Articolo 44 della Legge 18 maggio 1967, n. 408
Articolo 43Articolo 45
Versione
4 luglio 1967
Art. 44.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1965 (articolo 40).......... L. 71.812.245
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 42)........... " 50.600.189
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Residui passivi al 31 dicembre 1965... L. 122.412.434
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Entrata in vigore il 4 luglio 1967