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Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02367/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00294 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02367/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2024, proposto dalla sig.ra IN
Ferraro, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Callista e Ennio Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paola Tortora in Roma, via Silvestro
II, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Astarita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 02367/2024 REG.RIC.
dei sig.ri CE NE, GR NE ed TA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 7132/2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense e dei sig.ri
CE NE, GR NE ed TA NE;
Vista l'ordinanza cautelare n. 2284 del 25 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il cons. EL BR e uditi per le parti gli Avvocati Ennio Esposito, Giacomo Callista e Tommaso Millefiori
Viste le conclusioni dell'amministrazione appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR
Campania ha respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza n. 209 del 9 agosto
2019, con la quale l'amministrazione comunale di Vico Equense, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione adottata in data 7 dicembre 2017, relativa ad opere abusive realizzate sull'area di proprietà dell'odierna appellante, ha disposto l'acquisizione gratuita al proprio patrimonio della “intera area di sedime identificata al Catasto Terreni con foglio di mappa 19, particella 755, di mq 443”. N. 02367/2024 REG.RIC.
2. Sul piano fattuale deve premettersi che l'appellante ha acquistato dal sig. CE
NE, nel 1994, un fondo con annesso fabbricato per il quale l'alienante aveva presentato istanze di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, acquisite, rispettivamente, al prot. n. 5149 del 21 marzo 1986 e al prot. n. 11297 del 5 giugno 1986 (cron. 252/1); successivamente, l'odierna appellante ha integrato il quadro procedimentale con ulteriore istanza di condono ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prot. n. 9519 del 31 marzo 1995.
2.1. All'esito dell'istruttoria espletata, l'amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza n. 304 del 7 dicembre 2017, notificata il 12 dicembre 2017, con la quale ha respinto le sopra indicate istanze di condono, contestualmente ingiungendo la demolizione delle opere abusivamente realizzate, incluse quelle “ulteriori …. accertate con Rapporto Tecnico prot. n. 35468 del 19/10/2017”, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento al fabbricato in questione.
2.2. Avverso la predetta ordinanza n. 304 del 2017 l'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale, iscritto al n. RG 987 del 2018, e, nella pendenza di tale giudizio - poi definito con la sentenza di rigetto n. 7370 del 28 novembre 2022 - l'amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza n. 209 del 9 agosto 2019, qui in contestazione, con la quale ha disposto la definitiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, nonché dell'intera area di sedime, come individuata nel medesimo provvedimento.
3. Con la sentenza appellata nel presente giudizio, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza acquisitiva, rilevando, in sintesi, l'insussistenza dei profili di illegittimità censurati in via derivata dal provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria, non costituendo l'individuazione dell'area oggetto di acquisizione elemento indefettibile di detto provvedimento bensì di quello successivo e consequenziale. Il primo giudice ha inoltre affermato, in relazione alla prospettazione della ricorrente secondo cui l'area N. 02367/2024 REG.RIC.
legittimamente acquisibile sarebbe stata pari a mq 69,87, a fronte di una particella n.
755 di maggiore estensione pari a mq 443, che, anche nell'ipotesi in cui l'area acquisita risultasse più ampia della sola area di sedime, essa rientrerebbe comunque nel limite massimo previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il primo giudice ha soggiunto che, quand'anche l'ulteriore area acquisita risultasse eccedente quella necessaria, tale eventuale eccedenza non ridonderebbe in illegittimità dell'ordine di demolizione né dell'acquisizione nel suo complesso, potendo al più rilevare nel senso di impedire l'estensione dell'acquisizione oltre l'area strettamente consentita. Nella sentenza impugnata è stato, infine, statuito che l'impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione non avrebbe esonerato la ricorrente dall'esecuzione del comando ripristinatorio, atteso che l'acquisizione gratuita delle opere abusive e della relativa area di sedime costituisce conseguenza legale dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
4. L'appellante critica la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese dal primo giudice, così sostanzialmente devolvendo al giudice di appello tutta l'originaria materia del contendere.
5. Si è costituito il Comune di Vico Equense, sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita sostanziale mera riproposizione delle censure disattese con la sentenza impugnata e concludendo, comunque, per il rigetto dell'appello.
6. Si sono costituiti altresì i controinteressati, insistendo anch'essi per l'infondatezza delle censure dedotte.
7. Con ordinanza cautelare n. 2284 del 25 giugno 2025, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dall'appellante, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario un adeguato approfondimento in sede di merito anche in considerazione della pendenza del N. 02367/2024 REG.RIC.
contenzioso relativo alla presupposta ordinanza demolitoria del 2017, non sospesa e non eseguita.
8. Successivamente, le parti hanno depositato memorie, anche in replica, reiterando le rispettive conclusioni.
9. Con atto depositato in data 26 novembre 2025, il Comune di Vico Equense ha chiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza.
10. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune di Vico Equense, fondata sull'assunto secondo cui l'appello si risolverebbe in una mera e pedissequa riproposizione delle censure già dedotte in primo grado.
11.1. Dall'esame dell'atto di appello emerge, infatti, che l'appellante ha articolato una critica sufficientemente specifica alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
12. L'appello è, nel merito, parzialmente fondato, nei limiti e nei termini di seguito esposti.
13. Il Collegio rileva, in primo luogo, che il provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria non ha costituito oggetto di alcuna sospensione della relativa efficacia in sede cautelare nell'ambito del giudizio proposto avverso lo stesso dall'odierna appellante; tale giudizio, come sopra esposto, è stato definito con sentenza di rigetto n. 7370 del 28 novembre 2022, mai sospesa e successivamente confermata da questo Consiglio con la sentenza n. 182 del 9 gennaio 2026, con conseguente consolidamento degli effetti dell'ordine di demolizione. Per completezza, si evidenzia, inoltre, che anche il giudizio proposto avverso la medesima ordinanza di demolizione da altri interessati è stato respinto con sentenza del TAR Campania n. N. 02367/2024 REG.RIC.
7356 del 2022, pure confermata da questo Consiglio con sentenza n. 26 del 2 gennaio
2026.
13.1. Ne discende che, alla data di adozione dell'ordinanza n. 209 del 9 agosto 2019,
l'ordinanza di demolizione n. 304 del 7 dicembre 2017 era pienamente efficace e vincolante per l'odierna appellante, e che l'accertata inottemperanza della stessa ha legittimato l'adozione del provvedimento acquisitivo, secondo un orientamento ormai consolidato di questo Consiglio, che riconosce la natura automatica dell'effetto acquisitivo allo spirare del termine di legge in assenza di sospensione giurisdizionale
(Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 26), non rilevando, in senso contrario, la pendenza del giudizio di impugnazione del provvedimento demolitorio, in mancanza di qualsivoglia misura cautelare sospensiva della sua efficacia, alla quale l'odierna appellante ha peraltro espressamente rinunciato.
14. In tale contesto, deve rilevarsi che l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha costituito oggetto di puntuale accertamento. Al riguardo, peraltro, si evidenzia che i controinteressati hanno promosso un autonomo giudizio innanzi al TAR Campania, volto all'accertamento del silenzio serbato dal Comune sull'istanza da essi presentata per sollecitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'inottemperanza all'ordine di demolizione. Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 2869 del 7 aprile 2025, non impugnata e dunque passata in giudicato, con la quale è stato accertato che l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione si è verificata sin dalla data del 12 marzo 2018 e che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere all'adozione dei conseguenti atti previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, come poi effettivamente avvenuto con formale trascrizione del trasferimento di proprietà in favore del patrimonio comunale, mediante annotazione nel registro generale presso l'ufficio provinciale – servizio di pubblicità immobiliare di Napoli. N. 02367/2024 REG.RIC.
14.1. Tale sequenza procedimentale conferma ulteriormente che l'adozione del provvedimento acquisitivo si colloca nell'alveo di un assetto ormai definitivamente consolidato quanto all'an della sanzione.
15. Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si configura come misura sanzionatoria fondata sulla compresenza di due presupposti indefettibili, costituiti dall'esistenza di un valido ordine di demolizione e dall'accertamento dell'inottemperanza allo stesso decorso il termine di novanta giorni.
16. Parimenti corretta è la statuizione recata nella sentenza appellata con la quale il primo giudice ha rilevato che l'indicazione dell'area oggetto di acquisizione non costituisce un requisito essenziale dell'ordinanza di demolizione, ma attiene al successivo e distinto provvedimento acquisitivo. A venire in rilievo è un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui la mancata, omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area destinata a essere acquisita al patrimonio pubblico non ne determina l'illegittimità, in quanto l'individuazione dell'area rappresenta un elemento necessario ai fini dell'acquisizione e non già dell'irrogazione della sanzione demolitoria (cfr., ex multis, Cons. St., Sez.
VI, Sentenza, 10 novembre 2025, n. 8721; id., Sez. VII, n. 182 del 2026, cit.).
17. Nondimeno, le censure dell'appellante meritano accoglimento con riguardo al diverso e autonomo profilo concernente l'estensione dell'area oggetto di acquisizione gratuita. Nel caso di specie, l'amministrazione ha disposto l'acquisizione dell'intera particella catastale di mq 443, a fronte di una superficie utile abusivamente costruita pari a mq 69,87. È vero che tale estensione rientra nel limite massimo stabilito dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'area acquisita non può comunque eccedere dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata; tuttavia, come fondatamente dedotto dall'appellante, il mero rispetto del limite quantitativo non N. 02367/2024 REG.RIC.
è sufficiente a legittimare l'estensione dell'ablazione in difetto di un'adeguata esternazione delle ragioni giustificative della scelta discrezionale operata.
17.1. Come chiarito dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 16, l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa quando si limita a recepire l'effetto traslativo ex lege con riferimento al bene abusivo e alla stretta area di sedime già individuata nell'ordinanza di demolizione; esso assume invece natura parzialmente costitutiva allorché l'amministrazione estenda l'acquisizione a un'area ulteriore, la cui individuazione implica l'esercizio di un potere discrezionale.
In tale ipotesi, l'amministrazione è tenuta a dar conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che giustificano l'estensione dell'acquisizione all'intera particella catastale, dovendo esplicitare gli elementi istruttori e valutativi che rendono necessaria tale scelta in relazione alle finalità pubbliche perseguite. A tale onere non può supplire, in violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione, quanto dedotto solo in giudizio in ordine alla zonizzazione dell'area, alla presenza di vincoli paesaggistici o al divieto di incremento volumetrico, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere valutati e ponderati dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria procedimentale.
17.2. Ne consegue che, ferma restando la legittimità dell'acquisizione dell'immobile abusivo e dell'area di sedime strettamente necessaria, l'ordinanza impugnata risulta viziata nella parte in cui dispone l'acquisizione dell'intera particella catastale senza un'adeguata motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale relativo all'estensione dell'area ulteriore acquisita.
18. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
19. L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. N. 02367/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2367 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
EL BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL BR CO IP N. 02367/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00294 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02367/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2024, proposto dalla sig.ra IN
Ferraro, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Callista e Ennio Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paola Tortora in Roma, via Silvestro
II, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Astarita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 02367/2024 REG.RIC.
dei sig.ri CE NE, GR NE ed TA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 7132/2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense e dei sig.ri
CE NE, GR NE ed TA NE;
Vista l'ordinanza cautelare n. 2284 del 25 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il cons. EL BR e uditi per le parti gli Avvocati Ennio Esposito, Giacomo Callista e Tommaso Millefiori
Viste le conclusioni dell'amministrazione appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR
Campania ha respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza n. 209 del 9 agosto
2019, con la quale l'amministrazione comunale di Vico Equense, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione adottata in data 7 dicembre 2017, relativa ad opere abusive realizzate sull'area di proprietà dell'odierna appellante, ha disposto l'acquisizione gratuita al proprio patrimonio della “intera area di sedime identificata al Catasto Terreni con foglio di mappa 19, particella 755, di mq 443”. N. 02367/2024 REG.RIC.
2. Sul piano fattuale deve premettersi che l'appellante ha acquistato dal sig. CE
NE, nel 1994, un fondo con annesso fabbricato per il quale l'alienante aveva presentato istanze di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, acquisite, rispettivamente, al prot. n. 5149 del 21 marzo 1986 e al prot. n. 11297 del 5 giugno 1986 (cron. 252/1); successivamente, l'odierna appellante ha integrato il quadro procedimentale con ulteriore istanza di condono ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prot. n. 9519 del 31 marzo 1995.
2.1. All'esito dell'istruttoria espletata, l'amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza n. 304 del 7 dicembre 2017, notificata il 12 dicembre 2017, con la quale ha respinto le sopra indicate istanze di condono, contestualmente ingiungendo la demolizione delle opere abusivamente realizzate, incluse quelle “ulteriori …. accertate con Rapporto Tecnico prot. n. 35468 del 19/10/2017”, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento al fabbricato in questione.
2.2. Avverso la predetta ordinanza n. 304 del 2017 l'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale, iscritto al n. RG 987 del 2018, e, nella pendenza di tale giudizio - poi definito con la sentenza di rigetto n. 7370 del 28 novembre 2022 - l'amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza n. 209 del 9 agosto 2019, qui in contestazione, con la quale ha disposto la definitiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, nonché dell'intera area di sedime, come individuata nel medesimo provvedimento.
3. Con la sentenza appellata nel presente giudizio, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza acquisitiva, rilevando, in sintesi, l'insussistenza dei profili di illegittimità censurati in via derivata dal provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria, non costituendo l'individuazione dell'area oggetto di acquisizione elemento indefettibile di detto provvedimento bensì di quello successivo e consequenziale. Il primo giudice ha inoltre affermato, in relazione alla prospettazione della ricorrente secondo cui l'area N. 02367/2024 REG.RIC.
legittimamente acquisibile sarebbe stata pari a mq 69,87, a fronte di una particella n.
755 di maggiore estensione pari a mq 443, che, anche nell'ipotesi in cui l'area acquisita risultasse più ampia della sola area di sedime, essa rientrerebbe comunque nel limite massimo previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il primo giudice ha soggiunto che, quand'anche l'ulteriore area acquisita risultasse eccedente quella necessaria, tale eventuale eccedenza non ridonderebbe in illegittimità dell'ordine di demolizione né dell'acquisizione nel suo complesso, potendo al più rilevare nel senso di impedire l'estensione dell'acquisizione oltre l'area strettamente consentita. Nella sentenza impugnata è stato, infine, statuito che l'impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione non avrebbe esonerato la ricorrente dall'esecuzione del comando ripristinatorio, atteso che l'acquisizione gratuita delle opere abusive e della relativa area di sedime costituisce conseguenza legale dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
4. L'appellante critica la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese dal primo giudice, così sostanzialmente devolvendo al giudice di appello tutta l'originaria materia del contendere.
5. Si è costituito il Comune di Vico Equense, sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita sostanziale mera riproposizione delle censure disattese con la sentenza impugnata e concludendo, comunque, per il rigetto dell'appello.
6. Si sono costituiti altresì i controinteressati, insistendo anch'essi per l'infondatezza delle censure dedotte.
7. Con ordinanza cautelare n. 2284 del 25 giugno 2025, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dall'appellante, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario un adeguato approfondimento in sede di merito anche in considerazione della pendenza del N. 02367/2024 REG.RIC.
contenzioso relativo alla presupposta ordinanza demolitoria del 2017, non sospesa e non eseguita.
8. Successivamente, le parti hanno depositato memorie, anche in replica, reiterando le rispettive conclusioni.
9. Con atto depositato in data 26 novembre 2025, il Comune di Vico Equense ha chiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza.
10. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune di Vico Equense, fondata sull'assunto secondo cui l'appello si risolverebbe in una mera e pedissequa riproposizione delle censure già dedotte in primo grado.
11.1. Dall'esame dell'atto di appello emerge, infatti, che l'appellante ha articolato una critica sufficientemente specifica alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
12. L'appello è, nel merito, parzialmente fondato, nei limiti e nei termini di seguito esposti.
13. Il Collegio rileva, in primo luogo, che il provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria non ha costituito oggetto di alcuna sospensione della relativa efficacia in sede cautelare nell'ambito del giudizio proposto avverso lo stesso dall'odierna appellante; tale giudizio, come sopra esposto, è stato definito con sentenza di rigetto n. 7370 del 28 novembre 2022, mai sospesa e successivamente confermata da questo Consiglio con la sentenza n. 182 del 9 gennaio 2026, con conseguente consolidamento degli effetti dell'ordine di demolizione. Per completezza, si evidenzia, inoltre, che anche il giudizio proposto avverso la medesima ordinanza di demolizione da altri interessati è stato respinto con sentenza del TAR Campania n. N. 02367/2024 REG.RIC.
7356 del 2022, pure confermata da questo Consiglio con sentenza n. 26 del 2 gennaio
2026.
13.1. Ne discende che, alla data di adozione dell'ordinanza n. 209 del 9 agosto 2019,
l'ordinanza di demolizione n. 304 del 7 dicembre 2017 era pienamente efficace e vincolante per l'odierna appellante, e che l'accertata inottemperanza della stessa ha legittimato l'adozione del provvedimento acquisitivo, secondo un orientamento ormai consolidato di questo Consiglio, che riconosce la natura automatica dell'effetto acquisitivo allo spirare del termine di legge in assenza di sospensione giurisdizionale
(Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 26), non rilevando, in senso contrario, la pendenza del giudizio di impugnazione del provvedimento demolitorio, in mancanza di qualsivoglia misura cautelare sospensiva della sua efficacia, alla quale l'odierna appellante ha peraltro espressamente rinunciato.
14. In tale contesto, deve rilevarsi che l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha costituito oggetto di puntuale accertamento. Al riguardo, peraltro, si evidenzia che i controinteressati hanno promosso un autonomo giudizio innanzi al TAR Campania, volto all'accertamento del silenzio serbato dal Comune sull'istanza da essi presentata per sollecitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'inottemperanza all'ordine di demolizione. Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 2869 del 7 aprile 2025, non impugnata e dunque passata in giudicato, con la quale è stato accertato che l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione si è verificata sin dalla data del 12 marzo 2018 e che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere all'adozione dei conseguenti atti previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, come poi effettivamente avvenuto con formale trascrizione del trasferimento di proprietà in favore del patrimonio comunale, mediante annotazione nel registro generale presso l'ufficio provinciale – servizio di pubblicità immobiliare di Napoli. N. 02367/2024 REG.RIC.
14.1. Tale sequenza procedimentale conferma ulteriormente che l'adozione del provvedimento acquisitivo si colloca nell'alveo di un assetto ormai definitivamente consolidato quanto all'an della sanzione.
15. Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si configura come misura sanzionatoria fondata sulla compresenza di due presupposti indefettibili, costituiti dall'esistenza di un valido ordine di demolizione e dall'accertamento dell'inottemperanza allo stesso decorso il termine di novanta giorni.
16. Parimenti corretta è la statuizione recata nella sentenza appellata con la quale il primo giudice ha rilevato che l'indicazione dell'area oggetto di acquisizione non costituisce un requisito essenziale dell'ordinanza di demolizione, ma attiene al successivo e distinto provvedimento acquisitivo. A venire in rilievo è un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui la mancata, omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area destinata a essere acquisita al patrimonio pubblico non ne determina l'illegittimità, in quanto l'individuazione dell'area rappresenta un elemento necessario ai fini dell'acquisizione e non già dell'irrogazione della sanzione demolitoria (cfr., ex multis, Cons. St., Sez.
VI, Sentenza, 10 novembre 2025, n. 8721; id., Sez. VII, n. 182 del 2026, cit.).
17. Nondimeno, le censure dell'appellante meritano accoglimento con riguardo al diverso e autonomo profilo concernente l'estensione dell'area oggetto di acquisizione gratuita. Nel caso di specie, l'amministrazione ha disposto l'acquisizione dell'intera particella catastale di mq 443, a fronte di una superficie utile abusivamente costruita pari a mq 69,87. È vero che tale estensione rientra nel limite massimo stabilito dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'area acquisita non può comunque eccedere dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata; tuttavia, come fondatamente dedotto dall'appellante, il mero rispetto del limite quantitativo non N. 02367/2024 REG.RIC.
è sufficiente a legittimare l'estensione dell'ablazione in difetto di un'adeguata esternazione delle ragioni giustificative della scelta discrezionale operata.
17.1. Come chiarito dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 16, l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa quando si limita a recepire l'effetto traslativo ex lege con riferimento al bene abusivo e alla stretta area di sedime già individuata nell'ordinanza di demolizione; esso assume invece natura parzialmente costitutiva allorché l'amministrazione estenda l'acquisizione a un'area ulteriore, la cui individuazione implica l'esercizio di un potere discrezionale.
In tale ipotesi, l'amministrazione è tenuta a dar conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che giustificano l'estensione dell'acquisizione all'intera particella catastale, dovendo esplicitare gli elementi istruttori e valutativi che rendono necessaria tale scelta in relazione alle finalità pubbliche perseguite. A tale onere non può supplire, in violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione, quanto dedotto solo in giudizio in ordine alla zonizzazione dell'area, alla presenza di vincoli paesaggistici o al divieto di incremento volumetrico, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere valutati e ponderati dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria procedimentale.
17.2. Ne consegue che, ferma restando la legittimità dell'acquisizione dell'immobile abusivo e dell'area di sedime strettamente necessaria, l'ordinanza impugnata risulta viziata nella parte in cui dispone l'acquisizione dell'intera particella catastale senza un'adeguata motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale relativo all'estensione dell'area ulteriore acquisita.
18. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
19. L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. N. 02367/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2367 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
EL BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL BR CO IP N. 02367/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO