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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3078/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IN RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3078/2022 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 in proprio, avendone la necessaria qualità, OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'Avv. Stefano Vaccari come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 16.06.2022”
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'intervenuta prescrizione breve dell'intero credito o della maggio quota di esso e/o accertata l'insussistenza del predetto credito azionato da parte opposta CP_1
e, in ogni caso, accertata la non certezza, la non esigibilità e la non liquidità del medesimo credito
[...] azionato dalla predetta sparte opposta, revocare e conseguentemente porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma e, per l'effetto, condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite come per legge”. Controparte_1
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare, IN VIA PREGIUDIZIALE Atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, che sussiste il fumus boni iuris ed è rinvenibile il periculum in mora nel persistente inadempimento di controparte, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1018/2022–Rg 2347/2022. NEL MERITO Respingere le domande tutte di parte pagina 1 di 5 opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate dalla ricorrente siano effettivamente dovute;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1018/2022 –Rg 2347/2022 emesso dal Tribunale di Parma. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate sono effettivamente dovute e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, emesso su Parte_1 ricorso di con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
9.460,50 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica e di gas metano ad uso domestico non pagate, riferite alla fattura n. 001941187612, emessa il 11.04.2019, con scadenza 06.05.2019 di 659,39 Euro, e alla fattura n. 001830017961, emessa il 20.04.2018 scaduta il 21.05.2018 e di importo pari a 9.682,60 Euro. ha posto a Pt_1 motivo della propria iniziativa giudiziale l'intervenuta prescrizione del credito, essendo da individuare l'unico atto di messa in mora nel ricorso e decreto monitorio notificatigli il 21.07.2022; nel merito, ha contestato l'effettività dei conguagli dovuti per consumi imputatigli dal 2012 al 2018, la correttezza del calcolo, avuto riguardo alle precedenti fatture pagate sulla base delle letture induttive, e la sproporzione dei consumi di gas ed energia elettrica addebitatigli per la propria abitazione. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha tenuto ferma la Controparte_1 domanda di pagamento, affermando di averne provato i fatti costitutivi, sia perché in parte non contestati o solo genericamente contestati da sia perché documentati e non Pt_1 smentiti da risultanze di segno contrario, anche in punto di attuale esistenza del diritto azionato, non estintosi per prescrizione. Non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, né espletata attività istruttoria e, una volta sentiti a chiarimenti i difensori delle parti da questo Giudice, quale nuovo assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 7.11.2025.
*** L'opposizione proposta da merita di essere accolta parzialmente e il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1088/2022 va conseguentemente revocato. Breve premessa ai successivi passaggi è che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile vigente, si caratterizza come procedimento il cui oggetto non è ristretto alla semplice verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, che è onere dell'opposto dimostrare con mezzi dotati di efficacia probatoria nel giudizio ordinario. E' onere invece dell'opponente provare i fatti posti a fondamento delle eccezioni di inesistenza o intervenuta estinzione della pretesa azionata in via monitoria. Alcun dubbio può sussistere sulla corretta concessione del decreto ingiuntivo n. 1018/2022 sulla base delle prodotte fatture insolute, corredate dagli estratti autenticati delle scritture CP_ contabili di .
pagina 2 di 5 Nel prosieguo, il rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas metano tra le parti non è stato oggetto di contestazione di così come la regolare e continua erogazione Pt_1 dei due servizi energia e gas. Ammesso dall'opponente anche il mancato pagamento delle fatture n. 001941187612 di 659,39 Euro e n. 001830017961 di 9.682,60 Euro. I fatti menzionati possono pertanto ritenersi provati, a favore della posizione difensiva di in applicazione del principio generale espresso dall'art. 115, secondo Controparte_1 comma, c.p.c. Ciò posto, l'eccezione preliminare di prescrizione introdotta da è fondata Parte_1 per il credito portato dalla fattura n. 001941187612, emessa il 11.04.2019, con scadenza 06.05.2019 di complessivi 659,39 Euro. Opera per la predetta fattura la L. 105/2022 e delibera attuativa n. 97/2018/R com, Pt_2 ossia il termine di prescrizione biennale del credito, anziché quinquennale ex art. 2948 cod. civ., poiché scaduta la fattura in data successiva al 1° marzo 2018 per i consumi di energia elettrica ivi indicati e al 1° gennaio 2019 per quelli di gas, momenti temporali a cui occorre guardare per valutare l'applicabilità o meno della nuova disciplina prescrizionale. Per il credito portato dalla fattura n. 001830017961, emessa il 20.04.2018 scaduta il 21.05.2018 e di importo pari a 9.682,60 Euro la prescrizione è maturata solo per la parte relativa al consumo di elettricità, poiché scaduta la fattura dopo il 1° marzo 2018, non anche per la parte relativa ai consumi di gas, perché anteriore al 1° gennaio 2019 la scadenza. E' possibile sostenere quanto sopra, in ragione del fatto che la documentazione versata da per contrastare l'eccezione estintiva di non appare idonea allo Controparte_1 Pt_1 scopo, in quanto il recapito del primo sollecito di pagamento, datato 07.06.2020, consegnato CP_ il 18.06.2020 (doc. 3 allegato alla comparsa costitutiva di ) e di cui alla raccomandata a.r. 04IRTU00207595, è stato curato dalla società Nexive S.pA., operatore postale privato al tempo del recapito (entrato a far parte del gruppo nel 2021), con la CP_2 conseguenza che – come posto in rilievo dall'opponente nel contestare la ricezione Pt_1 del sollecito, e affermato dalla giurisprudenza di legittimità da questi richiamata - non può esservi certezza legale della data di consegna del plico, non avendo poteri certificativi l'operatore privato, perché sprovvisto di titolo abilitativo. Il secondo sollecito, rappresentato da atto di costituzione in mora inviato a
[...]
dall'Avv. Rimondi (doc. 4 parte opposta) è dato da lettera raccomandata del Parte_1
09.11.2021 priva di riscontro sia della sua spedizione che della sua ricezione da parte del destinatario. Il ricorso monitorio, costituente primo valido atto di messa in mora di ex art. 2943 Pt_1 cod. civ., è stato notificato al debitore il 21.07.2022. Ebbene, anche optando per considerare la data di scadenza fattura, anziché quella antecedente di rilevazione dei consumi, è comunque decorso interamente il biennio per corrispettivi/consumi esposti nella fattura n. 001941187612: scadenza 06.05.2019, messa in mora 21.07.2022; analogo rilievo ed effetto per i soli corrispettivo/consumi di energia elettrica della fattura n. 001830017961 scaduta il 21.05.2018 con messa in mora di il Pt_1
21.07.2022.
pagina 3 di 5 Deve dirsi prescritto anche il credito avente ad oggetto i corrispettivi per consumi di gas metano di cui alle poste creditorie annotate nella fattura del 20.04.2018 e scaduta il 21.05.2018 - per cui opera la prescrizione breve quinquennale dell'art. 2948 cod. civ. – e segnatamente per i consumi rilevati in momento anteriore al 21.07.2017, dato che il momento dal quale avrebbe potuto fare valere il proprio credito, Controparte_1 secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ., deve essere fatto coincidere con quello della lettura del consumo, coincidente con il periodo di osservazione riportato dall'impresa fornitrice in fattura: nella fattispecie sono estinti per prescrizione i crediti per consumi di gas metano annotati nella fattura n. 001830017961, dalla lettura del 23/03/2012 fino alla lettura al 30/06/2017. Non è prescritto il credito per le letture consumi dal settembre 2017 a seguire per totali 1.305 mc, ai quali corrisponde un corrispettivo di 861,30 Euro (spesa per la materia gas naturale al costo unitario indicato in fattura), al quale vanno aggiunte, calcolate in proporzione ai CP_ consumi suindicati rispetto a quelli totali fatturati da - in ampia parte prescritti -, 382,02 Euro per spese di trasporto, gestione contatore e oneri di sistema, oltre a 124,33 per Iva al 10% vista la base imponibile relativa a consumi e spese (1.243,32), nonché 258,30 Euro per imposte e addizionali sempre proporzionate ai consumi riconoscibili per poste creditorie non estinte (1.305 mc) rispetto a quelle quantificate sui consumi totali. Non si computano importi fatturati a titolo di acconto, poiché dalla fattura risulta che essi saranno oggetto di ricalcolo e, peraltro, è da notare che la somma per la quale CP_1 ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo non corrisponde neppure a quelle
[...] complessiva risultante dalle due fatture, il che rende verosimile l'effettuazione di rideterminazione dei consumi rispetto a quelli presunti su cui l'acconto è stato quantificato. Il decreto ingiuntivo è stato chiesto per l'importo delle partite aperte esposto in documento CP_ proveniente da , privo di data e specificazioni che permettano di appurarne le basi di CP_ calcolo: sul punto sono stati chiesti chiarimenti al legale di in sede di udienza. Sulla scorta di tutti i precedenti dati ed assunti, l'importo complessivamente ancora dovuto da per i consumi di gas esposti nella fattura del 20.04.2018 ammonta a Parte_1 totali 1.625,95 Euro, Iva inclusa, sul quale corrono gli interessi legali dalla messa in mora (21.07.2022) al saldo effettivo: deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato al pagamento in favore di Controparte_1
Il residuo credito fatturato da è prescritto. Controparte_1
La parziale fondatezza dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di a rifondere a le spese sostenute nel giudizio di Pt_1 Controparte_1 opposizione liquidate sul valore dell'accolto e sui valori di compenso medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per trattazione/istruzione in mancanza di attività istruttoria, sulla base del DM 55/2014 testo vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: CP_1
pagina 4 di 5 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 16.06.2022;
- dichiara tenuto e condanna a pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma 1.625,95 Euro, Iva inclusa, oltre interessi legali dal 21.07.2022 al saldo
[...] effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in 2.127,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 17 novembre 2025
Il Giudice
IN RA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IN RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3078/2022 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 in proprio, avendone la necessaria qualità, OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'Avv. Stefano Vaccari come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 16.06.2022”
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'intervenuta prescrizione breve dell'intero credito o della maggio quota di esso e/o accertata l'insussistenza del predetto credito azionato da parte opposta CP_1
e, in ogni caso, accertata la non certezza, la non esigibilità e la non liquidità del medesimo credito
[...] azionato dalla predetta sparte opposta, revocare e conseguentemente porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma e, per l'effetto, condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite come per legge”. Controparte_1
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare, IN VIA PREGIUDIZIALE Atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, che sussiste il fumus boni iuris ed è rinvenibile il periculum in mora nel persistente inadempimento di controparte, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1018/2022–Rg 2347/2022. NEL MERITO Respingere le domande tutte di parte pagina 1 di 5 opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate dalla ricorrente siano effettivamente dovute;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1018/2022 –Rg 2347/2022 emesso dal Tribunale di Parma. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate sono effettivamente dovute e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, emesso su Parte_1 ricorso di con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
9.460,50 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica e di gas metano ad uso domestico non pagate, riferite alla fattura n. 001941187612, emessa il 11.04.2019, con scadenza 06.05.2019 di 659,39 Euro, e alla fattura n. 001830017961, emessa il 20.04.2018 scaduta il 21.05.2018 e di importo pari a 9.682,60 Euro. ha posto a Pt_1 motivo della propria iniziativa giudiziale l'intervenuta prescrizione del credito, essendo da individuare l'unico atto di messa in mora nel ricorso e decreto monitorio notificatigli il 21.07.2022; nel merito, ha contestato l'effettività dei conguagli dovuti per consumi imputatigli dal 2012 al 2018, la correttezza del calcolo, avuto riguardo alle precedenti fatture pagate sulla base delle letture induttive, e la sproporzione dei consumi di gas ed energia elettrica addebitatigli per la propria abitazione. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha tenuto ferma la Controparte_1 domanda di pagamento, affermando di averne provato i fatti costitutivi, sia perché in parte non contestati o solo genericamente contestati da sia perché documentati e non Pt_1 smentiti da risultanze di segno contrario, anche in punto di attuale esistenza del diritto azionato, non estintosi per prescrizione. Non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, né espletata attività istruttoria e, una volta sentiti a chiarimenti i difensori delle parti da questo Giudice, quale nuovo assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 7.11.2025.
*** L'opposizione proposta da merita di essere accolta parzialmente e il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1088/2022 va conseguentemente revocato. Breve premessa ai successivi passaggi è che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile vigente, si caratterizza come procedimento il cui oggetto non è ristretto alla semplice verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, che è onere dell'opposto dimostrare con mezzi dotati di efficacia probatoria nel giudizio ordinario. E' onere invece dell'opponente provare i fatti posti a fondamento delle eccezioni di inesistenza o intervenuta estinzione della pretesa azionata in via monitoria. Alcun dubbio può sussistere sulla corretta concessione del decreto ingiuntivo n. 1018/2022 sulla base delle prodotte fatture insolute, corredate dagli estratti autenticati delle scritture CP_ contabili di .
pagina 2 di 5 Nel prosieguo, il rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas metano tra le parti non è stato oggetto di contestazione di così come la regolare e continua erogazione Pt_1 dei due servizi energia e gas. Ammesso dall'opponente anche il mancato pagamento delle fatture n. 001941187612 di 659,39 Euro e n. 001830017961 di 9.682,60 Euro. I fatti menzionati possono pertanto ritenersi provati, a favore della posizione difensiva di in applicazione del principio generale espresso dall'art. 115, secondo Controparte_1 comma, c.p.c. Ciò posto, l'eccezione preliminare di prescrizione introdotta da è fondata Parte_1 per il credito portato dalla fattura n. 001941187612, emessa il 11.04.2019, con scadenza 06.05.2019 di complessivi 659,39 Euro. Opera per la predetta fattura la L. 105/2022 e delibera attuativa n. 97/2018/R com, Pt_2 ossia il termine di prescrizione biennale del credito, anziché quinquennale ex art. 2948 cod. civ., poiché scaduta la fattura in data successiva al 1° marzo 2018 per i consumi di energia elettrica ivi indicati e al 1° gennaio 2019 per quelli di gas, momenti temporali a cui occorre guardare per valutare l'applicabilità o meno della nuova disciplina prescrizionale. Per il credito portato dalla fattura n. 001830017961, emessa il 20.04.2018 scaduta il 21.05.2018 e di importo pari a 9.682,60 Euro la prescrizione è maturata solo per la parte relativa al consumo di elettricità, poiché scaduta la fattura dopo il 1° marzo 2018, non anche per la parte relativa ai consumi di gas, perché anteriore al 1° gennaio 2019 la scadenza. E' possibile sostenere quanto sopra, in ragione del fatto che la documentazione versata da per contrastare l'eccezione estintiva di non appare idonea allo Controparte_1 Pt_1 scopo, in quanto il recapito del primo sollecito di pagamento, datato 07.06.2020, consegnato CP_ il 18.06.2020 (doc. 3 allegato alla comparsa costitutiva di ) e di cui alla raccomandata a.r. 04IRTU00207595, è stato curato dalla società Nexive S.pA., operatore postale privato al tempo del recapito (entrato a far parte del gruppo nel 2021), con la CP_2 conseguenza che – come posto in rilievo dall'opponente nel contestare la ricezione Pt_1 del sollecito, e affermato dalla giurisprudenza di legittimità da questi richiamata - non può esservi certezza legale della data di consegna del plico, non avendo poteri certificativi l'operatore privato, perché sprovvisto di titolo abilitativo. Il secondo sollecito, rappresentato da atto di costituzione in mora inviato a
[...]
dall'Avv. Rimondi (doc. 4 parte opposta) è dato da lettera raccomandata del Parte_1
09.11.2021 priva di riscontro sia della sua spedizione che della sua ricezione da parte del destinatario. Il ricorso monitorio, costituente primo valido atto di messa in mora di ex art. 2943 Pt_1 cod. civ., è stato notificato al debitore il 21.07.2022. Ebbene, anche optando per considerare la data di scadenza fattura, anziché quella antecedente di rilevazione dei consumi, è comunque decorso interamente il biennio per corrispettivi/consumi esposti nella fattura n. 001941187612: scadenza 06.05.2019, messa in mora 21.07.2022; analogo rilievo ed effetto per i soli corrispettivo/consumi di energia elettrica della fattura n. 001830017961 scaduta il 21.05.2018 con messa in mora di il Pt_1
21.07.2022.
pagina 3 di 5 Deve dirsi prescritto anche il credito avente ad oggetto i corrispettivi per consumi di gas metano di cui alle poste creditorie annotate nella fattura del 20.04.2018 e scaduta il 21.05.2018 - per cui opera la prescrizione breve quinquennale dell'art. 2948 cod. civ. – e segnatamente per i consumi rilevati in momento anteriore al 21.07.2017, dato che il momento dal quale avrebbe potuto fare valere il proprio credito, Controparte_1 secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ., deve essere fatto coincidere con quello della lettura del consumo, coincidente con il periodo di osservazione riportato dall'impresa fornitrice in fattura: nella fattispecie sono estinti per prescrizione i crediti per consumi di gas metano annotati nella fattura n. 001830017961, dalla lettura del 23/03/2012 fino alla lettura al 30/06/2017. Non è prescritto il credito per le letture consumi dal settembre 2017 a seguire per totali 1.305 mc, ai quali corrisponde un corrispettivo di 861,30 Euro (spesa per la materia gas naturale al costo unitario indicato in fattura), al quale vanno aggiunte, calcolate in proporzione ai CP_ consumi suindicati rispetto a quelli totali fatturati da - in ampia parte prescritti -, 382,02 Euro per spese di trasporto, gestione contatore e oneri di sistema, oltre a 124,33 per Iva al 10% vista la base imponibile relativa a consumi e spese (1.243,32), nonché 258,30 Euro per imposte e addizionali sempre proporzionate ai consumi riconoscibili per poste creditorie non estinte (1.305 mc) rispetto a quelle quantificate sui consumi totali. Non si computano importi fatturati a titolo di acconto, poiché dalla fattura risulta che essi saranno oggetto di ricalcolo e, peraltro, è da notare che la somma per la quale CP_1 ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo non corrisponde neppure a quelle
[...] complessiva risultante dalle due fatture, il che rende verosimile l'effettuazione di rideterminazione dei consumi rispetto a quelli presunti su cui l'acconto è stato quantificato. Il decreto ingiuntivo è stato chiesto per l'importo delle partite aperte esposto in documento CP_ proveniente da , privo di data e specificazioni che permettano di appurarne le basi di CP_ calcolo: sul punto sono stati chiesti chiarimenti al legale di in sede di udienza. Sulla scorta di tutti i precedenti dati ed assunti, l'importo complessivamente ancora dovuto da per i consumi di gas esposti nella fattura del 20.04.2018 ammonta a Parte_1 totali 1.625,95 Euro, Iva inclusa, sul quale corrono gli interessi legali dalla messa in mora (21.07.2022) al saldo effettivo: deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato al pagamento in favore di Controparte_1
Il residuo credito fatturato da è prescritto. Controparte_1
La parziale fondatezza dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di a rifondere a le spese sostenute nel giudizio di Pt_1 Controparte_1 opposizione liquidate sul valore dell'accolto e sui valori di compenso medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per trattazione/istruzione in mancanza di attività istruttoria, sulla base del DM 55/2014 testo vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: CP_1
pagina 4 di 5 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1018/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 16.06.2022;
- dichiara tenuto e condanna a pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma 1.625,95 Euro, Iva inclusa, oltre interessi legali dal 21.07.2022 al saldo
[...] effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in 2.127,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 17 novembre 2025
Il Giudice
IN RA
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