Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2022 R.G. appelli lavoro, vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in Parte_1 atti dall'Avv. Gerardo Crispo con domicilio eletto in Nocera inferiore alla via Villanova n.
21/35
PARTE APPELLANTE
E
in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 536/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.d.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 536/2022 depositata il 28.4.2022 il Tribunale di Nocera inferiore in funzione di g.d.l. accoglieva il ricorso proposto da , in qualità di erede di Controparte_1
nei confronti dell'odierna parte appellante e condannava quest'ultima al Persona_1 pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro 11.593,77 oltre accessori, a titolo di
TFR e differenze retributive correlate al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il de
Avverso tale sentenza la già contumace in primo grado, proponeva appello con Parte_1 ricorso depositato in data 6.10.2022, dolendosi dell'ingiustizia della decisione e concludendo pertanto come in atti per la conseguente riforma della gravata pronuncia e per la declaratoria di infondatezza della domanda originariamente proposta, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata non risulta costituita nel presente grado di giudizio.
Fissata la prima udienza di discussione alla data del 10.7.2023 e comunicata tale fissazione in data 10.10.2022 alla difesa dell'appellante all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione, all'esito di alcuni rinvii Email_1
d'ufficio la causa veniva rinviata da ultimo alla data del 27.1.2025, e il predetto rinvio veniva comunicato in data 20.9.2024 alla difesa dell'appellante, tanto sempre all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione.
In relazione alla nuova data del 27.1.2025 veniva disposto con apposito provvedimento presidenziale il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022. Nel predetto provvedimento veniva stabilito quanto segue:
<<visti l ter c.p.c. e del d. lgs. n.>
DISPONE che l'udienza già fissata per il giorno 27.1.2025 ore 11.30 sia revocata e sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
ASSEGNA alle parti termine sino a 5 (cinque) giorni prima della data come sopra originariamente fissata per l'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.
Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio
INVITA
i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.
AVVERTE che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg. dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per
l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”>>.
Il provvedimento di cui sopra veniva comunicato in data 2.1.2025 al suddetto difensore dell'appellante presso la pec sopra indicata.
Alla data odierna, all'esito della trattazione del procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022, in assenza di deposito da parte dell'appellante di note difensive come anche di documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nei termini richiamati nel suddetto provvedimento presidenziale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è improcedibile, e si impone pertanto la relativa declaratoria.
Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato, ai fini che occupano, dalla successiva giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica. Anche in una delle recenti decisioni, infatti, è stato precisato che “il processo del lavoro di primo grado… è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
Distinzione, questa, del resto già presente anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 157/2013, alla quale si rinvia sul piano motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.),, non essendosi “in presenza di un'ipotesi di gravame o, lato sensu, di impugnazione (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), al quale sarebbe, sicuramente, applicabile il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza …. Cass., SS. UU., Sentenza
n. 20604 del 30/07/2008”.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle S. U, tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della costituzione dell'appellato, la Suprema Corte ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge 23.11.1999 n. 2, da ritenersi dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa.
Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa.
Nel senso già evidenziato dalla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 20604/2008 si erano poi in ogni caso espresse anche Cass. n. 1721/2009, Cass. n. 11600/2010, Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 09/09/2013, n. 20613 e, ancor più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
14/03/2018, n. 6159, secondo cui nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Venendo dunque al caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame alla parte appellata unitamente al relativo provvedimento di fissazione di udienza. Ed invero, nonostante la avvenuta conoscenza da parte dell'appellante della fissazione dell'udienza di discussione di cui sopra come anche delle successive udienze di rinvio, ritualmente comunicate, la parte impugnante non ha mai depositato in atti l'appello notificato, e siffatto deposito della prova dell'intervenuta notifica non è mai avvenuto nel corso del procedimento e neppure con riferimento alla data odierna, in relazione alla quale l'impugnante non ha depositato nei termini previsti dal richiamato provvedimento presidenziale, pur comunicato al difensore dell'appellante con le modalità di cui sopra, né note difensive e neppure documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio, quantunque avesse ricevuto in proposito apposita comunicazione da parte della Cancelleria. In conseguenza del mancato deposito delle predette note non risulta prospettato da parte appellante alcun eventuale impedimento alla notifica dell'atto di impugnazione tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 153, 2° comma,
c.p.c.
Va per completezza rammentato quanto osservato in termini generali da Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, n. 16517, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e la parte appellata si sia ritualmente costituita, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata. Per quanto emerge dalla motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, una volta richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui
<<l pur tempestivamente proposto deve considerarsi improcedibile ove non sia>
avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008)>>,
l'attenzione risulta incentrata sulla specifica ipotesi trattazione, disposto d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi>>, in relazione alla quale viene richiamato espressamente questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684)>>. Non manca inoltre nella pronuncia in questione un richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass. 22.1.2015 n. 1175, la quale aveva precisato che consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione>>, aggiungendo altresì che dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio>>, tanto principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo
e di certezza delle situazioni giuridiche […]>>.
Tenuto dunque conto di ciò e, in particolare, della omessa notifica dell'appello anche in relazione all'odierna udienza, si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata in questa sede senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini e tenuto conto dell'assenza di alcuna deduzione sul punto da parte dell'appellante.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame, e tanto rammentato altresì che, come affermato in più occasioni in termini di principio dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. III,
20/01/2006, n. 1104), qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 o 326 c.p.c. e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto alla stessa dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co.
17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 6.10.2022 da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 qualità di erede di avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. Persona_1
536/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 27.1.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)