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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 18.04.2018 al numero n. 3582/2018 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Nitto, con studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), via Nazionale n.253;
ATTORE
E
avv. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
Rosario Santese, con studio in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), via G. D'Aiutolo n.1;
CONVENUTA
NONCHE'
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. prof. Salvatore Sica, con studio in Salerno, Piazza caduti Civili n.1;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questo Tribunale, l'avv. al fine di sentirla condannare, previa Controparte_4 declaratoria di responsabilità professionale, al pagamento di una somma non determinata, contenuta nel limite di valore di €.100.000,00, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patenti, oltre i danni per la mancanza di chance personale e della sua impresa, per la asserita negligenza professionale imputabile all'attività da ella espletata in suo favore.
L'attore denunciava la violazione da parte della professionista di obblighi informativi oltre che di inadempimenti fiscali e soccombenze in giudizio. Asseriva di essere stato inizialmente assistito nell'esercizio della sua attività di impresa individuale dallo studio del commercialista, dott. che dal 01.07.2003 assumeva la Controparte_5 rappresentanza fiscale della sua impresa, e che durante tutto il periodo in cui i propri affari erano stati gestiti da detto studio si erano verificate varie inadempienze, civili e fiscali, tra cui la mancata dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2006, la mancata adesione al contraddittorio in relazione ad un accertamento in rettifica per l'anno 2003 e 2004. Deduce l'attore che fu il dott. a segnalare all'attore l'avv. CP_5 CP_4
sua collega di studio, per l'assistenza legale resasi necessaria. Alla indicata
[...] professionista il imputa un atteggiamento negligente, imperito, tale da costituire Pt_1 un'ipotesi di responsabilità professionale, non avendo la convenuta mai fornito le giuste informazioni dei rischi connessi ai contenziosi intrapresi. Richiamando, dunque, l'obbligo di informazione cui è tenuto il professionista nell'esercizio della sua attività, l'attore conveniva in giudizio l'avv. considerandola responsabile della sua CP_4 soccombenza nei giudizi presso la Commissione Tributaria, peraltro, mai comunicatagli.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 3582/2018, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2018, l'avv. , la quale in via preliminare Controparte_4 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché per indeterminatezza dell'oggetto per genericità non essendo stato specificato se i danni lamentati erano conseguenza dei supposti inadempimenti fiscali o della carenza delle informazioni richiamate;
sempre in via preliminare chiedeva la chiamata in causa della compagnia garante la sua attività Controparte_3 professionale, chiedendo di essere manlevata di quanto eventuale sarebbe stata tenuta a pagare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nel merito concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata per infondatezza della stessa, stante insussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento dedotto.
Il giudice, con decreto del 06.09.2018, vista la richiesta di chiamata in causa, autorizzava la stessa e rinviava all'udienza del 25.02.2029 per detto incombente.
2 Costituitasi la questa eccepiva in via preliminare ed assorbente, Controparte_3 la propria carenza di legittimazione passiva con contestuale richiesta di estromissione dal giudizio de quo; nel merito, concludeva per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile infondata in fatto ed in diritto, non provata né in punto di an né di quantum e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riconoscimento di validità della polizza, per la condanna della a garantire e manlevare Controparte_3
l'avv. secondo 1/3 (un terzo) del massimale di polizza ed al netto della franchigia CP_4 prevista.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 25.02.2019 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; il giudice rinviava la causa all'udienza del 3.12.2019 per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alle parti termine perentorio, decorrente dal 1.04.2019, per il deposito di dette memorie istruttorie.
All'udienza del 3.12.2019, il giudice si riservava. Con provvedimento del 8.02.2020 il giudice ammetteva le prove come articolate dalle parti e rinviava al 16.06.2020, poi rinviata al 28.09.2020. All'udienza del 10.05.2022 si procedeva all'escussione del primo teste, poi in prosieguo prova la causa veniva rinviata all'udienza del 31.03.2023, e poi del 19.09.2023 tenutasi con le modalità telematiche. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 25.10.2023, il giudice, lette le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e repliche, con provvedimento del 28.05.2025, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per questioni organizzative e rinviato all'udienza del 24.06.2025, tenutasi in modalità telematica mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; il giudice, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di analizzare il merito della vicenda, va inquadrata la disciplina della responsabilità del professionista, regolata dall'art. 1176 comma 2 c.c. e dall'art. 12 rubricato “dovere di diligenza” del Codice deontologico forense. Il comma 2 dell'art. 1176 c.c. richiede al professionista una diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, quindi, certamente diversa da quella genericamente riferita dal comma 1 al buon padre di famiglia;
sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la differenziazione si modula non già sull'aspetto quantitativo, bensì su quello qualitativo, facendo riferimento ad una diligenza non “maggiore” bensì “qualificata”. L'avvocato deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere, deve informare il cliente sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, sulle attività da espletare, sulle possibili soluzioni, sulla durata del processo, sui possibili esiti sfavorevoli,
3 sui costi previsti;
la violazione dell'obbligo di informazione, da parte dell'avvocato, può comportare, dunque, la sua responsabilità professionale, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dal cliente. La giurisprudenza considera l'inadempimento di questo obbligo come un vero e proprio inadempimento contrattuale, sempre che sia provato il nesso causale tra la condotta dedotta e i danni che si assumono patiti.
Invero, l'art. 13 comma 5 della legge 247/2012 come modificato dalla legge n. 124/2017 sancisce che: “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. Altro obbligo informativo lo si rinviene dall'art. 27– Doveri di informazione del Codice Deontologico:
“
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;
deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
La responsabilità dell'avvocato si inserisce nell'alveo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., con particolare riferimento all'art. 2236 c.c., concernente la responsabilità del prestatore d'opera, in combinato disposto con l'art. 1176 c.c..
4 In ordine al profilo probatorio, sussiste una vera e propria inversione dell'onere della prova, spettando al creditore-cliente l'onere di fornire la prova dell'inadempimento del professionista e dell'entità del danno.
Ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurazione di violazione delle regole di condotta in capo all'avvocato, le quali fanno emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p.: la colpa sussiste in caso di negligenza, imprudenza o imperizia o in caso di inosservanza normativa. Sull'onere della prova è intervenuta la Suprema Corte in svariate occasioni, precisando che, ai fini della responsabilità, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività ma occorre provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. L'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta, sulla scorta degli elementi di prova forniti dal cliente, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dal professionista. Sostanzialmente occorre dimostrare che un determinato comportamento, probabilmente, avrebbe portato un diverso esito del giudizio, secondo quello che la giurisprudenza chiama il “criterio della probabilità” (Cass. Civ. ordinanza n. 26516/2020; ordinanza n. 410/2021).
Il cliente deve, dunque, dimostrare l'esistenza dell'errore e/o dell'omissione, di aver subito un danno e provare che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista (Cass. Civ., Sez. III, del 11.02.2021 n. 3566).
Usando testualmente le parole usate di recente in una pronuncia della Cassazione: “Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, l'assistito ha l'onere di dimostrare che la condotta negligente del difensore ha pregiudicato le sue possibilità di successo nel processo. Non è sufficiente provare il mero inadempimento del mandato professionale, ma è necessario dimostrare le condotte positive che l'avvocato avrebbe dovuto tenere per determinare un esito positivo della controversia” (Cass. Civ. ordinanza del 05.09.2024 n. 23900).
Alla luce di quanto dedotto, se si intende agire contro un professionista non basta allegare l'errore o l'omissione, cioè l'inadempimento ma è necessario provare che in assenza di quell'errore l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole, e che, quindi, l'inadempimento abbia arrecato un danno concreto, effettivo ed attuale.
3. Passando al merito della vertenza, dal tenore dell'atto di citazione, il , a Pt_1 sostegno della domanda di risarcimento danni avanzata per supposta responsabilità professionale nei confronti della convenuta, avv. lamenta Controparte_4 sostanzialmente la soccombenza nei giudizi in cui era stato assistito dalla professionista presso la Commissione Tributaria di Salerno e che la predetta non abbia mai comunicato l'esito dei giudizi intrapresi (anzi ella avrebbe comunicato verbalmente il buon esito degli stessi). 5 Precisamente, relativamente al ricorso n. 4667/2008, avente ad oggetto avviso di accertamento da reddito per l'anno di imposta 2003, l'attore lamenta di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dall'avvocato, attinente all'invito a presenziare all'appuntamento presso l'ufficio delle entrate per procedere con l'accertamento con adesione, avendo perso, quindi, l'opportunità. Inoltre, l'attore lamenta la mancata impugnazione della sentenza n. 217 del 10.07.2009 dalla Sez. 15 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Rispetto a tale provvedimento, poi, la convenuta che avrebbe comunicato verbalmente, invece, del rigetto l'accoglimento, avrebbe informato l'attore della intervenuta impugnazione da parte di Equitalia presso la Commissione Tributaria di 2° grado. In ordine al predetto appello, la professionista avrebbe proposto all'attore di effettuare il condono di liti pendenti dando incarico al dott. , che in CP_5 data 06.03.2012 depositava il relativo ricorso, senza alcun risultato dato che la richiesta di condono veniva rigettata in quanto il ricorso di primo grado era stato rigettato.
Pure riguardo al giudizio di cui al ricorso n. 7184/2011, avente ad oggetto avviso di accertamento anno di imposta 2006, conclusosi anch'esso con rigetto, il asseriva Pt_1 che gli sarebbe stato comunicato verbalmente un falso accoglimento.
Parimenti nel ricorso n. 5856/2012, conclusosi con la sentenza n. 565/13, l'attore risultava nuovamente soccombente.
Pertanto, l'istante, imputando alla convenuta negligenza nell'assistenza professionale svolta, riceveva la notifica di n. 5 cartelle di pagamento, cui seguiva in data 05.01.2015 l'iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà per €.107.636,18, per cui, ritenendo che la soccombenza abbia pregiudicato la sua posizione, che piuttosto aderendo al concordato proposto dall'Agenzia per €.31.126,97 lo stesso avrebbe potuto risparmiare Parte_2 la somma di €.76.509,21, chiedeva il ristoro di tale importo agendo nei confronti della convenuta per inadempienza contrattuale per asserita responsabilità della stessa per non aver curato i suoi interessi e per essere venuta meno ai suoi obblighi informativi.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, è vero che non risulta alcuna missiva dalla quale potrebbe dirsi provata l'avvenuta comunicazione degli esiti dei giudizi in questione, ma è anche vero che l'attore nulla ha dimostrato circa la presunta responsabilità professionale dell'avv. se non attraverso delle dichiarazioni CP_4 testimoniali che non possono costituire valida prova ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni patiti.
Il supposto inadempimento della professionista non può considerarsi provato sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, non venendosi a configurare il presupposto per la responsabilità del prestatore d'opera.
6 Dalle missive in atti, inoltrate dall'avv. Santese nella fase stragiudiziale della causa alla controparte, si arguisce, piuttosto, che i ricorsi erano stati intrapresi proprio a scopo dilatorio senza molte possibilità di successo e che di ciò era consapevole il contribuente.
Riguardo al ricorso n. 4667/2008, avente ad oggetto avviso di accertamento da reddito anno d'imposta 2003, il di fatto non partecipò all'incontro del 2017 con l'Agenzia Pt_1 delle Entrate, ma non vi è prova che tale assenza sia stata frutto di un erroneo consiglio della professionista;
piuttosto, al contrario, dopo tale mancato incontro, risulta che il conferiva incarico all'avv. per proporre ricorso in data 08.02.2018, volto, Pt_1 CP_4 appunto, a contestare il contenuto dell'accertamento, per cui il era consapevole Pt_1 che stava agendo in giudizio per l'ottenimento di una sentenza attestante l'illegittimità dell'accertamento.
Nel ricorso n. 7184/2011 del 05.12.2011, avente ad oggetto avviso di accertamento anno d'imposta 2006, veniva eccepita la nullità dello stesso per mancanza del contraddittorio preventivo, mente, nel ricorso n. 5856/2012 si eccepiva la nullità della notifica delle cartelle.
Non può costituire inadempienza contrattuale del prestatore d'opera, la risultata soccombenza del nei giudizi anzidetti. Pt_1
Peraltro, non basta che l'avvocato abbia commesso un errore, è necessario provare che, se non vi fosse stato per quell'errore, il cliente avrebbe ottenuto un risultato più favorevole (Cass. Civ. 7309/2017).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24.10.2017).
Nella fattispecie tale prova non sussiste. L'attore, infatti, non ha dimostrato che qualora il convenuto avesse regolarmente e tempestivamente comunicato l'esito dei ricorsi, avrebbe deciso e richiesto di proporre la relativa impugnazione e che detta impugnazione avrebbe avuto possibilità di essere accolta, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza del “più probabile che non”.
A tale riguardo, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di
7 informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (in tal Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024).
Va provata, quindi, la causazione di un danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'imperizia dell'avvocato. Questo perché, l'obbligazione dell'avvocato nei confronti del cliente è un'obbligazione di mezzi, non di risultato, per cui il professionista non è tenuto a garantire al cliente la vittoria in giudizio, impegnandosi a svolgere la sua attività con la diligenza e la competenza qualificata.
La prova da parte dell'attore circa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del legale, ed il danno asseritamente patito non può ritenersi assolta, neanche alla stregua di criteri probabilistici.
La scarsità degli elementi forniti dall'attore, non permette di accertare che egli avrebbe avuto concrete ed apprezzabili possibilità di accoglimento, nei giudizi intrapresi presso la Commissione Tributaria, piuttosto, si ha motivo di ritenere che, al contrario di quanto ritenuto, lo stesso era ben a conoscenza della sua situazione debitoria ed aveva d'intesa con l'avvocato approntato una difesa meramente dilatoria al solo fine di procrastinare il credito dell'Agenzia delle Entrate.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda non può essere accolta.
4. Ogni altra eccezione sollevata dalla chiamata in causa circa la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva e la inoperatività della polizza, è da ritenersi assorbente.
5. In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che indicono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3582/18 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di avv. Parte_1 CP_4 CP_4
- dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata nei confronti del terzo chiamato nel rigetto della domanda principale;
8 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, l'8.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 18.04.2018 al numero n. 3582/2018 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Nitto, con studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), via Nazionale n.253;
ATTORE
E
avv. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
Rosario Santese, con studio in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), via G. D'Aiutolo n.1;
CONVENUTA
NONCHE'
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. prof. Salvatore Sica, con studio in Salerno, Piazza caduti Civili n.1;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questo Tribunale, l'avv. al fine di sentirla condannare, previa Controparte_4 declaratoria di responsabilità professionale, al pagamento di una somma non determinata, contenuta nel limite di valore di €.100.000,00, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patenti, oltre i danni per la mancanza di chance personale e della sua impresa, per la asserita negligenza professionale imputabile all'attività da ella espletata in suo favore.
L'attore denunciava la violazione da parte della professionista di obblighi informativi oltre che di inadempimenti fiscali e soccombenze in giudizio. Asseriva di essere stato inizialmente assistito nell'esercizio della sua attività di impresa individuale dallo studio del commercialista, dott. che dal 01.07.2003 assumeva la Controparte_5 rappresentanza fiscale della sua impresa, e che durante tutto il periodo in cui i propri affari erano stati gestiti da detto studio si erano verificate varie inadempienze, civili e fiscali, tra cui la mancata dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2006, la mancata adesione al contraddittorio in relazione ad un accertamento in rettifica per l'anno 2003 e 2004. Deduce l'attore che fu il dott. a segnalare all'attore l'avv. CP_5 CP_4
sua collega di studio, per l'assistenza legale resasi necessaria. Alla indicata
[...] professionista il imputa un atteggiamento negligente, imperito, tale da costituire Pt_1 un'ipotesi di responsabilità professionale, non avendo la convenuta mai fornito le giuste informazioni dei rischi connessi ai contenziosi intrapresi. Richiamando, dunque, l'obbligo di informazione cui è tenuto il professionista nell'esercizio della sua attività, l'attore conveniva in giudizio l'avv. considerandola responsabile della sua CP_4 soccombenza nei giudizi presso la Commissione Tributaria, peraltro, mai comunicatagli.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 3582/2018, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2018, l'avv. , la quale in via preliminare Controparte_4 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché per indeterminatezza dell'oggetto per genericità non essendo stato specificato se i danni lamentati erano conseguenza dei supposti inadempimenti fiscali o della carenza delle informazioni richiamate;
sempre in via preliminare chiedeva la chiamata in causa della compagnia garante la sua attività Controparte_3 professionale, chiedendo di essere manlevata di quanto eventuale sarebbe stata tenuta a pagare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nel merito concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata per infondatezza della stessa, stante insussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento dedotto.
Il giudice, con decreto del 06.09.2018, vista la richiesta di chiamata in causa, autorizzava la stessa e rinviava all'udienza del 25.02.2029 per detto incombente.
2 Costituitasi la questa eccepiva in via preliminare ed assorbente, Controparte_3 la propria carenza di legittimazione passiva con contestuale richiesta di estromissione dal giudizio de quo; nel merito, concludeva per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile infondata in fatto ed in diritto, non provata né in punto di an né di quantum e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riconoscimento di validità della polizza, per la condanna della a garantire e manlevare Controparte_3
l'avv. secondo 1/3 (un terzo) del massimale di polizza ed al netto della franchigia CP_4 prevista.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 25.02.2019 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; il giudice rinviava la causa all'udienza del 3.12.2019 per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alle parti termine perentorio, decorrente dal 1.04.2019, per il deposito di dette memorie istruttorie.
All'udienza del 3.12.2019, il giudice si riservava. Con provvedimento del 8.02.2020 il giudice ammetteva le prove come articolate dalle parti e rinviava al 16.06.2020, poi rinviata al 28.09.2020. All'udienza del 10.05.2022 si procedeva all'escussione del primo teste, poi in prosieguo prova la causa veniva rinviata all'udienza del 31.03.2023, e poi del 19.09.2023 tenutasi con le modalità telematiche. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 25.10.2023, il giudice, lette le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e repliche, con provvedimento del 28.05.2025, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per questioni organizzative e rinviato all'udienza del 24.06.2025, tenutasi in modalità telematica mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; il giudice, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di analizzare il merito della vicenda, va inquadrata la disciplina della responsabilità del professionista, regolata dall'art. 1176 comma 2 c.c. e dall'art. 12 rubricato “dovere di diligenza” del Codice deontologico forense. Il comma 2 dell'art. 1176 c.c. richiede al professionista una diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, quindi, certamente diversa da quella genericamente riferita dal comma 1 al buon padre di famiglia;
sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la differenziazione si modula non già sull'aspetto quantitativo, bensì su quello qualitativo, facendo riferimento ad una diligenza non “maggiore” bensì “qualificata”. L'avvocato deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere, deve informare il cliente sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, sulle attività da espletare, sulle possibili soluzioni, sulla durata del processo, sui possibili esiti sfavorevoli,
3 sui costi previsti;
la violazione dell'obbligo di informazione, da parte dell'avvocato, può comportare, dunque, la sua responsabilità professionale, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dal cliente. La giurisprudenza considera l'inadempimento di questo obbligo come un vero e proprio inadempimento contrattuale, sempre che sia provato il nesso causale tra la condotta dedotta e i danni che si assumono patiti.
Invero, l'art. 13 comma 5 della legge 247/2012 come modificato dalla legge n. 124/2017 sancisce che: “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. Altro obbligo informativo lo si rinviene dall'art. 27– Doveri di informazione del Codice Deontologico:
“
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;
deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
La responsabilità dell'avvocato si inserisce nell'alveo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., con particolare riferimento all'art. 2236 c.c., concernente la responsabilità del prestatore d'opera, in combinato disposto con l'art. 1176 c.c..
4 In ordine al profilo probatorio, sussiste una vera e propria inversione dell'onere della prova, spettando al creditore-cliente l'onere di fornire la prova dell'inadempimento del professionista e dell'entità del danno.
Ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurazione di violazione delle regole di condotta in capo all'avvocato, le quali fanno emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p.: la colpa sussiste in caso di negligenza, imprudenza o imperizia o in caso di inosservanza normativa. Sull'onere della prova è intervenuta la Suprema Corte in svariate occasioni, precisando che, ai fini della responsabilità, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività ma occorre provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. L'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta, sulla scorta degli elementi di prova forniti dal cliente, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dal professionista. Sostanzialmente occorre dimostrare che un determinato comportamento, probabilmente, avrebbe portato un diverso esito del giudizio, secondo quello che la giurisprudenza chiama il “criterio della probabilità” (Cass. Civ. ordinanza n. 26516/2020; ordinanza n. 410/2021).
Il cliente deve, dunque, dimostrare l'esistenza dell'errore e/o dell'omissione, di aver subito un danno e provare che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista (Cass. Civ., Sez. III, del 11.02.2021 n. 3566).
Usando testualmente le parole usate di recente in una pronuncia della Cassazione: “Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, l'assistito ha l'onere di dimostrare che la condotta negligente del difensore ha pregiudicato le sue possibilità di successo nel processo. Non è sufficiente provare il mero inadempimento del mandato professionale, ma è necessario dimostrare le condotte positive che l'avvocato avrebbe dovuto tenere per determinare un esito positivo della controversia” (Cass. Civ. ordinanza del 05.09.2024 n. 23900).
Alla luce di quanto dedotto, se si intende agire contro un professionista non basta allegare l'errore o l'omissione, cioè l'inadempimento ma è necessario provare che in assenza di quell'errore l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole, e che, quindi, l'inadempimento abbia arrecato un danno concreto, effettivo ed attuale.
3. Passando al merito della vertenza, dal tenore dell'atto di citazione, il , a Pt_1 sostegno della domanda di risarcimento danni avanzata per supposta responsabilità professionale nei confronti della convenuta, avv. lamenta Controparte_4 sostanzialmente la soccombenza nei giudizi in cui era stato assistito dalla professionista presso la Commissione Tributaria di Salerno e che la predetta non abbia mai comunicato l'esito dei giudizi intrapresi (anzi ella avrebbe comunicato verbalmente il buon esito degli stessi). 5 Precisamente, relativamente al ricorso n. 4667/2008, avente ad oggetto avviso di accertamento da reddito per l'anno di imposta 2003, l'attore lamenta di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dall'avvocato, attinente all'invito a presenziare all'appuntamento presso l'ufficio delle entrate per procedere con l'accertamento con adesione, avendo perso, quindi, l'opportunità. Inoltre, l'attore lamenta la mancata impugnazione della sentenza n. 217 del 10.07.2009 dalla Sez. 15 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Rispetto a tale provvedimento, poi, la convenuta che avrebbe comunicato verbalmente, invece, del rigetto l'accoglimento, avrebbe informato l'attore della intervenuta impugnazione da parte di Equitalia presso la Commissione Tributaria di 2° grado. In ordine al predetto appello, la professionista avrebbe proposto all'attore di effettuare il condono di liti pendenti dando incarico al dott. , che in CP_5 data 06.03.2012 depositava il relativo ricorso, senza alcun risultato dato che la richiesta di condono veniva rigettata in quanto il ricorso di primo grado era stato rigettato.
Pure riguardo al giudizio di cui al ricorso n. 7184/2011, avente ad oggetto avviso di accertamento anno di imposta 2006, conclusosi anch'esso con rigetto, il asseriva Pt_1 che gli sarebbe stato comunicato verbalmente un falso accoglimento.
Parimenti nel ricorso n. 5856/2012, conclusosi con la sentenza n. 565/13, l'attore risultava nuovamente soccombente.
Pertanto, l'istante, imputando alla convenuta negligenza nell'assistenza professionale svolta, riceveva la notifica di n. 5 cartelle di pagamento, cui seguiva in data 05.01.2015 l'iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà per €.107.636,18, per cui, ritenendo che la soccombenza abbia pregiudicato la sua posizione, che piuttosto aderendo al concordato proposto dall'Agenzia per €.31.126,97 lo stesso avrebbe potuto risparmiare Parte_2 la somma di €.76.509,21, chiedeva il ristoro di tale importo agendo nei confronti della convenuta per inadempienza contrattuale per asserita responsabilità della stessa per non aver curato i suoi interessi e per essere venuta meno ai suoi obblighi informativi.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, è vero che non risulta alcuna missiva dalla quale potrebbe dirsi provata l'avvenuta comunicazione degli esiti dei giudizi in questione, ma è anche vero che l'attore nulla ha dimostrato circa la presunta responsabilità professionale dell'avv. se non attraverso delle dichiarazioni CP_4 testimoniali che non possono costituire valida prova ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni patiti.
Il supposto inadempimento della professionista non può considerarsi provato sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, non venendosi a configurare il presupposto per la responsabilità del prestatore d'opera.
6 Dalle missive in atti, inoltrate dall'avv. Santese nella fase stragiudiziale della causa alla controparte, si arguisce, piuttosto, che i ricorsi erano stati intrapresi proprio a scopo dilatorio senza molte possibilità di successo e che di ciò era consapevole il contribuente.
Riguardo al ricorso n. 4667/2008, avente ad oggetto avviso di accertamento da reddito anno d'imposta 2003, il di fatto non partecipò all'incontro del 2017 con l'Agenzia Pt_1 delle Entrate, ma non vi è prova che tale assenza sia stata frutto di un erroneo consiglio della professionista;
piuttosto, al contrario, dopo tale mancato incontro, risulta che il conferiva incarico all'avv. per proporre ricorso in data 08.02.2018, volto, Pt_1 CP_4 appunto, a contestare il contenuto dell'accertamento, per cui il era consapevole Pt_1 che stava agendo in giudizio per l'ottenimento di una sentenza attestante l'illegittimità dell'accertamento.
Nel ricorso n. 7184/2011 del 05.12.2011, avente ad oggetto avviso di accertamento anno d'imposta 2006, veniva eccepita la nullità dello stesso per mancanza del contraddittorio preventivo, mente, nel ricorso n. 5856/2012 si eccepiva la nullità della notifica delle cartelle.
Non può costituire inadempienza contrattuale del prestatore d'opera, la risultata soccombenza del nei giudizi anzidetti. Pt_1
Peraltro, non basta che l'avvocato abbia commesso un errore, è necessario provare che, se non vi fosse stato per quell'errore, il cliente avrebbe ottenuto un risultato più favorevole (Cass. Civ. 7309/2017).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24.10.2017).
Nella fattispecie tale prova non sussiste. L'attore, infatti, non ha dimostrato che qualora il convenuto avesse regolarmente e tempestivamente comunicato l'esito dei ricorsi, avrebbe deciso e richiesto di proporre la relativa impugnazione e che detta impugnazione avrebbe avuto possibilità di essere accolta, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza del “più probabile che non”.
A tale riguardo, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di
7 informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (in tal Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024).
Va provata, quindi, la causazione di un danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'imperizia dell'avvocato. Questo perché, l'obbligazione dell'avvocato nei confronti del cliente è un'obbligazione di mezzi, non di risultato, per cui il professionista non è tenuto a garantire al cliente la vittoria in giudizio, impegnandosi a svolgere la sua attività con la diligenza e la competenza qualificata.
La prova da parte dell'attore circa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del legale, ed il danno asseritamente patito non può ritenersi assolta, neanche alla stregua di criteri probabilistici.
La scarsità degli elementi forniti dall'attore, non permette di accertare che egli avrebbe avuto concrete ed apprezzabili possibilità di accoglimento, nei giudizi intrapresi presso la Commissione Tributaria, piuttosto, si ha motivo di ritenere che, al contrario di quanto ritenuto, lo stesso era ben a conoscenza della sua situazione debitoria ed aveva d'intesa con l'avvocato approntato una difesa meramente dilatoria al solo fine di procrastinare il credito dell'Agenzia delle Entrate.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda non può essere accolta.
4. Ogni altra eccezione sollevata dalla chiamata in causa circa la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva e la inoperatività della polizza, è da ritenersi assorbente.
5. In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che indicono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3582/18 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di avv. Parte_1 CP_4 CP_4
- dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata nei confronti del terzo chiamato nel rigetto della domanda principale;
8 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, l'8.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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