21.726,80.
La difesa di parte ricorrente esponeva che la cartella di pagamento notificata riportava importi nettamente superiori rispetto alle sanzioni originariamente contestate al ricorrente, con maggiorazioni inspiegabili e sproporzionate rispetto ai verbali elevati. In particolare, le somme risultavano triplicate rispetto agli importi inizialmente determinati, senza che fossero fornite indicazioni sui criteri di calcolo adottati.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente sosteneva che la mancanza di trasparenza nella determinazione delle maggiorazioni rendeva la cartella esattoriale nulla per violazione del diritto di difesa del contribuente. Chiedeva quindi la sospensione immediata dell'esecuzione e l'annullamento definitivo della cartella, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la chiedendo la propria estromissione dal Controparte_2
procedimento per difetto di legittimazione passiva, o in via subordinata, il rigetto delle domande avversarie per infondatezza nel merito.
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa dell esponeva che il contribuente aveva Controparte_2 Parte_1
erroneamente convenuto in giudizio l insieme ad Controparte_2 Controparte_3
, ritenendo, in modo non corretto, che la Direzione Provinciale dell' fosse
[...] CP_2
un'articolazione territoriale dell'Agente della Riscossione.
Tuttavia, il ruolo dell' nella vicenda era inesistente, poiché non aveva Controparte_2
alcuna competenza nella riscossione né poteva essere considerata legittimata passivamente rispetto alla controversia.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l non avrebbe dovuto essere Controparte_2
coinvolta nel procedimento e che la chiamata in causa fosse colposa, non giustificabile alla luce delle normative vigenti. Chiedeva quindi che il Tribunale dichiarasse la totale estraneità dell al giudizio e ne ordinasse l'estromissione. In via subordinata, Controparte_2
richiedeva il rigetto dell'azione proposta dall'attore per infondatezza, con condanna alle spese di lite.
§§§§§
Successivamente, in data 29.01.2025, sempre con la Avvocatura dello Stato, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo, in via Controparte_4
pregiudiziale, dichiararsi la inammissibilità del ricorso, e in via preliminare di merito, riconoscersi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni mosse dall'attore, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
La difesa di eccepiva che l'opposizione era stata presentata oltre il termine di 30 giorni CP_4 dalla notificazione dell'atto ed era, quindi, tardiva ed inammissibile.
In subordine, veniva contestato l'eccepito difetto di motivazione in quanto l'obbligo di motivazione sussisteva con riguardo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non a quelli dell'ente di riscossione.
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che le eccezioni sulla motivazione e sul calcolo degli interessi dovevano essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, e non di
, la cui attività era limitata alla riscossione. CP_4
§§§§§
La , nonostante la ritualità della notifica, riteneva di non doversi costituire Controparte_1
in giudizio.
§§§§§
All'udienza dell'01.02.2024, in dipendenza della costituzione tardiva di , la difesa di CP_4
parte ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini al fin e di procedere al deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.03.2024 l'istanza veniva rigettata in quanto la costituzione tardiva di una delle parti del processo non comporta alcuna rimessione in termini per un nuovo deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c.; da un lato, la parte che si costituisce tardivamente subisce le preclusioni e le decadenze conseguenti a detta tardiva costituzione, dall'altro le altre parti ritualmente costituite, in questo caso l'opponente (oltre che la ), Controparte_2
potranno svolgere le loro difese senza possibilità di fruire di nuovi termini per memorie ex art.171 ter c.p.c., con le memorie conclusive (peraltro, non risultava articolata alcuna richiesta istruttoria).
Con la stessa ordinanza veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva in quanto non solo non reiterata dopo la costituzione delle altri parti ma risultava priva di concreti elementi a sostegno del periculum in mora.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, trattata con deposito di note, acquisite le note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c. (nei successivi trenta giorni).
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
In via preliminare va in primo luogo evidenziato che la opposizione era stata proposta nei confronti di e di;
il ricorso, CP_1 Controparte_5
tuttavia, risulta notificato anche alla . CP_2 CP_2
La ha contestato il proprio coinvolgimento nel giudizio Controparte_2
sostenendo la propria estraneità alle vicende sottostanti e sollecitando la propria estromissione;
in via subordinata, tuttavia, ha sostenuto la infondatezza, nel merito, della opposizione.
Così ricostruiti i 'passaggi' che hanno preceduto la costituzione della , Controparte_2
evidenziato come parte opponente non abbia inteso svolgere alcuna considerazione sul punto, deve affermarsi da un lato che la notifica nei confronti di sia stata Controparte_2 evidentemente errata, dall'altro che la costituzione – non essendo state svolte domande che riguardavano la posizione della predetta – va qualificata (anche sulla base della CP_2
sostenuta infondatezza, nel merito, della opposizione), quale intervento adesivo in favore delle parti resistenti.
§§§§§
Ciò premesso, deve rilevarsi che, con l'atto di opposizione, parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento contestando l'ammontare della somma indicata ed eccependo difetto di motivazione.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, allorquando con la opposizione a cartelle aventi ad oggetto crediti per sanzioni relative a violazioni al codice della strada, si intendano fare valere vizi propri della cartella, quale il difetto di motivazione, l'atto introduttivo va qualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e va proposta avanti al Tribunale;
possono specificamente richiamarsi le pronunce della Suprema Corte secondo cui:
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata
Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2018 n.8402;
L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).
Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2022 n.3582
La Avvocatura ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività segnalando il decorso di oltre trenta giorni fra notifica della cartella e deposito della opposizione.
Anche su tale punto parte ricorrente non ha ritenuto di dovere interloquire;
in particolare, non ha allegato alcunché sui termini di notifica della cartella, non ha offerto documentazione relativa alla notifica della cartella, non ha contestato le allegazioni della Avvocatura sulla notifica ('la cartella opposta è stata regolarmente notificata in data 13/06/2023, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con consegna a mani della SI.ra , genitore convivente Per_1 Pt_2
, che ha sottoscritto l'atto e dell'avvenuta notifica è stata data comunicazione al
[...]
contribuente con raccomandata del 17/06/2023').
La Avvocatura ha prodotto documentazione da cui risulta che la raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica della cartella n. 293 2022 00594392 28 000 è stata inviata in data 17.06.2023.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La opposizione alla cartella risulta depositata in data 27.07.2023.
§§§§§
Ora, coniugati i superiori principi e tenendo conto della documentazione acquisita, l'atto introduttivo deve qualificarsi quale opposizione ex art.617 c.p.c. e la stessa deve considerarsi tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle difese in concreto svolte ed alle diverse ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio;
nulla va statuito nei confronti della , rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile l'opposizione; compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio;
nulla sulle spese nei confronti della . Controparte_1
Catania, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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