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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1980 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, vertente tra:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Cristiano Calussi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Danno alla persona.
Conclusioni
Per : “Voglia il Tribunale adito respingere il proposto Parte_1 appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 76/2023 del 01.02.2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, vinte le spese di lite”;
Per “ Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: – nel merito, in
CP riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società e la IG , in solido fra loro, al
CP CP_1 pagamento in favore del Signor della somma di € 2.032,45, ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni meglio esposte nel presente atto;
– nel merito altresì, in riforma dell'impugnata sentenza, porre a carico della società e della IG , in solido fra
CP CP_1 loro il pagamento, delle spese del giudizio di primo grado e pertanto condannare la società e la IG
CP
, in solido fra loro, al pagamento in favore del Signor della somma CP_1 Parte_1
1 di € 1.990,00, per compenso avvocato, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e CAP come per legge e porre altresì a carico dei convenuti quanto dovuto a titolo di compenso del CTU. Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi
dell'art. 93 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 76/2023 del 1° gennaio 2023, chiedendone la sospensione in via cautelare e domandandone la riforma, con condanna di e di a corrispondergli la CP CP_1 somma di euro 2.032,45.
Con l'atto introduttivo del processo primo grado, l'odierno appellante aveva convenuto in giudizio
[...]
e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura di euro CP_1 CP
9.491,56.
A fondamento della domanda, aveva allegato che: il 27 settembre 2019, alle ore 7,30, mentre circolava a bordo del proprio velocipede in Montemurlo, nella rotatoria di via Rosselli – via Scarpettini, era stato urtato dal veicolo FIAT 500, targato FG768ZM, condotta da , di proprietà di , Persona_1 CP_1 assicurato con il quale non gli aveva dato la precedenza;
la dinamica era stata ricostruita CP nel verbale del sinistro stradale;
il 31 ottobre 2019, egli aveva formalizzato querela , denunciando l'accaduto;
a seguito del sinistro, era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Prato dove, a seguito di accertamenti, gli era stato diagnosticato un trauma cranico e contusioni multiple, con prognosi di 30 giorni clinici;
alcuni giorni dopo, si era recato nuovamente al Pronto Soccorso a causa di vomito e nausea;
il 30 ottobre 2020 si era dunque sottoposto a visita neurologica all'esito della quale era stata riscontrata la sua difficoltà di deambulazione;
il 4 novembre 2019, a causa del prolungamento della malattia, la direzione dei sanitari della sede di Prato aveva dichiarato che dal giorno successivo avrebbe potuto riprendere CP_3
l'attività lavorativa;
il 16 gennaio 2020, il suo medico curante lo aveva dichiarato guarito con postumi invalidanti;
il 3 novembre 2020, pur lamentando ancora dolore all'anca e difficoltà di deambulazione e nella stazione eretta, si era sottoposto a visita medico legale, in esito alla quale il dottor aveva CP_4 verificato che l'inabilità temporanea si era protratta dal 27 settembre 2019 al 4 novembre 2019, per 37 giorni, di cui 15 al 100%, 7 al 75%, 7 al 50% ed 8 al 25%, e che vi erano postumi permanenti al 7%; con raccomandata del 6 febbraio 2020 trasmessa a e con pec trasmesso ad il difensore del l'attore CP_1 CP aveva chiesto il risarcimento del danno, invitando le controparti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
aveva dichiarato di non aderire, mentre la proprietaria del veicolo non aveva dato riscontri;
CP successivamente, aveva sottoposto a perizia sia il velocipede che la persona dell'attore, facendo CP così pervenire un risarcimento di euro 75,00 per i danni al veicolo e di euro 3.185,00 per quelli non patrimoniali alla persona, somme incamerate dall'attore in conto del maggiore avere.
Aveva dunque precisato di aver patito i seguenti danni: danno non patrimoniale per euro 12.676,56, danno al velocipede, danno all'i-phone e ai propri indumenti, spesa di euro 30.00,00 per rilascio del rapporto di
2 incidente, spesa di euro 73,20 per il certificato del medico di famiglia, spese per euro 244,00 relative alla visita medico-legale.
Si era costituita domandando il rigetto della domanda, ritenendo congrue e satisfattive le CP somme di euro 3.185,00 per le lesioni personali, di euro 75,00 per i danni al velocipede, già corrisposte, unitamente alla complessiva somma di euro 6.680,95, di cui euro 4.913,42 per danno biologico da inabilità permanente, corrisposto da . CP_3
A sostegno della propria difesa, aveva allegato che: a seguito degli accertamenti medico -legali effettuati, era emerso che le lesioni personali subite dall'attore erano contenute al 2,5%; trattandosi di infortunio sul lavoro
“in itinere”, l , in data 30 aprile 2021, aveva corrisposto all'attore la complessiva somma di euro CP_3
6.680,95 ( di cui euro 4.913,42 a titolo di danno biologico), chiedendone la restituzione ad per tali CP ragioni, del resto, la convenuta non aveva aderito all'invito a procedere alla negoziazione assistita.
Con memoria di replica autorizzata, aveva precisato: di aver ricevuto dall' l'importo di euro Pt_1 CP_5
4.913,42 a titolo di indennizzo per danno biologico, essendo stata riconosciuta una menomazione dell'integrità fisica al 6%, oltre all'importo di euro 1.281,10, pari al 60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto;
che dopo aver versato la somma di euro 3.185,00, con lettera del 20 gennaio 2021, aveva chiesto la CP restituzione di euro 1.806,00, considerato che i danni patiti per l'invalidità permanente erano già stati ristorani dall;
le somme corrisposte dall'ente non comprendevano: il danno morale, il danno biologico CP_3 temporaneo, la personalizzazione del danno;
inoltre, il danno biologico permanente effettivamente patito era superiore a quello riconosciuto dall;
in conseguenza del sinistro e del grave danno da inabilità CP_3 permanente, l'attore aveva perso anche la propria capacità lavorativa generica e aveva subito una limitazione delle proprie attività quotidiane e della vita di relazione.
La causa era stata istruita mediante CTU ed era stata decisa all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati alle parti. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda di parte attrice.
Con l'odierno appello, l'attore ha censurato la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale, a causa della lieve entità delle lesioni subite, senza considerare che: l'invalidità permanente era stata quantificata in 5 punti percentuali e che l'attore aveva subito una degenza di 60 giorni;
egli aveva patito un trauma cranico con perdita di conoscenza, fatto di per sé in grado di provocare una “elevata quantità di patimento d'animo”; pochi giorni dopo l'incidente al Pronto Soccorso era stata accertata una persistente cefalea con episodi di vomito;
a distanza di un anno dal sinistro, erano state riscontrate turbe deambulatorie a seguito di visita neurologica;
nel proprio certificato, l aveva dato atto di un deficit vestibolare e di sintomi vertiginosi da canalolitiasi;
CP_3 anche in sede di CTU, l'attore aveva riferito della persistente cefalea, con sensazione di instabilità posturale e turbe nel sonno;
il CTU aveva confermato la dolorabilità della regione occipitale, dove si trovava la cicatrice e la presenza di una sindrome soggettiva post trauma cranico “con cefalea con allegata psicoastenia e turbe nel sonno, e da occorso turbe dell'equilibrio per certificata pregressa canalolitiasi”.
3 Inoltre, ha impugnato il provvedimento di primo grado nella parte in cui aveva accertato la sua soccombenza, condannandolo al risarcimento delle spese di lite, senza tener conto che: gli aveva riconosciuto CP esclusivamente 2,5 punti percentuali di invalidità permanente e con lettera del 20 maggio 2021 aveva chiesto la restituzione di euro 1.806,00, liquidate a tale titolo;
detratto tale importo dalle somme corrisposte a titolo di danno biologico (euro 4.913,42 liquidati dall ed euro 3.185,00 riconosciuti da , esso sarebbe CP_5 CP stato liquidato in soli euro 6.217,42, laddove il Giudice di Pace aveva riconosciuto un importo superiore, pari ad euro 7.092,04.
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, esponendo che: la CTU medico legale aveva CP riconosciuto un'invalidità permanente pari a 5 punti percentuali e un'indennità temporanea totale di 20 giorni, un'indennità temporanea parziale al 50% di 20 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori
20 giorni, oltre ad euro 317,20 per spese mediche;
pertanto il danno fisico ammontava ad euro 7.092,04; la liquidazione effettuata dalla sentenza impugnata era dunque corretta;
il CTU aveva poi escluso la ricorrenza di condizioni soggettive tali da giustificare una maggiorazione delle somme liquidate , oltre che una riduzione della capacità lavorativa specifica;
la condanna alla refusione delle spese di lite trovava motivo nel fatto che le somme incamerate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio erano satisfattive e che non CP aveva chiesto giudizialmente la restituzione di quanto corrisposto.
Con ordinanza del 24 febbraio 2024, emessa ex art. 127-ter all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 6 febbraio 2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di . CP_1
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter emessa all'esito dello scambio delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 , il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
****
La parte appellante ha censurato la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui ha statuito che: “nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenuto conto dell'esiguità delle lesioni subite, della valutazione del CTU, (che sul punto ha ritenuto che non sussistano condizioni soggettive del danneggiato tali da risarcire ulteriormente il danno biologico) e considerato che il danneggiato non ha allegato e provato alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento”.
A dire del danneggiato, il provvedimento non sarebbe condivisibile, stante la quantificazione dell'invalidità permanente in 5 punti percentuali, la durata della degenza pari a 60 giorni, il patema d'animo provocato dal fatto stesso di aver subito un trauma cranico, la persistente cefalea con episodi di vomito accertata al Pronto
Soccorso pochi giorni dopo l'incidente; le turbe deambulatorie rilevata a distanza di un anno, il deficit vestibolari e i sintomi vertiginosi, l'instabilità posturale e le turbe nel sonno, la dolorabilità della regione occipitale, dove si trovava la cicatrice, e la presenza di una sindrome soggettiva post trauma cranico “con cefalea con allegata psicoastenia e turbe nel sonno, e da occorso turbe dell'equilibrio per certificata pregressa canlolitiasi”.
4 Va premesso che, dunque, l non ha contestato la quantificazione del danno biologico, dolendosi Pt_1 soltanto del mancato riconoscimento di una maggiorazione rispetto alla somma riconosciuta dalle tabelle, conseguente ad un necessario adeguamento degli importi alle conseguenze dannose concretamente subite.
In merito, va subito chiarito che “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze
possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito
dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in
ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza
di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è
consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementa re le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/05/2018, n. 10912, rv. 649024-01)
Ai fini della maggiorazione degli importi liquidati alla luce delle tabelle occorre dunque che il danneggiato alleghi quali circostanze abbiano reso il danno da lui patito più grave rispetto a quello ordinario.
La Cassazione ha avuto modo di precisare, a tal proposito, che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab bia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., ud. 28/09/2020, 10-11-2020,
n. 25164; v. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/06/2024, n. 16186; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
11/11/2019, n. 28988, rv. 655964-01; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/03/2018, n. 7513, Cass. civ., Sez. VI
- 3, Ordinanza, 07/05/2018, n. 10912, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469, rv. 650858-02,
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27482, rv. 651338-01).
La personalizzazione del danno deve, quindi, trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alle carenze probatorie ed assertive sul punto.
Nel caso di specie, le conseguenze dannose riportate dall'appellante (la degenza, la cefalea, le conseguenze deambulatorie e neurologiche), così come l'impossibilità di compiere determinate attività, rappresentano l'ubi
5 consistam del danno biologico patito e liquidato, come riconosciuto dal CTU, dalle cui conclusioni, sorrette da motivazione tecnica puntuale ed esaustiva, non vi è ragione di discostarsi.
Non è stata, poi, data né offerta la prova dell'entità del patema d'animo subito dal danneggiato, con la conseguenza che il Giudice di prime cure non è stato posto nelle condizioni di valutarne la ricorrenza e l'intensità, cosicché, correttamente, ha escluso che lo stesso potesse giustificare la maggiore gravità delle conseguenze subite rispetto a quelle ordinarie. Né il fatto può ritenersi pacifico, atteso che l'onere di contestazione non sorge a fronte di fatti dedotti soltanto genericamente (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/04/2024,
n. 10629, rv. 670885-01; Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01), in quanto, nell'apprezzare l'effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica, non è possibile prescindere, dal contenuto dell'allegazione e dal suo grado di specificità; non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione (da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti) sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto. Peraltro, specie in tema di prova di danno derivante da sinistri stradali, l'onere di contestazione riguarda solo i fatti noti alla parte (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 27/03/2024,
n. 8261), tra i quali non possono certamente essere ricompresi le menomazioni subite nella sfera morale e dinamico-relazionale del danneggiato.
Ne discende che il motivo di appello non merita accoglimento.
Neanche può essere accolta la censura rivolta nei confronti della statuizione sulle spese, con la quale il Giudice di Pace ha ritenuto di regolarle secondo la soccombenza, così ponendole a carico dell'attore.
In effetti, risulta dagli atti del procedimento di primo grado e non è contestato, che prima dell'introduzione del giudizio l avesse incamerato, a titolo di danno biologico, la somma di euro 8.098,42, pari ad euro Pt_1
3.185,00 versati da e ad euro 4.913,42 versati da . Ne consegue che, per tale voce di danno, il CP CP_5 danneggiante aveva ricevuto una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di Pace, di talché egli risulta certamente soccombente rispetto alla domanda posta in prime cure, dal seguente tenore: “Voglia il
Giudice di Pace di Prato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertato il danno subito dall'odierno attore, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del Signor
[...]
della somma di € 9.491,56 comprensiva di danno biologico e morale (somma già Parte_1 defalcata dell'acconto ricevuto), ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, oltre la somma ritenuta di giustizia ed accertata a seguito della espletata istruttoria in ragione del danno patrimoniale subito dal Signor Persona_2
. Infatti, l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di euro 9.491,56, quale
[...] ristoro per il danno non patrimoniale subito, nonostante la pretesa non avesse alcun fondamento, avendo egli già ottenuto quanto di spettanza a tale titolo.
Né rileva che in via stragiudiziale avesse chiesto la ripetizione della somma di euro 1.806,00, in CP quanto tale circostanza avrebbe legittimato ad avanzare, Parte_1
6 tutt'al più, domanda di accertamento negativo del diritto alla restituzione, ma non certo a chiedere la condanna delle controparti a corrispondergli ulteriori somme.
Al rigetto dell'appello segue la soccombenza dell e, Parte_1 dunque, la condanna a rifondere alla controparte le spese di lite. Le stesse si liquidano in euro 1.278,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5,200,00, con applicazione dei minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15 % degli onorari.
La soccombenza dell'appellante non consente, infine, l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata nei confronti della controparte soltanto negli scritti conclusivi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le
parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA il provvedimento impugnato;
2. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 CP le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.278,00; il tutto oltre IVA
(se dovuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Prato, 13/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1980 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, vertente tra:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Cristiano Calussi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Danno alla persona.
Conclusioni
Per : “Voglia il Tribunale adito respingere il proposto Parte_1 appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 76/2023 del 01.02.2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, vinte le spese di lite”;
Per “ Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: – nel merito, in
CP riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società e la IG , in solido fra loro, al
CP CP_1 pagamento in favore del Signor della somma di € 2.032,45, ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni meglio esposte nel presente atto;
– nel merito altresì, in riforma dell'impugnata sentenza, porre a carico della società e della IG , in solido fra
CP CP_1 loro il pagamento, delle spese del giudizio di primo grado e pertanto condannare la società e la IG
CP
, in solido fra loro, al pagamento in favore del Signor della somma CP_1 Parte_1
1 di € 1.990,00, per compenso avvocato, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e CAP come per legge e porre altresì a carico dei convenuti quanto dovuto a titolo di compenso del CTU. Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi
dell'art. 93 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 76/2023 del 1° gennaio 2023, chiedendone la sospensione in via cautelare e domandandone la riforma, con condanna di e di a corrispondergli la CP CP_1 somma di euro 2.032,45.
Con l'atto introduttivo del processo primo grado, l'odierno appellante aveva convenuto in giudizio
[...]
e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura di euro CP_1 CP
9.491,56.
A fondamento della domanda, aveva allegato che: il 27 settembre 2019, alle ore 7,30, mentre circolava a bordo del proprio velocipede in Montemurlo, nella rotatoria di via Rosselli – via Scarpettini, era stato urtato dal veicolo FIAT 500, targato FG768ZM, condotta da , di proprietà di , Persona_1 CP_1 assicurato con il quale non gli aveva dato la precedenza;
la dinamica era stata ricostruita CP nel verbale del sinistro stradale;
il 31 ottobre 2019, egli aveva formalizzato querela , denunciando l'accaduto;
a seguito del sinistro, era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Prato dove, a seguito di accertamenti, gli era stato diagnosticato un trauma cranico e contusioni multiple, con prognosi di 30 giorni clinici;
alcuni giorni dopo, si era recato nuovamente al Pronto Soccorso a causa di vomito e nausea;
il 30 ottobre 2020 si era dunque sottoposto a visita neurologica all'esito della quale era stata riscontrata la sua difficoltà di deambulazione;
il 4 novembre 2019, a causa del prolungamento della malattia, la direzione dei sanitari della sede di Prato aveva dichiarato che dal giorno successivo avrebbe potuto riprendere CP_3
l'attività lavorativa;
il 16 gennaio 2020, il suo medico curante lo aveva dichiarato guarito con postumi invalidanti;
il 3 novembre 2020, pur lamentando ancora dolore all'anca e difficoltà di deambulazione e nella stazione eretta, si era sottoposto a visita medico legale, in esito alla quale il dottor aveva CP_4 verificato che l'inabilità temporanea si era protratta dal 27 settembre 2019 al 4 novembre 2019, per 37 giorni, di cui 15 al 100%, 7 al 75%, 7 al 50% ed 8 al 25%, e che vi erano postumi permanenti al 7%; con raccomandata del 6 febbraio 2020 trasmessa a e con pec trasmesso ad il difensore del l'attore CP_1 CP aveva chiesto il risarcimento del danno, invitando le controparti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
aveva dichiarato di non aderire, mentre la proprietaria del veicolo non aveva dato riscontri;
CP successivamente, aveva sottoposto a perizia sia il velocipede che la persona dell'attore, facendo CP così pervenire un risarcimento di euro 75,00 per i danni al veicolo e di euro 3.185,00 per quelli non patrimoniali alla persona, somme incamerate dall'attore in conto del maggiore avere.
Aveva dunque precisato di aver patito i seguenti danni: danno non patrimoniale per euro 12.676,56, danno al velocipede, danno all'i-phone e ai propri indumenti, spesa di euro 30.00,00 per rilascio del rapporto di
2 incidente, spesa di euro 73,20 per il certificato del medico di famiglia, spese per euro 244,00 relative alla visita medico-legale.
Si era costituita domandando il rigetto della domanda, ritenendo congrue e satisfattive le CP somme di euro 3.185,00 per le lesioni personali, di euro 75,00 per i danni al velocipede, già corrisposte, unitamente alla complessiva somma di euro 6.680,95, di cui euro 4.913,42 per danno biologico da inabilità permanente, corrisposto da . CP_3
A sostegno della propria difesa, aveva allegato che: a seguito degli accertamenti medico -legali effettuati, era emerso che le lesioni personali subite dall'attore erano contenute al 2,5%; trattandosi di infortunio sul lavoro
“in itinere”, l , in data 30 aprile 2021, aveva corrisposto all'attore la complessiva somma di euro CP_3
6.680,95 ( di cui euro 4.913,42 a titolo di danno biologico), chiedendone la restituzione ad per tali CP ragioni, del resto, la convenuta non aveva aderito all'invito a procedere alla negoziazione assistita.
Con memoria di replica autorizzata, aveva precisato: di aver ricevuto dall' l'importo di euro Pt_1 CP_5
4.913,42 a titolo di indennizzo per danno biologico, essendo stata riconosciuta una menomazione dell'integrità fisica al 6%, oltre all'importo di euro 1.281,10, pari al 60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto;
che dopo aver versato la somma di euro 3.185,00, con lettera del 20 gennaio 2021, aveva chiesto la CP restituzione di euro 1.806,00, considerato che i danni patiti per l'invalidità permanente erano già stati ristorani dall;
le somme corrisposte dall'ente non comprendevano: il danno morale, il danno biologico CP_3 temporaneo, la personalizzazione del danno;
inoltre, il danno biologico permanente effettivamente patito era superiore a quello riconosciuto dall;
in conseguenza del sinistro e del grave danno da inabilità CP_3 permanente, l'attore aveva perso anche la propria capacità lavorativa generica e aveva subito una limitazione delle proprie attività quotidiane e della vita di relazione.
La causa era stata istruita mediante CTU ed era stata decisa all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati alle parti. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda di parte attrice.
Con l'odierno appello, l'attore ha censurato la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale, a causa della lieve entità delle lesioni subite, senza considerare che: l'invalidità permanente era stata quantificata in 5 punti percentuali e che l'attore aveva subito una degenza di 60 giorni;
egli aveva patito un trauma cranico con perdita di conoscenza, fatto di per sé in grado di provocare una “elevata quantità di patimento d'animo”; pochi giorni dopo l'incidente al Pronto Soccorso era stata accertata una persistente cefalea con episodi di vomito;
a distanza di un anno dal sinistro, erano state riscontrate turbe deambulatorie a seguito di visita neurologica;
nel proprio certificato, l aveva dato atto di un deficit vestibolare e di sintomi vertiginosi da canalolitiasi;
CP_3 anche in sede di CTU, l'attore aveva riferito della persistente cefalea, con sensazione di instabilità posturale e turbe nel sonno;
il CTU aveva confermato la dolorabilità della regione occipitale, dove si trovava la cicatrice e la presenza di una sindrome soggettiva post trauma cranico “con cefalea con allegata psicoastenia e turbe nel sonno, e da occorso turbe dell'equilibrio per certificata pregressa canalolitiasi”.
3 Inoltre, ha impugnato il provvedimento di primo grado nella parte in cui aveva accertato la sua soccombenza, condannandolo al risarcimento delle spese di lite, senza tener conto che: gli aveva riconosciuto CP esclusivamente 2,5 punti percentuali di invalidità permanente e con lettera del 20 maggio 2021 aveva chiesto la restituzione di euro 1.806,00, liquidate a tale titolo;
detratto tale importo dalle somme corrisposte a titolo di danno biologico (euro 4.913,42 liquidati dall ed euro 3.185,00 riconosciuti da , esso sarebbe CP_5 CP stato liquidato in soli euro 6.217,42, laddove il Giudice di Pace aveva riconosciuto un importo superiore, pari ad euro 7.092,04.
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, esponendo che: la CTU medico legale aveva CP riconosciuto un'invalidità permanente pari a 5 punti percentuali e un'indennità temporanea totale di 20 giorni, un'indennità temporanea parziale al 50% di 20 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori
20 giorni, oltre ad euro 317,20 per spese mediche;
pertanto il danno fisico ammontava ad euro 7.092,04; la liquidazione effettuata dalla sentenza impugnata era dunque corretta;
il CTU aveva poi escluso la ricorrenza di condizioni soggettive tali da giustificare una maggiorazione delle somme liquidate , oltre che una riduzione della capacità lavorativa specifica;
la condanna alla refusione delle spese di lite trovava motivo nel fatto che le somme incamerate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio erano satisfattive e che non CP aveva chiesto giudizialmente la restituzione di quanto corrisposto.
Con ordinanza del 24 febbraio 2024, emessa ex art. 127-ter all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 6 febbraio 2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di . CP_1
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter emessa all'esito dello scambio delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 , il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
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La parte appellante ha censurato la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui ha statuito che: “nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenuto conto dell'esiguità delle lesioni subite, della valutazione del CTU, (che sul punto ha ritenuto che non sussistano condizioni soggettive del danneggiato tali da risarcire ulteriormente il danno biologico) e considerato che il danneggiato non ha allegato e provato alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento”.
A dire del danneggiato, il provvedimento non sarebbe condivisibile, stante la quantificazione dell'invalidità permanente in 5 punti percentuali, la durata della degenza pari a 60 giorni, il patema d'animo provocato dal fatto stesso di aver subito un trauma cranico, la persistente cefalea con episodi di vomito accertata al Pronto
Soccorso pochi giorni dopo l'incidente; le turbe deambulatorie rilevata a distanza di un anno, il deficit vestibolari e i sintomi vertiginosi, l'instabilità posturale e le turbe nel sonno, la dolorabilità della regione occipitale, dove si trovava la cicatrice, e la presenza di una sindrome soggettiva post trauma cranico “con cefalea con allegata psicoastenia e turbe nel sonno, e da occorso turbe dell'equilibrio per certificata pregressa canlolitiasi”.
4 Va premesso che, dunque, l non ha contestato la quantificazione del danno biologico, dolendosi Pt_1 soltanto del mancato riconoscimento di una maggiorazione rispetto alla somma riconosciuta dalle tabelle, conseguente ad un necessario adeguamento degli importi alle conseguenze dannose concretamente subite.
In merito, va subito chiarito che “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze
possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito
dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in
ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza
di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è
consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementa re le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/05/2018, n. 10912, rv. 649024-01)
Ai fini della maggiorazione degli importi liquidati alla luce delle tabelle occorre dunque che il danneggiato alleghi quali circostanze abbiano reso il danno da lui patito più grave rispetto a quello ordinario.
La Cassazione ha avuto modo di precisare, a tal proposito, che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab bia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., ud. 28/09/2020, 10-11-2020,
n. 25164; v. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/06/2024, n. 16186; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
11/11/2019, n. 28988, rv. 655964-01; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/03/2018, n. 7513, Cass. civ., Sez. VI
- 3, Ordinanza, 07/05/2018, n. 10912, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469, rv. 650858-02,
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27482, rv. 651338-01).
La personalizzazione del danno deve, quindi, trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alle carenze probatorie ed assertive sul punto.
Nel caso di specie, le conseguenze dannose riportate dall'appellante (la degenza, la cefalea, le conseguenze deambulatorie e neurologiche), così come l'impossibilità di compiere determinate attività, rappresentano l'ubi
5 consistam del danno biologico patito e liquidato, come riconosciuto dal CTU, dalle cui conclusioni, sorrette da motivazione tecnica puntuale ed esaustiva, non vi è ragione di discostarsi.
Non è stata, poi, data né offerta la prova dell'entità del patema d'animo subito dal danneggiato, con la conseguenza che il Giudice di prime cure non è stato posto nelle condizioni di valutarne la ricorrenza e l'intensità, cosicché, correttamente, ha escluso che lo stesso potesse giustificare la maggiore gravità delle conseguenze subite rispetto a quelle ordinarie. Né il fatto può ritenersi pacifico, atteso che l'onere di contestazione non sorge a fronte di fatti dedotti soltanto genericamente (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/04/2024,
n. 10629, rv. 670885-01; Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01), in quanto, nell'apprezzare l'effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica, non è possibile prescindere, dal contenuto dell'allegazione e dal suo grado di specificità; non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione (da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti) sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto. Peraltro, specie in tema di prova di danno derivante da sinistri stradali, l'onere di contestazione riguarda solo i fatti noti alla parte (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 27/03/2024,
n. 8261), tra i quali non possono certamente essere ricompresi le menomazioni subite nella sfera morale e dinamico-relazionale del danneggiato.
Ne discende che il motivo di appello non merita accoglimento.
Neanche può essere accolta la censura rivolta nei confronti della statuizione sulle spese, con la quale il Giudice di Pace ha ritenuto di regolarle secondo la soccombenza, così ponendole a carico dell'attore.
In effetti, risulta dagli atti del procedimento di primo grado e non è contestato, che prima dell'introduzione del giudizio l avesse incamerato, a titolo di danno biologico, la somma di euro 8.098,42, pari ad euro Pt_1
3.185,00 versati da e ad euro 4.913,42 versati da . Ne consegue che, per tale voce di danno, il CP CP_5 danneggiante aveva ricevuto una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di Pace, di talché egli risulta certamente soccombente rispetto alla domanda posta in prime cure, dal seguente tenore: “Voglia il
Giudice di Pace di Prato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertato il danno subito dall'odierno attore, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del Signor
[...]
della somma di € 9.491,56 comprensiva di danno biologico e morale (somma già Parte_1 defalcata dell'acconto ricevuto), ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, oltre la somma ritenuta di giustizia ed accertata a seguito della espletata istruttoria in ragione del danno patrimoniale subito dal Signor Persona_2
. Infatti, l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di euro 9.491,56, quale
[...] ristoro per il danno non patrimoniale subito, nonostante la pretesa non avesse alcun fondamento, avendo egli già ottenuto quanto di spettanza a tale titolo.
Né rileva che in via stragiudiziale avesse chiesto la ripetizione della somma di euro 1.806,00, in CP quanto tale circostanza avrebbe legittimato ad avanzare, Parte_1
6 tutt'al più, domanda di accertamento negativo del diritto alla restituzione, ma non certo a chiedere la condanna delle controparti a corrispondergli ulteriori somme.
Al rigetto dell'appello segue la soccombenza dell e, Parte_1 dunque, la condanna a rifondere alla controparte le spese di lite. Le stesse si liquidano in euro 1.278,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5,200,00, con applicazione dei minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15 % degli onorari.
La soccombenza dell'appellante non consente, infine, l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata nei confronti della controparte soltanto negli scritti conclusivi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le
parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA il provvedimento impugnato;
2. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 CP le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.278,00; il tutto oltre IVA
(se dovuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Prato, 13/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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