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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 9 giugno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTA GIUDICINI e dall'Avv. BONCIMINO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ASTERIA MARIA TERESA e Avv. ENZO PERRELLA, elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 15 disporre che il signor contribuisca al mantenimento della moglie con un assegno divorzile di Parte_1 importo mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla domanda;
2. rigettare le istanze economiche avanzate da parte resistente poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che inammissibili in quanto tardive. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Confermare che il ricorrente Sig. provveda a corrispondere, a titolo di assegno divorzile per Parte_1 il mantenimento della Sig.ra , l'importo statuito nel giudizio di separazione con provvedimento di CP_1 omologa del 17.12.2013 di € 2.400, oggi rivalutato in euro 2.882,40, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o a quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9 giugno 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario in data 05/08/1968 nel Comune di Desio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Desio Anno 1968; atto n. 95; parte II;
serie A e successivamente trascritto anche presso i registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate Anno 1968; atto n. 73; Parte II Serie B) con , dalla cui CP_1 unione sono nate le figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe autonome ed PE Per_2 autosufficienti economicamente e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del
11.12.2013 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 17.12.2013, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, anche come provvedimenti provvisori ed urgenti, di porre a suo carico un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 500,00 al mese.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio con memoria difensiva aderiva alla domanda sullo status con richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava, altresì, che il sig. venisse Pt_1 condannato a corrispondere alla RA un importo a titolo di assegno di assegno divorzile come statuito CP_1 in sede di separazione nella misura di 2.400 € rivalutato ad oggi pari a € 2.837,00 e, in via riconvenzionale, condannare lo stesso a corrispondere alla RA la somma di euro 200.000 in un'unica soluzione e in alternativa rideterminare l'assegno divorzile nella misura di 4.200 € al mese.
Depositate in seguito dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 14 novembre 2023, ove il Giudice
Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti.
All'esito il difensore dell'attore si riportava al ricorso non avendo formulato istanze istruttorie, riservandosi di valutare con l'assistito di offrire un importo più alto rispetto a quello offerto in ricorso.
pagina 2 di 15 I difensori della parte convenuta insistevano nelle domande e nelle istanze istruttorie chiedendo accertamenti di polizia tributaria su redditi, patrimoni e conti corrente direttamente o indirettamente intestati all'attore, anche per il tramite della figlia ritenendo che lo stesso potesse contare su ulteriori introiti, con verifica dei conti PE su cui lo stesso ha la firma e acquisizione della documentazione contabili della società e della figlia medesima.
Chiedevano, quindi, che venissero emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione e con importo più alto anche all'esito dell'istruttoria e degli accertamenti richiesti. Il difensore dell'attore contestava la richiesta di accertamenti di polizia tributaria ritenendo la richiesta esplorativa.
Dopo discussione su ipotesi conciliative, i difensori della convenuta dichiaravano che sarebbero stati disponibili di accettare un assegno divorzile nella misura rideterminata di euro 1.800,00, con riserva di trattare sugli arretrati. Il difensore dell'attore si riservava di valutare la proposta insieme al proprio assistito. Le parti chiedevano, pertanto, un termine per verificare se fosse stato possibile trovare un accordo con rinvio dell'udienza ancora ex art. 472 bis. 11 c.p.c., udienza sostituita ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice Delegato, dato atto di quanto sopra, vista la richiesta di entrambe le parti, essendo emerse possibilità conciliative, rinviava la causa, per verificare le possibilità conciliative emerse, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte autorizzate, entro il 12 dicembre 2023, con invito alle parti a depositare, in caso di accordo, istanza congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., altrimenti con riserva all'esito di ogni ulteriore provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Con provvedimento del 13 dicembre 2023, il Giudice Delegato, lelle le note di trattazione scritta delle parti, rilevato che parte attrice aveva depositato unitamente alle proprie note anche dei documenti nuovi su cui era necessario instaurare il contraddittorio, al fine di per garantire a parte convenuta di interloquire sui documenti prodotti e ad entrambe di precisare le rispettive domande e istanze, rinviava l'udienza sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 8 febbraio 2024.
In data 8 febbraio 2024, il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritte delle parti, pronunciava il seguente provvedimento ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Sentite le parti con i rispettivi difensori all'udienza davanti al Giudice Onorario il 10 ottobre 2023 e all'udienza del 14 novembre 2023 davanti al Giudice Delegato, all'esito della quale parte convenuta, in un'ipotesi conciliativa, dichiarava di essere disponibile ad accettare un assegno divorzile nella misura come rideterminata di € 1.800,00, con riserva di trattare sugli arretrati esistenti e il Giudice, su richiesta delle parti, essendosi parte attrice riservata di valutare tale offerta conciliativa, rinviava all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 12.12.2023.
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 12.12.2023.
Lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c,. depositate dalle parti in data 8.02.2024 , stante il rinvio per i medesimi incombenti all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 8 febbraio 2024 per
l'integrazione del contraddittorio sui documenti prodotti da parte attrice.
pagina 3 di 15 Rilevato che le parti, nelle ultime note scritte, hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo e nel riportarsi ai propri atti, parte attrice in un'ottica conciliativa ha dichiarato di potere corrispondere alla moglie un importo mensile di € 1.000 mensili a far tempo dal novembre 2023 con rinuncia della controparte agli arretrati sin qui maturati insistendo nelle domande in atti, mentre parte convenuta ha ribadito di potere accettare, a fini conciliativi, un importo mensile come assegno divorzile come rideterminato di € 1.800,
insistendo nelle domande in atti e nelle istanze istruttorie.
Rilevato, più nello specifico, che le parti si sono unite in matrimnio il 5.08.1968, che dalla loro unione sono nate le figlie (il 14.06.1969) ed (il 5.08.1970) e che, in seguito, si sono separate con verbale di PE Per_2 separazione consensuale del 11 dicembre 2013 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 17 dicembre
2013 con cui avevano pattuito, per quel che qui rileva, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito con il versamento della somma di € 2.400 (con prima rivalutazione da gennaio 2014, pari alla somma come attualizzata ad oggi di € 2.837), il versamento di vari importi per i titoli ivi indicati (€ 10.000 per un furto subito, € 30.000 per arretrati di mantenimento, € 150.000 a definizione del procedimento di separazione e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Osservato, altresì, come risulta dalle allegazioni e dalla documentazione, come le parti medesime siano state coinvolte anche con le figlie, peraltro rispettivamente in due gruppi contrapposti, in vari contenziosi di carattere economico che, se ne hanno inasprito i toni, appaiono francamente non rilevanti nel presente giudizio se non per offrire una cornice utile per inquadrare la presente vicenda dal punto di vista strettamente economico, unico qui rilevante.
Osservato, inoltre, come non si discuta dell'an dell'asssegno di mantenimento/di divorzio per la moglie, su cui le parti non discutono, ma bensì del solo quantum, richiedendo il marito di versare alla moglie la somma inferiore nella misura € 500 al mese (somma dal medesimo autoridotta che sta versando da aprile 2023 dopo un periodo peraltro in cui ha omesso del tutto il pagamento dell'assegno) ovvero a fini conciliativi l'importo di €
1.000 con rinuncia agli arretrati;
la moglie richiedendo la conferma della somma come attualizzata ad oggi pari
a € 2837, per poi chiedere in via riconvenzionale un deciso aumento a € 4200 oltre a somme da versarle (invero non si capisce a quale titolo) ovvero di prestazione una tantum, avendo da ultimo in sede di udienza e in seguito dichiarato che avrebbe accettato la minore somma di € 1.800 a fini concliativi.
Osservato come i dati di cui si lamenta il sig. posti a fondamento della sua sostanziale riduzione Pt_1 dell'assegno divorzile, risultano dimostrati, se pur però solo in parte e con le precisazioni di cui infra, dai documenti reddituali prodotti e dalle allegazioni, atteso che parte rilevante dei suoi introiti - oltre alla pensione di cui ancora adesso gode per € 2.600 netti mensili su 12 mensilità - erano costituiti in primo luogo da uno stipendio ricevuto dal per cui svolgeva fino al 2021 incarico di responsabile di officina di cui CP_3 invero non ricordava l'importo. Solo in seguito, con le note scritte depositate il 12.12.2023, ha riferito di non essere mai stato assunto (non avendo quindi mai ricevuto TFR) e di aver ricevuto da tale Società solo degli emolumenti trimestrali fino al 2021, quando ha smesso di lavorarci a causa di probemi di salute (avendo subuto un ictus), riferendo poi di ricoprire vista anche l'età (ha 80 anni) solo la carica formale di Presidente del
pagina 4 di 15 Consiglio di Amministrazione senza avere formalmente più alcuna mansione operativa, (sebbene nella stessa udienza del 14 novembre 2023 avesse riferito di andare spesso in officina, senza poter però lavorare a dispetto di quanto riferito dalla moglie che aveva riferito di essere a conoscenza dai dipendenti che il marito continuasse
a lavorare in officina). Con le medesime note scritte depsitate il 12.12.2023 la difesa ha prodotto inaspettamente
(sub doc 43) raccmandate AR datate 6.11.2023 inviate a soggetti terzi (ragionevolmente a dipendenti) in cui il legale rappresentante comunicava l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attvtità del
al 31.12.2023, di cui nulla era stato però indicato o anche solo accennato in udienza. Il sig. CP_3 Pt_1 oltre a tali introiti, poteva contare poi in precedenza anche su redditi ricevuti dalla Società F.LI GO AS, di cui aveva il 40% delle quote (30% ciasuna le figlie), società adesso pacificamente liquidata anche a seguito di una causa intentata da parte della figlia per atti di mala gestio, riconosciuti da sentenza passata in Per_2 giudicato, che ha portato poi alla liquidazione della somma residua, circa € 1.4000.000, suddivisa tra lo stesso
e le figlie ed Quest'ultima poi, per il tramine di una società, con il di lei Parte_1 PE Per_2 marito e figlio, ha acquistato l'officina del e il salone di vendita di macchine del medesimo CP_3
in precedenza di proprietà della (con affitti che venivano pagati dalla alla CP_3 Parte_2 CP_3
); la LL era anche proprietaria di un immobile a Camaiore, poi acquistata dalla figlia Parte_2 Pt_1
, di cui il padre ha l'usufrutto e dove ha la residenza, vivendo in parte anche in un'altra casa della PE figlia a Milano;
è anche l'AU della (di cui si riferisce oggi la cessazione dell'attvità PE CP_3 senza però che sia stata ben indicata la motivazione) con 10 dipendenti, di cui detiene il 50% delle quote unitamente al di lei figlio. In sede di udienza di novembre 2023 invero il sig. oltre a non essere stato in Pt_1 grado di precisare lo stipendio in concreto ricevuto in precedenza dalla società (che poi ha CP_3 corretto, riferendo di attività svolta per tutto il periodo in via autonoma), non ha saputo riferire degli emolumenti percepiti in precedenza dalla F.LI GO fino alla liquidazione della società. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla parte attrice, nello specifico dal 730/2020 risulta aver percepito un reddito lordo complessivo di € 170.106 (di cui € 44.019 da pensione e € 25.702 dal gruppo;
dal 730/2021 risulta un Pt_1 reddito complessivo lordo di € 65.074 (di cui € 44.102 da pensione e € 11.649 dal gruppo;
dal 730/2022 Pt_1 risulta un reddito complessivo lordo di € 319.563 (di cui € 44.1239 da pensione e € 18.058 dal gruppo;
Pt_1 agli atti è stato poi prodotto 730/23 (con successiva attestazione di ricezione) da cui risulta un reddito complessivo lordo di € 46.808 (solo costituito da pensione).
Rilevato come al di là delle considerazioni tecniche e delle allegazioni della difesa di parte attrice in ordine alla circostanza che i redditi provenienti dalla F.LLi GO trattandosi di società di persone e non di capitali sono stati imputati pro quota ai soci senza che ciò corrisponda necessariamente al reddito effettivamente conseguito dal socio e pur tenuto conto della elevata oscillazione del reddito ricavabile dagli ultimi redditi prodotti con redditi anche molto elevati come risultanti dal PF 2022, certamente la società F.LI GO è pacificamente liquidata e pertanto non genera redditi, se pure le parti si sono, come detto, suddivisi il ricavato della lquidazione, avendo la parte dichiarato di aver ricevuto € 400.000 (€ 200.000 netti), utilizzati in parte come oggetto di compensazioni con debiti contratti con le figlie e in parte per la polizza vita del valore di € 110.000;
pagina 5 di 15 ha riferito poi di aver venduto a la casa di Lentate per un importo di € 300.000 (manca contratto) che PE ha riferito di non aver incassato, per aver compensato o e reintegrato con somme dovute alla medesima.
Rilevato come, di contro, la RA che aveva ricevuto nel 1993 la cessione della quota del 50% della CP_1 casa ex coniugale, una villetta a tre piani a Limbiate, ha in seguito deciso di vendere la casa al corrispettivo di
€ 380.000 (sebbe parte attrive contesti la vendita ad un prezzo più basso del valore di mercato), andando a vivere in una casa in locazione con canone di € 626 e € 100 circa di spese;
la stessa ha dichiarato di aver dovuto attingere a tali riparmi anche perché il marito per molto tempo non le ha più corrisposto l'assegno e da aprile 2023 le versa soltanto € 500 al mese;
ha comunque potuto contare anche su somme alla medesima versate in sede di separazione consensuale a definizione di tutte le questioni tra le parti medesime.
Osservato, pertanto, che alla luce di tutti i dati sopra evidenziati, allo stato, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, fatti salvi gli esiti degli accertamenti che verranno disposti in qusta sede su istanza di parte convenuta, apprezzata comunque una riduzione certamente della capacità patrimoniale ed economica della parte attrice, se pur lo stesso può certamente ancora contare oltre su un emolumento pensionistico stabile anche sugli emolumenti e/o sui compensi elevati in precedenza elargiti in suo favore, come peraltro dimostrato anche dalle importanti elargizioni fatte in favore della figlia , che peraltro risultava fino a pcoo tempo PE fa gestire la (se pur attualmente risulti cessata senza che però sia stata offerta alcuna spiegazione) CP_3
e con la quale sembrano esserci ancora importanti e non del tutto chiari rapporti di dare e avere (anche in relazione al ricavato della vendita della casa di Lentate sul che sarebbe stata interamente girata alla CP_4 figlia per sanare non meglio precisati debiti con la stessa) e avendo anche avuto la possibilità di contrarre una polizza, considerato anche lo stesso non sostiene neppure oneri locativi godendo di un usufrutto su una casa di proprietà sempre della figlia e quando viene a Milano abita nella casa della stessa, a fronte invece di PE un onere locativo che la RA deve ancora sostenere, anche alla luce anche delle richisste/offerte a fini concliativi, pare equo e congruo rideterminare l'assegno in questa fase ancora di mantenimento, nella somma di
€ 1.600,00 al (annualmente rivaltabile con indice istat), tenuto conto che trattasi di somma lorda su cui
l'onerato deve pagare le imposte e che l'obbligato può dedurre, ciò con decorrenza dal mese di novembre 2023, quando si è svolta l'udienza di comparizione davanti al Giudice Delegato.
Osservato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie negli atti e nelle memorie nel rispetto degli artt.
473 bis. 17 e 19 c.p.c..
Rilevato, invece, che la richiesta di parte convenuta di espletare indagini per il tramite della Polizia Tributaria appare meritevole di accoglimento, atteso che debbono essere meglio chiariti i redditi, il patrimonio, i beni mobili e immobili di cui lo stesso dispone direttamente o indirettamente, in mancanza peraltro di allegazioni precise in alcuni casi finanche contraddittorie e in assenza di documentazione completa, essendo evidenti ancora i rapporti di cointeressenza con la società e con chi la amministra perlomeno fino alla CP_3 riferita cessazione, secondo quanto meglio indicato in dispositivo con rinvio dell'udienza per esame della documentazione acquisita, con riserva di ulteriore trattazione nel prosieguo e di fissare in seguito udienza di rimessione della causa al Collegio;
pagina 6 di 15 Osservato che è stata, altresì, chiesta da parte attrice la pronuncia di sentenza parziale sullo status, per cui la causa deve essere rimessa al Collegio limitatamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione davanti al Giudice Delegato all'udienza che di seguito verrà fissata;
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Ridetermina l'assegno di mantenimento posto a carico di nella misura di € 1.600,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) da versare, con decorrenza dal mese di novembre 2023 alla RA;
CP_1
2) Dispone - in accoglimento dell'istanza istruttoria di parte convenuta - procedersi a indagine di Polizia
Tributaria tramite accesso anche alle Banche dati dell'Anagrafe tributaria, dell'Anagrafe dei rapporti finanziari
e a tutte le ulteriori Banche dati, in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di: Parte_1
nato a [...] in data [...] (codice fiscale residente anagraficamente
[...] C.F._1 in Camaiore via Papini n. 5 e domiciliato a Milano presso l'abitazione della figlia , con CP_5 particolare riguardo ai seguenti profili:
- accertamento dei redditi effettivi, del patrimonio e delle disponibilità economiche facenti capo al predetto, personalmente o per il tramite di società, con acquisizione e disamina delle dichiarazioni dei redditi aggiornate,
e con accertamento della titolarità o contitolarità di beni mobili registrati o immobili ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione della banche dati in uso al Corpo e sul concreto tenore di vita oltre che sulla compatibilità dello stesso con i redditi dichiarati;
- individuazione di tutti gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui il destinatario del provvedimento intrattiene rapporti continuativi, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali e conseguentemente indicazione di tutti i conti correnti e depositi bancari/postali, di conti o depositi per i quali egli ne sia intestatario come persona fisica e/o cointestatario o ne abbia la delega, anche esteri, procedendo ad acquisire estratti conto e movimenti con il saldo finale relativo agli ultimi tre anni (riferiti a conti correnti / rapporti diversi e ulteriori rispetto al c/c n. 03479/1000/0003012 presso Banca Intesa San Paolo con documentazione già prodotta in atti);
- accertamento della disponibilità di beni di terzi (appartamenti/ automobili/ natanti) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi simbolici ovvero intestati a famigliari e conviventi);
- la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, fondi d'investimento, titoli di stato, obbligazioni;
la gestione di attività d'impresa/ societaria /immobiliare (anche in via indiretta o per il tramite di terzi) individuandone la compagine sociale e gli utili ricavati;
le cariche societarie ricoperte e gli emolumenti derivati per singolo anno negli ultimi tre anni;
l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a queLI dichiarati;
la congruità del tenore di vita del medesimo con i redditi dichiarati;
3) Demanda l'espletamento dell'indagine al Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di Milano, con facoltà di subdelega, con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche bancario, ritenuto necessario
pagina 7 di 15 od utile nonché ad estrarre copia degli atti.
4) Dispone che l'esito dell'indagine sia fatta pervenire a questo Ufficio, in busta chiusa con l'indicazione del numero del procedimento e del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato entro il 17 GIUGNO 2024;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato stanze istruttorie nei termini di cui agli artt. 473 bis. 17 e 19
c.p.c.;
6) Rinvia all'udienza per ulteriore trattazione con esame della documentazione a acquisita, udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c entro il 10 LUGLIO 2024, con riserva di ulteriore trattazione nel prosieguo e di fissare in seguito udienza di rimessione della causa al Collegio;
7) Rimette la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione davanti al
Giudice Delegato all'udienza fissata al punto che precede. “
Il Giudice Delegato, con il citato provvedimento emesso, rimetteva pertanto gli atti al Collegio per la pronuncia parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesta da parte attrice, con riserva di riferire in camera di consiglio.
In data 15 febbraio 2024, veniva pronunciata sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui confermava quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. sopra riportata per l'ulteriore corso e trattazione del procedimento.
In data 2 luglio 2024 pervenivano dalla Guardia di Finanza Gruppo Viareggio gli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria disposte su parte attrice.
Con provvedimento del 11 luglio 2024 il Giudice viste le note di trattazione scritta depositate dalla parti e ritenuta la causa matura per la decisione procedendo ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. sostituiva l'udienza di rimessione della causa in decisione con note scritte da effettuarsi entro il 22 gennaio 2025 assegnando alle parti i termini normativamente previsti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della relative comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025, lette le note scritte delle parti e i relativi scritti conclusivi, rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sull'unica domanda su cui verte il presente giudizio ovverosia la determinazione dell'assegno divorzile da riconoscersi alla SIa non essendovi neppure contestazione sull'an. CP_1
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di assegno divorzile, unico aspetto rimasto controverso nel presente giudizio, dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo pagina 8 di 15 Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti anche per il tramite delle indagini della Guardia
di Finanza e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 15 febbraio 2024 sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024.
Sull'assegno divorzile
L'oggetto della contesa verte sul quantum dell'assegno divorzile che deve essere riconosciuto alla SIa CP_1 non essendovi infatti alcuna contestazione relativamente all'an del titolo e sulla spettanza del diritto della stessa a ricevere tale contribuzione che è pacificamente riconosciuto anche dal SI Pt_1
Ciò detto occorre rammentare alle parti il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre
2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in
pagina 9 di 15 particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune,
e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento e, venendo al caso in esame, va premesso che con il puntuale provvedimento provvisorio ex art. 473 bis 22 c.p.c. che qui si richiama, rilevata la riduzione documentata dei redditi dello veniva rideterminata la misura della contribuzione posta a suo carico, avente Pt_1 in quella fase ancora natura di assegno di mantenimento, da euro 2.400,00 (oltre rivalutazione) ad euro 1.600,00 mensili.
Si riteneva, altresì, opportuno effettuare più approfonditi accertamenti sulla complessiva situazione economico patrimoniale delle parti che appariva nel complesso poco chiara e caratterizzata da una forte interconnessione tra le vicende societarie delle due società di famiglie e altrettanto complesse vicende familiari che avevano portato pagina 10 di 15 anche a diversi contenziosi giudiziali tra i membri della famiglia divisi in due gruppi contrapposti, da un lato e la figlia e dall'altro la la figlia Pt_1 PE CP_1 Per_2
Diverse sono state infatti le operazioni finanziarie e patrimoniali effettuate a cui i membri della famiglia hanno dato luogo nel corso degli anni e che hanno generato oltra ad una rilevante conflittualità familiare anche diversi e rilevanti spostamenti di ricchezza da una parte all'altra; cessione di quote societarie (v. ad. es doc 24 fascicolo parte convenuta), cessione di crediti infra-familiari (v. ad. es. doc. 16 fascicolo parte attrice), scritture private, trasferimenti di denaro in conto corrente per importi anche rilevanti di cui non sempre è chiara la causa giustificativa, ricorrenti versamenti di assegni in conto corrente, operazioni mobiliari (eclatante è il caso della macchina Ferrari che la RA ha venduto al marito e che questi ha rivenuto ad una delle due sue società CP_1
e poi questa a terzi per una somma quasi triplicata) ed immobiliari ( non da ultimo la compravendita commerciale tra il signor e la figlia a tacitazione di pregressi e non spiegati debiti) sono solo Pt_1 PE alcune delle operazioni che in considerazione del carattere ricorrente con cui venivano poste in essere hanno finito per generare una probabilmente al tempo ricercata commistione tra patrimoni sociali e familiari che è oggi di difficile scindibilità; o che, per meglio dire, le parti non hanno inteso rendere qui distinguibili avendo tutti i componenti del nucleo familiare, e anche la stessa RA , comunque a suo tempo beneficiato di una tale CP_1 gestione delle risorse familiari e societarie.
Questioni su cui le parti si sono pure lungamente spese nei rispettivi atti ma che va premesso qui rilevano del tutto marginalmente e solo nella misura in cui possono offrire una cornice utile ad inquadrare la vicenda dal punto di vista economico e per potersi desumere dati ed indicatori sulle potenzialità economiche delle parti ai fini delle determinazione del quantum dell'assegno divorzile, unico punto qui rilevante.
Effettuata tale premessa, dalla documentazione depositata dalle parti, invero sotto molti aspetti parziale ed incompleta soprattutto per quel che riguarda parte convenuta, nonché da quella della Guardia di Finanza delegata delle indagini, è emerso complessivamente quanto segue.
Il SI oggi 81 enne e pur in pensione dal 2005 sino al 2021 ha continuato ad essere lavorativamente Pt_1 attivo ed a percepire cumulativamente, oltre ai redditi da pensione, anche redditi da partecipazione societaria e da lavoro autonomo. Dall'anno di imposta del 2022 invece ha iniziato a percepire unicamente redditi di fonte pensionistica e per un importo mensile netto di circa euro 2.600,00 rimasto costante negli anni. Difatti, entrambe le società attorno alle quali è gravitata la sua vita lavorativa sono oggi cessate, una la F.LI GO S.a.S è già stata anche liquidata, mentre l'altra, la è, invece, attualmente in fase di liquidazione. Vari sono i Controparte_6 ruoli che ha rivestito all'interno delle due società; della né è stato infatti socio dapprima per Controparte_6 una quota del 40% acquisita a seguito di cessione di quote sociali infra familiari ( v. doc 24 fascicolo parte convenuta) e poi del 3,75% che ha definitamente ceduto il 28.11.2022 per l'importo di euro 6.000,00 ( v. all. 4 report indagini Guardia di Finanza); ne è stato anche Presidente del Consiglio d'amministrazione e con potere quindi di autodeterminazione dei relativo compensa ( v. ad. es. doc. 42 fascicolo parte attrice, verbali assembleari del 2019 e del 2020); e responsabile tecnico di officina, attività quest'ultima che, diversamente da quanto era stato lasciato intendere, è sempre stata esercitata in via autonoma e non subordinata e con emolumenti pagina 11 di 15 percepiti trimestralmente. Ad ogni modo la società risulta oggi in liquidazione a seguito di cessazione dell'attività avvenuta il 31 dicembre 2023; la visura aggiornata acquisita dalla guardia di finanza dà, infatti, conto dell'attuale stato di liquidazione della società. (v. doc. 43 e all.4 indagini Guardia di Finanza).
Pacificamente cessata è poi anche l'altra società di familgia, la F.LI GO AS di cui il SI ne è stato Pt_1 socio per il 40% delle quote (30% ciascuna le figlie). La società come era stato già dettagliatamente ricostruito dal Giudice Delegato, anche a seguito di una causa intentata dalla figlia per atti di mala gestio Per_2 riconosciuti da sentenza passata in giudicato, è stata liquidata per la somma complessiva di circa euro
1.4000.000, importo poi che è stato suddiviso tra le due figlie e lo stesso che ne ha percepito euro 400,000 Pt_1
(euro 2.000,000 netti) poi utilizzati in compensazione con debiti contratti con le figlie ed in parte per la polizza vita di cui infra si dirà. La società risulta comunque formalmente cancellata alla data 12.05.2022 (v. visura indagini Guardia di finanza).
In conseguenze delle vicende societarie a livello reddituale così riassunte le sue entrate sono quindi oggi rappresentate dai redditi pensionistici. Qui richiamati i dati fiscali già analizzati per agli anni di imposta del
2019, del 2020 e del 2021 e riferiti a periodo in cui cumulava ai redditi da pensione per importi sempre Pt_1 analoghi, anche redditi da partecipazione societaria (riquadro RH) e da lavoro autonomo (riquadro RR dei P.F.), dall'anno di imposta del 2022 la sua unica fonte di reddito dichiarata è rappresentata dalla pensione per un totale annuo di euro 44.898,00 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro 2.600,00 (v. P.F. 2023). Manca però e non è stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2023; neanche quella del 2024.
Non v'è dubbio quindi che sotto l'aspetto squisitamente reddituale il SI abbia subito una contrazione Pt_1 dei propri redditi per effetto delle vicende societarie rispetto agli anni precedenti. (v. confronto tra dichiarazioni dei redditi anni di imposta 2019, 2020 e 2021 con P.F. 2023), come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Dal punto di vista invece della sua complessiva situazione economica patrimoniale vanno tenuti in considerazione gli altri fattori che su di essa incidono e che la connotano comunque in termini di solidità e stabilità.
Il SI infatti, non è gravato da alcun onere abitativo essendo sempre titolare del diritto di usufrutto Pt_1 sull'abitazione ove vive a Camaiore di proprietà della figlia (prima di proprietà della F.LI GO e alla PE medesima ceduta).
È titolare poi di un conto corrente Intesa San Paolo di cui non sono stati offerti in giudizio gli estratti aggiornati;
ha recentemente investito nel novembre del 2022 la somma complessiva di euro 110.000,00 in tre distinte polizze sulla vita “Prodotto domani” di intesa San Paolo che generano rendimenti;
è altresì emerso dalle indagini della Guardia di Finanza che, oltre al conto corrente di cui si è detto, il SI era titolare anche di delega Pt_1 ad operare su un altro conto corrente sempre di Intesa San Paolo intestato a soggetto terzo e di cui nulla era stato riferito in precedenza, delega che poi, con sorprendente tempestività, è stata revocata in data 29 febbraio 2024, pochi giorni dopo i provvedimenti provvisori del 8 febbraio 2024. Risulta poi aver prestato garanzia personale pagina 12 di 15 fideiussoria su un conto corrente intestato a terzi presso Banca Intesa per euro 400 mila, peraltro, di assai recente apertura (in data 08.03.2024); risultano poi ancora in essere rapporti di reciproca garanzia con la società Gruppo
GO in liquidazione anche qui per importi decisamente non irrilevanti (v. report Guardia di Finanza).
Diverse sono poi anche i trasferimenti di denaro in operazioni di conto corrente e le elargizioni alla figlia
(anche in relazione al ricavato della vendita della casa di Lentate sul girato alla figlia) che PE CP_4 vengono giustificati nell'ambito di non meglio precisati rapporti di debito/credito riconducibili alle pregresse vicende societarie che per quanto qui non rilevanti sicuramente offrono però una panoramica sulle sue effettive capacità economiche.
Così fotografata la sua attuale situazione si ritiene quindi che nel complesso il SI pur percependo oggi Pt_1 unicamente redditi pensionistici quale conseguenza della cessazione delle attività societarie, possa però comunque fare affidamento su di una complessiva condizione economica e patrimoniale connotata da una certa solidità e che non può essere considerata limitata ai soli redditi pensionistici.
Analoghe considerazioni possono poi essere estese in riferimento alla attuale situazione della SIa che CP_1 pacificamente durante gli anni della convivenza matrimoniale non ha mai lavorato e si è principalmente dedicata alle esigenze familiari. Non percepisce quindi redditi né da lavoro né da pensione e le sue uniche sue entrate sono rappresentate dall'assegno mensile dal coniuge per un importo dapprima di euro 2.400,00 mensili, poi ridotto ad euro 1.600,00 mensili (v. dichiarazioni redditi in atti). Tuttavia, la sua complessiva capacità economica e patrimoniale, anche in questo caso, appare lungi dal potersi considerare qui esaurita. Rilevanti e consistenti sono infatti le attribuzioni patrimoniali che alla medesima sono state riconosciute negli anni dall'ex coniuge e che ne connotano ed evidenziando una capacità patrimoniale maggiore rispetto a quella riferita e, come si dirà, soltanto parzialmente documentata. La RA , infatti, solamente con gli accordi separativi, oltre al Pt_3 contributo mensile e senza considerare le imputazioni a titolo di arretrati, ha ricevuto una somma complessiva pari ad ulteriori euro 160.000,00, di cui 150.000,00 suddivisi in tre tranches da 50.000,00 nell'ambito dell'operazione molto poco chiara relativa alla Ferrari che la stessa ha venduto al marito;
le erano state poi in precedenza liquidate alcune quote sociali della a cui la stessa solamente formalmente Controparte_6 partecipava non avendovi mai ricoperto alcun ruolo operativo;
senza aver potuto contribuire finanziariamente al suo acquisto le è stata intestata dapprima una quota del 50% della casa familiare, una villetta a tre piani a
Limbiate e poi successivamente anche la restante parte del 50% le è stata ceduta senza corrispettivo dal coniuge.
Immobile che la SIa ha poi deciso di vendere in tempi molto recenti (luglio del 2023) al prezzo di euro
380.000,00, somma peraltro che le è stata accreditata su un conto corrente su cui la stessa ha omesso ogni riferimento. A seguito della cessione della casa, la stessa ha poi stipulato contratto di locazione per un immobile a Seregno per cui risulta corrispondere la somma di euro 626,00 mensili oltre 100,00 di spese (v. contratto di locazione), come già rilevato in sede di ordinanza del giudice delegato.
Quanto ai rapporti di conto corrente la stessa è titolare di un conto corrente presso Banca Intesa di cui anche in questo caso non sono stati offerti gli estratti aggiornati e che comunque sino al 2022 ultimo dato disponibile aveva un saldo positivo. È poi però emerso che la stessa è titolare anche di un alto conto corrente presso Banco
pagina 13 di 15 che è quello su cui come anticipato le è stata accreditata la somma della vendita della casa Controparte_7 familiare e di cui nulla è stato riferito prima e di cui soprattutto non è stata offerto in giudizio la movimentazione e gli estratti di conto correnti. (v. rogito notarile in atti del 31luglio 2023 con allegata copia di bonifico presso conto corrente BPS).
Il mancato deposito di tale documentazione impedisce quindi al Tribunale di verificare e accertare le sue effettive disponibilità su di una parte, peraltro, molto rilevante e che, in considerazione anche della somma incassata dovrebbe rappresentare una porzione consistente del suo patrimonio, di cui però nulla è dato sapere;
e ciò anche in relazione al saldo effettivo, all'eventuale rimpiego della somma e ad eventuali operazioni ed investimenti correlati al predetto rapporto bancario.
Nel complesso, pertanto, si ritiene che la SIa rispetto a quanto riferito in atti versi in una condizione CP_1 economica e patrimoniale che solamente parzialmente ha inteso documentare e che però in ogni caso non si esaurisce nella sola percezione di un assegno mensile dal coniuge, ma che, come visto, si compone anche delle diverse e rilevanti attribuzioni patrimoniali di cui la stessa ha beneficiato nel corso della sua vita e che anche in tempi molto recenti si sono tradotte in una rinnovata disponibilità di liquidità per somme certamente non irrilevanti.
Attribuzioni che qui rilevano e che devono essere lette e contestualizzate alla luce della funzione che l'assegno divorzile è chiamato ad assolvere ed in considerazione della sua natura composita non solo assistenziale ma anche in pari misura compensativa perequativa. In questo senso le ampie utilità economiche che le sono state riconosciute dal coniuge nel corso degli anni ed alla formazione delle quali la stessa non ha potuto economicamente contribuire, hanno già in parte compensato queLI che sono stati i sacrifici alle aspettative di realizzazione personale e professionale che la stessa ha dovuto sopportare in conseguenza del ruolo endofamiliare trainante assunto all'interno della famiglia, dato questo pacificamente accertato.
Sotto questo profilo, peraltro, anche lo stesso sig. si è sempre dichiarato disponibile a rimettere alla ex Pt_1 coniuge una contribuzione a titolo di assegno divorzile riconoscendo così la valenza di quei sacrifici e dei compiti familiari in principalità assunti dalla moglie nel corso della vita coniugale.
Riconosciuto quindi quanto all'an il diritto della SIa a percepire l'assegno divorzile su cui invero mai CP_1 vi è stata contestazione, ritiene il Collegio relativamente al quantum, in considerazione dell'apprezzata riduzione della capacità reddituale del sig. e del carattere già parzialmente compensativo delle diverse attribuzioni Pt_1 patrimoniali riconosciute alla RA secondo quanto sopra evidenziato, tenuto comunque conto della CP_1 evidente disparità reddituale tra le parti, potendo contare il sig su un emolumento pensionistico stabile a Pt_1 differenza della moglie che non potrà mai aspirarvi, di dover determinare l'assegno divorzile a carico del SI
in favore della RA nella misura ritenuta equa e congrua di euro 1.300,00 Parte_1 CP_1 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale di divorzio già pronunciata con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie pagina 14 di 15 mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n. 3852).
Le spese di lite
Quanto alle spese, stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e vista la sostanziale soccombenza di entrambe in relazione alla domanda sull'assegno divorzile con riferimento al quantum, ritiene il Collegio che sussistono giustificati per compensare integralmente le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data15 febbraio 2024 sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024, così decide:
1) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 comma 6 della Parte_1 CP_1 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 1.300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata.
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 9 giugno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTA GIUDICINI e dall'Avv. BONCIMINO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ASTERIA MARIA TERESA e Avv. ENZO PERRELLA, elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 15 disporre che il signor contribuisca al mantenimento della moglie con un assegno divorzile di Parte_1 importo mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla domanda;
2. rigettare le istanze economiche avanzate da parte resistente poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che inammissibili in quanto tardive. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Confermare che il ricorrente Sig. provveda a corrispondere, a titolo di assegno divorzile per Parte_1 il mantenimento della Sig.ra , l'importo statuito nel giudizio di separazione con provvedimento di CP_1 omologa del 17.12.2013 di € 2.400, oggi rivalutato in euro 2.882,40, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o a quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9 giugno 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario in data 05/08/1968 nel Comune di Desio (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Desio Anno 1968; atto n. 95; parte II;
serie A e successivamente trascritto anche presso i registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate Anno 1968; atto n. 73; Parte II Serie B) con , dalla cui CP_1 unione sono nate le figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe autonome ed PE Per_2 autosufficienti economicamente e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del
11.12.2013 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 17.12.2013, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, anche come provvedimenti provvisori ed urgenti, di porre a suo carico un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 500,00 al mese.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio con memoria difensiva aderiva alla domanda sullo status con richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava, altresì, che il sig. venisse Pt_1 condannato a corrispondere alla RA un importo a titolo di assegno di assegno divorzile come statuito CP_1 in sede di separazione nella misura di 2.400 € rivalutato ad oggi pari a € 2.837,00 e, in via riconvenzionale, condannare lo stesso a corrispondere alla RA la somma di euro 200.000 in un'unica soluzione e in alternativa rideterminare l'assegno divorzile nella misura di 4.200 € al mese.
Depositate in seguito dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 14 novembre 2023, ove il Giudice
Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti.
All'esito il difensore dell'attore si riportava al ricorso non avendo formulato istanze istruttorie, riservandosi di valutare con l'assistito di offrire un importo più alto rispetto a quello offerto in ricorso.
pagina 2 di 15 I difensori della parte convenuta insistevano nelle domande e nelle istanze istruttorie chiedendo accertamenti di polizia tributaria su redditi, patrimoni e conti corrente direttamente o indirettamente intestati all'attore, anche per il tramite della figlia ritenendo che lo stesso potesse contare su ulteriori introiti, con verifica dei conti PE su cui lo stesso ha la firma e acquisizione della documentazione contabili della società e della figlia medesima.
Chiedevano, quindi, che venissero emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione e con importo più alto anche all'esito dell'istruttoria e degli accertamenti richiesti. Il difensore dell'attore contestava la richiesta di accertamenti di polizia tributaria ritenendo la richiesta esplorativa.
Dopo discussione su ipotesi conciliative, i difensori della convenuta dichiaravano che sarebbero stati disponibili di accettare un assegno divorzile nella misura rideterminata di euro 1.800,00, con riserva di trattare sugli arretrati. Il difensore dell'attore si riservava di valutare la proposta insieme al proprio assistito. Le parti chiedevano, pertanto, un termine per verificare se fosse stato possibile trovare un accordo con rinvio dell'udienza ancora ex art. 472 bis. 11 c.p.c., udienza sostituita ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice Delegato, dato atto di quanto sopra, vista la richiesta di entrambe le parti, essendo emerse possibilità conciliative, rinviava la causa, per verificare le possibilità conciliative emerse, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte autorizzate, entro il 12 dicembre 2023, con invito alle parti a depositare, in caso di accordo, istanza congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., altrimenti con riserva all'esito di ogni ulteriore provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Con provvedimento del 13 dicembre 2023, il Giudice Delegato, lelle le note di trattazione scritta delle parti, rilevato che parte attrice aveva depositato unitamente alle proprie note anche dei documenti nuovi su cui era necessario instaurare il contraddittorio, al fine di per garantire a parte convenuta di interloquire sui documenti prodotti e ad entrambe di precisare le rispettive domande e istanze, rinviava l'udienza sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 8 febbraio 2024.
In data 8 febbraio 2024, il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritte delle parti, pronunciava il seguente provvedimento ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Sentite le parti con i rispettivi difensori all'udienza davanti al Giudice Onorario il 10 ottobre 2023 e all'udienza del 14 novembre 2023 davanti al Giudice Delegato, all'esito della quale parte convenuta, in un'ipotesi conciliativa, dichiarava di essere disponibile ad accettare un assegno divorzile nella misura come rideterminata di € 1.800,00, con riserva di trattare sugli arretrati esistenti e il Giudice, su richiesta delle parti, essendosi parte attrice riservata di valutare tale offerta conciliativa, rinviava all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 12.12.2023.
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 12.12.2023.
Lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c,. depositate dalle parti in data 8.02.2024 , stante il rinvio per i medesimi incombenti all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 8 febbraio 2024 per
l'integrazione del contraddittorio sui documenti prodotti da parte attrice.
pagina 3 di 15 Rilevato che le parti, nelle ultime note scritte, hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo e nel riportarsi ai propri atti, parte attrice in un'ottica conciliativa ha dichiarato di potere corrispondere alla moglie un importo mensile di € 1.000 mensili a far tempo dal novembre 2023 con rinuncia della controparte agli arretrati sin qui maturati insistendo nelle domande in atti, mentre parte convenuta ha ribadito di potere accettare, a fini conciliativi, un importo mensile come assegno divorzile come rideterminato di € 1.800,
insistendo nelle domande in atti e nelle istanze istruttorie.
Rilevato, più nello specifico, che le parti si sono unite in matrimnio il 5.08.1968, che dalla loro unione sono nate le figlie (il 14.06.1969) ed (il 5.08.1970) e che, in seguito, si sono separate con verbale di PE Per_2 separazione consensuale del 11 dicembre 2013 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 17 dicembre
2013 con cui avevano pattuito, per quel che qui rileva, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito con il versamento della somma di € 2.400 (con prima rivalutazione da gennaio 2014, pari alla somma come attualizzata ad oggi di € 2.837), il versamento di vari importi per i titoli ivi indicati (€ 10.000 per un furto subito, € 30.000 per arretrati di mantenimento, € 150.000 a definizione del procedimento di separazione e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Osservato, altresì, come risulta dalle allegazioni e dalla documentazione, come le parti medesime siano state coinvolte anche con le figlie, peraltro rispettivamente in due gruppi contrapposti, in vari contenziosi di carattere economico che, se ne hanno inasprito i toni, appaiono francamente non rilevanti nel presente giudizio se non per offrire una cornice utile per inquadrare la presente vicenda dal punto di vista strettamente economico, unico qui rilevante.
Osservato, inoltre, come non si discuta dell'an dell'asssegno di mantenimento/di divorzio per la moglie, su cui le parti non discutono, ma bensì del solo quantum, richiedendo il marito di versare alla moglie la somma inferiore nella misura € 500 al mese (somma dal medesimo autoridotta che sta versando da aprile 2023 dopo un periodo peraltro in cui ha omesso del tutto il pagamento dell'assegno) ovvero a fini conciliativi l'importo di €
1.000 con rinuncia agli arretrati;
la moglie richiedendo la conferma della somma come attualizzata ad oggi pari
a € 2837, per poi chiedere in via riconvenzionale un deciso aumento a € 4200 oltre a somme da versarle (invero non si capisce a quale titolo) ovvero di prestazione una tantum, avendo da ultimo in sede di udienza e in seguito dichiarato che avrebbe accettato la minore somma di € 1.800 a fini concliativi.
Osservato come i dati di cui si lamenta il sig. posti a fondamento della sua sostanziale riduzione Pt_1 dell'assegno divorzile, risultano dimostrati, se pur però solo in parte e con le precisazioni di cui infra, dai documenti reddituali prodotti e dalle allegazioni, atteso che parte rilevante dei suoi introiti - oltre alla pensione di cui ancora adesso gode per € 2.600 netti mensili su 12 mensilità - erano costituiti in primo luogo da uno stipendio ricevuto dal per cui svolgeva fino al 2021 incarico di responsabile di officina di cui CP_3 invero non ricordava l'importo. Solo in seguito, con le note scritte depositate il 12.12.2023, ha riferito di non essere mai stato assunto (non avendo quindi mai ricevuto TFR) e di aver ricevuto da tale Società solo degli emolumenti trimestrali fino al 2021, quando ha smesso di lavorarci a causa di probemi di salute (avendo subuto un ictus), riferendo poi di ricoprire vista anche l'età (ha 80 anni) solo la carica formale di Presidente del
pagina 4 di 15 Consiglio di Amministrazione senza avere formalmente più alcuna mansione operativa, (sebbene nella stessa udienza del 14 novembre 2023 avesse riferito di andare spesso in officina, senza poter però lavorare a dispetto di quanto riferito dalla moglie che aveva riferito di essere a conoscenza dai dipendenti che il marito continuasse
a lavorare in officina). Con le medesime note scritte depsitate il 12.12.2023 la difesa ha prodotto inaspettamente
(sub doc 43) raccmandate AR datate 6.11.2023 inviate a soggetti terzi (ragionevolmente a dipendenti) in cui il legale rappresentante comunicava l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attvtità del
al 31.12.2023, di cui nulla era stato però indicato o anche solo accennato in udienza. Il sig. CP_3 Pt_1 oltre a tali introiti, poteva contare poi in precedenza anche su redditi ricevuti dalla Società F.LI GO AS, di cui aveva il 40% delle quote (30% ciasuna le figlie), società adesso pacificamente liquidata anche a seguito di una causa intentata da parte della figlia per atti di mala gestio, riconosciuti da sentenza passata in Per_2 giudicato, che ha portato poi alla liquidazione della somma residua, circa € 1.4000.000, suddivisa tra lo stesso
e le figlie ed Quest'ultima poi, per il tramine di una società, con il di lei Parte_1 PE Per_2 marito e figlio, ha acquistato l'officina del e il salone di vendita di macchine del medesimo CP_3
in precedenza di proprietà della (con affitti che venivano pagati dalla alla CP_3 Parte_2 CP_3
); la LL era anche proprietaria di un immobile a Camaiore, poi acquistata dalla figlia Parte_2 Pt_1
, di cui il padre ha l'usufrutto e dove ha la residenza, vivendo in parte anche in un'altra casa della PE figlia a Milano;
è anche l'AU della (di cui si riferisce oggi la cessazione dell'attvità PE CP_3 senza però che sia stata ben indicata la motivazione) con 10 dipendenti, di cui detiene il 50% delle quote unitamente al di lei figlio. In sede di udienza di novembre 2023 invero il sig. oltre a non essere stato in Pt_1 grado di precisare lo stipendio in concreto ricevuto in precedenza dalla società (che poi ha CP_3 corretto, riferendo di attività svolta per tutto il periodo in via autonoma), non ha saputo riferire degli emolumenti percepiti in precedenza dalla F.LI GO fino alla liquidazione della società. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla parte attrice, nello specifico dal 730/2020 risulta aver percepito un reddito lordo complessivo di € 170.106 (di cui € 44.019 da pensione e € 25.702 dal gruppo;
dal 730/2021 risulta un Pt_1 reddito complessivo lordo di € 65.074 (di cui € 44.102 da pensione e € 11.649 dal gruppo;
dal 730/2022 Pt_1 risulta un reddito complessivo lordo di € 319.563 (di cui € 44.1239 da pensione e € 18.058 dal gruppo;
Pt_1 agli atti è stato poi prodotto 730/23 (con successiva attestazione di ricezione) da cui risulta un reddito complessivo lordo di € 46.808 (solo costituito da pensione).
Rilevato come al di là delle considerazioni tecniche e delle allegazioni della difesa di parte attrice in ordine alla circostanza che i redditi provenienti dalla F.LLi GO trattandosi di società di persone e non di capitali sono stati imputati pro quota ai soci senza che ciò corrisponda necessariamente al reddito effettivamente conseguito dal socio e pur tenuto conto della elevata oscillazione del reddito ricavabile dagli ultimi redditi prodotti con redditi anche molto elevati come risultanti dal PF 2022, certamente la società F.LI GO è pacificamente liquidata e pertanto non genera redditi, se pure le parti si sono, come detto, suddivisi il ricavato della lquidazione, avendo la parte dichiarato di aver ricevuto € 400.000 (€ 200.000 netti), utilizzati in parte come oggetto di compensazioni con debiti contratti con le figlie e in parte per la polizza vita del valore di € 110.000;
pagina 5 di 15 ha riferito poi di aver venduto a la casa di Lentate per un importo di € 300.000 (manca contratto) che PE ha riferito di non aver incassato, per aver compensato o e reintegrato con somme dovute alla medesima.
Rilevato come, di contro, la RA che aveva ricevuto nel 1993 la cessione della quota del 50% della CP_1 casa ex coniugale, una villetta a tre piani a Limbiate, ha in seguito deciso di vendere la casa al corrispettivo di
€ 380.000 (sebbe parte attrive contesti la vendita ad un prezzo più basso del valore di mercato), andando a vivere in una casa in locazione con canone di € 626 e € 100 circa di spese;
la stessa ha dichiarato di aver dovuto attingere a tali riparmi anche perché il marito per molto tempo non le ha più corrisposto l'assegno e da aprile 2023 le versa soltanto € 500 al mese;
ha comunque potuto contare anche su somme alla medesima versate in sede di separazione consensuale a definizione di tutte le questioni tra le parti medesime.
Osservato, pertanto, che alla luce di tutti i dati sopra evidenziati, allo stato, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, fatti salvi gli esiti degli accertamenti che verranno disposti in qusta sede su istanza di parte convenuta, apprezzata comunque una riduzione certamente della capacità patrimoniale ed economica della parte attrice, se pur lo stesso può certamente ancora contare oltre su un emolumento pensionistico stabile anche sugli emolumenti e/o sui compensi elevati in precedenza elargiti in suo favore, come peraltro dimostrato anche dalle importanti elargizioni fatte in favore della figlia , che peraltro risultava fino a pcoo tempo PE fa gestire la (se pur attualmente risulti cessata senza che però sia stata offerta alcuna spiegazione) CP_3
e con la quale sembrano esserci ancora importanti e non del tutto chiari rapporti di dare e avere (anche in relazione al ricavato della vendita della casa di Lentate sul che sarebbe stata interamente girata alla CP_4 figlia per sanare non meglio precisati debiti con la stessa) e avendo anche avuto la possibilità di contrarre una polizza, considerato anche lo stesso non sostiene neppure oneri locativi godendo di un usufrutto su una casa di proprietà sempre della figlia e quando viene a Milano abita nella casa della stessa, a fronte invece di PE un onere locativo che la RA deve ancora sostenere, anche alla luce anche delle richisste/offerte a fini concliativi, pare equo e congruo rideterminare l'assegno in questa fase ancora di mantenimento, nella somma di
€ 1.600,00 al (annualmente rivaltabile con indice istat), tenuto conto che trattasi di somma lorda su cui
l'onerato deve pagare le imposte e che l'obbligato può dedurre, ciò con decorrenza dal mese di novembre 2023, quando si è svolta l'udienza di comparizione davanti al Giudice Delegato.
Osservato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie negli atti e nelle memorie nel rispetto degli artt.
473 bis. 17 e 19 c.p.c..
Rilevato, invece, che la richiesta di parte convenuta di espletare indagini per il tramite della Polizia Tributaria appare meritevole di accoglimento, atteso che debbono essere meglio chiariti i redditi, il patrimonio, i beni mobili e immobili di cui lo stesso dispone direttamente o indirettamente, in mancanza peraltro di allegazioni precise in alcuni casi finanche contraddittorie e in assenza di documentazione completa, essendo evidenti ancora i rapporti di cointeressenza con la società e con chi la amministra perlomeno fino alla CP_3 riferita cessazione, secondo quanto meglio indicato in dispositivo con rinvio dell'udienza per esame della documentazione acquisita, con riserva di ulteriore trattazione nel prosieguo e di fissare in seguito udienza di rimessione della causa al Collegio;
pagina 6 di 15 Osservato che è stata, altresì, chiesta da parte attrice la pronuncia di sentenza parziale sullo status, per cui la causa deve essere rimessa al Collegio limitatamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione davanti al Giudice Delegato all'udienza che di seguito verrà fissata;
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Ridetermina l'assegno di mantenimento posto a carico di nella misura di € 1.600,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) da versare, con decorrenza dal mese di novembre 2023 alla RA;
CP_1
2) Dispone - in accoglimento dell'istanza istruttoria di parte convenuta - procedersi a indagine di Polizia
Tributaria tramite accesso anche alle Banche dati dell'Anagrafe tributaria, dell'Anagrafe dei rapporti finanziari
e a tutte le ulteriori Banche dati, in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di: Parte_1
nato a [...] in data [...] (codice fiscale residente anagraficamente
[...] C.F._1 in Camaiore via Papini n. 5 e domiciliato a Milano presso l'abitazione della figlia , con CP_5 particolare riguardo ai seguenti profili:
- accertamento dei redditi effettivi, del patrimonio e delle disponibilità economiche facenti capo al predetto, personalmente o per il tramite di società, con acquisizione e disamina delle dichiarazioni dei redditi aggiornate,
e con accertamento della titolarità o contitolarità di beni mobili registrati o immobili ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione della banche dati in uso al Corpo e sul concreto tenore di vita oltre che sulla compatibilità dello stesso con i redditi dichiarati;
- individuazione di tutti gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui il destinatario del provvedimento intrattiene rapporti continuativi, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali e conseguentemente indicazione di tutti i conti correnti e depositi bancari/postali, di conti o depositi per i quali egli ne sia intestatario come persona fisica e/o cointestatario o ne abbia la delega, anche esteri, procedendo ad acquisire estratti conto e movimenti con il saldo finale relativo agli ultimi tre anni (riferiti a conti correnti / rapporti diversi e ulteriori rispetto al c/c n. 03479/1000/0003012 presso Banca Intesa San Paolo con documentazione già prodotta in atti);
- accertamento della disponibilità di beni di terzi (appartamenti/ automobili/ natanti) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi simbolici ovvero intestati a famigliari e conviventi);
- la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, fondi d'investimento, titoli di stato, obbligazioni;
la gestione di attività d'impresa/ societaria /immobiliare (anche in via indiretta o per il tramite di terzi) individuandone la compagine sociale e gli utili ricavati;
le cariche societarie ricoperte e gli emolumenti derivati per singolo anno negli ultimi tre anni;
l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a queLI dichiarati;
la congruità del tenore di vita del medesimo con i redditi dichiarati;
3) Demanda l'espletamento dell'indagine al Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di Milano, con facoltà di subdelega, con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche bancario, ritenuto necessario
pagina 7 di 15 od utile nonché ad estrarre copia degli atti.
4) Dispone che l'esito dell'indagine sia fatta pervenire a questo Ufficio, in busta chiusa con l'indicazione del numero del procedimento e del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato entro il 17 GIUGNO 2024;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato stanze istruttorie nei termini di cui agli artt. 473 bis. 17 e 19
c.p.c.;
6) Rinvia all'udienza per ulteriore trattazione con esame della documentazione a acquisita, udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c entro il 10 LUGLIO 2024, con riserva di ulteriore trattazione nel prosieguo e di fissare in seguito udienza di rimessione della causa al Collegio;
7) Rimette la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione davanti al
Giudice Delegato all'udienza fissata al punto che precede. “
Il Giudice Delegato, con il citato provvedimento emesso, rimetteva pertanto gli atti al Collegio per la pronuncia parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesta da parte attrice, con riserva di riferire in camera di consiglio.
In data 15 febbraio 2024, veniva pronunciata sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui confermava quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. sopra riportata per l'ulteriore corso e trattazione del procedimento.
In data 2 luglio 2024 pervenivano dalla Guardia di Finanza Gruppo Viareggio gli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria disposte su parte attrice.
Con provvedimento del 11 luglio 2024 il Giudice viste le note di trattazione scritta depositate dalla parti e ritenuta la causa matura per la decisione procedendo ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. sostituiva l'udienza di rimessione della causa in decisione con note scritte da effettuarsi entro il 22 gennaio 2025 assegnando alle parti i termini normativamente previsti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della relative comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025, lette le note scritte delle parti e i relativi scritti conclusivi, rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sull'unica domanda su cui verte il presente giudizio ovverosia la determinazione dell'assegno divorzile da riconoscersi alla SIa non essendovi neppure contestazione sull'an. CP_1
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di assegno divorzile, unico aspetto rimasto controverso nel presente giudizio, dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo pagina 8 di 15 Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti anche per il tramite delle indagini della Guardia
di Finanza e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 15 febbraio 2024 sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024.
Sull'assegno divorzile
L'oggetto della contesa verte sul quantum dell'assegno divorzile che deve essere riconosciuto alla SIa CP_1 non essendovi infatti alcuna contestazione relativamente all'an del titolo e sulla spettanza del diritto della stessa a ricevere tale contribuzione che è pacificamente riconosciuto anche dal SI Pt_1
Ciò detto occorre rammentare alle parti il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre
2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in
pagina 9 di 15 particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune,
e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento e, venendo al caso in esame, va premesso che con il puntuale provvedimento provvisorio ex art. 473 bis 22 c.p.c. che qui si richiama, rilevata la riduzione documentata dei redditi dello veniva rideterminata la misura della contribuzione posta a suo carico, avente Pt_1 in quella fase ancora natura di assegno di mantenimento, da euro 2.400,00 (oltre rivalutazione) ad euro 1.600,00 mensili.
Si riteneva, altresì, opportuno effettuare più approfonditi accertamenti sulla complessiva situazione economico patrimoniale delle parti che appariva nel complesso poco chiara e caratterizzata da una forte interconnessione tra le vicende societarie delle due società di famiglie e altrettanto complesse vicende familiari che avevano portato pagina 10 di 15 anche a diversi contenziosi giudiziali tra i membri della famiglia divisi in due gruppi contrapposti, da un lato e la figlia e dall'altro la la figlia Pt_1 PE CP_1 Per_2
Diverse sono state infatti le operazioni finanziarie e patrimoniali effettuate a cui i membri della famiglia hanno dato luogo nel corso degli anni e che hanno generato oltra ad una rilevante conflittualità familiare anche diversi e rilevanti spostamenti di ricchezza da una parte all'altra; cessione di quote societarie (v. ad. es doc 24 fascicolo parte convenuta), cessione di crediti infra-familiari (v. ad. es. doc. 16 fascicolo parte attrice), scritture private, trasferimenti di denaro in conto corrente per importi anche rilevanti di cui non sempre è chiara la causa giustificativa, ricorrenti versamenti di assegni in conto corrente, operazioni mobiliari (eclatante è il caso della macchina Ferrari che la RA ha venduto al marito e che questi ha rivenuto ad una delle due sue società CP_1
e poi questa a terzi per una somma quasi triplicata) ed immobiliari ( non da ultimo la compravendita commerciale tra il signor e la figlia a tacitazione di pregressi e non spiegati debiti) sono solo Pt_1 PE alcune delle operazioni che in considerazione del carattere ricorrente con cui venivano poste in essere hanno finito per generare una probabilmente al tempo ricercata commistione tra patrimoni sociali e familiari che è oggi di difficile scindibilità; o che, per meglio dire, le parti non hanno inteso rendere qui distinguibili avendo tutti i componenti del nucleo familiare, e anche la stessa RA , comunque a suo tempo beneficiato di una tale CP_1 gestione delle risorse familiari e societarie.
Questioni su cui le parti si sono pure lungamente spese nei rispettivi atti ma che va premesso qui rilevano del tutto marginalmente e solo nella misura in cui possono offrire una cornice utile ad inquadrare la vicenda dal punto di vista economico e per potersi desumere dati ed indicatori sulle potenzialità economiche delle parti ai fini delle determinazione del quantum dell'assegno divorzile, unico punto qui rilevante.
Effettuata tale premessa, dalla documentazione depositata dalle parti, invero sotto molti aspetti parziale ed incompleta soprattutto per quel che riguarda parte convenuta, nonché da quella della Guardia di Finanza delegata delle indagini, è emerso complessivamente quanto segue.
Il SI oggi 81 enne e pur in pensione dal 2005 sino al 2021 ha continuato ad essere lavorativamente Pt_1 attivo ed a percepire cumulativamente, oltre ai redditi da pensione, anche redditi da partecipazione societaria e da lavoro autonomo. Dall'anno di imposta del 2022 invece ha iniziato a percepire unicamente redditi di fonte pensionistica e per un importo mensile netto di circa euro 2.600,00 rimasto costante negli anni. Difatti, entrambe le società attorno alle quali è gravitata la sua vita lavorativa sono oggi cessate, una la F.LI GO S.a.S è già stata anche liquidata, mentre l'altra, la è, invece, attualmente in fase di liquidazione. Vari sono i Controparte_6 ruoli che ha rivestito all'interno delle due società; della né è stato infatti socio dapprima per Controparte_6 una quota del 40% acquisita a seguito di cessione di quote sociali infra familiari ( v. doc 24 fascicolo parte convenuta) e poi del 3,75% che ha definitamente ceduto il 28.11.2022 per l'importo di euro 6.000,00 ( v. all. 4 report indagini Guardia di Finanza); ne è stato anche Presidente del Consiglio d'amministrazione e con potere quindi di autodeterminazione dei relativo compensa ( v. ad. es. doc. 42 fascicolo parte attrice, verbali assembleari del 2019 e del 2020); e responsabile tecnico di officina, attività quest'ultima che, diversamente da quanto era stato lasciato intendere, è sempre stata esercitata in via autonoma e non subordinata e con emolumenti pagina 11 di 15 percepiti trimestralmente. Ad ogni modo la società risulta oggi in liquidazione a seguito di cessazione dell'attività avvenuta il 31 dicembre 2023; la visura aggiornata acquisita dalla guardia di finanza dà, infatti, conto dell'attuale stato di liquidazione della società. (v. doc. 43 e all.4 indagini Guardia di Finanza).
Pacificamente cessata è poi anche l'altra società di familgia, la F.LI GO AS di cui il SI ne è stato Pt_1 socio per il 40% delle quote (30% ciascuna le figlie). La società come era stato già dettagliatamente ricostruito dal Giudice Delegato, anche a seguito di una causa intentata dalla figlia per atti di mala gestio Per_2 riconosciuti da sentenza passata in giudicato, è stata liquidata per la somma complessiva di circa euro
1.4000.000, importo poi che è stato suddiviso tra le due figlie e lo stesso che ne ha percepito euro 400,000 Pt_1
(euro 2.000,000 netti) poi utilizzati in compensazione con debiti contratti con le figlie ed in parte per la polizza vita di cui infra si dirà. La società risulta comunque formalmente cancellata alla data 12.05.2022 (v. visura indagini Guardia di finanza).
In conseguenze delle vicende societarie a livello reddituale così riassunte le sue entrate sono quindi oggi rappresentate dai redditi pensionistici. Qui richiamati i dati fiscali già analizzati per agli anni di imposta del
2019, del 2020 e del 2021 e riferiti a periodo in cui cumulava ai redditi da pensione per importi sempre Pt_1 analoghi, anche redditi da partecipazione societaria (riquadro RH) e da lavoro autonomo (riquadro RR dei P.F.), dall'anno di imposta del 2022 la sua unica fonte di reddito dichiarata è rappresentata dalla pensione per un totale annuo di euro 44.898,00 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro 2.600,00 (v. P.F. 2023). Manca però e non è stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2023; neanche quella del 2024.
Non v'è dubbio quindi che sotto l'aspetto squisitamente reddituale il SI abbia subito una contrazione Pt_1 dei propri redditi per effetto delle vicende societarie rispetto agli anni precedenti. (v. confronto tra dichiarazioni dei redditi anni di imposta 2019, 2020 e 2021 con P.F. 2023), come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Dal punto di vista invece della sua complessiva situazione economica patrimoniale vanno tenuti in considerazione gli altri fattori che su di essa incidono e che la connotano comunque in termini di solidità e stabilità.
Il SI infatti, non è gravato da alcun onere abitativo essendo sempre titolare del diritto di usufrutto Pt_1 sull'abitazione ove vive a Camaiore di proprietà della figlia (prima di proprietà della F.LI GO e alla PE medesima ceduta).
È titolare poi di un conto corrente Intesa San Paolo di cui non sono stati offerti in giudizio gli estratti aggiornati;
ha recentemente investito nel novembre del 2022 la somma complessiva di euro 110.000,00 in tre distinte polizze sulla vita “Prodotto domani” di intesa San Paolo che generano rendimenti;
è altresì emerso dalle indagini della Guardia di Finanza che, oltre al conto corrente di cui si è detto, il SI era titolare anche di delega Pt_1 ad operare su un altro conto corrente sempre di Intesa San Paolo intestato a soggetto terzo e di cui nulla era stato riferito in precedenza, delega che poi, con sorprendente tempestività, è stata revocata in data 29 febbraio 2024, pochi giorni dopo i provvedimenti provvisori del 8 febbraio 2024. Risulta poi aver prestato garanzia personale pagina 12 di 15 fideiussoria su un conto corrente intestato a terzi presso Banca Intesa per euro 400 mila, peraltro, di assai recente apertura (in data 08.03.2024); risultano poi ancora in essere rapporti di reciproca garanzia con la società Gruppo
GO in liquidazione anche qui per importi decisamente non irrilevanti (v. report Guardia di Finanza).
Diverse sono poi anche i trasferimenti di denaro in operazioni di conto corrente e le elargizioni alla figlia
(anche in relazione al ricavato della vendita della casa di Lentate sul girato alla figlia) che PE CP_4 vengono giustificati nell'ambito di non meglio precisati rapporti di debito/credito riconducibili alle pregresse vicende societarie che per quanto qui non rilevanti sicuramente offrono però una panoramica sulle sue effettive capacità economiche.
Così fotografata la sua attuale situazione si ritiene quindi che nel complesso il SI pur percependo oggi Pt_1 unicamente redditi pensionistici quale conseguenza della cessazione delle attività societarie, possa però comunque fare affidamento su di una complessiva condizione economica e patrimoniale connotata da una certa solidità e che non può essere considerata limitata ai soli redditi pensionistici.
Analoghe considerazioni possono poi essere estese in riferimento alla attuale situazione della SIa che CP_1 pacificamente durante gli anni della convivenza matrimoniale non ha mai lavorato e si è principalmente dedicata alle esigenze familiari. Non percepisce quindi redditi né da lavoro né da pensione e le sue uniche sue entrate sono rappresentate dall'assegno mensile dal coniuge per un importo dapprima di euro 2.400,00 mensili, poi ridotto ad euro 1.600,00 mensili (v. dichiarazioni redditi in atti). Tuttavia, la sua complessiva capacità economica e patrimoniale, anche in questo caso, appare lungi dal potersi considerare qui esaurita. Rilevanti e consistenti sono infatti le attribuzioni patrimoniali che alla medesima sono state riconosciute negli anni dall'ex coniuge e che ne connotano ed evidenziando una capacità patrimoniale maggiore rispetto a quella riferita e, come si dirà, soltanto parzialmente documentata. La RA , infatti, solamente con gli accordi separativi, oltre al Pt_3 contributo mensile e senza considerare le imputazioni a titolo di arretrati, ha ricevuto una somma complessiva pari ad ulteriori euro 160.000,00, di cui 150.000,00 suddivisi in tre tranches da 50.000,00 nell'ambito dell'operazione molto poco chiara relativa alla Ferrari che la stessa ha venduto al marito;
le erano state poi in precedenza liquidate alcune quote sociali della a cui la stessa solamente formalmente Controparte_6 partecipava non avendovi mai ricoperto alcun ruolo operativo;
senza aver potuto contribuire finanziariamente al suo acquisto le è stata intestata dapprima una quota del 50% della casa familiare, una villetta a tre piani a
Limbiate e poi successivamente anche la restante parte del 50% le è stata ceduta senza corrispettivo dal coniuge.
Immobile che la SIa ha poi deciso di vendere in tempi molto recenti (luglio del 2023) al prezzo di euro
380.000,00, somma peraltro che le è stata accreditata su un conto corrente su cui la stessa ha omesso ogni riferimento. A seguito della cessione della casa, la stessa ha poi stipulato contratto di locazione per un immobile a Seregno per cui risulta corrispondere la somma di euro 626,00 mensili oltre 100,00 di spese (v. contratto di locazione), come già rilevato in sede di ordinanza del giudice delegato.
Quanto ai rapporti di conto corrente la stessa è titolare di un conto corrente presso Banca Intesa di cui anche in questo caso non sono stati offerti gli estratti aggiornati e che comunque sino al 2022 ultimo dato disponibile aveva un saldo positivo. È poi però emerso che la stessa è titolare anche di un alto conto corrente presso Banco
pagina 13 di 15 che è quello su cui come anticipato le è stata accreditata la somma della vendita della casa Controparte_7 familiare e di cui nulla è stato riferito prima e di cui soprattutto non è stata offerto in giudizio la movimentazione e gli estratti di conto correnti. (v. rogito notarile in atti del 31luglio 2023 con allegata copia di bonifico presso conto corrente BPS).
Il mancato deposito di tale documentazione impedisce quindi al Tribunale di verificare e accertare le sue effettive disponibilità su di una parte, peraltro, molto rilevante e che, in considerazione anche della somma incassata dovrebbe rappresentare una porzione consistente del suo patrimonio, di cui però nulla è dato sapere;
e ciò anche in relazione al saldo effettivo, all'eventuale rimpiego della somma e ad eventuali operazioni ed investimenti correlati al predetto rapporto bancario.
Nel complesso, pertanto, si ritiene che la SIa rispetto a quanto riferito in atti versi in una condizione CP_1 economica e patrimoniale che solamente parzialmente ha inteso documentare e che però in ogni caso non si esaurisce nella sola percezione di un assegno mensile dal coniuge, ma che, come visto, si compone anche delle diverse e rilevanti attribuzioni patrimoniali di cui la stessa ha beneficiato nel corso della sua vita e che anche in tempi molto recenti si sono tradotte in una rinnovata disponibilità di liquidità per somme certamente non irrilevanti.
Attribuzioni che qui rilevano e che devono essere lette e contestualizzate alla luce della funzione che l'assegno divorzile è chiamato ad assolvere ed in considerazione della sua natura composita non solo assistenziale ma anche in pari misura compensativa perequativa. In questo senso le ampie utilità economiche che le sono state riconosciute dal coniuge nel corso degli anni ed alla formazione delle quali la stessa non ha potuto economicamente contribuire, hanno già in parte compensato queLI che sono stati i sacrifici alle aspettative di realizzazione personale e professionale che la stessa ha dovuto sopportare in conseguenza del ruolo endofamiliare trainante assunto all'interno della famiglia, dato questo pacificamente accertato.
Sotto questo profilo, peraltro, anche lo stesso sig. si è sempre dichiarato disponibile a rimettere alla ex Pt_1 coniuge una contribuzione a titolo di assegno divorzile riconoscendo così la valenza di quei sacrifici e dei compiti familiari in principalità assunti dalla moglie nel corso della vita coniugale.
Riconosciuto quindi quanto all'an il diritto della SIa a percepire l'assegno divorzile su cui invero mai CP_1 vi è stata contestazione, ritiene il Collegio relativamente al quantum, in considerazione dell'apprezzata riduzione della capacità reddituale del sig. e del carattere già parzialmente compensativo delle diverse attribuzioni Pt_1 patrimoniali riconosciute alla RA secondo quanto sopra evidenziato, tenuto comunque conto della CP_1 evidente disparità reddituale tra le parti, potendo contare il sig su un emolumento pensionistico stabile a Pt_1 differenza della moglie che non potrà mai aspirarvi, di dover determinare l'assegno divorzile a carico del SI
in favore della RA nella misura ritenuta equa e congrua di euro 1.300,00 Parte_1 CP_1 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale di divorzio già pronunciata con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie pagina 14 di 15 mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n. 3852).
Le spese di lite
Quanto alle spese, stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e vista la sostanziale soccombenza di entrambe in relazione alla domanda sull'assegno divorzile con riferimento al quantum, ritiene il Collegio che sussistono giustificati per compensare integralmente le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data15 febbraio 2024 sentenza N. 21822/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 19 febbraio 2024, così decide:
1) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 comma 6 della Parte_1 CP_1 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 1.300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata.
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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