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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 577/2025 vertente tra
(C.F. ), nata a Santa Maria a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 agosto 1972 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta
Maccanti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a Santa Maria a [...] Controparte_1 C.F._2 il 10.09.1967 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Maccanti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...]
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio * * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 18.02.2025 - deducendo:
1. che in data 29.05.1999 contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1
e , in regime di separazione dei beni, nel comune
[...] Controparte_1 di Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
2. che dalla loro unione nascevano due figlie: nata a [...] il Persona_1
15.06.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...] nata a [...] il [...]; Per_2
3. che il Sig. avora presso la Società IVM S.r.l. di Santa Maria a Monte (PI); CP_1
4. che la Sig.ra lavora presso il tomaificio a San Romano - Montopoli Parte_1 CP_3
(PI);
5. che i coniugi, essendo venuta meno tra di loro la necessaria affectio coniugalis, in data
24.01.2018 presentavano accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
6. che da tale data lo stato di separazione tra i ricorrenti si è protratto ininterrottamente sino ad oggi ed il tempo trascorso rende impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi;
7. che i coniugi raggiungevano un accordo in merito alle condizioni del divorzio e stabilivano pertanto di procedere con un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre. Pur convivendo prevalentemente con quest'ultima, conserverà rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Il padre potrà tenere con sé e vedere la figlia e la stessa potrà stare con il padre quando vorrà, secondo la propria volontà e previo congruo preavviso alla madre;
in particolare la bambina trascorrerà, a settimane alterne, con il padre un week-end intero dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera, con rientro dalla madre dopo la cena domenicale e trascorrerà, altresì, con il padre un giorno infrasettimanali, con rientro dopo la cena presso la casa materna, senza pernottamento;
3. Per quanto concerne le festività Natalizie, i coniugi concordano che trascorra, ad anni alterni, il Per_2
25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore ed il successivo 1 gennaio con l'altro, il giorno dell'Epifania con uno dei due genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con la madre
e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..). I genitori, entro il 31 maggio, dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie, con il criterio dell'alternanza. Eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dai genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, rispettivamente, a comunicare il luogo dove trascorreranno le ferie con la figlia e a garantire i colloqui telefonici con la minore;
4. In ossequio all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter III comma c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del supremo interesse della minore e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità
Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la potestà sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, una somma mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), che si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario e fino al momento in cui le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e che dovranno essere rimborsate (anche a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta) da un genitore all'altro, previa esibizione del documento giustificativo di spesa nel caso in cui fossero sostenute interamente da un genitore.
Le parti convengono che per spese straordinarie debbano intendersi il cambio di stagione, quelle scolastiche
(quali libri di testo e dotazione scolastica necessaria, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private, spese di viaggio e alloggio se studente fuori sede), quelle extrascolastiche (quali corsi di istruzione, attività sportive, artistiche, ricreative e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori e viaggi di studio, spese per trasporto pubblico, per acquisto di mezzi di trasporto e la loro manutenzione, bollo e assicurazione);
6. Si dà atto che i coniugi percepiscono in misura pari al 50% l'uno l'assegno unico;
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone in punto di spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 577/25, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.1999 con rito concordatario nel comune di Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre e che la stessa, pur convivendo prevalentemente con quest'ultima, conservi rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) DISPONE che il padre possa tenere con sé e vedere la figlia e che quest'ultima possa stare con il padre quando voglia, secondo la propria volontà e previo congruo preavviso alla madre;
in particolare la bambina trascorrerà, a settimane alterne, con il padre un week-end intero dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera, con rientro dalla madre dopo la cena domenicale e trascorrerà, altresì, con il padre un giorno infrasettimanali, con rientro dopo la cena presso la casa materna, senza pernottamento;
e) DISPONE che, per quanto concerne le festività Natalizie, trascorra, ad anni alterni, Per_2
il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore e il successivo 1 gennaio con l'altro, il giorno dell'Epifania con uno dei due genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con la madre e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre.
Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..).
I genitori, entro il 31 maggio, dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie, con il criterio dell'alternanza. Eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dai genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, rispettivamente, a comunicare il luogo dove trascorreranno le ferie con la figlia e a garantire i colloqui telefonici con la minore;
f) DISPONE che, in ossequio all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter III comma c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute) vengano assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del supremo interesse della minore e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la potestà sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
g) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, una somma mensile pari ad euro 500,00, impegnandosi a corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese con bonifico bancario e fino al momento in cui le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del
50% ciascuno e che dovranno essere rimborsate (anche a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta) da un genitore all'altro, previa esibizione del documento giustificativo di spesa nel caso in cui fossero sostenute interamente da un genitore. Le parti convengono che per spese straordinarie debbano intendersi il cambio di stagione, quelle scolastiche (quali libri di testo e dotazione scolastica necessaria, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private, spese di viaggio e alloggio se studente fuori sede), quelle extrascolastiche
(quali corsi di istruzione, attività sportive, artistiche, ricreative e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori e viaggi di studio, spese per trasporto pubblico, per acquisto di mezzi di trasporto e la loro manutenzione, bollo e assicurazione);
h) DÀ ATTO che i coniugi percepiscono in misura pari al 50% l'uno l'assegno unico;
i) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 577/2025 vertente tra
(C.F. ), nata a Santa Maria a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 agosto 1972 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta
Maccanti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a Santa Maria a [...] Controparte_1 C.F._2 il 10.09.1967 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Maccanti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...]
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio * * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 18.02.2025 - deducendo:
1. che in data 29.05.1999 contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1
e , in regime di separazione dei beni, nel comune
[...] Controparte_1 di Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
2. che dalla loro unione nascevano due figlie: nata a [...] il Persona_1
15.06.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...] nata a [...] il [...]; Per_2
3. che il Sig. avora presso la Società IVM S.r.l. di Santa Maria a Monte (PI); CP_1
4. che la Sig.ra lavora presso il tomaificio a San Romano - Montopoli Parte_1 CP_3
(PI);
5. che i coniugi, essendo venuta meno tra di loro la necessaria affectio coniugalis, in data
24.01.2018 presentavano accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
6. che da tale data lo stato di separazione tra i ricorrenti si è protratto ininterrottamente sino ad oggi ed il tempo trascorso rende impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi;
7. che i coniugi raggiungevano un accordo in merito alle condizioni del divorzio e stabilivano pertanto di procedere con un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre. Pur convivendo prevalentemente con quest'ultima, conserverà rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Il padre potrà tenere con sé e vedere la figlia e la stessa potrà stare con il padre quando vorrà, secondo la propria volontà e previo congruo preavviso alla madre;
in particolare la bambina trascorrerà, a settimane alterne, con il padre un week-end intero dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera, con rientro dalla madre dopo la cena domenicale e trascorrerà, altresì, con il padre un giorno infrasettimanali, con rientro dopo la cena presso la casa materna, senza pernottamento;
3. Per quanto concerne le festività Natalizie, i coniugi concordano che trascorra, ad anni alterni, il Per_2
25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore ed il successivo 1 gennaio con l'altro, il giorno dell'Epifania con uno dei due genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con la madre
e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..). I genitori, entro il 31 maggio, dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie, con il criterio dell'alternanza. Eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dai genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, rispettivamente, a comunicare il luogo dove trascorreranno le ferie con la figlia e a garantire i colloqui telefonici con la minore;
4. In ossequio all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter III comma c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del supremo interesse della minore e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità
Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la potestà sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, una somma mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), che si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario e fino al momento in cui le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e che dovranno essere rimborsate (anche a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta) da un genitore all'altro, previa esibizione del documento giustificativo di spesa nel caso in cui fossero sostenute interamente da un genitore.
Le parti convengono che per spese straordinarie debbano intendersi il cambio di stagione, quelle scolastiche
(quali libri di testo e dotazione scolastica necessaria, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private, spese di viaggio e alloggio se studente fuori sede), quelle extrascolastiche (quali corsi di istruzione, attività sportive, artistiche, ricreative e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori e viaggi di studio, spese per trasporto pubblico, per acquisto di mezzi di trasporto e la loro manutenzione, bollo e assicurazione);
6. Si dà atto che i coniugi percepiscono in misura pari al 50% l'uno l'assegno unico;
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone in punto di spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 577/25, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.1999 con rito concordatario nel comune di Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre e che la stessa, pur convivendo prevalentemente con quest'ultima, conservi rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) DISPONE che il padre possa tenere con sé e vedere la figlia e che quest'ultima possa stare con il padre quando voglia, secondo la propria volontà e previo congruo preavviso alla madre;
in particolare la bambina trascorrerà, a settimane alterne, con il padre un week-end intero dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera, con rientro dalla madre dopo la cena domenicale e trascorrerà, altresì, con il padre un giorno infrasettimanali, con rientro dopo la cena presso la casa materna, senza pernottamento;
e) DISPONE che, per quanto concerne le festività Natalizie, trascorra, ad anni alterni, Per_2
il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore e il successivo 1 gennaio con l'altro, il giorno dell'Epifania con uno dei due genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con la madre e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre.
Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..).
I genitori, entro il 31 maggio, dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie, con il criterio dell'alternanza. Eventuali viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dai genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, rispettivamente, a comunicare il luogo dove trascorreranno le ferie con la figlia e a garantire i colloqui telefonici con la minore;
f) DISPONE che, in ossequio all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter III comma c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute) vengano assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del supremo interesse della minore e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la potestà sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
g) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, una somma mensile pari ad euro 500,00, impegnandosi a corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese con bonifico bancario e fino al momento in cui le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del
50% ciascuno e che dovranno essere rimborsate (anche a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta) da un genitore all'altro, previa esibizione del documento giustificativo di spesa nel caso in cui fossero sostenute interamente da un genitore. Le parti convengono che per spese straordinarie debbano intendersi il cambio di stagione, quelle scolastiche (quali libri di testo e dotazione scolastica necessaria, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private, spese di viaggio e alloggio se studente fuori sede), quelle extrascolastiche
(quali corsi di istruzione, attività sportive, artistiche, ricreative e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori e viaggi di studio, spese per trasporto pubblico, per acquisto di mezzi di trasporto e la loro manutenzione, bollo e assicurazione);
h) DÀ ATTO che i coniugi percepiscono in misura pari al 50% l'uno l'assegno unico;
i) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi