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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2139 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
, c.f. e p.iva.: , , nata a [...] il [...], c.f.:
[...] P.IVA_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f.: C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...], c.f.: C.F._2 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f.: C.F._3 CP_3
, tutti elettivamente domiciliati in Merì, via Dante, n. 119, presso C.F._4
lo studio dell'avv. Caterina Mostaccio che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti
Francesco Giunta e Giuseppe Giunta;
- attori -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi P.IVA_2
n.157, presso lo studio dell'avv. Alessandro Imbruglia, rappresentata e difesa dall'avv.
Tito Monterosso;
- convenuta – avente per OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
1. quale correntista, nonché , Parte_1 Parte_2 CP_1
e , quali fideiussori, convenivano in giudizio Controparte_2 CP_3 CP_4
esponendo che la predetta società aveva acceso tre rapporti di conto corrente con
[...]
la fusa per incorporazioni nella banca convenuta, e segnatamente Controparte_5
il rapporto di conto corrente n. 313632 (ex 73059 – ex 2301.80), il rapporto di conto corrente n. 2798 (ex 0091.73) e il rapporto di conto corrente n. 253480 (ex 49298 ex
1037).
Sulla scorta di una perizia di parte, gli attori lamentavano, quanto al rapporto n.
313632, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con riguardo a tutti i rapporti dedotti in giudizio l'applicazione di interessi usurari. Pertanto, parte attrice chiedeva di accertare per ciascuno dei rapporti di conto corrente l'applicazione di competenze non dovute per interessi anatocistici ed usurati, come quantificate nell'atto introduttivo del giudizio, di dichiarare inefficaci gli addebiti illegittimi e di condannare alla restituzione delle somme Controparte_4
indebitamente versate o, in subordine, di condannare la banca convenuta al pagamento di dette somme a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa. Gli attori chiedevano, altresì, la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_4
subito sub specie di danno emergente e lucro cessante da oltre interessi Parte_1
e rivalutazione, nonché di ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei rischi. Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nella resistenza di veniva espletata consulenza tecnica contabile, Controparte_4
le cui conclusioni erano rassegnate nella relazione depositata in data 30.04.2018.
Rigettata la richiesta di richiamo del C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Dopo reiterati differimenti ed assegnato il procedimento alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale n. 12/2024, veniva disposto il richiamo del C.T.U. con ordinanza del 18.12.2024. All'esito del deposito della relazione integrativa, le parti hanno concluso come da note scritte pervenute ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente va presa posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva articolata da nei confronti di , Controparte_4 Parte_2 CP_1
e , i quali hanno azionato il presente giudizio nella Controparte_2 CP_3
qualità di fideiussori della società correntista Parte_1 Premesso che è incontestato tra le parti la circostanza che Parte_2
, e si siano costituiti fideiussori della CP_1 Controparte_2 CP_3 correntista va osservato che l'art. 1945 c.c., attribuisce al fideiussore la Parte_1
facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella di incapacità.
Tale disposizione è espressione della necessaria accessorietà della fideiussione, carattere che ne individua l'identità causale imponendo che il fideiussore si trovi nella stessa posizione del debitore garantito con riguardo alle eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che investono il rapporto principale e, per l'effetto, l'obbligazione di garanzia, con esclusione della legittimazione ad agire in giudizio in capo ai fideiussori per far valere in giudizio diritto altrui (art. 81 c.p.c.) in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione, essendo in ipotesi esclusivamente legittimato il solo titolare dell'interesse leso.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'esclusione di una "sostituzione" da parte del soggetto fideiussore riguarda le azioni proponibili dal solo debitore principale nei confronti del creditore in quanto esperibili a tutela degli esclusivi interessi di questi e senza effetti riflessi sull'obbligazione garantita e, quindi, in quanto del tutto estranei alla propria sfera giuridica del garante. Il riferimento è, ad esempio, al difetto di legittimazione in capo ai fideiussori per la domanda di risarcimento del danno subito dal debitore principale incidente esclusivamente sulla sfera patrimoniale di questi, mancando quindi un valido titolo legittimante la sostituzione, con conseguente impossibilità per il garante personale ad agire in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/08/2003, n.12225; Cass. Civ., sez. I, 01/03/2010, n.4830).
Sulla base di ciò va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti del creditore, come pure della domanda con la quale è stata chiesto di ordinare alla banca convenuto di effettuare la corretta segnalazione alla centrale rischi, venendo in evidenza domande che investono esclusivamente la sfera giuridica della debitrice principale Parte_1 senza riflessi sull'obbligazione garantita e, quindi, con difetto di interesse in capo ai fideiussori, dell'interesse alla pronuncia in parte qua.
Per converso, con riguardo alla domanda di accertamento di inefficacia degli addebiti illegittimamente operati dall'istituto bancario convenuto, i fideiussori hanno un diretto interesse che consente loro di essere legittimati a promuovere la relativa azione in uno con il debitore principale. 3. Venendo al merito della domanda attorea, è stato chiesta la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti corrente dedotti in giudizio a titolo di interessi anatocistici e usurari, con condanna della banca al pagamento di dette somme.
La Società ha intrattenuto, con poi Parte_1 Controparte_5
i seguenti rapporti di conto corrente: dal 31/03/1990 al 28/02/2009 il Controparte_4
rapporto di conto corrente ordinario n. 230180, nonché i conti anticipi dal 30/09/1999 al
31/03/2007 il rapporto di c/c nr. 0091.73, dal 30/06/2005 al 30/09/2008 il rapporto di c/c nr. 001037.
3.1 Premesso – così prendendo posizione sull'eccezione di - che Controparte_4
l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto, se precludono ex art. 1832, comma 1, c.c. qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 05/05/2006, n.10376;
Cass. Civ., sez. I, 20/05/2016, n.10516; Cass. Civ., sez. I, 29/07/2009, n. 17679), con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 300313632, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi si evidenzia come sia stata applicata dall'inizio del rapporto fino alla data del 30/06/2000 una differente capitalizzazione, trimestrale per gli interessi passivi ed annuali per gli interessi attivi. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo CP_6
debitorio per tutta la durata del rapporto.
Entrando nello specifico, la capitalizzazione degli interessi altro non è che l'imputazione a capitale degli interessi maturati nell'arco di tempo di riferimento, con l'effetto che gli interessi così maturati e calcolati entrano a far parte della base di calcolo degli interessi maturandi nel successivo periodo di riferimento. Tale operazione, tuttavia, non è consentita indiscriminatamente, ma solo nei limiti fissati dall'art. 1283 c.c., che consente la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dal giorno della domanda giudiziale o in virtù di accordo posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi: la regola è, quindi, la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza semestrale e solo in presenza dei presupposti previsti dalla norma.
Il medesimo articolo fa, però, salvi gli usi contrari. Uso contrario idoneo a derogare al generale principio di cui all'art. 1283 c.c. è, pacificamente, l'uso normativo, presupponente sia l'elemento oggettivo della uniforme ripetizione di un determinato comportamento nello spazio e nel tempo sia l'elemento soggettivo della convinzione di osservare una norma giuridica.
Fino al 1999, in maniera pressoché costante, la giurisprudenza di legittimità riteneva che in questa categoria potesse rientrare anche l'art. 7 delle norme bancarie uniformi, configurante un meccanismo "asimmetrico" della capitalizzazione degli interessi: trimestrale per gli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
Nel 1999, invece, con l'intervento della Suprema Corte (Cass. Civ., 16/03/1999,
n. 2374) si è ribaltata la precedente prospettiva, sul presupposto che difetta, rispetto alle norme bancarie uniformi, il requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, con conseguente impossibilità di una qualificazione in termini di uso normativo. Ciò in quanto la previsione di una diversa chiusura dei conti attivi rispetto a quelli passivi determina uno squilibrio del meccanismo di capitalizzazione a carico del cliente che, pertanto, non può avvertire detta clausola come corrispondente ad una condivisa e legittima prassi, anche in considerazione dell'unilaterale predisposizione delle n.b.u. da parte dell'istituto di credito, senza nessuna possibilità per il cliente stesso di negoziarne il contenuto.
In forza di tali condivisibili argomentazioni, peraltro univocamente seguite dalla giurisprudenza successiva, deve affermarsi la nullità della clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale di quelli attivi, per violazione di norma imperativa.
Non può, inoltre, valere ad escludere tale nullità il fatto che la pattuizione contenuta nel contratto intervenuto tra le parti nel caso di specie risalga ad un periodo in cui la giurisprudenza ammetteva la legittimità della pratica bancaria della capitalizzazione degli interessi, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 4/11/2004, n.21095), difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi. Infatti, la giurisprudenza non è fonte normativa né può considerarsi, in sé, quale espressione dell'elemento soggettivo dell'uso normativo, senza contare che la copiosa serie di interventi giurisprudenziali sul punto, susseguitasi nel corso di tempo, può essere letta, al contrario, proprio come indice della percezione dell'ingiustizia della citata prassi, frutto della maggiore forza negoziale delle banche.
La capitalizzazione degli interessi passivi deve ritenersi illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come, infatti, chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9140; Cass. Civ., sez. I, 21/10/2019, n.26769), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. La delibera CICR, infatti, veniva emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte
Cost., sent. 17 ottobre 2000, n. 425). Il fatto che il potere regolamentare del CICR non sia stato messo in discussione dalla pronuncia di incostituzionalità non implica che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000. La delibera, infatti, è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, terzo comma, primo periodo, D.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha efficacia retroattiva) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, ovverosia colpite da quell'invalidità che lo stesso art. 25 aveva inteso "sterilizzare" (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti).
Peraltro, anche ritenendo non travolta dalla declaratoria di incostituzionalità la disciplina transitoria, può pervenirsi alle medesime conclusioni sopra raggiunte sulla base dell'applicazione della stessa delibera CICR, in quanto essa ha stabilito, per i contratti preesistenti, che: "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio".
Si è, tuttavia, precisato che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00".
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere approvate dalla clientela in modo espresso.
L'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in seguito all'emanazione della delibera CICR necessitava, quindi, di specifica pattuizione scritta tra e correntista, poiché costituiva una condizione peggiorativa della pozione del CP_6
correntista. Va, difatti, considerato che, prima della delibera CICR, poiché la clausola che prevedeva l'anatocismo era nulla, al rapporto non andava applicata nessuna capitalizzazione degli interessi. Pertanto, considerata la gravosità dei tassi di interesse a debito rispetto a quelli a credito del correntista, non si può sostenere che la reciprocità della capitalizzazione, ivi compresa quella a vantaggio del correntista, rispetto all'assenza di ogni capitalizzazione, non comporti un peggioramento, anche solo in astratto ed a prescindere dal concreto andamento del conto, delle condizioni, con conseguente necessità di acquisire il consenso espresso del cliente.
In tema, si è espressa la Suprema Corte affermando che, a mente dell'art. 7, comma
2 della delibera in questione, l'adeguamento contrattuale unilaterale è possibile solo qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate “il che non può mai darsi per le condizioni anatocistiche, ancorché bilaterali e paritarie, riferite agli interessi a debito del correntista. Questi, infatti, grazie alla predetta declaratoria d'illegittimità costituzionale, ha diritto alla totale esclusione dell'anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che tali nuove condizioni saranno da qualificare peggiorative rispetto alle precedenti. Non essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi dell'art. 7, comma 3 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una clausola anatocistica (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di legge” (Cass. Civ., sez. I, 17/02/2020,
n.3861).
Consenso che non può ritenersi insito nella non contestazione degli estratti conto ricevuti, poiché tale modalità non soddisfa il requisito di forma, richiesto per le pattuizioni relative ai contratti bancari.
Infatti, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.” (Cass. Civ., sez. I, 21/06/2021, n.17634).
Nella specie, il contratto dedotto in giudizio era stipulato anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, né vi è prova dell'adeguamento delle condizioni contrattuali, né dell'approvazione per iscritto della variazione contrattuale.
Va, dunque, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.
Alla nullità della clausola anatocistica consegue che gli interessi passivi devono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02/12/2010,
n.24418).
Infatti, poiché nel caso di specie, alla luce delle pattuizioni contrattuali, è evidente che il rapporto contrattuale prevedeva una diversa frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale) divenuta paritaria solo a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 e in mancanza di esplicita accettazione in forma scritta delle nuove condizioni da parte del correntista, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato ipotizzandosi la mancata applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto.
Pertanto, correttamente il C.T.U. calcolava l'ammontare del saldo dare-avere espungendo la capitalizzazione degli interessi passivi, anche tenuto conto delle somme indebitamente addebitate ma comunque prescritte secondo il mandato integrativo di cui all'ordinanza del 18.12.2024 e, quindi, con la verifica, dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (30.10.2014) se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra- fido o in assenza di fido, provvedendo in tal caso a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (30.10.2014) tenendo conto che i pagamenti operati dalla correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.24418/2010 cit.).
In tema di conto corrente bancario, infatti, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 16/10/2024, n.26867).
Quanto agli altri due conti anticipi, va richiamato quanto rappresentato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti ovvero che su detti conti non risultano rilevazioni di interessi anatocistici in ragione della tecnica contabile che li caratterizza in applicazione della quale il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze, ma anche di quelle relative al conto anticipi.
3.2 Venendo, poi, alla contestazione circa l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto, veniva lamentato il superamento del tasso soglia, nonché la configurabilità di un'usura soggettiva.
In tema, deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che "E avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (Cass. Civ., SS.UU., 19/10/2017,
n.24675).
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
In tale prospettiva non appare possibile valorizzare il carattere statico o dinamico del rapporto di riferimento onde assoggettare solo la prima tipologia all'assetto interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte.
L'unicità del dato normativo e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto precludono la possibilità di valorizzare l'usura c.d. sopravvenuta nei rapporti di conto corrente, che si ha quando il tasso originariamente pattuito diventi usurario successivamente alla stipula, salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originarie, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si
è in presenza di una "nuova" usura originaria.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, l'usura si presenta insuscettibile di venire in rilievo con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento della stipula con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario secondo le conclusioni cui è giunto il C.T.U., in difetto di contestazione sul punto ad opera delle parti.
Quanto ai conti anticipi, il consulente riscontrava il superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri: nel conto n. 09173 superamento tasso soglia nel trimestre III° trimestre 2005 (vedi tabella 1a) e nel conto n. 001037 superamento tasso soglia nel III°
Trimestre 2005 (vedi tabella 1b).
3.2.1 Quanto all'usura soggettiva, al di là delle generiche ed astratte argomentazioni giuridiche svolte nell'atto introduttivo, gli attori si limitavano semplicemente ad ipotizzare l'addebito di interessi soggettivamente usurari implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo, senza fornire adeguata dimostrazione dei presupposti costitutivi necessari per la configurazione della dedotta ipotesi.
Come è noto, lo stato soggettivo di approfittamento non può essere desunto sic et simpliciter dalla mera allegazione di una situazione di difficoltà economico-finanziaria della correntista e dalla misura elevata del tasso di interesse effettivamente praticatole.
Peraltro, al deficit allegativo si aggiungeva un'evidente carenza di ulteriori evidenze probatorie, neanche di valenza presuntiva.
In un rapporto di conto corrente bancario, per integrare l'usura cd. soggettiva sono richiesti un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata dall'agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo (valutazione su base oggettiva), nonché le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario (valutazione su base soggettiva), la cui prova incombe sulla parte che intende far valere il suo diritto restitutorio, chiamata a dimostrare in concreto sia la sproporzione degli interessi convenuti attraverso lo squilibrio contrattuale che, a vantaggio di una sola delle parti ed apprezzato in base al superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, incide sul sinallagma negoziale, sia la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12/09/2014, n.
19282).
Con l'effetto che la domanda va rigettata in difetto di idonea allegazione e prova della lamentata usura soggettiva.
In conclusione, tenuto conto del ricalcolo operato dal C.T.U. in applicazione dei criteri e principi sopra enunciati e secondo quanto accertato in giudizio, è emerso che il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario è pari ad € 49.868,53.
Considerati, poi, gli importi a debito della correntista riscontrati sui conti anticipi, pari a - € 3.991,08 sul conto n. 9173 e a - € 6.194,40 sul conto n. 1037, da detrarre in compensazione, risulta che il saldo finale del rapporto del conto corrente, al netto degli importi a debito, è pari ad € 39.683,05.
Pertanto, va condannata alla restituzione in favore della correntista Controparte_4
della somma di € 39.683,05 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
4. Non merita accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno svolta dalla correntista, mentre – come sopra si è già rilevato – i fideiussori sono privi di legittimazione in ordine alla pretesa riparatoria.
Sul punto, è sufficiente rilevare l'assorbente difetto di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente sofferto.
La società istante si limitava a chiedere riparazione del danno patrimoniale per l'impossibilità di utilizzo delle somme indebitamente addebitate dall'istituto bancario nell'attività di impresa.
Ora, in disparte la genericità già in punto di allegazione, l'attrice non provava alcuna forma di effettivo pregiudizio, dovendosi escludere un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale nel nostro ordinamento, ai fini risarcitori, rileva solo il c.d. danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Il difetto di prova dell'an della pretesa riparatoria svolta dalla società correntista comporta l'assorbimento del vaglio giudiziale in ordine al quantum, invero neanche quantificato dalla società istante.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. ha chiesto di ordinare alla banca convenuta di effettuare la Parte_1
corretta segnalazione del presente procedimento alla Centrale rischi.
Detta domanda, da intendersi invero rinunciata in quanto non richiamata espressamente nelle note conclusive autorizzate depositate il 17.09.2024, in ogni caso è infondata in quanto non è stata neanche documentata l'avvenuta erronea segnalazione, di cui la correntista ha chiesto la correzione.
6. L'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte attrice integra la ravvisabilità di profili di soccombenza reciproca atti a consentire la compensazione parziale delle spese processuali, nella misura ritenuta congrua di metà, mentre la restante parte (1/2) va posta a carico di come liquidata in dispositivo in Controparte_4
applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia secondo il criterio del decisum e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte attrice, i quali si sono dichiarati antistatari nell'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, sono poste in via definitiva a carico di in ragione della funzionalità dell'accertamento peritale Controparte_4 all'accoglimento, sia pure parziale, della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2139/2014 R.G. così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti di e della domanda con la Controparte_4
quale è stata chiesto di ordinare di effettuare la corretta segnalazione alla centrale rischi;
- dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto corrente ordinario n. 300313632; - dichiara l'inefficacia dei interessi usurari accertati come in parte motiva nei conti anticipi n. 09173 e n. 001037;
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna alla Controparte_4 restituzione in favore di della somma di € 39.683,05, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda sino al soddisfo;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Controparte_4
presente giudizio da parte attrice, che liquida – già parzialmente compensate per metà – in € 279,20 per spese vive ed in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di c.t.u. a carico di Controparte_4
Barcellona Pozzo di Gotto, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2139 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
, c.f. e p.iva.: , , nata a [...] il [...], c.f.:
[...] P.IVA_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f.: C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...], c.f.: C.F._2 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f.: C.F._3 CP_3
, tutti elettivamente domiciliati in Merì, via Dante, n. 119, presso C.F._4
lo studio dell'avv. Caterina Mostaccio che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti
Francesco Giunta e Giuseppe Giunta;
- attori -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi P.IVA_2
n.157, presso lo studio dell'avv. Alessandro Imbruglia, rappresentata e difesa dall'avv.
Tito Monterosso;
- convenuta – avente per OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
1. quale correntista, nonché , Parte_1 Parte_2 CP_1
e , quali fideiussori, convenivano in giudizio Controparte_2 CP_3 CP_4
esponendo che la predetta società aveva acceso tre rapporti di conto corrente con
[...]
la fusa per incorporazioni nella banca convenuta, e segnatamente Controparte_5
il rapporto di conto corrente n. 313632 (ex 73059 – ex 2301.80), il rapporto di conto corrente n. 2798 (ex 0091.73) e il rapporto di conto corrente n. 253480 (ex 49298 ex
1037).
Sulla scorta di una perizia di parte, gli attori lamentavano, quanto al rapporto n.
313632, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con riguardo a tutti i rapporti dedotti in giudizio l'applicazione di interessi usurari. Pertanto, parte attrice chiedeva di accertare per ciascuno dei rapporti di conto corrente l'applicazione di competenze non dovute per interessi anatocistici ed usurati, come quantificate nell'atto introduttivo del giudizio, di dichiarare inefficaci gli addebiti illegittimi e di condannare alla restituzione delle somme Controparte_4
indebitamente versate o, in subordine, di condannare la banca convenuta al pagamento di dette somme a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa. Gli attori chiedevano, altresì, la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_4
subito sub specie di danno emergente e lucro cessante da oltre interessi Parte_1
e rivalutazione, nonché di ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei rischi. Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nella resistenza di veniva espletata consulenza tecnica contabile, Controparte_4
le cui conclusioni erano rassegnate nella relazione depositata in data 30.04.2018.
Rigettata la richiesta di richiamo del C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Dopo reiterati differimenti ed assegnato il procedimento alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale n. 12/2024, veniva disposto il richiamo del C.T.U. con ordinanza del 18.12.2024. All'esito del deposito della relazione integrativa, le parti hanno concluso come da note scritte pervenute ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente va presa posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva articolata da nei confronti di , Controparte_4 Parte_2 CP_1
e , i quali hanno azionato il presente giudizio nella Controparte_2 CP_3
qualità di fideiussori della società correntista Parte_1 Premesso che è incontestato tra le parti la circostanza che Parte_2
, e si siano costituiti fideiussori della CP_1 Controparte_2 CP_3 correntista va osservato che l'art. 1945 c.c., attribuisce al fideiussore la Parte_1
facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella di incapacità.
Tale disposizione è espressione della necessaria accessorietà della fideiussione, carattere che ne individua l'identità causale imponendo che il fideiussore si trovi nella stessa posizione del debitore garantito con riguardo alle eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che investono il rapporto principale e, per l'effetto, l'obbligazione di garanzia, con esclusione della legittimazione ad agire in giudizio in capo ai fideiussori per far valere in giudizio diritto altrui (art. 81 c.p.c.) in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione, essendo in ipotesi esclusivamente legittimato il solo titolare dell'interesse leso.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'esclusione di una "sostituzione" da parte del soggetto fideiussore riguarda le azioni proponibili dal solo debitore principale nei confronti del creditore in quanto esperibili a tutela degli esclusivi interessi di questi e senza effetti riflessi sull'obbligazione garantita e, quindi, in quanto del tutto estranei alla propria sfera giuridica del garante. Il riferimento è, ad esempio, al difetto di legittimazione in capo ai fideiussori per la domanda di risarcimento del danno subito dal debitore principale incidente esclusivamente sulla sfera patrimoniale di questi, mancando quindi un valido titolo legittimante la sostituzione, con conseguente impossibilità per il garante personale ad agire in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/08/2003, n.12225; Cass. Civ., sez. I, 01/03/2010, n.4830).
Sulla base di ciò va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti del creditore, come pure della domanda con la quale è stata chiesto di ordinare alla banca convenuto di effettuare la corretta segnalazione alla centrale rischi, venendo in evidenza domande che investono esclusivamente la sfera giuridica della debitrice principale Parte_1 senza riflessi sull'obbligazione garantita e, quindi, con difetto di interesse in capo ai fideiussori, dell'interesse alla pronuncia in parte qua.
Per converso, con riguardo alla domanda di accertamento di inefficacia degli addebiti illegittimamente operati dall'istituto bancario convenuto, i fideiussori hanno un diretto interesse che consente loro di essere legittimati a promuovere la relativa azione in uno con il debitore principale. 3. Venendo al merito della domanda attorea, è stato chiesta la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti corrente dedotti in giudizio a titolo di interessi anatocistici e usurari, con condanna della banca al pagamento di dette somme.
La Società ha intrattenuto, con poi Parte_1 Controparte_5
i seguenti rapporti di conto corrente: dal 31/03/1990 al 28/02/2009 il Controparte_4
rapporto di conto corrente ordinario n. 230180, nonché i conti anticipi dal 30/09/1999 al
31/03/2007 il rapporto di c/c nr. 0091.73, dal 30/06/2005 al 30/09/2008 il rapporto di c/c nr. 001037.
3.1 Premesso – così prendendo posizione sull'eccezione di - che Controparte_4
l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto, se precludono ex art. 1832, comma 1, c.c. qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 05/05/2006, n.10376;
Cass. Civ., sez. I, 20/05/2016, n.10516; Cass. Civ., sez. I, 29/07/2009, n. 17679), con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 300313632, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi si evidenzia come sia stata applicata dall'inizio del rapporto fino alla data del 30/06/2000 una differente capitalizzazione, trimestrale per gli interessi passivi ed annuali per gli interessi attivi. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo CP_6
debitorio per tutta la durata del rapporto.
Entrando nello specifico, la capitalizzazione degli interessi altro non è che l'imputazione a capitale degli interessi maturati nell'arco di tempo di riferimento, con l'effetto che gli interessi così maturati e calcolati entrano a far parte della base di calcolo degli interessi maturandi nel successivo periodo di riferimento. Tale operazione, tuttavia, non è consentita indiscriminatamente, ma solo nei limiti fissati dall'art. 1283 c.c., che consente la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dal giorno della domanda giudiziale o in virtù di accordo posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi: la regola è, quindi, la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza semestrale e solo in presenza dei presupposti previsti dalla norma.
Il medesimo articolo fa, però, salvi gli usi contrari. Uso contrario idoneo a derogare al generale principio di cui all'art. 1283 c.c. è, pacificamente, l'uso normativo, presupponente sia l'elemento oggettivo della uniforme ripetizione di un determinato comportamento nello spazio e nel tempo sia l'elemento soggettivo della convinzione di osservare una norma giuridica.
Fino al 1999, in maniera pressoché costante, la giurisprudenza di legittimità riteneva che in questa categoria potesse rientrare anche l'art. 7 delle norme bancarie uniformi, configurante un meccanismo "asimmetrico" della capitalizzazione degli interessi: trimestrale per gli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
Nel 1999, invece, con l'intervento della Suprema Corte (Cass. Civ., 16/03/1999,
n. 2374) si è ribaltata la precedente prospettiva, sul presupposto che difetta, rispetto alle norme bancarie uniformi, il requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, con conseguente impossibilità di una qualificazione in termini di uso normativo. Ciò in quanto la previsione di una diversa chiusura dei conti attivi rispetto a quelli passivi determina uno squilibrio del meccanismo di capitalizzazione a carico del cliente che, pertanto, non può avvertire detta clausola come corrispondente ad una condivisa e legittima prassi, anche in considerazione dell'unilaterale predisposizione delle n.b.u. da parte dell'istituto di credito, senza nessuna possibilità per il cliente stesso di negoziarne il contenuto.
In forza di tali condivisibili argomentazioni, peraltro univocamente seguite dalla giurisprudenza successiva, deve affermarsi la nullità della clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale di quelli attivi, per violazione di norma imperativa.
Non può, inoltre, valere ad escludere tale nullità il fatto che la pattuizione contenuta nel contratto intervenuto tra le parti nel caso di specie risalga ad un periodo in cui la giurisprudenza ammetteva la legittimità della pratica bancaria della capitalizzazione degli interessi, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 4/11/2004, n.21095), difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi. Infatti, la giurisprudenza non è fonte normativa né può considerarsi, in sé, quale espressione dell'elemento soggettivo dell'uso normativo, senza contare che la copiosa serie di interventi giurisprudenziali sul punto, susseguitasi nel corso di tempo, può essere letta, al contrario, proprio come indice della percezione dell'ingiustizia della citata prassi, frutto della maggiore forza negoziale delle banche.
La capitalizzazione degli interessi passivi deve ritenersi illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come, infatti, chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9140; Cass. Civ., sez. I, 21/10/2019, n.26769), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. La delibera CICR, infatti, veniva emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte
Cost., sent. 17 ottobre 2000, n. 425). Il fatto che il potere regolamentare del CICR non sia stato messo in discussione dalla pronuncia di incostituzionalità non implica che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000. La delibera, infatti, è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, terzo comma, primo periodo, D.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha efficacia retroattiva) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, ovverosia colpite da quell'invalidità che lo stesso art. 25 aveva inteso "sterilizzare" (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti).
Peraltro, anche ritenendo non travolta dalla declaratoria di incostituzionalità la disciplina transitoria, può pervenirsi alle medesime conclusioni sopra raggiunte sulla base dell'applicazione della stessa delibera CICR, in quanto essa ha stabilito, per i contratti preesistenti, che: "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio".
Si è, tuttavia, precisato che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00".
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere approvate dalla clientela in modo espresso.
L'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in seguito all'emanazione della delibera CICR necessitava, quindi, di specifica pattuizione scritta tra e correntista, poiché costituiva una condizione peggiorativa della pozione del CP_6
correntista. Va, difatti, considerato che, prima della delibera CICR, poiché la clausola che prevedeva l'anatocismo era nulla, al rapporto non andava applicata nessuna capitalizzazione degli interessi. Pertanto, considerata la gravosità dei tassi di interesse a debito rispetto a quelli a credito del correntista, non si può sostenere che la reciprocità della capitalizzazione, ivi compresa quella a vantaggio del correntista, rispetto all'assenza di ogni capitalizzazione, non comporti un peggioramento, anche solo in astratto ed a prescindere dal concreto andamento del conto, delle condizioni, con conseguente necessità di acquisire il consenso espresso del cliente.
In tema, si è espressa la Suprema Corte affermando che, a mente dell'art. 7, comma
2 della delibera in questione, l'adeguamento contrattuale unilaterale è possibile solo qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate “il che non può mai darsi per le condizioni anatocistiche, ancorché bilaterali e paritarie, riferite agli interessi a debito del correntista. Questi, infatti, grazie alla predetta declaratoria d'illegittimità costituzionale, ha diritto alla totale esclusione dell'anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che tali nuove condizioni saranno da qualificare peggiorative rispetto alle precedenti. Non essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi dell'art. 7, comma 3 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una clausola anatocistica (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di legge” (Cass. Civ., sez. I, 17/02/2020,
n.3861).
Consenso che non può ritenersi insito nella non contestazione degli estratti conto ricevuti, poiché tale modalità non soddisfa il requisito di forma, richiesto per le pattuizioni relative ai contratti bancari.
Infatti, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.” (Cass. Civ., sez. I, 21/06/2021, n.17634).
Nella specie, il contratto dedotto in giudizio era stipulato anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, né vi è prova dell'adeguamento delle condizioni contrattuali, né dell'approvazione per iscritto della variazione contrattuale.
Va, dunque, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.
Alla nullità della clausola anatocistica consegue che gli interessi passivi devono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02/12/2010,
n.24418).
Infatti, poiché nel caso di specie, alla luce delle pattuizioni contrattuali, è evidente che il rapporto contrattuale prevedeva una diversa frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale) divenuta paritaria solo a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 e in mancanza di esplicita accettazione in forma scritta delle nuove condizioni da parte del correntista, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato ipotizzandosi la mancata applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto.
Pertanto, correttamente il C.T.U. calcolava l'ammontare del saldo dare-avere espungendo la capitalizzazione degli interessi passivi, anche tenuto conto delle somme indebitamente addebitate ma comunque prescritte secondo il mandato integrativo di cui all'ordinanza del 18.12.2024 e, quindi, con la verifica, dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (30.10.2014) se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra- fido o in assenza di fido, provvedendo in tal caso a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (30.10.2014) tenendo conto che i pagamenti operati dalla correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.24418/2010 cit.).
In tema di conto corrente bancario, infatti, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 16/10/2024, n.26867).
Quanto agli altri due conti anticipi, va richiamato quanto rappresentato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti ovvero che su detti conti non risultano rilevazioni di interessi anatocistici in ragione della tecnica contabile che li caratterizza in applicazione della quale il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze, ma anche di quelle relative al conto anticipi.
3.2 Venendo, poi, alla contestazione circa l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto, veniva lamentato il superamento del tasso soglia, nonché la configurabilità di un'usura soggettiva.
In tema, deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che "E avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (Cass. Civ., SS.UU., 19/10/2017,
n.24675).
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
In tale prospettiva non appare possibile valorizzare il carattere statico o dinamico del rapporto di riferimento onde assoggettare solo la prima tipologia all'assetto interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte.
L'unicità del dato normativo e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto precludono la possibilità di valorizzare l'usura c.d. sopravvenuta nei rapporti di conto corrente, che si ha quando il tasso originariamente pattuito diventi usurario successivamente alla stipula, salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originarie, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si
è in presenza di una "nuova" usura originaria.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, l'usura si presenta insuscettibile di venire in rilievo con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento della stipula con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario secondo le conclusioni cui è giunto il C.T.U., in difetto di contestazione sul punto ad opera delle parti.
Quanto ai conti anticipi, il consulente riscontrava il superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri: nel conto n. 09173 superamento tasso soglia nel trimestre III° trimestre 2005 (vedi tabella 1a) e nel conto n. 001037 superamento tasso soglia nel III°
Trimestre 2005 (vedi tabella 1b).
3.2.1 Quanto all'usura soggettiva, al di là delle generiche ed astratte argomentazioni giuridiche svolte nell'atto introduttivo, gli attori si limitavano semplicemente ad ipotizzare l'addebito di interessi soggettivamente usurari implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo, senza fornire adeguata dimostrazione dei presupposti costitutivi necessari per la configurazione della dedotta ipotesi.
Come è noto, lo stato soggettivo di approfittamento non può essere desunto sic et simpliciter dalla mera allegazione di una situazione di difficoltà economico-finanziaria della correntista e dalla misura elevata del tasso di interesse effettivamente praticatole.
Peraltro, al deficit allegativo si aggiungeva un'evidente carenza di ulteriori evidenze probatorie, neanche di valenza presuntiva.
In un rapporto di conto corrente bancario, per integrare l'usura cd. soggettiva sono richiesti un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata dall'agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo (valutazione su base oggettiva), nonché le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario (valutazione su base soggettiva), la cui prova incombe sulla parte che intende far valere il suo diritto restitutorio, chiamata a dimostrare in concreto sia la sproporzione degli interessi convenuti attraverso lo squilibrio contrattuale che, a vantaggio di una sola delle parti ed apprezzato in base al superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, incide sul sinallagma negoziale, sia la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12/09/2014, n.
19282).
Con l'effetto che la domanda va rigettata in difetto di idonea allegazione e prova della lamentata usura soggettiva.
In conclusione, tenuto conto del ricalcolo operato dal C.T.U. in applicazione dei criteri e principi sopra enunciati e secondo quanto accertato in giudizio, è emerso che il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario è pari ad € 49.868,53.
Considerati, poi, gli importi a debito della correntista riscontrati sui conti anticipi, pari a - € 3.991,08 sul conto n. 9173 e a - € 6.194,40 sul conto n. 1037, da detrarre in compensazione, risulta che il saldo finale del rapporto del conto corrente, al netto degli importi a debito, è pari ad € 39.683,05.
Pertanto, va condannata alla restituzione in favore della correntista Controparte_4
della somma di € 39.683,05 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
4. Non merita accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno svolta dalla correntista, mentre – come sopra si è già rilevato – i fideiussori sono privi di legittimazione in ordine alla pretesa riparatoria.
Sul punto, è sufficiente rilevare l'assorbente difetto di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente sofferto.
La società istante si limitava a chiedere riparazione del danno patrimoniale per l'impossibilità di utilizzo delle somme indebitamente addebitate dall'istituto bancario nell'attività di impresa.
Ora, in disparte la genericità già in punto di allegazione, l'attrice non provava alcuna forma di effettivo pregiudizio, dovendosi escludere un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale nel nostro ordinamento, ai fini risarcitori, rileva solo il c.d. danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Il difetto di prova dell'an della pretesa riparatoria svolta dalla società correntista comporta l'assorbimento del vaglio giudiziale in ordine al quantum, invero neanche quantificato dalla società istante.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. ha chiesto di ordinare alla banca convenuta di effettuare la Parte_1
corretta segnalazione del presente procedimento alla Centrale rischi.
Detta domanda, da intendersi invero rinunciata in quanto non richiamata espressamente nelle note conclusive autorizzate depositate il 17.09.2024, in ogni caso è infondata in quanto non è stata neanche documentata l'avvenuta erronea segnalazione, di cui la correntista ha chiesto la correzione.
6. L'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte attrice integra la ravvisabilità di profili di soccombenza reciproca atti a consentire la compensazione parziale delle spese processuali, nella misura ritenuta congrua di metà, mentre la restante parte (1/2) va posta a carico di come liquidata in dispositivo in Controparte_4
applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia secondo il criterio del decisum e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte attrice, i quali si sono dichiarati antistatari nell'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, sono poste in via definitiva a carico di in ragione della funzionalità dell'accertamento peritale Controparte_4 all'accoglimento, sia pure parziale, della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2139/2014 R.G. così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti di e della domanda con la Controparte_4
quale è stata chiesto di ordinare di effettuare la corretta segnalazione alla centrale rischi;
- dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto corrente ordinario n. 300313632; - dichiara l'inefficacia dei interessi usurari accertati come in parte motiva nei conti anticipi n. 09173 e n. 001037;
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna alla Controparte_4 restituzione in favore di della somma di € 39.683,05, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda sino al soddisfo;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Controparte_4
presente giudizio da parte attrice, che liquida – già parzialmente compensate per metà – in € 279,20 per spese vive ed in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di c.t.u. a carico di Controparte_4
Barcellona Pozzo di Gotto, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile