CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17348/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEV22000251 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.9.2025 e depositato il 15.10.2025 è impugnato il silenzio serbato sulla domanda di autotutela ex art. 10-quater della L. n. 212/2000 inoltrata in data 24.4.2025 avente ad oggetto l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 24.3.2025, relativo all'anno 2022 con importo di € 214,78
(addizionale erariale della tassa automobilistica – c.d. “superbollo” ex art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, art. 16 del D.L. n. 201 del 2011 e DM 7.10.2011).
A sostegno del gravame l'istante adduce la carenza del presupposto impositivo per aver già versato quanto dovuto in data 31.5.2022 a mezzo delega F24 con la precisazione che, in tale occasione, venne erroneamente riportata la targa del veicolo (digitando la lettera 'B' al posto della lettera 'M') nel modello trasmesso all'istituto di credito.
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Napoli che espone di aver constatato l'avvenuto pagamento del
31.5.2022 e conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo proceduto allo sgravio in data 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, in ragione dello sgravio disposto dall'Ufficio, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/1992.
Ad una valutazione complessiva dei fatti di causa, tenuto conto che l'azione impositiva si fonda su un errore del contribuente nella procedura di pagamento, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17348/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEV22000251 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.9.2025 e depositato il 15.10.2025 è impugnato il silenzio serbato sulla domanda di autotutela ex art. 10-quater della L. n. 212/2000 inoltrata in data 24.4.2025 avente ad oggetto l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 24.3.2025, relativo all'anno 2022 con importo di € 214,78
(addizionale erariale della tassa automobilistica – c.d. “superbollo” ex art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, art. 16 del D.L. n. 201 del 2011 e DM 7.10.2011).
A sostegno del gravame l'istante adduce la carenza del presupposto impositivo per aver già versato quanto dovuto in data 31.5.2022 a mezzo delega F24 con la precisazione che, in tale occasione, venne erroneamente riportata la targa del veicolo (digitando la lettera 'B' al posto della lettera 'M') nel modello trasmesso all'istituto di credito.
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Napoli che espone di aver constatato l'avvenuto pagamento del
31.5.2022 e conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo proceduto allo sgravio in data 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, in ragione dello sgravio disposto dall'Ufficio, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/1992.
Ad una valutazione complessiva dei fatti di causa, tenuto conto che l'azione impositiva si fonda su un errore del contribuente nella procedura di pagamento, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.