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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione Minorenni, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr. Sante Massimo LAMONACA Esperto
dr.ssa Maria APUZZO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n.413 del ruolo generale VG dell'anno 2025
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Carpentieri giusta procura in calce all'atto di gravame
APPELLANTE
E
1 Avv. CHIARA POLVERINO quale curatrice speciale dei minori Controparte_1
(nato il [...]) e ( nata il [...] ) Controparte_2
difesa da se stessa
Controparte_3
contumace
APPELLATI
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Salerno n.50/2025 pubblicata il 03/04/2025 e notificata il 07/04/2025 (Decadenza dalla
responsabilità genitoriale )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti costituite all'udienza di discussione del 02
dicembre 2025 in conformità dei rispettivi atti di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 50/2025 il Tribunale per i minorenni di Salerno, pronunciando sulla richiesta del PMM di cui al ricorso proposto il 03/10/2023 ai sensi dell'art. 330 c.c., ha così provveduto: “- DICHIARA non luogo a provvedere in merito alla posizione di
perché maggiorenne;
DICHIARA Parte_2 Parte_1
DECADUTO dalla responsabilità genitoriale dei figli minori CP_1
, nato a [...] il [...], e , nata ad
[...] Controparte_2
OL CÌ (SA) il 23/08/2008; - AFFIDA i detti minori in via esclusiva alla madre,
; - Manda ai Servizi Sociali competenti per il continuo sostegno Controparte_3
della madre e dei minori, rimettendo al loro prudente apprezzamento ogni iniziativa
utile a garantire anche al figlio , maggiorenne le migliori cure e assistenza;
- Pt_2
2 spese interamente compensate tra le parti;
spese per la curatela speciale, diversamente
liquidate, a definitivo carico dell'Erario”
2. Con ricorso depositato il 22/04/2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
al fine di sentire così provvedere: “Si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello di
Salerno Voglia annullare la sentenza oggetto di gravame, non accogliendo il ricorso
presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Salerno. In via meramente subordinata, si chiede di ampliare l'istruttoria, disponendo
il doveroso ascolto dei minori e una consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare
l'effettiva capacità genitoriale del resistente. In estremo ulteriore subordine, si chiede
che la Corte di Appello Voglia acquisire relazioni aggiornate in merito al percorso
seguito dal presso l' e presso il Ser.d.” Pt_1 Pt_3
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'avv. Chiara Polverino, curatrice
speciale e difensore dei minori ( nato il [...]) e Controparte_1 CP_2
( nata il [...]), che ha chiesto il rigetto di tutte le richieste della
[...]
appellante e la conferma della sentenza impugnata.
4. All'udienza del 01/07/2025 la Corte ha ordinato all'appellante di produrre la documentazione relativa alla notifica a ovvero di provvedere ad Controparte_3
integrare il contraddittorio nei suoi confronti, fissando a tal fine il termine del
31/07/2025. Il ha provveduto a notificare l'atto di appello alla appellata, che Pt_1
lo ha ricevuto a mani il 14/07/2025 ma non si è costituita in giudizio.
5. All'udienza di discussione del 02 dicembre 2025 l'appellante e il curatore speciale dei minori si sono riportati alle rispettive difese, il PG ha concluso per il rigetto dell'appello e la Corte ha riservato la decisione.
6. Osserva preliminarmente la Corte che, come strutturato, l'appello, nella prima parte
(pag. 3 e pag. 4 prima parte), supera a stento il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. minori per l'espresso richiamo fatto dall'art. 473 bis.30 cpc, in quanto contiene una impugnazione oltremodo generica dei motivi della articolata decisione che il Tribunale
ha adottato all'esito della disamina delle risultanze del procedimento introdotto il 03
ottobre 2023 con il ricorso proposto dal PMM ex art. 330 cc e delle vicende che lo avevano preceduto e che avevano portato all'archiviazione del precedente procedimento introdotto ex art. 333 cpc .
In questa prima parte, in particolare, con riferimento al rilievo fatto dal primo Giudice in ordine all'assenza di comunicazione con il difensore che non era a conoscenza della sua sistemazione lavorativa, l'appellante ha richiamato un documento, che ha depositato contestualmente all'atto di impugnazione, consistente nella comunicazione CP_4
della sua assunzione a tempo determinato come operaio metalmeccanico presso un'azienda di Treviso a far data dal 05/12/2024, e tanto al fine di dimostrare che il suo allontanamento da casa non era dovuto a disinteresse verso i figli ma, al contrario, era finalizzato a creare le condizioni per poter contribuire fattivamente alle loro esigenze,
rappresentando pertanto la prova tangibile del suo 'ravvedimento'.
7. La parte dell'impugnazione che può ritenersi validamente proposta secondo i criteri dettati dall'art. 342 cpc è invece quella articolata alla seconda parte di pag. 4 e a pag. 5,
ove il lamenta che la severa pronuncia di decadenza sia stata adottata dal TM Pt_1
all'esito di una istruttoria incompleta, sia con riferimento alla sua persona che ai figli minori, e senza che fosse stato avviato il percorso di mediazione tra i coniugi, da lui invocato sin dalla costituzione in giudizio.
7.1. In ordine alla incompletezza dell'istruttoria relativamente alla sua posizione, si legge in atto di appello: “Ad aprile dello scorso anno, infatti, la dottoressa Pt_4
aveva informato il Tribunale di due circostanze essenziali: la prima, che il Pt_1
fosse stato preso in carico per un iter terapeutico riabilitativo dall' ; la seconda, Pt_3
che questi fosse stato preso in carico anche dal Serd. Ebbene, il Tribunale, nonostante
4 le sollecitazioni in tal senso offerte dalla difesa (e che sono state immotivatamente
ignorate), ha dichiarato il decaduto dal proprio ruolo di genitore, senza voler Pt_1
appurare quali fossero gli esiti dei percorsi all' e al Ser.d. Se ad aprile 2024 v'è Pt_3
contezza del fatto che il resistente abbia effettuato una doppia presa in carico, perché a
febbraio dell'anno successivo ci si limta laconicamente a riferire del trasferimento del
al Nord, avvenuto a novembre 2024? Per facta concludentia, sappiamo che il Pt_1
Con resistente è stato in carico all' e al d circa sette mesi, ma il Tribunale non ha Pt_3
voluto deliberatamente indagarne gli esiti”.
7.1.1. La doglianza è infondata.
Il TM ha dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla base di Pt_1
un'articolata motivazione che ha tenuto conto di numerose e specifiche risultanze fattuali. In particolare, ha rilevato
- che il procedimento originario, introdotto nel 2015 su ricorso del PMM ex art. 333 cc a seguito di denuncia per maltrattamenti proposta dalla moglie nei confronti del
, era stato archiviato nel 2023 sul presupposto delle inadempienze del Pt_1
medesimo alle prescrizioni da lui dettate dal Tribunale per il recupero delle sue capacità
genitoriali e per la disintossicazione da sostanze stupefacenti ed alcool presso il Serd, al quale era stato avviato con l'intesa di provvedere diversamente alle sue patologie neurologiche;
- che la mancanza di qualsiasi forma di collaborazione e adesione alle prescrizioni impartite dal Giudice era stata ritenuta dal PMM e dalla curatela dei minori una evidente dimostrazione della perdurante compromissione delle sue capacità genitoriali;
- che di tale situazione si era dimostrato consapevole il il quale, nel costituirsi Pt_1
nel nuovo procedimento ex art. 330 cc, aveva dichiarato la sua disponibilità a collaborare nel superiore interesse dei figli, il primo dei quali affetto da patologia
5 psichiatrica ed il terzo da disturbi dell'apprendimento, ed anche per dissipare i conflitti con la moglie;
- che, tenuto conto anche di quanto riferito dalla curatrice speciale dei minori e dalla moglie come primo atto utile il TM aveva ritenuto di avviare il Controparte_3
a valutazione psicodiagnostica propedeutica ad ogni altro intervento sulla Pt_1
genitorialità;
- che nell'aprile 2024 il si era recato presso l' di OL Citra per Pt_1 Pt_3
intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo a seguito della seria diagnosi emersa dalla valutazione psicodiagnostica, e si era altresì presentato al Serd per iniziare il percorso riabilitativo da dipendenza;
- che tuttavia, dopo un breve periodo, il aveva improvvisamente interrotto i Pt_1
percorsi avviati trasferendosi al Nord per asseriti motivi di lavoro, così sottraendosi ancora una volta alle prescrizioni del TM e prima ancora ai suoi doveri genitoriali;
- che pertanto la condotta del , letta anche alla luce degli esiti del precedente Pt_1
procedimento intrapreso nel 2015, esprimeva l'assoluta inaffidabilità del soggetto ed una irresponsabilità talmente marcata che non poteva che orientare ad un giudizio prognostico di incapacità genitoriale.
Siffatta articolata motivazione non è stata adeguatamente contrastata dall'appellante,
che si è limitato a lamentarsi soltanto dell'incompletezza dell'istruttoria per non avere il
TM ritenuto di accogliere l'istanza della difesa di acquisire le relazioni dell' e del Pt_3
Serd e verificare l'eventuale esito positivo dei due percorsi.
Ritiene la Corte che la motivazione del primo Giudice possa essere qui confermata giacché il quadro clinico di notevole complessità sotto il profilo della valutazione psicologica, sia con riferimento agli Indici Globali ( Profondità del disagio psichico;
ampiezza e varietà della sintomatologia;
intensità sintomatologica) che con riferimento alle nove dimensioni sintomatologiche ( somatizzazione;
ossessività-compulsività;
6 ipersensibilità interpersonale;
depressione; ansia;
ostilità; ansia fobica;
ideazione paranoide;
psicoticismo ), emerso dalla valutazione dell'Uosm dell'ASL di Contursi
Terme e trasfuso nella relazione del 16/01/2024 a firma del dr. con conclusione Per_1
di soggetto affetto da “problemi e sintomi psicopatologici molto pervasivi ed
invalidanti”, era tale da richiedere un percorso riabilitativo costante e duraturo, che invece il ha interrotto quasi subito allontanandosi da casa per recarsi al Nord Pt_1
Italia, viepiù senza dare notizie di sé neppure al suo difensore.
La condotta del resistente è stata pertanto correttamente ritenuta dal TM come di
'inadeguatezza genitoriale', non avendo il medesimo dato prova di poter “garantire
l'assistenza e la stabilità affettiva necessarie al normale sviluppo psico-fisico“ dei figli, che, peraltro, presentano varie problematiche -- il primo dei tre, ormai maggiorenne, è affetto da patologia psichiatrica e l'altro, adolescente, da disturbo cognitivo dell'apprendimento -- e che sono di fatto seguiti esclusivamente dalla madre con la collaborazione dell'altra figlia.
Va infine rilevato che la doglianza circa l'incompletezza dell'istruttoria non tiene conto dell'ulteriore ragione del provvedimento impugnato, in particolare del richiamo fatto al principio per cui il recupero delle capacità genitoriali deve avvenire in tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare ( cfr. Cass.
2022/20948; 2024/27999), laddove, nella specie, le condizioni di criticità riguardanti il
, aventi effetti pregiudizievoli diretti per i minori, permanevano immutate sin Pt_1
dal 2015.
E' evidente infatti, che una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico,
7 psichico e affettivo, è di per sé idonea a produrre danni irreversibili allo sviluppo ed all'equilibrio psichico del minore, non emendabili da interventi di sostegno.
In siffatto contesto, va rigettata l'istanza di CTU psicologica che la difesa dell'appellante ha avanzato al fine di valutare la capacità genitoriale del suo assistito. Si
tratterebbe infatti di un accertamento assorbito dalle risultanze dell'indagine dell Pt_3
che, all'esito di una valutazione psicometrica effettuata avvalendosi di strumenti psicodiagnostici clinici ( Colloquio clinico, Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) e
Standard Progressive Matrices (SPM) ), ha concluso affermando per il la Pt_1
“presenza di problemi e sintomi psicopatologici molto pervasivi e invalidanti”.
Va altresì rilevato che la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali ed educative nei confronti dei figli minori appare generica non essendo supportata da alcuna contestazione degli elementi e dei dati acquisiti nonché delle valutazioni espresse dagli organi che nel tempo hanno seguito l'odierno appellante.
7.2. Quanto alla incompletezza dell'istruttoria relativamente alla posizione dei due
figli minori, si legge in atto di appello: “Il Tribunale, nonostante le richieste della
difesa, non ha mai ritenuto opportuno ascoltare i minori, cosa gravissima, e ha sancito
la decadenza del , di fatto, solo sulla base di una valutazione psicodiagnostica Pt_1
(che proponeva degli ulteriori interventi mai posti in essere!), senza conoscere gli esiti
delle due prese in carico in corso, senza porsi il problema di quali sarebbero state le
conseguenze patite dai ragazzi laddove il padre fosse stato espulso dalle loro vite e, in
più, interpretando apoditticamente la decisione del resistente di trasferirsi in Veneto
come segno di menefreghismo rispetto alla A.G.”.
7.2.1. Anche questa doglianza è infondata.
Ed infatti, nella specie il mancato ascolto dei minori nell'ambito del procedimento ex art. 330 cc appare giustificato dalla evidente prevalenza della complessità della condizione psicopatologica e di dipendenza da alcool e droga del padre, per la quale era
8 stato disposto il duplice percorso di cui si è detto e rispetto alla quale l'opinione dei figli non sarebbe sufficiente a superare la valutazione di tipo tecnico che il TM ha posto a base del provvedimento di decadenza.
Non va, in ogni caso, sottaciuto quanto riferito alla curatrice dei minori dalla signora e cioè che, prima dell'allontanamento del , “l'atmosfera domestica CP_3 Pt_1
era divenuta "invivibile" a causa delle continue liti, dello stato di alterazione del signor
(dovuto all'abuso di alcol e droghe leggere) e della sua morbosa gelosia”, Pt_1
mentre, in seguito al trasferimento del marito, la situazione familiare era notevolmente
migliorata e i figli erano apparsi "più sereni", circostanza dalla quale la medesima curatrice ha tratto la non contestata valutazione che “la presenza del padre, in quelle
condizioni, era fonte di un grave nocumento psicologico per i minori, costretti a vivere
in un clima di perenne tensione e conflitto”.
7.3. In ordine alla incompletezza dell'istruttoria relativamente alla coppia
genitoriale, lamenta l'appellante che : “Fin dal ricorso, ma anche in alcuni atti
istruttori (si vedano le relazioni dei Servizi), si era paventato che un ulteriore elemento
disfunzionale (non già del solo , ma della coppia genitoriale) e di certo Pt_1
pregiudizievole per la prole, fosse il tormentato rapporto fra il resistente e la CP_3
donna a proposito della quale si era parlato addirittura di “dipendenza affettiva. A tal
proposito, fin dalla costituzione in giudizio, la difesa aveva chiesto, fra i vari interventi
da porre in essere a tutela della fratria, anche la previsione di un percorso di
mediazione familiare, certa che il recupero del passasse anche attraverso una Pt_1
seria riflessione sul rapporto matrimoniale. Tale richiesta veniva reiterata anche delle
note difensive dello scorso febbraio, quando la difesa proponeva, laddove fosse
perdurato il trasferimento al Nord del , una mediazione da remoto, poiché Pt_1
riteneva che il rapporto sentimentale con la moglie fosse per il resistente un nodo
cruciale. Ebbene, anche questa richiesta è rimasta lettera morta. La mediazione, che è
9 l'intervento base che viene sempre disposto alla presenza di coppie conflittuali, qui è
stato bellamente ignorata e nessuna motivazione è stata offerta a tal proposito”.
7.3.1. Anche questa doglianza non è meritevole di accoglimento.
Ed infatti la mediazione familiare, finalizzata a ridurre il conflitto tra i coniugi e a promuovere la cooperazione tra i genitori, può essere disposta dal TM se, in concreto,
nella singola vicenda, essa possa ritenersi uno strumento utile all'interesse dei minori.
Nella specie, pur a fronte della circostanza, riferita dalla curatrice speciale nella relazione del 2023 e confermata dai Servizi Sociali con riferimento a quell'epoca, che i figli vivevano sereni nonostante il conflitto tra i genitori, il TM ha fondato la pronuncia di decadenza sulla condotta del che, in più di una occasione, si era sottratto ai Pt_1
percorsi prescritti e prima ancora ai suoi obblighi genitoriali, altresì ritenendo che la valutazione psicodiagnostica fosse “necessariamente propedeutica ad ogni altro
intervento sulla genitorialità compresa la mediazione tra i coniugi” ( cfr. sentenza impugnata, pag. 3).
La motivazione di rigetto del TM deve essere qui condivisa essendo evidente che il conflitto con la moglie è soltanto uno dei profili di criticità che investono la condizione del , il quale, ai fini che ci occupano, non può prescindere dall'affrontare, Pt_1
prima di tutto, attraverso un completo percorso terapeutico, le serie problematiche psichiatriche che lo riguardano, e dal risolvere altresì le problematiche di dipendenza da alcool e droghe attraverso un altrettanto completo percorso di disintossicazione, percorsi che al momento risultano da lui volontariamente ed immotivatamente interrotti.
7.4. Rileva infine la Corte che il documento prodotto con l'atto di gravame, che attesta l'assunzione ( peraltro a tempo determinato) dell'appellante come operaio da parte di un'impresa di Treviso, non è idoneo, di per sé, ad essere valutato come 'ravvedimento'
e 'desiderio di provvedere ai figli', e pertanto a condurre l'impugnazione ad un esito a lui favorevole, giacché il TM ha fondato l'accoglimento del ricorso proposto dal PMM
10 per la declaratoria di decadenza non già sulla mancanza di un lavoro stabile, ma sulla ben più specifica ragione che “la condotta del , letta anche alla luce del Pt_1
precedente procedimento n. 621/2015 RV.G, esprime l'assoluta inaffidabilità del
soggetto ed una irresponsabilità marcata” e che “l'inadeguatezza genitoriale non
corrisponde solo a situazioni di abbandono ma, prescindendo dall'affectio, si manifesta
anche nella incapacità del genitore di garantire ai minori l'assistenza e la stabilità
affettiva necessaria a garantirgli un normale sviluppo psico-fisico”.
Ne consegue che, in disparte il rilievo che l'assunzione è a tempo determinato, quindi precaria, e che verosimilmente il dovrà utilizzare gran parte della paga per far Pt_1
fronte alle spese di permanenza a Treviso, quel che sicuramente appare significativo ai fini del presente giudizio è che l'appellante, scegliendo di trasferirsi così lontano, ha di fatto confermato la sua volontà non soltanto di sottrarsi alle prescritte terapie ma altresì
di non volersi dedicare concretamente neppure alla cura ed assistenza dei figli.
8. In conclusione, non essendo le doglianze espresse dal idonee a contrastare Pt_1
le ragioni della decisione, la sentenza impugnata va confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminabile a complessità media --, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà.
10. Sussistono infine le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione minorenni, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Salerno n. 50/2025 pubblicata il 03/04/2025 e notificata il 07/04/2025, così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CO l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della curatela speciale dei minori in € 2.605,50 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap. PONE il pagamento a favore dell'Erario.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 cpc, che è applicabile anche alle controversie in materia di persona, famiglia e
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