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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 10/11/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12616/2024 di R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Difonzo presso il cui studio sito in Parte_1
Altamura alla via Assisi n. 7 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attore opponente -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti opposti contumaci -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di
NA RR fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli in data 13.11.2024, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla copia conforme della sentenza n. 3825/2024, emessa in data 13.09.2024 dal
Tribunale di Bari all'esito del procedimento iscritto sotto il n. 92000193/2009 R.G., con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 26.844,24.
Parte opponente deduceva che con detta sentenza – non notificata e non ancora passata in giudicato - il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti degli intimanti, nonché della loro dante causa accertato Pt_1 CP_3
l'inadempimento di questi ultimi nelle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare del
31.10.2005, disponeva il trasferimento in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del fondo rustico (sito in Altamura alla c.da Trentacapilli, della superficie di are 14,95, riportato in Catasto
Terreni al f. 205, p.lla 120, oggi frazionata nella p.lla 444) già compromesso in vendita,
“condizionato al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo prezzo di € 26.500,00”.
Il contestava la sussistenza del diritto degli opposti di agire in executivis sulla base Pt_1 seguenti motivi:
1) assenza di un capo condannatorio nel dispositivo della sentenza. Invero, il Tribunale in accoglimento della domanda proposta, trasferiva il fondo rustico compromesso in vendita dagli originari convenuti, subordinandone il trasferimento al pagamento del prezzo residuo. Dunque, in tesi di parte opponente, la norma contenuta nell'art. 282 c.p.c., disponendo l'esecutività delle sentenze di primo grado, si riferiva esclusivamente ai provvedimenti di condanna, non applicandosi, invece, a quelli dichiarativi o costitutivi come quello in oggetto;
2) mancato passaggio in giudicato della sentenza costitutiva emessa inter partes ed inidoneità dell'eventuale capo condannatorio “implicito” a fondare un'azione esecutiva.
L'opponente deduceva la provvisoria ed immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., delle sole sentenze di condanna, escludendo quelle meramente dichiarative ovvero costitutive, le quali acquistano efficacia esecutiva con il loro passaggio in giudicato. Inoltre, il richiamando la Pt_1 sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4059/2010 rimarcava che nell'ipotesi cui nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una
NA RR statuizione di condanna, l'immediata esecuzione della sentenza di primo grado dipenderà dal tipo di rapporto che lega la statuizione di condanna con quella costitutiva o dichiarativa: se di sinallagmaticità o corrispettività, la statuizione di condanna non sarà immediatamente esecutiva, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza;
se, invece, di dipendenza o accessorietà, il capo condannatorio potrà ritenersi esecutivo già in primo grado. Dunque, anche a voler ritenere sussistente nella sentenza de qua, un capo condannatorio “implicito” al versamento del prezzo, lo stesso non avrebbe immediata efficacia esecutiva, dovendosi attendere, ai fini della sua esecutività, il passaggio in giudicato della sentenza, come precisato dalla Suprema Corte “nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna, altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita” (Cass. Sez. Unite, n. 4059/2010).
In ragione di tanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la Parte_1 condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti opposti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e con decreto del 06.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, disposta ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c. la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.11.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che si svolgeva con modalità cartolare.
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa
è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo” (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 10875/2012); inoltre delle tre tipologie di sentenza che corrispondono ai tre tipi di cognizione (condanna, mero accertamento e costitutiva), notoriamente soltanto la sentenza di condanna può, per la sua funzione e attitudine, fondare l'esecuzione forzata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1 sent. n. 1037/1999).
Con specifico riferimento alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., la giurisprudenza ha affermato che il giudice chiamato a pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva di un trasferimento non spontaneamente attuato, può subordinare gli effetti di
NA RR tale pronuncia al pagamento del corrispettivo dovuto dall'acquirente, quando le parti abbiano convenzionalmente stabilito che tale pagamento debba aver luogo al momento della stipulazione del contratto definitivo (cfr. Cass. Sez. 1 sent. n. 12516/1995); in tale evenienza, quindi, il pagamento del prezzo non forma oggetto di una statuizione di condanna, bensì costituisce una condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
Così, ad esempio, Cass. sez. II, sentenza 20226 del 31/07/2018: “Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (da parte del promettente compratore) pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire realizzabile, precludendo
l'effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promettente compratore assume carattere dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo”.
Ne deriva, quindi, che il pagamento del corrispettivo di prezzo contemplato nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. è soggetto alla normativa in tema di condizione del contratto, prevista e disciplinata dall'art. 1353 c.c. e ss., sicché la sua previsione nella sentenza
(sostitutiva del contratto definitivo), quale evento di natura condizionale, non fa sorgere in capo alla parte promissaria venditrice una pretesa azionabile in via esecutiva, ma preclude soltanto il prodursi dell'effetto traslativo in applicazione dell'art. 1357 c.c., salva l'eventuale responsabilità del soggetto obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1358 c.c.
Al riguardo, costituisce oramai ius receptum il principio secondo cui al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, essendo equiparabili gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. a quelli di natura negoziale, sottoposti perciò alla stessa disciplina.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., produce dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto: si origina così un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, suscettibile di risoluzione nei casi di inadempimento, purché, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi “anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in
NA RR giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare
(in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte”. (Cass. sez. II n. 690 del 16.01.2006).
Il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza per cui l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatta valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto o “ipso iure” o “ope iudicis”.
Venendo al caso che ci occupa, non sembra ultroneo evidenziare che in materia di sentenza cd. condizionata, uno dei maggiori ostacoli con cui gli interpreti hanno dovuto confrontarsi è stato il conflitto logico e sistematico tra la natura autoritativa e dichiarativa della sentenza di cognizione e la radice, viceversa, volitiva appartenente al fenomeno giuridico della condizione.
Secondo un orientamento, invero, la sentenza ex art. 2932 c.c., che viene emessa condizionando l'efficacia della stessa al pagamento del prezzo, rappresenta un'ipotesi di sentenza condizionale, nella quale – per l'appunto – il pagamento del prezzo vale come condizione di adempimento;
sicché, decorso infruttuosamente il termine, ovvero, rimasta irrealizzata la condizione sospensiva, l'efficacia traslativa nonché quella esecutiva riguardante la condanna al rilascio non possono più prodursi e la regolamentazione contrattuale contenuta in sentenza perde effetto.
La giurisprudenza, accoglie unanimemente questa impostazione ed afferma che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. tiene luogo del contratto definitivo non concluso e costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, ragion per cui alla regolamentazione del rapporto che questa contiene si applicano le regole che in generale disciplinano il contratto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8687/2004).
Ed invero, nel caso della sentenza cd. condizionale, la condizione nasce, sul piano giurisdizionale, dall'esigenza di apprestare una adeguata regolamentazione del rapporto giuridico, ovvero di garantire la “conservazione dell'assetto patrimoniale del contraente deluso dall'inattuazione dello scambio” ed è poi accolta, sul piano sostanziale, in coerenza con le regole generali in materia contrattuale.
In sintesi, la valenza giurisdizionale e quella negoziale del fenomeno giuridico in esame si fondono armoniosamente e la parte del dispositivo in cui si dispone il trasferimento del bene
NA RR condizionando l'efficacia della sentenza al pagamento deve essere intesa, a seconda del punto di vista prescelto, come statuizione condizionale o come clausola condizionale.
Da tali premesse, discende pertanto che il contraente che chiede, a norma dell'art 2932
c.c., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In tale ipotesi, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso detto inadempimento in considerazione del fatto che il prolungato rifiuto di parte venditrice di addivenire alla stipulazione aveva cagionato al promissario acquirente la perdita dei canoni di locazione dell'immobile per importi largamente superiori a quelli dovuti). (Cass. n. 8212/2006).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si reputa quindi insussistente il diritto di e ad agire in via esecutiva sulla base della sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 3825/2024 emessa dal Tribunale di Bari, trattandosi di una sentenza – peraltro non passata in giudicato - emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. in via condizionata quanto al pagamento del prezzo di compravendita a carico del promissario acquirente e all'effetto traslativo del bene promesso.
Ciò deriva, essenzialmente, dall'interpretazione del tenore testuale del dispositivo della sentenza de qua e dal chiaro riferimento letterale alla subordinazione dell'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo: “…DICHIARA che il trasferimento, di cui al capo 1), è condizionato al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo prezzo di €. 26.500,00” (così letteralmente).
Sotto ulteriore profilo giova rilevare, poi, che la sentenza azionata in via esecutiva non è ancora passata in giudicato.
Ad abundantiam mette conto evidenziare che, anche a voler ipotizzare che il titolo azionato contenga in uno alla statuizione costitutiva, la statuizione di condanna, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4059/2010 deve essere scrutinato il rapporto intercorrente tra le stesse onde stabilire se esso sia di sinallagmaticità – caso nel quale la statuizione di condanna non sarà immediatamente esecutiva, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza – ovvero di accessorietà – caso in cui la statuizione sarà immediatamente esecutiva.
NA RR Orbene, il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi e tanto si verifica proprio nel caso – come quello di specie - della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez.
U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, giusta principio di soccombenza, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €.
26.001,00 a €. 52.000,00 con riduzione al 50% in considerazione della prossimità del valore della causa (€. 26.844,24) al valore minimo per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 19.11.2024, ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto e l'insussistenza del diritto di e di agire in executivis; Controparte_1 Controparte_2
2) CONDANNA di e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento nei confronti di delle spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_1
2.905,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari all'udienza del 10.11.2025.
Il Giudice dott.ssa NA RR
NA RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 10/11/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12616/2024 di R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Difonzo presso il cui studio sito in Parte_1
Altamura alla via Assisi n. 7 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attore opponente -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti opposti contumaci -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di
NA RR fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli in data 13.11.2024, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla copia conforme della sentenza n. 3825/2024, emessa in data 13.09.2024 dal
Tribunale di Bari all'esito del procedimento iscritto sotto il n. 92000193/2009 R.G., con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 26.844,24.
Parte opponente deduceva che con detta sentenza – non notificata e non ancora passata in giudicato - il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti degli intimanti, nonché della loro dante causa accertato Pt_1 CP_3
l'inadempimento di questi ultimi nelle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare del
31.10.2005, disponeva il trasferimento in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del fondo rustico (sito in Altamura alla c.da Trentacapilli, della superficie di are 14,95, riportato in Catasto
Terreni al f. 205, p.lla 120, oggi frazionata nella p.lla 444) già compromesso in vendita,
“condizionato al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo prezzo di € 26.500,00”.
Il contestava la sussistenza del diritto degli opposti di agire in executivis sulla base Pt_1 seguenti motivi:
1) assenza di un capo condannatorio nel dispositivo della sentenza. Invero, il Tribunale in accoglimento della domanda proposta, trasferiva il fondo rustico compromesso in vendita dagli originari convenuti, subordinandone il trasferimento al pagamento del prezzo residuo. Dunque, in tesi di parte opponente, la norma contenuta nell'art. 282 c.p.c., disponendo l'esecutività delle sentenze di primo grado, si riferiva esclusivamente ai provvedimenti di condanna, non applicandosi, invece, a quelli dichiarativi o costitutivi come quello in oggetto;
2) mancato passaggio in giudicato della sentenza costitutiva emessa inter partes ed inidoneità dell'eventuale capo condannatorio “implicito” a fondare un'azione esecutiva.
L'opponente deduceva la provvisoria ed immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., delle sole sentenze di condanna, escludendo quelle meramente dichiarative ovvero costitutive, le quali acquistano efficacia esecutiva con il loro passaggio in giudicato. Inoltre, il richiamando la Pt_1 sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4059/2010 rimarcava che nell'ipotesi cui nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una
NA RR statuizione di condanna, l'immediata esecuzione della sentenza di primo grado dipenderà dal tipo di rapporto che lega la statuizione di condanna con quella costitutiva o dichiarativa: se di sinallagmaticità o corrispettività, la statuizione di condanna non sarà immediatamente esecutiva, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza;
se, invece, di dipendenza o accessorietà, il capo condannatorio potrà ritenersi esecutivo già in primo grado. Dunque, anche a voler ritenere sussistente nella sentenza de qua, un capo condannatorio “implicito” al versamento del prezzo, lo stesso non avrebbe immediata efficacia esecutiva, dovendosi attendere, ai fini della sua esecutività, il passaggio in giudicato della sentenza, come precisato dalla Suprema Corte “nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna, altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita” (Cass. Sez. Unite, n. 4059/2010).
In ragione di tanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la Parte_1 condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti opposti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e con decreto del 06.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, disposta ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c. la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.11.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che si svolgeva con modalità cartolare.
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa
è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo” (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 10875/2012); inoltre delle tre tipologie di sentenza che corrispondono ai tre tipi di cognizione (condanna, mero accertamento e costitutiva), notoriamente soltanto la sentenza di condanna può, per la sua funzione e attitudine, fondare l'esecuzione forzata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1 sent. n. 1037/1999).
Con specifico riferimento alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., la giurisprudenza ha affermato che il giudice chiamato a pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva di un trasferimento non spontaneamente attuato, può subordinare gli effetti di
NA RR tale pronuncia al pagamento del corrispettivo dovuto dall'acquirente, quando le parti abbiano convenzionalmente stabilito che tale pagamento debba aver luogo al momento della stipulazione del contratto definitivo (cfr. Cass. Sez. 1 sent. n. 12516/1995); in tale evenienza, quindi, il pagamento del prezzo non forma oggetto di una statuizione di condanna, bensì costituisce una condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
Così, ad esempio, Cass. sez. II, sentenza 20226 del 31/07/2018: “Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (da parte del promettente compratore) pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire realizzabile, precludendo
l'effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promettente compratore assume carattere dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo”.
Ne deriva, quindi, che il pagamento del corrispettivo di prezzo contemplato nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. è soggetto alla normativa in tema di condizione del contratto, prevista e disciplinata dall'art. 1353 c.c. e ss., sicché la sua previsione nella sentenza
(sostitutiva del contratto definitivo), quale evento di natura condizionale, non fa sorgere in capo alla parte promissaria venditrice una pretesa azionabile in via esecutiva, ma preclude soltanto il prodursi dell'effetto traslativo in applicazione dell'art. 1357 c.c., salva l'eventuale responsabilità del soggetto obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1358 c.c.
Al riguardo, costituisce oramai ius receptum il principio secondo cui al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, essendo equiparabili gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. a quelli di natura negoziale, sottoposti perciò alla stessa disciplina.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., produce dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto: si origina così un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, suscettibile di risoluzione nei casi di inadempimento, purché, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi “anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in
NA RR giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare
(in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte”. (Cass. sez. II n. 690 del 16.01.2006).
Il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza per cui l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatta valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto o “ipso iure” o “ope iudicis”.
Venendo al caso che ci occupa, non sembra ultroneo evidenziare che in materia di sentenza cd. condizionata, uno dei maggiori ostacoli con cui gli interpreti hanno dovuto confrontarsi è stato il conflitto logico e sistematico tra la natura autoritativa e dichiarativa della sentenza di cognizione e la radice, viceversa, volitiva appartenente al fenomeno giuridico della condizione.
Secondo un orientamento, invero, la sentenza ex art. 2932 c.c., che viene emessa condizionando l'efficacia della stessa al pagamento del prezzo, rappresenta un'ipotesi di sentenza condizionale, nella quale – per l'appunto – il pagamento del prezzo vale come condizione di adempimento;
sicché, decorso infruttuosamente il termine, ovvero, rimasta irrealizzata la condizione sospensiva, l'efficacia traslativa nonché quella esecutiva riguardante la condanna al rilascio non possono più prodursi e la regolamentazione contrattuale contenuta in sentenza perde effetto.
La giurisprudenza, accoglie unanimemente questa impostazione ed afferma che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. tiene luogo del contratto definitivo non concluso e costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, ragion per cui alla regolamentazione del rapporto che questa contiene si applicano le regole che in generale disciplinano il contratto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8687/2004).
Ed invero, nel caso della sentenza cd. condizionale, la condizione nasce, sul piano giurisdizionale, dall'esigenza di apprestare una adeguata regolamentazione del rapporto giuridico, ovvero di garantire la “conservazione dell'assetto patrimoniale del contraente deluso dall'inattuazione dello scambio” ed è poi accolta, sul piano sostanziale, in coerenza con le regole generali in materia contrattuale.
In sintesi, la valenza giurisdizionale e quella negoziale del fenomeno giuridico in esame si fondono armoniosamente e la parte del dispositivo in cui si dispone il trasferimento del bene
NA RR condizionando l'efficacia della sentenza al pagamento deve essere intesa, a seconda del punto di vista prescelto, come statuizione condizionale o come clausola condizionale.
Da tali premesse, discende pertanto che il contraente che chiede, a norma dell'art 2932
c.c., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In tale ipotesi, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso detto inadempimento in considerazione del fatto che il prolungato rifiuto di parte venditrice di addivenire alla stipulazione aveva cagionato al promissario acquirente la perdita dei canoni di locazione dell'immobile per importi largamente superiori a quelli dovuti). (Cass. n. 8212/2006).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si reputa quindi insussistente il diritto di e ad agire in via esecutiva sulla base della sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 3825/2024 emessa dal Tribunale di Bari, trattandosi di una sentenza – peraltro non passata in giudicato - emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. in via condizionata quanto al pagamento del prezzo di compravendita a carico del promissario acquirente e all'effetto traslativo del bene promesso.
Ciò deriva, essenzialmente, dall'interpretazione del tenore testuale del dispositivo della sentenza de qua e dal chiaro riferimento letterale alla subordinazione dell'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo: “…DICHIARA che il trasferimento, di cui al capo 1), è condizionato al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo prezzo di €. 26.500,00” (così letteralmente).
Sotto ulteriore profilo giova rilevare, poi, che la sentenza azionata in via esecutiva non è ancora passata in giudicato.
Ad abundantiam mette conto evidenziare che, anche a voler ipotizzare che il titolo azionato contenga in uno alla statuizione costitutiva, la statuizione di condanna, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4059/2010 deve essere scrutinato il rapporto intercorrente tra le stesse onde stabilire se esso sia di sinallagmaticità – caso nel quale la statuizione di condanna non sarà immediatamente esecutiva, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza – ovvero di accessorietà – caso in cui la statuizione sarà immediatamente esecutiva.
NA RR Orbene, il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi e tanto si verifica proprio nel caso – come quello di specie - della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez.
U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, giusta principio di soccombenza, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €.
26.001,00 a €. 52.000,00 con riduzione al 50% in considerazione della prossimità del valore della causa (€. 26.844,24) al valore minimo per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 19.11.2024, ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto e l'insussistenza del diritto di e di agire in executivis; Controparte_1 Controparte_2
2) CONDANNA di e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento nei confronti di delle spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_1
2.905,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari all'udienza del 10.11.2025.
Il Giudice dott.ssa NA RR
NA RR