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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/10/2024, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 858 / 2022 R.G. promossa da quale mandataria di ora Parte_1 Parte_2 [...]
, nell'interesse di rapp. e Parte_3 Parte_4 difeso dall'Avv.to MONTEROSSO TITO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, e rapp. e difesi dall'avv.to BONAGURA CP_1 CP_2 Controparte_3
DOMINIQUE presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Precisa le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto di appello ovvero:
“1) Accogliere i motivi di appello e riformare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza n.156/2022 del 11/02/2022 del Tribunale di Savana, non notificata e comunicata via pec in data 11/02/2022.
Per l'effetto:
- ritenere e dichiarare la titolarità attiva del credito della società nonché la Parte_4
legittimazione ad agire della mandataria Parte_1
1 - ritenere inammissibili oltre che infondate le domande formulate dagli opponenti per i motivi di cui al presente atto di appello e rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 114/2021 depositato in data 04/02/2021
(R.G. N. 242/2021 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Savona.
3) In subordine, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per Parte_4 essa, nell'ambito del presente giudizio. Parte_1
4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio del doppio grado del giudizio.”
PARTE APPELLATA
Rassegna le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, ovvero:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis:
IN VIA PRELIMINARE E PROCEDURALE “Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per gli esposti motivi e/o per i motivi meglio ritenuti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 156/2022 emessa dal Tribunale di Savona il 9/2/2022, depositata il 10/2/2022”.
NEL MERITO
- In via principale “Previa dichiarazione di tardività ed inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c. 3
c.p.c. dei documenti n. 2 Fascicolo Atto di Appello (denominato Dichiarazione di Cessione del Banco
BPM SpA a Marte) e n. 3 Fascicolo Atto di Appello (denominato Dichiarazione di Cessione di Marte
a depositati unitamente all'atto di citazione in appello del 9/9/2022 e conseguente Parte_4
loro espunzione dal fascicolo ed in ogni caso inutilizzabilità, rigettare integralmente l'appello proposto dalla quale mandataria con rappresentanza della Parte_1 Parte_2
, quest'ultima a propria volta quale mandataria con rappresentanza di perché
[...] Parte_4
infondato in fatto ed in diritto per gli esposti motivi e/o per i motivi meglio ritenuti ed in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dei sigg.ri , CP_1 CP_2
, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 156/2022
[...] Controparte_3
emessa dal Tribunale di Savona il 9/2/2022, depositata il 10/2/2022”;
- In subordine
“In caso di accoglimento dell'appello e di ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare e procedurale di difetto di legittimazione attiva della ed il difetto di legittimazione Parte_4
ad agire della e di esame nel merito da parte di Codesta Ecc.ma Corte, dei motivi Parte_1
2 di opposizione a decreto ingiuntivo, svolti dagli appellati in primo grado che si richiamano e si trascrivono integralmente:
"In accoglimento dell'opposizione, previa IN VIA ISTRUTTORIA ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. dell'11/10/2021:
ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00
(doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00
(doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), tutte rilasciate nelle predette date dai sigg.ri , , , per contrarietà e violazione di norme CP_1 Parte_5 Controparte_3 imperative (tra le quali la legge 1990 n. 287, l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000 n. 394, gli artt. 1283 e
1284 c.c.) e/o per illiceità della causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Savona n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021.
2) In subordine, ove il Tribunale Ill.mo ritenesse la nullità parziale della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00 (doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00 (doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. riportata all'art. 6 di ciascuna delle predette fideiussioni e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00 (doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00 (doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021.
3) In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto delle domande proposte sub n. 1) e n. 2), accertare e dichiarare per i motivi esposti nella narrativa e/o per i motivi meglio ritenuti:
a) relativamente al mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 ed al mutuo impresa chirografario n. 7058315 (già 568645) del 21/5/2007, che la banca mutuante già alla data di stipula ha pattuito e preteso dalla interessi superiori al tasso soglia, così come Parte_6 previsto dalla l. 1996 n. 108 e pertanto – dichiarata la nullità totale delle clausole inerenti gli interessi, convenzionali e di mora e le altre spese ed addebiti, comunque denominati e/o la nullità dei rapporti de quibus per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 644 c.p., dalla legge 108/1996 e dall'art. 1 D.L. 394/2000 – azzerare ogni competenza, pattuita o esatta, dalla banca a titolo di interesse, compensativo e/o di mora e di spese
a qualsiasi titolo denominate, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, previo ricalcolo dei due predetti rapporti di mutuo chirografario, accertare e dichiarare che la vanta al Parte_6 suddetto titolo un credito in misura non inferiore alla complessiva somma di € 43.840,95 e/o a quelle maggiori e/o minori somme emergende in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma dovuta;
b) relativamente al mutuo impresa chirografario n. 7058330 (già 603851), al mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 ed al mutuo impresa chirografario n. 7058315
(già 568645) del 21/5/2007, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, anche in virtù di quanto disposto dagli artt. 1283 e 1284 c.c., dalla legge n. 287/1990, dall'Autorità
3 Antitrust con la decisione UE C2013-8512/1 (Caso AT399914) relativamente agli indici Euribor nel periodo tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, applicando ai detti rapporti gli interessi legali
o in subordine il tasso ex art. 117 TUB e per l'effetto, previo ricalcolo dei predetti rapporti di mutuo impresa chirografario, accertare e dichiarare che la vanta al suddetto titolo un credito in CP_4 misura non inferiore alla complessiva somma di € 19.152,25 e/o a quelle maggiori e/o minori somme emergende in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma dovuta;
4) In ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114/2021,
R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021, dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri , CP_1
, e respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dei medesimi CP_2 Controparte_3 per i motivi di cui alla presente opposizione e/o per i motivi meglio ritenuti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_7 CP_2 Controparte_3
opponevano al decreto ingiuntivo n. 114/2021 del Tribunale di Savona con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la somma di € 85.596,55 oltre interessi Controparte_5
come da domanda nonché le spese della procedura.
Nel ricorso per ingiunzione richiedeva il pagamento del saldo debitore dei contratti di CP_5
finanziamento stipulati dalla società , fallita, con la Banca Popolare di Novara S.p.A., Parte_6
agli ingiunti in qualità di fideiussori e precisamente di:
A) € 54.423,41 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058330 (già 603851) del 1/10/2010 di € 200.000,00;
B) € 20.399,82 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 di € 216.000,00;
C) € 10.773,32 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058315 (già 568645) del 1/10/2010 di € 114.000,00.
Gli opponenti eccepivano: il difetto di legittimazione attiva della ed il difetto di Parte_4 legittimazione ad agire della l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del Parte_1 decreto ingiuntivo;
la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) della legge
1990 n.287; la nullità delle fideiussioni per discrasia tra tasso annuo nominale e tasso effettivo – violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.; la violazione della L.108/96.
Si costituiva la convenuta contestando tutto quanto ex adverso eccepito e, in particolare: la produzione documentale di controparte, la perizia tecnico-contabile e i nuovi saldi del tutto erronei (asserito credito di €.43.840,95 e di €.19.152,25) e che avrebbero dovuto rappresentare la riduzione della esposizione debitoria della società correntista, ma che tali non erano.
Con sentenza n. 156/2022, pubblicata l'11.02.2022, il Tribunale di Savona così decideva:
“1.- revoca il decreto opposto n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021
4 2.- condanna l' opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
406,50 per esborsi ed €. 9900,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- spese processuali da liquidarsi direttamente in favore dell'Avv. Dominique Bonagura, il quale si
è dichiarato antistatario
Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta in primo grado.
Si costituiva la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti con l'atto di citazione in appello sub n. 2 e n. 3, per violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c.; chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'01.02.23 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate - rilevato che non sussistevano allo stato evidente e ragionevole probabilità di rigetto dell'impugnazione e pertanto insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.- fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 06 marzo 2024.
Con ordinanza del 27.03.24 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate contenenti la precisazione delle conclusioni, trattene la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di replica.
1. sull'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c. dei nuovi documenti prodotti con l'atto di citazione in appello sub n. 2 e n.
3 - rilevabilità d'ufficio.
Gli appellati eccepiscono la di tardività ed inammissibilità dei documenti numeri 2 e 3 ex adverso prodotti , nei confronti dei quali non accettano il contraddittorio instando affinché la Corte d'Appello voglia disporne l'espunzione dal fascicolo ed in ogni caso dichiararne l'inammissibilità e l'inutilizzabilità ai fini decisori ed a qualsivoglia altro fine.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Si deve rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte invocata dalla parte appellante nel senso della ammissibilità delle produzioni è risalente a casi antecedenti alla riforma del d.l. n. 83 del
2012.
In effetti “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma
3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (Cass. Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
5 Nel caso in esame la parte non ha provato, ne chiesto di essere ammessa alla prova, tale indispensabile presupposto.
2. sui motivi di appello principale
In via preliminare, l'appellante impugna la sentenza nella seguente parte: “ ... fondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della nonché di legittimazione ad agire della Parte_4
in quanto la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore Parte_1
originario a seguito di cessione in blocco ai sensi dell' art. 58 dlgs 385\1993 ha l'onere di dimostrare
l' inclusione del credito nell' operazione di cessione dando prova della sua legittimazione”… “la documentazione indicata dall' opposta, tuttavia, non pare riferita a tali crediti e, comunque, non prova la cessione dei crediti dalla banca a e da questa a . CP_6 CP_5
Il motivo è fondato.
In effetti risulta documentalmente provata la cessione dalla banca a con la comunicazione CP_6
del 20.01.2017 nei confronti degli ingiunti ( doc. nr. 23 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado). Non risulta, invece, provata la successiva cessione da Marte spv a . CP_5
Infatti il documento 19 allegato dalla parte opposta consiste in una comunicazione di Parte_1 in cui questa si definisce mera “incaricata della gestione del credito” senza alcuna spendita del nome del mandatario.
Devono essere confermate le osservazioni del Tribunale quanto all'inefficacia probatoria della restante documentazione allegata al fine della prova della titolarità del credito.
Devono essere richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto :
«una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez.
1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
6 pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Nel caso in esame gli opponenti hanno contestato la sussistenza della cessione del credito nei confronti di e quindi essa era onerata della prova. Parte_4
Come ritenuto dalla Suprema Corte solo “ in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” ( Cass. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione).
7 La parte ingiungente non ha fornito alcun elemento di prova, neppure da poter essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, che nel caso in esame è stata addirittura molteplice e quindi era necessario provare le diverse e successive cessioni.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad €
260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 5.103,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna QUALE MANDATARIA DI Parte_1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte Parte_4
appellata che liquida per il presente grado di giudizio in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 26/07/2024
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
8
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 858 / 2022 R.G. promossa da quale mandataria di ora Parte_1 Parte_2 [...]
, nell'interesse di rapp. e Parte_3 Parte_4 difeso dall'Avv.to MONTEROSSO TITO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, e rapp. e difesi dall'avv.to BONAGURA CP_1 CP_2 Controparte_3
DOMINIQUE presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Precisa le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto di appello ovvero:
“1) Accogliere i motivi di appello e riformare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza n.156/2022 del 11/02/2022 del Tribunale di Savana, non notificata e comunicata via pec in data 11/02/2022.
Per l'effetto:
- ritenere e dichiarare la titolarità attiva del credito della società nonché la Parte_4
legittimazione ad agire della mandataria Parte_1
1 - ritenere inammissibili oltre che infondate le domande formulate dagli opponenti per i motivi di cui al presente atto di appello e rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 114/2021 depositato in data 04/02/2021
(R.G. N. 242/2021 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Savona.
3) In subordine, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per Parte_4 essa, nell'ambito del presente giudizio. Parte_1
4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio del doppio grado del giudizio.”
PARTE APPELLATA
Rassegna le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, ovvero:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis:
IN VIA PRELIMINARE E PROCEDURALE “Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per gli esposti motivi e/o per i motivi meglio ritenuti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 156/2022 emessa dal Tribunale di Savona il 9/2/2022, depositata il 10/2/2022”.
NEL MERITO
- In via principale “Previa dichiarazione di tardività ed inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c. 3
c.p.c. dei documenti n. 2 Fascicolo Atto di Appello (denominato Dichiarazione di Cessione del Banco
BPM SpA a Marte) e n. 3 Fascicolo Atto di Appello (denominato Dichiarazione di Cessione di Marte
a depositati unitamente all'atto di citazione in appello del 9/9/2022 e conseguente Parte_4
loro espunzione dal fascicolo ed in ogni caso inutilizzabilità, rigettare integralmente l'appello proposto dalla quale mandataria con rappresentanza della Parte_1 Parte_2
, quest'ultima a propria volta quale mandataria con rappresentanza di perché
[...] Parte_4
infondato in fatto ed in diritto per gli esposti motivi e/o per i motivi meglio ritenuti ed in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dei sigg.ri , CP_1 CP_2
, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 156/2022
[...] Controparte_3
emessa dal Tribunale di Savona il 9/2/2022, depositata il 10/2/2022”;
- In subordine
“In caso di accoglimento dell'appello e di ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare e procedurale di difetto di legittimazione attiva della ed il difetto di legittimazione Parte_4
ad agire della e di esame nel merito da parte di Codesta Ecc.ma Corte, dei motivi Parte_1
2 di opposizione a decreto ingiuntivo, svolti dagli appellati in primo grado che si richiamano e si trascrivono integralmente:
"In accoglimento dell'opposizione, previa IN VIA ISTRUTTORIA ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. dell'11/10/2021:
ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00
(doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00
(doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), tutte rilasciate nelle predette date dai sigg.ri , , , per contrarietà e violazione di norme CP_1 Parte_5 Controparte_3 imperative (tra le quali la legge 1990 n. 287, l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000 n. 394, gli artt. 1283 e
1284 c.c.) e/o per illiceità della causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Savona n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021.
2) In subordine, ove il Tribunale Ill.mo ritenesse la nullità parziale della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00 (doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00 (doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. riportata all'art. 6 di ciascuna delle predette fideiussioni e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione del 21/5/2007 di € 216.000,00 (doc. 17 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 21/5/2007 di € 114.000,00 (doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), della fideiussione del 29/9/2010 di € 200.000,00 (doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021.
3) In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto delle domande proposte sub n. 1) e n. 2), accertare e dichiarare per i motivi esposti nella narrativa e/o per i motivi meglio ritenuti:
a) relativamente al mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 ed al mutuo impresa chirografario n. 7058315 (già 568645) del 21/5/2007, che la banca mutuante già alla data di stipula ha pattuito e preteso dalla interessi superiori al tasso soglia, così come Parte_6 previsto dalla l. 1996 n. 108 e pertanto – dichiarata la nullità totale delle clausole inerenti gli interessi, convenzionali e di mora e le altre spese ed addebiti, comunque denominati e/o la nullità dei rapporti de quibus per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 644 c.p., dalla legge 108/1996 e dall'art. 1 D.L. 394/2000 – azzerare ogni competenza, pattuita o esatta, dalla banca a titolo di interesse, compensativo e/o di mora e di spese
a qualsiasi titolo denominate, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, previo ricalcolo dei due predetti rapporti di mutuo chirografario, accertare e dichiarare che la vanta al Parte_6 suddetto titolo un credito in misura non inferiore alla complessiva somma di € 43.840,95 e/o a quelle maggiori e/o minori somme emergende in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma dovuta;
b) relativamente al mutuo impresa chirografario n. 7058330 (già 603851), al mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 ed al mutuo impresa chirografario n. 7058315
(già 568645) del 21/5/2007, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, anche in virtù di quanto disposto dagli artt. 1283 e 1284 c.c., dalla legge n. 287/1990, dall'Autorità
3 Antitrust con la decisione UE C2013-8512/1 (Caso AT399914) relativamente agli indici Euribor nel periodo tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, applicando ai detti rapporti gli interessi legali
o in subordine il tasso ex art. 117 TUB e per l'effetto, previo ricalcolo dei predetti rapporti di mutuo impresa chirografario, accertare e dichiarare che la vanta al suddetto titolo un credito in CP_4 misura non inferiore alla complessiva somma di € 19.152,25 e/o a quelle maggiori e/o minori somme emergende in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma dovuta;
4) In ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114/2021,
R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021, dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri , CP_1
, e respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dei medesimi CP_2 Controparte_3 per i motivi di cui alla presente opposizione e/o per i motivi meglio ritenuti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_7 CP_2 Controparte_3
opponevano al decreto ingiuntivo n. 114/2021 del Tribunale di Savona con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la somma di € 85.596,55 oltre interessi Controparte_5
come da domanda nonché le spese della procedura.
Nel ricorso per ingiunzione richiedeva il pagamento del saldo debitore dei contratti di CP_5
finanziamento stipulati dalla società , fallita, con la Banca Popolare di Novara S.p.A., Parte_6
agli ingiunti in qualità di fideiussori e precisamente di:
A) € 54.423,41 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058330 (già 603851) del 1/10/2010 di € 200.000,00;
B) € 20.399,82 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058316 (già 568646) del 21/5/2007 di € 216.000,00;
C) € 10.773,32 per rate scadute ed insolute e residuo in linea capitale del mutuo impresa chirografario n. 7058315 (già 568645) del 1/10/2010 di € 114.000,00.
Gli opponenti eccepivano: il difetto di legittimazione attiva della ed il difetto di Parte_4 legittimazione ad agire della l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del Parte_1 decreto ingiuntivo;
la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) della legge
1990 n.287; la nullità delle fideiussioni per discrasia tra tasso annuo nominale e tasso effettivo – violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.; la violazione della L.108/96.
Si costituiva la convenuta contestando tutto quanto ex adverso eccepito e, in particolare: la produzione documentale di controparte, la perizia tecnico-contabile e i nuovi saldi del tutto erronei (asserito credito di €.43.840,95 e di €.19.152,25) e che avrebbero dovuto rappresentare la riduzione della esposizione debitoria della società correntista, ma che tali non erano.
Con sentenza n. 156/2022, pubblicata l'11.02.2022, il Tribunale di Savona così decideva:
“1.- revoca il decreto opposto n. 114/2021, R.G. n. 242/2021, emesso in data 3/2/2021
4 2.- condanna l' opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
406,50 per esborsi ed €. 9900,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- spese processuali da liquidarsi direttamente in favore dell'Avv. Dominique Bonagura, il quale si
è dichiarato antistatario
Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta in primo grado.
Si costituiva la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti con l'atto di citazione in appello sub n. 2 e n. 3, per violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c.; chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'01.02.23 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate - rilevato che non sussistevano allo stato evidente e ragionevole probabilità di rigetto dell'impugnazione e pertanto insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.- fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 06 marzo 2024.
Con ordinanza del 27.03.24 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate contenenti la precisazione delle conclusioni, trattene la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di replica.
1. sull'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c. dei nuovi documenti prodotti con l'atto di citazione in appello sub n. 2 e n.
3 - rilevabilità d'ufficio.
Gli appellati eccepiscono la di tardività ed inammissibilità dei documenti numeri 2 e 3 ex adverso prodotti , nei confronti dei quali non accettano il contraddittorio instando affinché la Corte d'Appello voglia disporne l'espunzione dal fascicolo ed in ogni caso dichiararne l'inammissibilità e l'inutilizzabilità ai fini decisori ed a qualsivoglia altro fine.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Si deve rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte invocata dalla parte appellante nel senso della ammissibilità delle produzioni è risalente a casi antecedenti alla riforma del d.l. n. 83 del
2012.
In effetti “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma
3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (Cass. Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
5 Nel caso in esame la parte non ha provato, ne chiesto di essere ammessa alla prova, tale indispensabile presupposto.
2. sui motivi di appello principale
In via preliminare, l'appellante impugna la sentenza nella seguente parte: “ ... fondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della nonché di legittimazione ad agire della Parte_4
in quanto la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore Parte_1
originario a seguito di cessione in blocco ai sensi dell' art. 58 dlgs 385\1993 ha l'onere di dimostrare
l' inclusione del credito nell' operazione di cessione dando prova della sua legittimazione”… “la documentazione indicata dall' opposta, tuttavia, non pare riferita a tali crediti e, comunque, non prova la cessione dei crediti dalla banca a e da questa a . CP_6 CP_5
Il motivo è fondato.
In effetti risulta documentalmente provata la cessione dalla banca a con la comunicazione CP_6
del 20.01.2017 nei confronti degli ingiunti ( doc. nr. 23 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado). Non risulta, invece, provata la successiva cessione da Marte spv a . CP_5
Infatti il documento 19 allegato dalla parte opposta consiste in una comunicazione di Parte_1 in cui questa si definisce mera “incaricata della gestione del credito” senza alcuna spendita del nome del mandatario.
Devono essere confermate le osservazioni del Tribunale quanto all'inefficacia probatoria della restante documentazione allegata al fine della prova della titolarità del credito.
Devono essere richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto :
«una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez.
1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
6 pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Nel caso in esame gli opponenti hanno contestato la sussistenza della cessione del credito nei confronti di e quindi essa era onerata della prova. Parte_4
Come ritenuto dalla Suprema Corte solo “ in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” ( Cass. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione).
7 La parte ingiungente non ha fornito alcun elemento di prova, neppure da poter essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, che nel caso in esame è stata addirittura molteplice e quindi era necessario provare le diverse e successive cessioni.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad €
260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 5.103,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna QUALE MANDATARIA DI Parte_1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte Parte_4
appellata che liquida per il presente grado di giudizio in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 26/07/2024
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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