Sentenza 1 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17566 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AM, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNIOMNIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. LUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO JORIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza N. 568/01 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, DEPOSITATA IL 01/06/01 R.G.N. 1024/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.6.1999 al Tribunale di Torino, BE MO esponeva che il giorno 5.9.1996, mentre alle dipendenze della s.p.a. Tecniomnia stava effettuando lavori di pulizia all'interno dello stabilimento della s.p.a. Bertone di Grugliasco, e precisamente la pulizia della vasca di raccolta dei residui di verniciatura, era scivolato sul pavimento sporco di vernice ed era caduto in una fossa sottostante la macchina di verniciatura, che scorreva su binari ricoperti di plastica, riportando un trauma cranico contusivo e traumi al gomito destro ed al poso sinistro, per i quali l'INAIL gli aveva riconosciuto una invalidità temporanea sino all'11.11.1996 ed una rendita rapportata ad una invalidità dell'11 per cento. Deduceva il ricorrente che l'infortunio era da imputare a responsabilità del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., sia per le modalità della prestazione imposte dall'azienda, sia per non avere questa fornito i mezzi antinfortunistici idonei ad evitare l'incidente, sia per non avere questa posto in essere tutte le cautele antinfortunistiche che l'esperienza suggeriva. Chiedeva pertanto la condanna della s.p.a. Tecniomnia al risarcimento di tutti i danni morali, materiali e biologici subiti.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 30.6.2000, respingeva il ricorso.
L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza qui impugnata. In motivazione la Corte osservava che il lavoratore non aveva neppure indicato quali norme antinfortunistiche erano state violate, non aveva provato alcunché in ordine alle concrete modalità dell'infortunio, e non aveva neppure allegato l'esistenza di una situazione concreta di inosservanza degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, sicché non avendo egli provato la nocività dell'ambiente di lavoro e la derivazione cusale del sinistro da tale ambiente, neppure scattava a carico del datore di lavoro la prova liberatoria richiesta dall'art. 2087 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con un motivo. La società intimata resiste con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando genericamente violazione di norme di legge e insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente, premesso di essersi trovato in difficoltà, per la cattiva conoscenza della lingua italiana, nel ricostruire lo svolgimento dell'infortunio e nell'indicare i testi presenti, addebita alla Corte territoriale di aver condiviso le argomentazioni del primo giudice che aveva dato peso esclusivo alla testimonianza di tale BO, responsabile del cantiere e neppure presente al fatto, mentre non aveva ritenuto di accogliere l'istanza di sopralluogo fatta dall'infortunato, ne' aveva valutato negativamente il fatto che l'azienda, informata del sinistro, non ne aveva fatto denuncia. Ribadisce altresì il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, a norma dell'art. 2087 c.c., in presenza di un infortunio sul lavoro, era onere dell'azienda provare di aver assunto tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In tema di responsabilità del datore di lavoro, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
di conseguenza incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cfr. Cass. N. 12467 del 2003, Cass. n. 9909 del 2003, Cass. N. 3162 del 2002, Cass. N. 1886 del 2000). La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando, da un lato, che la verificazione del sinistro non è di per sè sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; dall'altro, che è mancata da parte del lavoratore qualsiasi allegazione di una situazione concreta di inosservanza di misure antinfortunistiche specifiche e generiche. Il lavoratore non è certo tenuto ad indicare con precisione le norme antinfortunistiche alla cui inosservanza ricollega casualmente l'infortunio subito, poiché tale compito compete principalmente al giudice;
tuttavia egli è tenuto ad allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro e la omissione di misure (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) atte ad evitare l'evento dannoso. La Corte territoriale al riguardo ha rilevato che, dovendo il lavoratore provvedere alla pulizia dell'area in cui operava una macchina verniciatrice, era circostanza ovvia che il pavimento fosse sporco di residui di vernice;
tuttavia il lavoratore non ha allegato di non essere munito di calzature adatte, nè ha altrimenti spiegato quali concreti accorgimenti facevano carico al datore di lavoro per evitare ai lavoratori addetti alla pulizia di scivolare.
Vi è da aggiungere che dal ricorso per Cassazione si ricava che nel giudizio di primo grado è stata compiuta adeguata attività istruttoria con l'escussione di vari testimoni e che tali deposizioni sono state valutate dal giudice di merito in modo del tutto sfavorevole all'attuale ricorrente. Pertanto il rigetto della domanda da parte del giudice di merito trova la sua giustificazione sul piano processuale nella compiuta istruttoria, la cui valutazione è riservata in via esclusiva a quel giudice e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, mentre non può essere condiviso l'assunto del ricorrente che mira a riversare per intero sul datore di lavoro l'onere della prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso, poiché tale assunto contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2004