Ordinanza cautelare 20 luglio 2021
Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/03/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06381/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Colatei e Graziano de Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Graziano de Giovanni in Roma, via Tacito, n. 23;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 21 aprile 2021 dal Questore di Roma e notificato il 12 maggio 2021 che ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza d’armi per uso di caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento col quale il Questore di Roma rigettava l’istanza di rinnovo della licenza d’armi per uso venatorio.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata.
3. Al ricorso era unita domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato che, chiamata alla camera di consiglio del 19 luglio 2021, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. A seguito di ordinanza presidenziale istruttoria l’amministrazione depositava ulteriori documenti.
5. All’udienza straordinaria del 14 febbraio 2025 il difensore della parte ricorrente evidenziava l’impossibilità di accedere ad uno dei documenti prodotti dall’amministrazione e chiedeva di non tenere conto di tale atto ai fini della decisione: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, va immediatamente affrontata la questione circa la composizione del fascicolo processuale.
7. A tal proposito occorre evidenziare che dal portale del magistrato risulta un deposito curato dalla parte resistente «Ministero dell’interno» in data 23 gennaio 2025: in particolare, esso si compone dell’atto denominato «Documenti» nonché di una serie di allegati. Orbene, il Collegio, come anche il difensore di parte ricorrente, non visualizza il contenuto dell’atto rubricato «Documenti», bensí solo gli allegati: naturalmente, l’odierna decisione verrà adottata unicamente sulla base degli atti effettivamente fruibili dal Collegio.
8. Ciò chiarito, va precisato come, con un unico articolato motivo, il ricorrente censura l’atto gravato denunciandone l’illegittimità sotto varî profili. In particolare, si sottolinea come gli elementi di fatto valorizzati per negare il rinnovo della licenza d’armi fossero già stati valutati in maniera opposta in passato; inoltre, la notizia di reato (dell’anno 2014) concernente la guida in stato di ebbrezza determinava l’avvio di un processo che si concludeva con l’assoluzione dell’odierno ricorrente. Si tratterebbe, indi, di circostanze che non consentirebbero di affermare la dedizione all’alcol dell’esponente; del pari, non sarebbe possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale dall’alterco che interessava i coniugi nei giorni di Natale del 2020, trattandosi di una lite non violenta.
9. Il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.
10. In premessa, occorre precisare che la licenza di porto di fucile per uso venatorio e, piú in generale, l’autorizzazione alla detenzione di armi presuppone una condotta di vita del privato improntata alla piena osservanza delle regole di civile convivenza: in primo luogo le norme penali e quelle poste a tutela dell’ordine pubblico. Difatti, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire , per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 4666).
11. Ciò chiarito, il mancato rinnovo dell’autorizzazione viene adottato sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso delle armi, potendo assumere rilevanza non solo fatti isolati, ma in generale qualsiasi circostanza significativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398): in particolare, è pacificamene ammessa anche la valorizzazione nella loro oggettività sia di fatti di reato anche non concernenti l’uso di armi stricto sensu , sia di vicende e situazioni personali irrilevanti dal punto di vista penale, purché indicativi della non completa affidabilità all’uso delle armi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121).
12. Nel caso di specie, il mancato rinnovo è stato emanato a seguito di una puntuale istruttoria dalla quale emergeva come l’interessato fosse stato condannato oltre venti anni prima per guida in stato d’ebbrezza (art. 186, comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nonché fosse stato deferito nel 2014 nuovamente per la medesima contravvenzione (aggravata dall’aver cagionato un sinistro stradale). In aggiunta, nel dicembre del 2020 gli operanti di polizia giudiziaria intervenivano presso l’abitazione dell’interessato per una violenta lite tra questi e la moglie: anche in tale occasione l’esponente si mostrava sotto l’influsso di sostanze alcoliche.
13. Orbene, appare evidente, dal complesso di elementi raccolti, come il giudizio di dedizione all’alcol formulato dall’amministrazione non sia manifestamente illogico o contraddittorio. Invero, risultano per tabulas almeno tre episodî gravi (tutti di rilevanza penale e quindi indicativi di una pericolosità sociale) nel giro di venti anni nei quali l’esponente si mostrava in stato d’ebbrezza.
14. A tal proposito occorre precisare come l’assoluzione nel procedimento penale del 2014 non dimostra in alcun modo la sobrietà dell’interessato, atteso che i testi riferivano dell’alito vinoso dell’imputato: difatti, l’assoluzione discende unicamente da un dubbio (v. art. 530, comma 2 c.p.p.) sulla possibilità di un falso positivo dell’esame eseguito per l’accertamento del tasso alcolico dell’odierno ricorrente (risultato ampiamente positivo, ossia oltre 2 g/l).
15. In relazione all’intervento della polizia giudiziaria nel dicembre 2020, poi, va osservato come anche in tal caso la relazione di servizio evidenziasse plurimi profili di criticità della condotta dell’odierno esponente che veniva altresí deferito per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
16. Risulta chiaro, quindi, come l’intervento dell’amministrazione della pubblica sicurezza sia in linea con i parametri normativi di riferimento, atteso che un soggetto piú volte colto sotto l’influsso delle sostanze alcoliche, nonché minaccioso e violento (anche solo verbalmente) contro la moglie convivente, è certamente inidoneo al possesso delle armi (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11440).
17. A fronte di tali rilievi, le censure spiegate perdono di mordente.
18. Difatti, come evidenziato, non può sostenersi l’episodicità o la non gravità delle condotte valorizzate dall’amministrazione: in ogni caso, nel bilanciamento delle opposte esigenze risulta sicuramente prevalente l’interesse al mantenimento della pubblica sicurezza (sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972). In aggiunta, molte delle allegazioni fornite appaiono apodittiche o comunque sfornite di prova: ad esempio, la dedotta felice convivenza con la moglie è circostanza in stridente contrasto con quanto riportato nella relazione della polizia giudiziaria che evidenziava la sussistenza di un teso clima familiare discendente dalle ripetute ed infondate accuse di infedeltà mosse dall’odierno ricorrente alla moglie.
19 Si aggiunga che neppure può considerarsi sussistente alcun tipo di contraddittorietà nell’operato amministrativo: infatti, come evidenziato nel provvedimento, il primo episodio di guida in stato di ebbrezza era stato in precedenza valutato non grave e, quindi, non ostativo al rilascio della licenza. Nondimeno, sommando tale fatto con le esposte successive (gravi) occorrenze, l’amministrazione ha formulato un piú rigoroso (e legittimo) giudizio di insussistenza dei requisiti per il possesso e l’uso delle armi.
20. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è respinto.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.