Articolo 122 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
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15 dicembre 1981
Art. 122. (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dal suo esercizio)

L' articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile .
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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