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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 940 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LEPERA GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente conveniva in giudizio la società datrice di lavoro esponendo: di avere lavorato dal 3.6.2019 al
11.10.2019, data in cui si era dimesso, nonostante la scadenza del termine del contratto fosse stabilita al 30.12.19; di avere lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa pranzo;
di avere presentato le dimissioni per giusta causa per non avere ricevuto alcuna retribuzione, né TFR, né cassa edile e altri emolumenti contrattuali. Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di € 6.095,80, oltre accessori di legge, vinte le spese del giudizio.
La resistente restava contumace.
Esaurita l'istruttoria si decide.
§§§
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e può essere accolta.
E' opportuno premettere che il presente giudizio ha per oggetto il pagamento del TFR, delle mensilità non percepite dal mese di giugno 2019 al mese di ottobre
2019, della Cassa Edile e ogni ulteriore emolumento, il tutto riferito al periodo di lavoro compreso tra il 03/06/2019 e l'11/10/2019, giorno in cui il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), nella misura meglio specificata nel conteggio predisposto dalla FILCA CISL, allegato al ricorso.
È emerso che pur avendo regolarmente lavorato, non ha Parte_1 percepito alcuna retribuzione sin dalla sua assunzione, al punto da rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Ciò posto, la durata del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione prodotta
(copia del contratto di lavoro a tempo determinato dell'01/06/2019, modulo stampa recesso dimissioni per giusta causa C/2 storico, rapporto di lavoro).
A conferma del lavoro svolto, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue. EN : “Conosco il ricorrente. Abbiamo lavorato insieme nel cantiere CP_2 della resistente. Io sono stato assunto regolarmente il 18.7.2019. Il ricorrente già lavorava. Il ricorrente ha lavorato fino ad ottobre 2019 come me. Io ero il maestro della ditta. Io sono andato via perché non sono stato pagato e non ho mai ricevuto busta paga ma non ho mai fatto causa. Per le identiche ragioni è andato via il ricorrente. “ADR”: Il ricorrente faceva il manovale della ditta.
Faceva lavori generici di muratura. Era il mio aiutante nelle ristrutturazioni degli appartamenti. Il nostro orario di lavoro era dalle 7 alle 16.30, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente ha sempre lavorato con me.
NO “Sono la moglie del ricorrente. Sono stata io a trovare CP_3 il lavoro a mio marito tramite annuncio e ci siamo presentati per il colloquio presso l'ufficio della resistente. All'incirca dal 1° maggio 2019 ha iniziato a lavorare fino a quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa perché non veniva pagato. Non ha percepito nessun tipo di paga, neanche minima, per il lavoro svolto. Lavorava dal lunedi al venerdi, dalle 7 alle 16. Talvolta è capitato di lavorare anche il sabato.
Alla luce di quanto sinora esposto, la parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio.
Al contrario, la resistente non costituendosi non ha dimostrato di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
In merito al quantum, si può fare riferimento alla consulenza contabile e conteggio redatto dalla FILCA CISL di Cosenza, per le voci retributive analiticamente ivi indicate.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Condanna la a pagare al ricorrente la somma di € Controparte_1
6.095,80, per le causali in narrativa indicate, oltre accessori del credito come per legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- Condanna la resistente, altresì, a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in misura di € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 08/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LEPERA GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente conveniva in giudizio la società datrice di lavoro esponendo: di avere lavorato dal 3.6.2019 al
11.10.2019, data in cui si era dimesso, nonostante la scadenza del termine del contratto fosse stabilita al 30.12.19; di avere lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa pranzo;
di avere presentato le dimissioni per giusta causa per non avere ricevuto alcuna retribuzione, né TFR, né cassa edile e altri emolumenti contrattuali. Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di € 6.095,80, oltre accessori di legge, vinte le spese del giudizio.
La resistente restava contumace.
Esaurita l'istruttoria si decide.
§§§
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e può essere accolta.
E' opportuno premettere che il presente giudizio ha per oggetto il pagamento del TFR, delle mensilità non percepite dal mese di giugno 2019 al mese di ottobre
2019, della Cassa Edile e ogni ulteriore emolumento, il tutto riferito al periodo di lavoro compreso tra il 03/06/2019 e l'11/10/2019, giorno in cui il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), nella misura meglio specificata nel conteggio predisposto dalla FILCA CISL, allegato al ricorso.
È emerso che pur avendo regolarmente lavorato, non ha Parte_1 percepito alcuna retribuzione sin dalla sua assunzione, al punto da rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Ciò posto, la durata del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione prodotta
(copia del contratto di lavoro a tempo determinato dell'01/06/2019, modulo stampa recesso dimissioni per giusta causa C/2 storico, rapporto di lavoro).
A conferma del lavoro svolto, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue. EN : “Conosco il ricorrente. Abbiamo lavorato insieme nel cantiere CP_2 della resistente. Io sono stato assunto regolarmente il 18.7.2019. Il ricorrente già lavorava. Il ricorrente ha lavorato fino ad ottobre 2019 come me. Io ero il maestro della ditta. Io sono andato via perché non sono stato pagato e non ho mai ricevuto busta paga ma non ho mai fatto causa. Per le identiche ragioni è andato via il ricorrente. “ADR”: Il ricorrente faceva il manovale della ditta.
Faceva lavori generici di muratura. Era il mio aiutante nelle ristrutturazioni degli appartamenti. Il nostro orario di lavoro era dalle 7 alle 16.30, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente ha sempre lavorato con me.
NO “Sono la moglie del ricorrente. Sono stata io a trovare CP_3 il lavoro a mio marito tramite annuncio e ci siamo presentati per il colloquio presso l'ufficio della resistente. All'incirca dal 1° maggio 2019 ha iniziato a lavorare fino a quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa perché non veniva pagato. Non ha percepito nessun tipo di paga, neanche minima, per il lavoro svolto. Lavorava dal lunedi al venerdi, dalle 7 alle 16. Talvolta è capitato di lavorare anche il sabato.
Alla luce di quanto sinora esposto, la parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio.
Al contrario, la resistente non costituendosi non ha dimostrato di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
In merito al quantum, si può fare riferimento alla consulenza contabile e conteggio redatto dalla FILCA CISL di Cosenza, per le voci retributive analiticamente ivi indicate.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Condanna la a pagare al ricorrente la somma di € Controparte_1
6.095,80, per le causali in narrativa indicate, oltre accessori del credito come per legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- Condanna la resistente, altresì, a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in misura di € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 08/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO