Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , nonche' dagli articoli 15 , 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 23 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili 1 magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , nonche' dagli articoli 15 , 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 23 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili 1 magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".