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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3850/2024 R.G. sul ricorso depositato il 24/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Piccolo Domenico) Parte_1 nei confronti di ( contumace ) Controparte_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze impugnate.
Condanna parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e, visto l'art. 133 dpr 115 /02, dispone che il pagamento della predetta somma sia eseguito in favore dello Stato.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma
SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: CP_
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato dall' di Reggio Calabria nei confronti del Sig. con le Ordinanze - ingiunzione sopra riportate per decorso del termine Parte_1 decadenziale ex art. 14, L. 689/1981;
- per l'effetto, dichiarare nulle, annullare o, comunque, privare di effetto alcuno le suddette
Ordinanze
- ingiunzione nonché tutti gli atti antecedenti e presupposti.
Con vittoria di tutte le spese del giudizio. 1 Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento dei seguenti atti, tutti emessi a titolo di sanzione amministrativa per asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali:
1) Ordinanza - ingiunzione n.OI -002101824, relativa ad atto di accertamento
.6700.28/10/2019.0385560 riferito all'anno 2016, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 4.180,00
2) Ordinanza - ingiunzione n.OI -001716927, relativa ad atto di accertamento
.6700.17/05/2019.0181651 riferito all'anno 2017, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 6.907,50
3) Ordinanza - ingiunzione n.OI -002076482, relativa ad atto di accertamento
.6700.28/10/2019.0385563 riferito all'anno 2018, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 4.326,00
L' restava contumace. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
L'opposizione è tempestiva atteso che le ordinanze notificate tutte il 25.6. 2024 ed opposte entro
30 giorni.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione del termine di 90 giorni di cui all'art 14 comma 2 della Legge 689/81 , secondo le ordinanze ingiunzione risulta :
con accertamento notificato il 22.6.2018 per la OI -002101824 annualità 2016
con accertamento notificato il 17.5.2019 per la OI -001716927 annualità 2017
con accertamento notificato il 28.10. 2019 per la OI -002076482 annualità 2018
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
2 Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame.
CP_ L' – restando contumace - nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni dalle inadempienze
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 28.10.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze impugnate.
Condanna parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e, visto l'art. 133 dpr 115 /02, dispone che il pagamento della predetta somma sia eseguito in favore dello Stato.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma
SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: CP_
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato dall' di Reggio Calabria nei confronti del Sig. con le Ordinanze - ingiunzione sopra riportate per decorso del termine Parte_1 decadenziale ex art. 14, L. 689/1981;
- per l'effetto, dichiarare nulle, annullare o, comunque, privare di effetto alcuno le suddette
Ordinanze
- ingiunzione nonché tutti gli atti antecedenti e presupposti.
Con vittoria di tutte le spese del giudizio. 1 Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento dei seguenti atti, tutti emessi a titolo di sanzione amministrativa per asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali:
1) Ordinanza - ingiunzione n.OI -002101824, relativa ad atto di accertamento
.6700.28/10/2019.0385560 riferito all'anno 2016, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 4.180,00
2) Ordinanza - ingiunzione n.OI -001716927, relativa ad atto di accertamento
.6700.17/05/2019.0181651 riferito all'anno 2017, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 6.907,50
3) Ordinanza - ingiunzione n.OI -002076482, relativa ad atto di accertamento
.6700.28/10/2019.0385563 riferito all'anno 2018, con cui è stato ordinato il pagamento della CP_2 somma di € 4.326,00
L' restava contumace. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
L'opposizione è tempestiva atteso che le ordinanze notificate tutte il 25.6. 2024 ed opposte entro
30 giorni.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione del termine di 90 giorni di cui all'art 14 comma 2 della Legge 689/81 , secondo le ordinanze ingiunzione risulta :
con accertamento notificato il 22.6.2018 per la OI -002101824 annualità 2016
con accertamento notificato il 17.5.2019 per la OI -001716927 annualità 2017
con accertamento notificato il 28.10. 2019 per la OI -002076482 annualità 2018
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
2 Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame.
CP_ L' – restando contumace - nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni dalle inadempienze
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 28.10.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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