Art. 1860. Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli 1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
25 febbraio 2026
25 febbraio 2026
>
Versione
25 aprile 2026
25 aprile 2026
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/2022, n. 270Provvedimento: […] L'impiego militare è caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio, come attesta lo stesso codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, che, non a caso, ha normato contestualmente i diversi profili. Nella fattispecie è, difatti, l'art. 1860 del codice dell'ordinamento militare a richiamare l'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di valutazione a fini pensionistici del periodo di studi universitari per gli ufficiali.Leggi di più...
- in genere·
- ufficiali dei corpi militari dello stato·
- condizioni·
- beneficiari·
- omessa previsione·
- applicazione anche ai funzionari della polizia di stato·
- eguaglianza (principio di)·
- riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari·
- previdenza·
- insussistenza·
- manifesta infondatezza della questione. (classif. 190001).·
- violazione