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15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 122. (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dal suo esercizio)
L' articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile .
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ".
L' articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile .
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ".
Commentari • 2
- 1. Corte Cost., 29 maggio 2020, n. 102https://www.iusinitinere.it/ · 1.9665527
[…] Il più preciso contenuto delle due pene accessorie in esame si ricava, a contrario, dalle disposizioni del codice civile dedicate alla «responsabilità genitoriale»: espressione con cui è stata sostituita – ad opera dell'art. 93, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) – la precedente formula «potestà dei genitori», che a sua volta aveva sostituito – per effetto dell'art. 122 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – il sintagma originario «patria potestà». […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/05/2020, n. 102Provvedimento: […] Il più preciso contenuto delle due pene accessorie in esame si ricava, a contrario, dalle disposizioni del codice civile dedicate alla «responsabilità genitoriale»: espressione con cui è stata sostituita – ad opera dell'art. 93, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) – la precedente formula «potestà dei genitori», che a sua volta aveva sostituito – per effetto dell'art. 122 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – il sintagma originario «patria potestà».Leggi di più...
- reati e pene·
- sottrazione e trattenimento di minore all'estero commesso dal genitore·
- prospettazione della questione incidentale·
- motivazione sulla rilevanza·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna·
- ammissibilità della questione·
- applicazione automatica della pena accessoria·
- irragionevolezza e violazione del diritto del minore a mantenere relazioni con entrambi i genitori·
- superfluità di una ulteriore descrizione della fattispecie di causa·
- thema decidendum·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello costituzionale.·
- natura pattizia, e non consuetudinaria, del parametro evocato·
- presupposti del giudizio a quo