Articolo 9 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 agosto 1974
Art. 9.
Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.
La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 12.
Ai proprietari dichiarati decaduti e' corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennita' di espropriazione dell'unita' immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974