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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 532/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dott. Antonino CUCINELLA Presidente Relatore dott.ssa Valentina STABILE Giudice dott.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 532/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. GIANNONE ANTONIO che la difende giusta procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. LA MELA FELICE GIUSEPPE che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
1 Premesso che con ricorso depositato in data 01/08/2025 i coniugi e Parte_1
, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della Parte_2 separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bivona di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2012, n. 11, parte II, serie A);
2 5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 03/12/2025.
Il Presidente F.F.
Dott. Antonino Cucinella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dott. Antonino CUCINELLA Presidente Relatore dott.ssa Valentina STABILE Giudice dott.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 532/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. GIANNONE ANTONIO che la difende giusta procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. LA MELA FELICE GIUSEPPE che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
1 Premesso che con ricorso depositato in data 01/08/2025 i coniugi e Parte_1
, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della Parte_2 separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bivona di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2012, n. 11, parte II, serie A);
2 5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 03/12/2025.
Il Presidente F.F.
Dott. Antonino Cucinella
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