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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2022/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12403/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028304126000 DOGANE-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028304126000 TASSA AUTOMOBIL 2011
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120010417873080000 DOGANE-ALTRO
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160110763555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2207/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: si riportano agli atti del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 18.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo undici giorni, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259028304126000, limitatamente alle seguenti due cartelle di pagamento:
-1) 07120010417873080000 per sanzioni doganali di competenza dell'anno 1991, di € 978,34;
-2) 07120160110763555000, limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania per tasse auto del
2011, di € 40,30;
- notificata da: Agenzia Entrate NE di Napoli;
- Enti creditori: ADM e Regione Campania;
- data di notifica atto: 4.6.2025;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: -) omessa notifica cartelle;
-) prescrizione;
-) carenza motivazione;
-) omessa esplicitazione calcoli sanzioni ed interessi;
-) prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi.
Si costituiscono le convenute che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In ossequio al principio della ragione più liquida si rileva che dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
-) la prima cartella, la n. 07120010417873080000, fu consegnata a mani di una “vicina” ma senza allegazione della CAN, inoltre è compresa in un sollecito di pagamento del 24.4.2015 privo di relata di notifica, pertanto il credito risulta irrimediabilmente prescritto;
-) la seconda cartella, la n. 07120160110763555000, risulta notificata ex art. 140 con affissione e spedizione della CAD con racc. del 6.3.2017 restituita per compiuta giacenza ma, in assenza di atti interruttivi, trattandosi di tasse auto, il credito risulta palesemente prescritto.
Il ricorso va, dunque, accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella n. 07120010417873080000 ed al ruolo emesso dalla Regione Campania per tasse auto di € 40,03 contenuto nella cartella n. 07120160110763555000.
Le spese di lite sono compensate tra il ricorrente e gli enti impositori mentre l'ADER, che ha illegittimamente notificato, perché relativa a crediti prescritti, l'intimazione controversa, va condannata per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente, l'ADM e la Regione Campania;
condanna l'ADER alle spese per € 278,00, oltre spese generali, accessori e cut, con attribuzione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12403/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028304126000 DOGANE-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028304126000 TASSA AUTOMOBIL 2011
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120010417873080000 DOGANE-ALTRO
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Regionale Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160110763555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2207/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: si riportano agli atti del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 18.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo undici giorni, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259028304126000, limitatamente alle seguenti due cartelle di pagamento:
-1) 07120010417873080000 per sanzioni doganali di competenza dell'anno 1991, di € 978,34;
-2) 07120160110763555000, limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania per tasse auto del
2011, di € 40,30;
- notificata da: Agenzia Entrate NE di Napoli;
- Enti creditori: ADM e Regione Campania;
- data di notifica atto: 4.6.2025;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: -) omessa notifica cartelle;
-) prescrizione;
-) carenza motivazione;
-) omessa esplicitazione calcoli sanzioni ed interessi;
-) prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi.
Si costituiscono le convenute che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In ossequio al principio della ragione più liquida si rileva che dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
-) la prima cartella, la n. 07120010417873080000, fu consegnata a mani di una “vicina” ma senza allegazione della CAN, inoltre è compresa in un sollecito di pagamento del 24.4.2015 privo di relata di notifica, pertanto il credito risulta irrimediabilmente prescritto;
-) la seconda cartella, la n. 07120160110763555000, risulta notificata ex art. 140 con affissione e spedizione della CAD con racc. del 6.3.2017 restituita per compiuta giacenza ma, in assenza di atti interruttivi, trattandosi di tasse auto, il credito risulta palesemente prescritto.
Il ricorso va, dunque, accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella n. 07120010417873080000 ed al ruolo emesso dalla Regione Campania per tasse auto di € 40,03 contenuto nella cartella n. 07120160110763555000.
Le spese di lite sono compensate tra il ricorrente e gli enti impositori mentre l'ADER, che ha illegittimamente notificato, perché relativa a crediti prescritti, l'intimazione controversa, va condannata per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente, l'ADM e la Regione Campania;
condanna l'ADER alle spese per € 278,00, oltre spese generali, accessori e cut, con attribuzione.