Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1105
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1972
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di note per la proroga dell'accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e scambi di note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972