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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15120 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA Avv. , elett.te dom.to in Roma, via U. Ojetti 350, presso il proprio studio, Parte_1 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. RICORRENTE E
. CP_1 resistente contumace
OGGETTO: pagamento competenze professionali;
art. 14 d. lgs 1501/2011.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011 e 28 l. 794/1942 – depositato il 9.7.2024 e successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza - l'avv. Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di condannare al pagamento della somma di € 3.317,02 CP_1
comprensiva di accessori di legge (o del diverso importo ritenuto dovuto) a titolo di compensi per attività giudiziale civile svolta nell'interesse del resistente nella causa RG n. 29255/2021 presso questo Ufficio Giudiziario, sezione Lavoro.
L non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 30.10.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
La domanda merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta (docc. da 1 a 6) risulta che l'avv. ha difeso il resistente Parte_1
presso davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro nella causa previdenziale n. R.G. 29255/2021
definita con provvedimento di omologa del 20.8.2022 (doc. 6).
Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento del relativo compenso.
La somma richiesta di € 3.317,02 (di cui € 2.614,30 per compensi e il resto per accessori di legge)
risulta conforme a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia.
Il resistente avrebbe avuto l'onere di dar prova dell'avvenuto pagamento, ma nulla ha dimostrato essendo rimasto contumace.
Pertanto il resistente va condannato al pagamento della suddetta somma complessiva di € 3.317,02
oltre gli interessi legali dalla diffida di pagamento del 9.5.2024 (doc. 8) al saldo.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula)
ex DM 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri minimi,
stante la semplificazione del rito (senza la fase istruttoria che è mancata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.317,02 oltre gli CP_1 Parte_1
interessi legali dal 9.5.2024 al saldo;
2) condanna altresì il resistente al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che liquida in € 860,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA Avv. , elett.te dom.to in Roma, via U. Ojetti 350, presso il proprio studio, Parte_1 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. RICORRENTE E
. CP_1 resistente contumace
OGGETTO: pagamento competenze professionali;
art. 14 d. lgs 1501/2011.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011 e 28 l. 794/1942 – depositato il 9.7.2024 e successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza - l'avv. Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di condannare al pagamento della somma di € 3.317,02 CP_1
comprensiva di accessori di legge (o del diverso importo ritenuto dovuto) a titolo di compensi per attività giudiziale civile svolta nell'interesse del resistente nella causa RG n. 29255/2021 presso questo Ufficio Giudiziario, sezione Lavoro.
L non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 30.10.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
La domanda merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta (docc. da 1 a 6) risulta che l'avv. ha difeso il resistente Parte_1
presso davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro nella causa previdenziale n. R.G. 29255/2021
definita con provvedimento di omologa del 20.8.2022 (doc. 6).
Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento del relativo compenso.
La somma richiesta di € 3.317,02 (di cui € 2.614,30 per compensi e il resto per accessori di legge)
risulta conforme a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia.
Il resistente avrebbe avuto l'onere di dar prova dell'avvenuto pagamento, ma nulla ha dimostrato essendo rimasto contumace.
Pertanto il resistente va condannato al pagamento della suddetta somma complessiva di € 3.317,02
oltre gli interessi legali dalla diffida di pagamento del 9.5.2024 (doc. 8) al saldo.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula)
ex DM 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri minimi,
stante la semplificazione del rito (senza la fase istruttoria che è mancata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.317,02 oltre gli CP_1 Parte_1
interessi legali dal 9.5.2024 al saldo;
2) condanna altresì il resistente al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che liquida in € 860,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)