Articolo 4 della Legge 20 marzo 1968, n. 418
Articolo 3
Versione
4 maggio 1968
Art. 4.
E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442 , al punto in cui e' previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api e' assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Entrata in vigore il 4 maggio 1968