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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1544/ RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito D'Angelo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Revoca trattamento pensionistico all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe, residente in Italia dal 2006, ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere stato titolare, CP_1 sin dal 1.1.2017, al di pensione AS n. 04028868, revocata dall'Istituto con provvedimento del 26.1.2024 contestualmente alla richiesta di restituzione di € 51.791,20. Il ricorrente ha contestato il detto provvedimento di revoca chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito suddetto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi del detto trattamento pensionistico.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa viene definita come segue.
MOTIVAZIONE La revoca del trattamento pensionistico è stata motivata dall'Istituto per il fatto che il beneficiario avrebbe trasferito all'estero la propria dimora effettiva e abituale.
Reputa lo scrivente che l'onere della prova dei fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 2967 cc., gravi sull' , che però è CP_1 rimasto contumace.
Seppure si volessero raggiungere le opposte conclusioni e affermare che gravi sul beneficiario l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per continuare a
1 fruire del beneficio revocato, comunque si dovrebbe ritenere che, nel caso di specie, tale onere sia stato assolto. Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal certificato di residenza prodotto, nonché dal passaporto del ricorrente (che non reca alcuna indicazione idonea a far ritenere che lo stesso sia emigrato all'estro), si deve desumere che, effettivamente, lo stesso viva attualmente in Italia. A conferma di ciò depone pure l'indizio insito nel fatto che il figlio del ricorrente lavora ad MO (cfr. busta paga allegata al ricorso). Sussistono quindi elementi idonei a far ritenere che il fatto dedotto dall' a CP_1 giustificazione della revoca del trattamento con decorrenza dal 2017 non sussistano.
Conseguentemente, non solo va ripristinato il trattamento in questione (con pagamento dei ratei maturati e maturandi), ma va pure ravvisata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' e concernente i ratei fruiti fra il 2017 e il CP_1
2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della domanda (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione del giudizio.
PQM
- Accerta l'illegittimità della revoca del trattamento pensionistico, nonché l'insussistenza del consequenziale indebito dedotto dall' CP_1
- Condanna l'Istituto a ripristinare il trattamento economico, nonché a corrispondere i ratei maturati successivamente alla revoca del beneficio;
- Condanna l'Istituto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 20.5.2025
Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito D'Angelo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Revoca trattamento pensionistico all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe, residente in Italia dal 2006, ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere stato titolare, CP_1 sin dal 1.1.2017, al di pensione AS n. 04028868, revocata dall'Istituto con provvedimento del 26.1.2024 contestualmente alla richiesta di restituzione di € 51.791,20. Il ricorrente ha contestato il detto provvedimento di revoca chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito suddetto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi del detto trattamento pensionistico.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa viene definita come segue.
MOTIVAZIONE La revoca del trattamento pensionistico è stata motivata dall'Istituto per il fatto che il beneficiario avrebbe trasferito all'estero la propria dimora effettiva e abituale.
Reputa lo scrivente che l'onere della prova dei fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 2967 cc., gravi sull' , che però è CP_1 rimasto contumace.
Seppure si volessero raggiungere le opposte conclusioni e affermare che gravi sul beneficiario l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per continuare a
1 fruire del beneficio revocato, comunque si dovrebbe ritenere che, nel caso di specie, tale onere sia stato assolto. Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal certificato di residenza prodotto, nonché dal passaporto del ricorrente (che non reca alcuna indicazione idonea a far ritenere che lo stesso sia emigrato all'estro), si deve desumere che, effettivamente, lo stesso viva attualmente in Italia. A conferma di ciò depone pure l'indizio insito nel fatto che il figlio del ricorrente lavora ad MO (cfr. busta paga allegata al ricorso). Sussistono quindi elementi idonei a far ritenere che il fatto dedotto dall' a CP_1 giustificazione della revoca del trattamento con decorrenza dal 2017 non sussistano.
Conseguentemente, non solo va ripristinato il trattamento in questione (con pagamento dei ratei maturati e maturandi), ma va pure ravvisata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' e concernente i ratei fruiti fra il 2017 e il CP_1
2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della domanda (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione del giudizio.
PQM
- Accerta l'illegittimità della revoca del trattamento pensionistico, nonché l'insussistenza del consequenziale indebito dedotto dall' CP_1
- Condanna l'Istituto a ripristinare il trattamento economico, nonché a corrispondere i ratei maturati successivamente alla revoca del beneficio;
- Condanna l'Istituto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 20.5.2025
Il giudice
Mauro Petrusa
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