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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MACERATA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico;
letti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 793/2024 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., mediante la mandataria, Parte_1
C.F. ), come da procura speciale dell'11 dicembre 2019 Parte_2 P.IVA_1
rilasciata dal legale rappresentante p.t. della autenticata in data in pari data Parte_1 dal Notaio di Albano Sant'Alessandro, con atto Rep. 678 e racc. 476, Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio Panzavuota, come da procura generale alle liti del
23 novembre 2017.
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Palmieri, come da incarico in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. , C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
In limine, deve dichiararsi la contumacia di e . Controparte_2 Controparte_3
Inoltre, deve essere senza meno rigettata, sì come infondata, la defatigante eccezione del resistente , tardivamente costituitosi, di “carenza assoluta dello jus Controparte_4 postulandi”, con consequenziale “nullità degli atti ad oggi svolti dalla ”. Pt_1
È dunque opinione del Migliorelli che il Tribunale era sul punto di pronunciare una sentenza radicalmente viziata sin dal suo atto iniziale (il ricorso), se non fosse stato reso prontamente edotto della “carenza assoluta” dell'atto di investitura.
Sennonché, deve constatarsi che non è stata inutilmente depositata – ab imis – una copia di una “procura generale alle liti”, del 23 novembre 2017 (v. doc. n. 2), con cui la mandataria
[...
[...] [
ha ritualmente investito della rappresentanza processuale in senso Parte_3 tecnico l'avv. Panzavuota.
Se così, non assume carica dirimente nel senso preteso dal la circostanza che CP_4 nell'epigrafe del ricorso la ricorrente ha enunciato la esistenza di una fonte di investitura che non troverebbe riscontro nel materiale documentale, essendo indisputabile che in questo si rinviene la copia di una procura generale (giammai revocata: ciò che non è stato neppure dedotto) in forza della quale l'avv. Panzavuota può a pieno titolo ergersi a patrocinatore della ricorrente compagine.
Al postutto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Se, invece, rilevato in via officiosa, il giudice impone alla parte di integrare la documentazione.
Sennonché, nella fattispecie data, non vi è stato il bisogno di integrare (né in sede di udienza di comparizione del 19 settembre 2024, né a seguito della costituzione tardiva del resistente, che pure aveva sollevato siffatta eccezione, alla quale il tribunale, mercè ordinanza fuori udienza, non aveva dato rilievo, invitando il ricorrente a prendere posizione su tutt'altro profilo), dal momento che, come poco di sopra osservato, la procura generale era presente fin dall'origine in atti. In definitiva, la pur insistita eccezione del si CP_1
basa su questo: che il procuratore della parte ricorrente ha enunciato, nel ricorso, una fonte di investitura (o atto di incarico) diverso da quello depositato, ma che, come a questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro, è la unica fonte a contare.
Tanto venuto chiarendo, val bene ulteriormente constatare che l'oggetto del presente giudizio non cade immediatamente ed esclusivamente né si appiattisce sull'acquisto in capo ai resistenti della qualità di eredi della defunta simile CP_1 Persona_2
acclaramento, infatti, assume, più propriamente, funzione strumentale e ancillare rispetto al petitum formale cui protende la domanda, vale a dire la aggiornata rappresentazione nei registri immobiliari dell'intervenuto acquisto, da parte dei convenuti, del diritto di proprietà sul cespite ipotecato.
2 A tal ultimo riguardo, l'apparato della pubblicità legale è istituito e aggiornato per una precisa scelta, secondo la quale occorre assicurare la conoscibilità di una serie di dati da parte della generalità dei consociati;
se i dati resi conoscibili non corrispondono alla realtà,
o per vizio originario della segnalazione o per l'evoluzione della realtà stessa, l'apparato pubblicitario non assolve la funzione per cui esiste, convertendosi in strumento di disinformazione. Da qui, la massima apertura ed estensione delle formalità eseguite e che sono necessarie a garantire tale corrispondenza.
In ogni caso, a fronte della intervenuta costituzione di , il tribunale Controparte_1
intende conferire rilievo anche al principio di non specifica, tempestiva (o contraddittoria) contestazione degli asserti difensivi posti dalla ricorrente a fondamento del fatto costitutivo della domanda di accertamento, ossia il compimento, in assenza di inventario, di uno o più atti che importano la accettazione della eredità.
In effetti, manca ancora un provvedimento giudiziale che abbia sin qui definitivamente sciolto l'interrogativo tendente a sancire se i convenuti siano o meno eredi di , Persona_2
deceduta il 16 ottobre 2010, senza lasciare testamento (non vi è prova della esistenza di una scheda testamentaria).
Ora, posta, da un lato, in capo a la qualità di coniuge superstite della Controparte_1 appena detta e, dall'altro, in testa agli ulteriori resistenti, la qualità di figli di Persona_2
questa ultima, ed esclusa senza meno la esistenza di un atto formale di accettazione della delazione ereditaria, come di una sua rinuncia, si riducono a due, in linea teorica, le opzioni che si contendono il campo: 1) che essi resistenti (o almeno alcuni di essi) abbiano compiuto un atto implicante accettazione;
2) che essi (o alcuni di essi) mantengano intonsa la qualità di delati e, di conserva, il diritto di accettare nel prossimo o remoto futuro la delazione legittima, o di rinunciarvi.
Sennonché, si può senz'altro escludere, anzitutto in riferimento a , che Controparte_1
questi conservi l'inalterato diritto di accettare la eredità per essere ancor vivo il relativo termine;
tanto, sul motivo portante che egli, personalmente comparso alla udienza del 9 dicembre 2020 celebrata innanzi al giudice investito della actio interrogatoria, asseriva lapidariamente quel che il Tribunale adesso riferirà: “l'actio interrogatoria è inammissibile sin quanto sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione ed il diritto di accettare
l'eredità si è prescritto salva l'ipotesi dell'accettazione tacita della eredità”.
Dunque, in persona, in un diverso ambiente processuale, ha escluso di Controparte_1
conservare il diritto di accettare o rinunciare alla eredità della moglie. Egli stesso, infatti, lo
3 assunse come prescritto, con una difesa che in sede di reclamo avverso il provvedimento che ebbe a definire quel procedimento ex art. 749 c.p.c. fu condivisa dagli altri resistenti, suoi figli.
Infatti, è stato sempre (unitamente ai figli) ad aver altrove affermato che Controparte_1
“la Giudice di prime cure ha escluso l'accettazione presuntiva ex art. 485 cc facendo riferimento al SOLO immobile di residenza intestato alla deceduta moglie ed al diritto di abitazione spettante al coniuge chiamato all'eredità. Nulla di più incerto. E' sufficiente leggere il disposto dell'art.485 c.c. per avvedersi come il “focus” sul solo immobile di residenza non fornisca prova alcuna circa l'insussistenza di accettazione presunta dell'eredita'!” (reclamo, folii 5° e 6°, forme maiuscolate ed esclamazione si rinvengono in origine).
Sicché i ebbero colà a energicamente stigmatizzare l'argomento (alla cui CP_1
valorizzazione si sarebbe autonomamente abbandonato il tribunale, così inammissibilmente colmando lacune difensive altrui) sì come tendente ad escludere la possibilità - da parte dei successibili di - di una accettazione tacita sulla scorta del (parziale) rilievo - Persona_2
partigianamente compiuto da quel giudice- che il possesso della casa familiare (in quanto oggetto di legato ex lege) non potesse condurre alla affermazione di una accettazione tacita;
epperò così affatto trascurando, quel soglio, di tenere in cale (così come invece avrebbe dovuto, secondo il rimprovero all'unisono rivolto dai la esistenza di altri beni CP_1
di natura ereditaria (epperciò, non oggetto di mera successione a titolo particolare), rispetto ai quali verificare un legame possessorio significativo nel senso della accettazione ereditaria (in definitiva, dai in quella sede profilata come possibile, e - deve CP_1
ritenersi - non solo al fine di opportunisticamente affrancarsi dal rischio di essere messi alle strette da un decreto di accoglimento della actio interrogatoria).
L'insieme di questi rilievi, che sono condotti al fine di valorizzare la condotta delle parti allo scopo di trarne argomenti utili ai fini qui in rilievo, consente sicuramente di escludere che i siano ancora in corsa per accettare o rinunciare alla eredità. CP_1
Infatti, in riferimento al contegno della parte, si è in giurisprudenza affermato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi non solo dal compimento da parte del chiamato alla successione di atti che per la loro natura presuppongono l'acquisto della eredità ed all' eredità si riferiscono, ma anche dal comportamento processuale che si riveli incompatibile con la volontà di non accettare (v. Cass., 11/6/1963, n. 1554).
4 Ne viene che appare distonico rispetto ai suoi stessi postulati difensivi, oltre che alle dichiarazioni rese alla udienza del 9 dicembre 2020, la risposta (“a questo non rispondo”) che , che pure ha liberamente ritenuto di comparire alla udienza del 10 Controparte_1
febbraio 2025 - sia personalmente che in veste di avvocato difensore di sé medesimo (in aggiunta ad altro procuratore) -, ha dato alla domanda espressamente rivoltagli dal tribunale su come intendesse predicare, alla altezza di tempo del 10 febbraio 2025, la relativa posizione: se come quella di un accettante tacito o, piuttosto, di un mero delato della eredità.
Si ripeta che la qualità di delato alla quale è interrelato il diritto (in quanto non prescritto) di accettare/rinunciare alla delazione ereditaria confligge con la primigenia affermazione dello stesso secondo cui “sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione ed CP_1 il diritto di accettare l'eredità si è prescritto” (dunque il relativo diritto di accettare si è prescritto, come peraltro precisato nel decreto di rigetto della azione ex artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.).
Escluso, in definitiva, che, a fronte di una successione apertasi in data 16 ottobre 2010, il il quale ebbe a espressamente e liberamente dedurre la intervenuta prescrizione CP_1
del suo diritto di accettare la eredità, possa ancora qualificarsi delato, non resta che verificare, in vista dell'aggiornamento dei registri immobiliari, se i resistenti abbiano tacitamente accettato la eredità di . Ciò che, come si è poco in alto anticipato, Persona_2
essi stessi hanno asserito nel contesto di un diverso e ormai definito procedimento.
È il caso di incidentalmente annotare che, ove tale dimostrazione non dovesse ritenersi attinta, ne verrebbe il radicamento della qualità di successore necessario in capo allo Stato
(il quale, al fine di evitare ciò, sarebbe il solo ad avere interesse ad eccepire la intervenuta prescrizione del diritto di altri eredi di accettare, sempre ammesso che tali eredi i) sussistano e ii) che avessero accettato fuori termine;
Stato al quale sarebbe peraltro difficilmente opponibile la eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di proprietà del cespite ipotecato, per intervenuta usucapione in favore dei . CP_1
Qui giunti, può affermarsi che i resistenti abbiano compiuto almeno un atto implicante la accettazione della eredità aperta in morte di . Persona_2
Tanto precisato, deve registrarsi che, a fronte della specifica deduzione della parte ricorrente (cfr. folii 6° e ss. dell'atto introduttivo) secondo cui i resistenti avrebbero continuato ad abitare presso l'immobile sito in Macerata, alla Via Ventura Lattanzio n. 16, anche dopo il decesso della defunta, che ne era la unica proprietaria, , Controparte_1
5 tardivamente costituitosi, ha eccepito che le parti convenute, al momento del decesso della congiunta, “erano residenti unitamente a lei presso l'abitazione per cui era stato acceso il mutuo, casa coniugale”.
Simile allegazione i) è affatto tardiva, sì come svolta da un convenuto costituitosi solo in sede di udienza di discussione (al quale è dato il disconoscimento tardivo, ma non la possibilità di svolgere altre difese ed eccezioni); inoltre è ii) indimostrata.
A tal ultimo riguardo, si deve registrare che, al fine di fondare l'eccezione in disamina, il resistente non ha prodotto (ove mai ammissibile) alcun documento né ha articolato alcuna prova dichiarativa tendente a dimostrare che, effettivamente, la casa di Via Ventura
Lattanzio, oggetto di ipoteca, coincidesse con la sede di residenza familiare. Né può sopperirsi a tanto, valorizzando le risultanze dei registri di residenza. Anzitutto, manca un certificato storico di residenza della famiglia (vi è solo un certificato di stato di famiglia alla data del decesso). Soprattutto, non vi è prova che quella indicata fosse, ancora al tempo del decesso, la casa adibita a residenza familiare. La ragione di dubbio prende quota dall'esame della copia del “mutuo ipotecario” del 31 gennaio 2006, dalla quale affiora che,
a quella altezza di tempo, quando ormai i coniugi e erano sposati almeno Per_2 CP_1
da almeno 10 anni, essi risiedevano in Tolentino, alla Via Brancadori n. 16. Dunque, in sé considerato e in carenza di ulteriori elementi di giudizio (si ripete, dal CP_1
tardivamente costituito, mai offerti), non emerge con il necessario livello di attendibilità la dimostrazione della (successiva) collocazione della residenza familiare in Macerata, alla
Via Lattanzio, quale prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza (dal mutuo emerge solo che questa abitazione era da adibirsi “esclusivamente a casa di abitazione”, il che non equivale a ritenere che essa fosse destinata ad essere (né tantomeno che poi lo sia effettivamente stata) la residenza familiare.
Se, dunque, non è provato che l'immobile oggetto di ipoteca coincide con la residenza familiare, il solo oggetto di legato ex lege, ai sensi dell'art. 540 c.c., ne discende, nel perdurante possesso di tal bene da parte dei resistenti, l'acquisto ex lege della eredità di
. Persona_2
In ogni caso, come sottolineato dagli stessi convenuti in veste di reclamanti (cfr. quanto più sopra riportato), sarebbe arbitrario far dipendere il giudizio sull'acquisto della eredità valutando esclusivamente il collegamento materiale tra i successibili e la residenza
6 coniugale, potendovi essere ulteriori beni ereditari in rapporto ai quali simile possesso potrebbe essersi stabilito.
Il che è corretto, dal momento che il sistema esclude il fenomeno della giacenza pro quota.
Sicché, è necessario e sufficiente che esista nel patrimonio del de cuius un solo bene e che in relazione ad esso si sia stabilita una forma di relazione materiale, perché la delazione della eredità, composta anche da ulteriori beni, risulti accettata nella sua interezza.
Infatti, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. 15690/2020).
A proposito delle caratteristiche di tale possesso, non ne è necessario uno – da parte del chiamato – che si estrinsechi in un'attività di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ed essendo sufficiente anche una disponibilità materiale a titolo di detenzione, di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. 25 luglio 1980, n.
4835, in Giust. civ. Mass., 1980, fasc. 7, 4707 e Cass. 22 giugno 1995, n. 7076, in Giust. civ. Mass., 1995, fasc. 6). Il possesso di uno o più beni ereditari può essere instaurato anche dopo l'apertura della successione e dopo la notizia che di essa abbia il chiamato.
Questo venuto progressivamente precisando e chiarendo, è possibile inferire una accettazione ex art. 485 c.c. dalla condotta dei resistenti, avendo avuto il possesso di un bene di natura ereditaria, costituito dalla autovettura marca Volkswagen, modello New
Beetl, in relazione al quale, come risulta dalla visura al PRA, è stato compiuto, in data 22 aprile 2015, un atto implicante necessariamente l'esercizio di un diritto.
Difatti, non è seriamente disputabile che il bene fosse ereditario e che pertanto formasse parte dell'attivo della eredità relitta dalla né, a monte, può davvero escludersi che i Per_2
resistenti fossero pienamente edotti di ciò, che la congiunta fosse proprietaria di tale vettura;
né risulta solo dedotto che di tale bene la si fosse spogliata, cedendolo a Per_2
terzi, o che terzi se ne fossero appropriati invito domino prima del decesso (ciò che non è stato neppure solo dedotto, senza trascurare che il querelante , padre del Persona_3
resistente ha cura di precisare nella querela che era intestata alla nuora). Controparte_1
Sicchè, così come , estraneo al nucleo familiare della defunta (non Persona_3
compare nel relativo stato di famiglia), era perfettamente al corrente della esistenza di tale bene al momento del decesso della con più forte ragione dovevano esserlo i Per_2
7 resistenti che coabitavano con la deceduta, onde, al tempo del relativo decesso,
l'automobile (ancora non rottamato) era caduta nell'asse ereditario, e pertanto, suscettibile di possesso anche nelle forme surriferite, che non esigono un contatto materiale con la res.
Onde, pur nello sforzo di ritenere credibile il contenuto della querela presentata dal padre di
, ossia l'AN (il quale, in quanto Controparte_1 Persona_3
giammai proprietario del veicolo da rottamare - né per atto inter vivos né mortis causa della
- ha presentato, in vista di una rottamazione, una querela alla quale non era Per_2
legittimato), non può che ritenersi che questi, dopo il decesso della nuora, ha utilizzato la vettura con il consenso e comunque la tolleranza dei resistenti, i quali, si ripeta, giammai hanno denunziato la appropriazione del bene da parte di terzi né lo hanno recuperato dal suo utilizzatore (e neppure si sarebbero preoccupati di reperirlo, dopo la morte di
, avendo scoperto, come sembra di intuirsi, la intervenuta demolizione Persona_3
solo a cose fatte).
Insomma, la distruzione di un bene in apparenza avvenuta da parte di , Persona_3
ossia il padre di , è un atto compiuto dal detentore , Controparte_1 Persona_3
su disposizione implicita dei possessori, gli odierni resistenti, e in ultima analisi un atto riferibile a questi ultimi.
Le considerazioni che precedono consentono di superare la istanza di verificazione avanzata a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente a firma di
(che ha escluso, al contempo, che esse appartengano al padre;
il quale Controparte_1
ultimo, tuttavia, - vale incidentalmente osservare - pure aveva accettato di presentare e comunque presentato una querela, proprio al fine di procedere alla rottamazione, la quale non può che essere avvenuta su materiale impulso di uno dei . CP_1
Ne discende che, ai fini di cui agli artt. 2648 e 2660 c.c., deve dichiararsi che CP_1
, e hanno accettato, ai sensi e per gli effetti
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'art. 485 c.c., l'eredità aperta in morte di , nata a [...] il giorno 1 marzo Persona_2
1969 e deceduta a Macerata il giorno 16 ottobre 2010, eredità nella quale è ricompreso l'immobile sito nel Comune di Macerata, costituito da abitazione ai piani primo, quarto e primo sottostrada, censita al N.C.E.U. del Comune di Macerata, al foglio 58, particella 22, sub 1, Z.C. 2, piano S1-T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, rendita euro 2.065,83.
Ne consegue l'ordine alla competente Cancelleria dei RR.II. di provvedere alla trascrizione, in favore degli eredi e contro , dell'acquisto a causa di morte dei diritti di Persona_2
8 piena proprietà in ragione di 1/3 ciascuno (art. 581 c.c.), relativamente all'immobile sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 793 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti resistenti e;
Controparte_2 Controparte_3
2) accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 hanno accettato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., l'eredità aperta in morte di
, nata a [...] il giorno 1 marzo 1969 e deceduta a Macerata il giorno 16 Persona_2
ottobre 2010;
3) per l'effetto, accerta e dichiara che i suddetti , e Controparte_1 Controparte_2
hanno acquistato, in ragione di 1/3 ciascuno, i diritti di piena proprietà Controparte_3 indivisa sull'immobile sito nel Comune di Macerata, costituito da abitazione ai piani primo, quarto e primo sottostrada, censito al N.C.E.U. del detto Comune di Macerata, al foglio 58, particella 22, sub 1, Z.C. 2, piano S1-T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, rendita euro
2.065,83;
4) ordina alla competente Cancelleria dei RR.II. di provvedere alla trascrizione, in favore in favore degli eredi , e e contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, dell'acquisto a causa di morte dei diritti di piena proprietà relativamente Persona_2 all'immobile di cui al capo che precede;
5) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 583,40 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 15 febbraio 2025
Il Giudice-
9
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico;
letti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 793/2024 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., mediante la mandataria, Parte_1
C.F. ), come da procura speciale dell'11 dicembre 2019 Parte_2 P.IVA_1
rilasciata dal legale rappresentante p.t. della autenticata in data in pari data Parte_1 dal Notaio di Albano Sant'Alessandro, con atto Rep. 678 e racc. 476, Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio Panzavuota, come da procura generale alle liti del
23 novembre 2017.
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Palmieri, come da incarico in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. , C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
In limine, deve dichiararsi la contumacia di e . Controparte_2 Controparte_3
Inoltre, deve essere senza meno rigettata, sì come infondata, la defatigante eccezione del resistente , tardivamente costituitosi, di “carenza assoluta dello jus Controparte_4 postulandi”, con consequenziale “nullità degli atti ad oggi svolti dalla ”. Pt_1
È dunque opinione del Migliorelli che il Tribunale era sul punto di pronunciare una sentenza radicalmente viziata sin dal suo atto iniziale (il ricorso), se non fosse stato reso prontamente edotto della “carenza assoluta” dell'atto di investitura.
Sennonché, deve constatarsi che non è stata inutilmente depositata – ab imis – una copia di una “procura generale alle liti”, del 23 novembre 2017 (v. doc. n. 2), con cui la mandataria
[...
[...] [
ha ritualmente investito della rappresentanza processuale in senso Parte_3 tecnico l'avv. Panzavuota.
Se così, non assume carica dirimente nel senso preteso dal la circostanza che CP_4 nell'epigrafe del ricorso la ricorrente ha enunciato la esistenza di una fonte di investitura che non troverebbe riscontro nel materiale documentale, essendo indisputabile che in questo si rinviene la copia di una procura generale (giammai revocata: ciò che non è stato neppure dedotto) in forza della quale l'avv. Panzavuota può a pieno titolo ergersi a patrocinatore della ricorrente compagine.
Al postutto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Se, invece, rilevato in via officiosa, il giudice impone alla parte di integrare la documentazione.
Sennonché, nella fattispecie data, non vi è stato il bisogno di integrare (né in sede di udienza di comparizione del 19 settembre 2024, né a seguito della costituzione tardiva del resistente, che pure aveva sollevato siffatta eccezione, alla quale il tribunale, mercè ordinanza fuori udienza, non aveva dato rilievo, invitando il ricorrente a prendere posizione su tutt'altro profilo), dal momento che, come poco di sopra osservato, la procura generale era presente fin dall'origine in atti. In definitiva, la pur insistita eccezione del si CP_1
basa su questo: che il procuratore della parte ricorrente ha enunciato, nel ricorso, una fonte di investitura (o atto di incarico) diverso da quello depositato, ma che, come a questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro, è la unica fonte a contare.
Tanto venuto chiarendo, val bene ulteriormente constatare che l'oggetto del presente giudizio non cade immediatamente ed esclusivamente né si appiattisce sull'acquisto in capo ai resistenti della qualità di eredi della defunta simile CP_1 Persona_2
acclaramento, infatti, assume, più propriamente, funzione strumentale e ancillare rispetto al petitum formale cui protende la domanda, vale a dire la aggiornata rappresentazione nei registri immobiliari dell'intervenuto acquisto, da parte dei convenuti, del diritto di proprietà sul cespite ipotecato.
2 A tal ultimo riguardo, l'apparato della pubblicità legale è istituito e aggiornato per una precisa scelta, secondo la quale occorre assicurare la conoscibilità di una serie di dati da parte della generalità dei consociati;
se i dati resi conoscibili non corrispondono alla realtà,
o per vizio originario della segnalazione o per l'evoluzione della realtà stessa, l'apparato pubblicitario non assolve la funzione per cui esiste, convertendosi in strumento di disinformazione. Da qui, la massima apertura ed estensione delle formalità eseguite e che sono necessarie a garantire tale corrispondenza.
In ogni caso, a fronte della intervenuta costituzione di , il tribunale Controparte_1
intende conferire rilievo anche al principio di non specifica, tempestiva (o contraddittoria) contestazione degli asserti difensivi posti dalla ricorrente a fondamento del fatto costitutivo della domanda di accertamento, ossia il compimento, in assenza di inventario, di uno o più atti che importano la accettazione della eredità.
In effetti, manca ancora un provvedimento giudiziale che abbia sin qui definitivamente sciolto l'interrogativo tendente a sancire se i convenuti siano o meno eredi di , Persona_2
deceduta il 16 ottobre 2010, senza lasciare testamento (non vi è prova della esistenza di una scheda testamentaria).
Ora, posta, da un lato, in capo a la qualità di coniuge superstite della Controparte_1 appena detta e, dall'altro, in testa agli ulteriori resistenti, la qualità di figli di Persona_2
questa ultima, ed esclusa senza meno la esistenza di un atto formale di accettazione della delazione ereditaria, come di una sua rinuncia, si riducono a due, in linea teorica, le opzioni che si contendono il campo: 1) che essi resistenti (o almeno alcuni di essi) abbiano compiuto un atto implicante accettazione;
2) che essi (o alcuni di essi) mantengano intonsa la qualità di delati e, di conserva, il diritto di accettare nel prossimo o remoto futuro la delazione legittima, o di rinunciarvi.
Sennonché, si può senz'altro escludere, anzitutto in riferimento a , che Controparte_1
questi conservi l'inalterato diritto di accettare la eredità per essere ancor vivo il relativo termine;
tanto, sul motivo portante che egli, personalmente comparso alla udienza del 9 dicembre 2020 celebrata innanzi al giudice investito della actio interrogatoria, asseriva lapidariamente quel che il Tribunale adesso riferirà: “l'actio interrogatoria è inammissibile sin quanto sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione ed il diritto di accettare
l'eredità si è prescritto salva l'ipotesi dell'accettazione tacita della eredità”.
Dunque, in persona, in un diverso ambiente processuale, ha escluso di Controparte_1
conservare il diritto di accettare o rinunciare alla eredità della moglie. Egli stesso, infatti, lo
3 assunse come prescritto, con una difesa che in sede di reclamo avverso il provvedimento che ebbe a definire quel procedimento ex art. 749 c.p.c. fu condivisa dagli altri resistenti, suoi figli.
Infatti, è stato sempre (unitamente ai figli) ad aver altrove affermato che Controparte_1
“la Giudice di prime cure ha escluso l'accettazione presuntiva ex art. 485 cc facendo riferimento al SOLO immobile di residenza intestato alla deceduta moglie ed al diritto di abitazione spettante al coniuge chiamato all'eredità. Nulla di più incerto. E' sufficiente leggere il disposto dell'art.485 c.c. per avvedersi come il “focus” sul solo immobile di residenza non fornisca prova alcuna circa l'insussistenza di accettazione presunta dell'eredita'!” (reclamo, folii 5° e 6°, forme maiuscolate ed esclamazione si rinvengono in origine).
Sicché i ebbero colà a energicamente stigmatizzare l'argomento (alla cui CP_1
valorizzazione si sarebbe autonomamente abbandonato il tribunale, così inammissibilmente colmando lacune difensive altrui) sì come tendente ad escludere la possibilità - da parte dei successibili di - di una accettazione tacita sulla scorta del (parziale) rilievo - Persona_2
partigianamente compiuto da quel giudice- che il possesso della casa familiare (in quanto oggetto di legato ex lege) non potesse condurre alla affermazione di una accettazione tacita;
epperò così affatto trascurando, quel soglio, di tenere in cale (così come invece avrebbe dovuto, secondo il rimprovero all'unisono rivolto dai la esistenza di altri beni CP_1
di natura ereditaria (epperciò, non oggetto di mera successione a titolo particolare), rispetto ai quali verificare un legame possessorio significativo nel senso della accettazione ereditaria (in definitiva, dai in quella sede profilata come possibile, e - deve CP_1
ritenersi - non solo al fine di opportunisticamente affrancarsi dal rischio di essere messi alle strette da un decreto di accoglimento della actio interrogatoria).
L'insieme di questi rilievi, che sono condotti al fine di valorizzare la condotta delle parti allo scopo di trarne argomenti utili ai fini qui in rilievo, consente sicuramente di escludere che i siano ancora in corsa per accettare o rinunciare alla eredità. CP_1
Infatti, in riferimento al contegno della parte, si è in giurisprudenza affermato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi non solo dal compimento da parte del chiamato alla successione di atti che per la loro natura presuppongono l'acquisto della eredità ed all' eredità si riferiscono, ma anche dal comportamento processuale che si riveli incompatibile con la volontà di non accettare (v. Cass., 11/6/1963, n. 1554).
4 Ne viene che appare distonico rispetto ai suoi stessi postulati difensivi, oltre che alle dichiarazioni rese alla udienza del 9 dicembre 2020, la risposta (“a questo non rispondo”) che , che pure ha liberamente ritenuto di comparire alla udienza del 10 Controparte_1
febbraio 2025 - sia personalmente che in veste di avvocato difensore di sé medesimo (in aggiunta ad altro procuratore) -, ha dato alla domanda espressamente rivoltagli dal tribunale su come intendesse predicare, alla altezza di tempo del 10 febbraio 2025, la relativa posizione: se come quella di un accettante tacito o, piuttosto, di un mero delato della eredità.
Si ripeta che la qualità di delato alla quale è interrelato il diritto (in quanto non prescritto) di accettare/rinunciare alla delazione ereditaria confligge con la primigenia affermazione dello stesso secondo cui “sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione ed CP_1 il diritto di accettare l'eredità si è prescritto” (dunque il relativo diritto di accettare si è prescritto, come peraltro precisato nel decreto di rigetto della azione ex artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.).
Escluso, in definitiva, che, a fronte di una successione apertasi in data 16 ottobre 2010, il il quale ebbe a espressamente e liberamente dedurre la intervenuta prescrizione CP_1
del suo diritto di accettare la eredità, possa ancora qualificarsi delato, non resta che verificare, in vista dell'aggiornamento dei registri immobiliari, se i resistenti abbiano tacitamente accettato la eredità di . Ciò che, come si è poco in alto anticipato, Persona_2
essi stessi hanno asserito nel contesto di un diverso e ormai definito procedimento.
È il caso di incidentalmente annotare che, ove tale dimostrazione non dovesse ritenersi attinta, ne verrebbe il radicamento della qualità di successore necessario in capo allo Stato
(il quale, al fine di evitare ciò, sarebbe il solo ad avere interesse ad eccepire la intervenuta prescrizione del diritto di altri eredi di accettare, sempre ammesso che tali eredi i) sussistano e ii) che avessero accettato fuori termine;
Stato al quale sarebbe peraltro difficilmente opponibile la eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di proprietà del cespite ipotecato, per intervenuta usucapione in favore dei . CP_1
Qui giunti, può affermarsi che i resistenti abbiano compiuto almeno un atto implicante la accettazione della eredità aperta in morte di . Persona_2
Tanto precisato, deve registrarsi che, a fronte della specifica deduzione della parte ricorrente (cfr. folii 6° e ss. dell'atto introduttivo) secondo cui i resistenti avrebbero continuato ad abitare presso l'immobile sito in Macerata, alla Via Ventura Lattanzio n. 16, anche dopo il decesso della defunta, che ne era la unica proprietaria, , Controparte_1
5 tardivamente costituitosi, ha eccepito che le parti convenute, al momento del decesso della congiunta, “erano residenti unitamente a lei presso l'abitazione per cui era stato acceso il mutuo, casa coniugale”.
Simile allegazione i) è affatto tardiva, sì come svolta da un convenuto costituitosi solo in sede di udienza di discussione (al quale è dato il disconoscimento tardivo, ma non la possibilità di svolgere altre difese ed eccezioni); inoltre è ii) indimostrata.
A tal ultimo riguardo, si deve registrare che, al fine di fondare l'eccezione in disamina, il resistente non ha prodotto (ove mai ammissibile) alcun documento né ha articolato alcuna prova dichiarativa tendente a dimostrare che, effettivamente, la casa di Via Ventura
Lattanzio, oggetto di ipoteca, coincidesse con la sede di residenza familiare. Né può sopperirsi a tanto, valorizzando le risultanze dei registri di residenza. Anzitutto, manca un certificato storico di residenza della famiglia (vi è solo un certificato di stato di famiglia alla data del decesso). Soprattutto, non vi è prova che quella indicata fosse, ancora al tempo del decesso, la casa adibita a residenza familiare. La ragione di dubbio prende quota dall'esame della copia del “mutuo ipotecario” del 31 gennaio 2006, dalla quale affiora che,
a quella altezza di tempo, quando ormai i coniugi e erano sposati almeno Per_2 CP_1
da almeno 10 anni, essi risiedevano in Tolentino, alla Via Brancadori n. 16. Dunque, in sé considerato e in carenza di ulteriori elementi di giudizio (si ripete, dal CP_1
tardivamente costituito, mai offerti), non emerge con il necessario livello di attendibilità la dimostrazione della (successiva) collocazione della residenza familiare in Macerata, alla
Via Lattanzio, quale prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza (dal mutuo emerge solo che questa abitazione era da adibirsi “esclusivamente a casa di abitazione”, il che non equivale a ritenere che essa fosse destinata ad essere (né tantomeno che poi lo sia effettivamente stata) la residenza familiare.
Se, dunque, non è provato che l'immobile oggetto di ipoteca coincide con la residenza familiare, il solo oggetto di legato ex lege, ai sensi dell'art. 540 c.c., ne discende, nel perdurante possesso di tal bene da parte dei resistenti, l'acquisto ex lege della eredità di
. Persona_2
In ogni caso, come sottolineato dagli stessi convenuti in veste di reclamanti (cfr. quanto più sopra riportato), sarebbe arbitrario far dipendere il giudizio sull'acquisto della eredità valutando esclusivamente il collegamento materiale tra i successibili e la residenza
6 coniugale, potendovi essere ulteriori beni ereditari in rapporto ai quali simile possesso potrebbe essersi stabilito.
Il che è corretto, dal momento che il sistema esclude il fenomeno della giacenza pro quota.
Sicché, è necessario e sufficiente che esista nel patrimonio del de cuius un solo bene e che in relazione ad esso si sia stabilita una forma di relazione materiale, perché la delazione della eredità, composta anche da ulteriori beni, risulti accettata nella sua interezza.
Infatti, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. 15690/2020).
A proposito delle caratteristiche di tale possesso, non ne è necessario uno – da parte del chiamato – che si estrinsechi in un'attività di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ed essendo sufficiente anche una disponibilità materiale a titolo di detenzione, di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. 25 luglio 1980, n.
4835, in Giust. civ. Mass., 1980, fasc. 7, 4707 e Cass. 22 giugno 1995, n. 7076, in Giust. civ. Mass., 1995, fasc. 6). Il possesso di uno o più beni ereditari può essere instaurato anche dopo l'apertura della successione e dopo la notizia che di essa abbia il chiamato.
Questo venuto progressivamente precisando e chiarendo, è possibile inferire una accettazione ex art. 485 c.c. dalla condotta dei resistenti, avendo avuto il possesso di un bene di natura ereditaria, costituito dalla autovettura marca Volkswagen, modello New
Beetl, in relazione al quale, come risulta dalla visura al PRA, è stato compiuto, in data 22 aprile 2015, un atto implicante necessariamente l'esercizio di un diritto.
Difatti, non è seriamente disputabile che il bene fosse ereditario e che pertanto formasse parte dell'attivo della eredità relitta dalla né, a monte, può davvero escludersi che i Per_2
resistenti fossero pienamente edotti di ciò, che la congiunta fosse proprietaria di tale vettura;
né risulta solo dedotto che di tale bene la si fosse spogliata, cedendolo a Per_2
terzi, o che terzi se ne fossero appropriati invito domino prima del decesso (ciò che non è stato neppure solo dedotto, senza trascurare che il querelante , padre del Persona_3
resistente ha cura di precisare nella querela che era intestata alla nuora). Controparte_1
Sicchè, così come , estraneo al nucleo familiare della defunta (non Persona_3
compare nel relativo stato di famiglia), era perfettamente al corrente della esistenza di tale bene al momento del decesso della con più forte ragione dovevano esserlo i Per_2
7 resistenti che coabitavano con la deceduta, onde, al tempo del relativo decesso,
l'automobile (ancora non rottamato) era caduta nell'asse ereditario, e pertanto, suscettibile di possesso anche nelle forme surriferite, che non esigono un contatto materiale con la res.
Onde, pur nello sforzo di ritenere credibile il contenuto della querela presentata dal padre di
, ossia l'AN (il quale, in quanto Controparte_1 Persona_3
giammai proprietario del veicolo da rottamare - né per atto inter vivos né mortis causa della
- ha presentato, in vista di una rottamazione, una querela alla quale non era Per_2
legittimato), non può che ritenersi che questi, dopo il decesso della nuora, ha utilizzato la vettura con il consenso e comunque la tolleranza dei resistenti, i quali, si ripeta, giammai hanno denunziato la appropriazione del bene da parte di terzi né lo hanno recuperato dal suo utilizzatore (e neppure si sarebbero preoccupati di reperirlo, dopo la morte di
, avendo scoperto, come sembra di intuirsi, la intervenuta demolizione Persona_3
solo a cose fatte).
Insomma, la distruzione di un bene in apparenza avvenuta da parte di , Persona_3
ossia il padre di , è un atto compiuto dal detentore , Controparte_1 Persona_3
su disposizione implicita dei possessori, gli odierni resistenti, e in ultima analisi un atto riferibile a questi ultimi.
Le considerazioni che precedono consentono di superare la istanza di verificazione avanzata a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente a firma di
(che ha escluso, al contempo, che esse appartengano al padre;
il quale Controparte_1
ultimo, tuttavia, - vale incidentalmente osservare - pure aveva accettato di presentare e comunque presentato una querela, proprio al fine di procedere alla rottamazione, la quale non può che essere avvenuta su materiale impulso di uno dei . CP_1
Ne discende che, ai fini di cui agli artt. 2648 e 2660 c.c., deve dichiararsi che CP_1
, e hanno accettato, ai sensi e per gli effetti
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'art. 485 c.c., l'eredità aperta in morte di , nata a [...] il giorno 1 marzo Persona_2
1969 e deceduta a Macerata il giorno 16 ottobre 2010, eredità nella quale è ricompreso l'immobile sito nel Comune di Macerata, costituito da abitazione ai piani primo, quarto e primo sottostrada, censita al N.C.E.U. del Comune di Macerata, al foglio 58, particella 22, sub 1, Z.C. 2, piano S1-T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, rendita euro 2.065,83.
Ne consegue l'ordine alla competente Cancelleria dei RR.II. di provvedere alla trascrizione, in favore degli eredi e contro , dell'acquisto a causa di morte dei diritti di Persona_2
8 piena proprietà in ragione di 1/3 ciascuno (art. 581 c.c.), relativamente all'immobile sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 793 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti resistenti e;
Controparte_2 Controparte_3
2) accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 hanno accettato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., l'eredità aperta in morte di
, nata a [...] il giorno 1 marzo 1969 e deceduta a Macerata il giorno 16 Persona_2
ottobre 2010;
3) per l'effetto, accerta e dichiara che i suddetti , e Controparte_1 Controparte_2
hanno acquistato, in ragione di 1/3 ciascuno, i diritti di piena proprietà Controparte_3 indivisa sull'immobile sito nel Comune di Macerata, costituito da abitazione ai piani primo, quarto e primo sottostrada, censito al N.C.E.U. del detto Comune di Macerata, al foglio 58, particella 22, sub 1, Z.C. 2, piano S1-T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, rendita euro
2.065,83;
4) ordina alla competente Cancelleria dei RR.II. di provvedere alla trascrizione, in favore in favore degli eredi , e e contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, dell'acquisto a causa di morte dei diritti di piena proprietà relativamente Persona_2 all'immobile di cui al capo che precede;
5) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 583,40 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 15 febbraio 2025
Il Giudice-
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