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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10706/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10706/20 R.G. avente ad oggetto promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME), via Mercato n. 51, codice fiscale rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Astuto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo Giuffrida numero 37, giusta procura in atti;
- attore -
contro nato a [...] il [...], residente a [...](Me) in c.da CP_1
Bolo Carrubba n.1, C.F: , , nata a [...] C.F._2 Parte_2
pagina 1 di 9 (CT) l'11/07/1980, residente a [...], C.F:
, nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
c.f: e residente a [...], c.da Malaponte n.1/B; i primi due C.F._4
nella qualità di eredi di nato a [...] il [...], c.f.: Persona_1
e deceduto a ON (CT) il 15/12/2024; tutti rappresentati C.F._5
e difesi dall'Avv. Antonino Mancuso giusta procura in atti;
- convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva Parte_1
quanto segue:
“1.- Il GN , coltivatore diretto e allevatore di bestiame, ha Parte_1
concentrato la sua attività lavorativa su terreni siti nelle campagne intorno il
Comune di RÒ (ME), in un primo momento assistendo il padre – anch'egli
coltivatore diretto – proseguendo poi anche in maniera automa.
2.- Nello svolgimento della sua attività, il GN ha continuativamente Pt_1
condotto sin dal 2006 il terreno da semina e pascolo distinto al foglio 75,
particella 33 del Catasto terreni, esteso complessivamente Ha. 2.73.00 (di cui Ha.
2.43.00 seminativo e Ha.
0.30.00 pascolo), in forza di contratto di locazione
agraria stipulato in forma orale con il GN . Persona_2
pagina 2 di 9 3.- Tale rapporto tra il GN e il GN si è sostanziato Pt_1 Persona_2
nella piena disponibilità del terreno per quattordici anni, il che ha permesso all'odierno attore di usufruirne integralmente per la propria attività lavorativa.
4.- In particolare, il GN ha provveduto a recintare il terreno, Pt_1
escludendo terzi dall'accedervi, e ha destinato una piccola parte del fondo al pascolo del bestiame, riservando la restante superficie alla coltivazione del
frumento necessario al sostentamento degli animali.
5.- A tal fine sono state effettuate periodicamente opere – tutt'ora chiaramente
visibili – di spietramento, aratura meccanica, semina a righe e raccolta del frumento, nel rispetto dell'annuale ciclo vegetativo e riproduttivo necessario alla rigenerazione biologica.
6.- Il GN ha continuato a coltivare il sopradetto fondo sino ai primi Pt_1
mesi del 2019, momento in cui è venuto a conoscenza dell'atto di compravendita conclusosi in data 25 settembre 2018, con cui il GN ha Persona_2
venduto ai coniugi e alcuni terreni, fra cui Persona_1 Controparte_2
3/12 (tre dodicesimi) di quello condotto e direttamente coltivato dall'attore (cfr doc. 1).
7.- Il proprietario GN – nonostante l'articolo 8 della legge n. Persona_2
590/1965 riconosca al GN , nella sua qualità di coltivatore diretto, il Pt_1
diritto di prelazione sul terreno in caso di vendita del fondo – ha omesso di notificare la volontà di alienare il terreno, impedendo all'odierno attore di esercitare la preferenza a lui spettante.
pagina 3 di 9 8.- Il GN allora, al fine tutelare il diritto di prelazione negatogli, ha Pt_1
attivato il diritto di riscatto previsto dal quinto comma del medesimo articolo 8
legge n. 590/1965 (così subentrando ex lege nel contratto stipulato), notificando
in data 13 maggio 2019 la dichiarazione di riscatto sia al GN che Persona_2
ai coniugi e , a mezzo raccomandate a/r (cfr doc. 2). Per_2 CP_2
9.- Con il suddetto atto di riscatto, il GN ha altresì offerto il Pt_1
pagamento del prezzo nei termini di legge, individuando approssimativamente la
cifra di 1.638,00 euro, alla luce del valore complessivo dei beni venduti e dell'intero prezzo pagato (pari a 3.000,00 euro). 10.- Né il GN né Persona_2
tantomeno i GNi e , hanno ritenuto di riscontrare l'atto di Per_2 CP_2
riscatto, in tal modo impedendo il pagamento del prezzo e il perfezionarsi della
condizione sospensiva del riscatto.
11.- Il GN pertanto, è costretto a ricorrere a Codesto Ecc.mo Pt_1
Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto al riscatto del terreno da
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto, con dichiarazione
di inefficacia della vendita perfezionata con contratto del 25 settembre 2018 a rogito del Notaio , repertorio n. 65269, raccolta n. 42097”. Persona_3
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“A.- Accertare l'avvenuta compravendita del 25 settembre 2018 a rogito del
Notaio , repertorio n. 65269, raccolta n. 42097, con cui il GN Persona_3
ha alienato ai coniugi e i 3/12 (tre dodicesimi) del Persona_2 Per_2 CP_2
terreno da semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto
Terreni.
pagina 4 di 9 B.- Accertare in capo al GN i presupposti preferenziali di Parte_1
cui all'articolo 8 della legge numero 590 del 1965.
C.- In conseguenza, dichiarare parzialmente inefficace il sopradetto contratto
di compravendita del 25 settembre 2018 con cui il GN ha Persona_2
alienato ai coniugi e i 3/12 (tre dodicesimi) del terreno da Per_2 CP_2
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto Terreni, e sostituire nella posizione di acquirente l'odierno attore GN , Parte_1
a far data dalla stipula, nell'atto trascritto presso gli Uffici immobiliari.
D.- Per l'effetto, dichiarare la sostituzione del GN nella posizione Pt_1
dei terzi acquirenti GNi e , nella proprietà del terreno da Per_2 CP_2
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto Terreni del
Comune di RÒ, di cui all'atto per notaio rogante Dott. del 25 Persona_3
settembre 2018, repertorio n. 65269, raccolta n. 42097”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_2 Persona_1
rigetto delle domande attrici.
Venivano assunti l'interrogatorio formale dell'attore e di . Persona_1
A seguito del decesso di si costituivano in prosecuzione i figli ed Persona_1
eredi e insistendo nel rigetto delle domande attrici. CP_1 Parte_2
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta di improcedibilità delle domande giudiziali di controparte per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010; infatti, l'odierna fattispecie non rientra tra quelle contemplate dall'art. 5 del citato decreto legislativo.
pagina 5 di 9 Nel merito delle domande attrici vanno rigettate in quanto infondate per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, occorre preliminarmente rilevare che l'attore agisce in giudizio qualificando la propria pretesa facendo espresso richiamo ai principi contenuti nella disposizione di cui all'art. dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, il quale dispone: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a
mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha
diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario
superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione
fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad
altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Più nello specifico, venendo alla lettera della richiamata norma si evince che la ratio è quella di consentire al titolare del diritto di prelazione di ottenere la proprietà del bene che abbia potuto acquisire esercitando tempestivamente il diritto di prelazione nei confronti dell'alienante limitando tuttavia temporaneamente la possibilità di incidere nella sfera giuridica del terzo acquirente e armonizzando le ragioni del prelazionario pretermesso con il principio generale di tutela dell'affidamento, non comportando, la violazione delle norme sulla prelazione agraria, la nullità del contratto di compravendita (Cass. 29
pagina 6 di 9 settembre 1999, n. 10761). L'avente diritto a prelazione è invece tutelato con l'attribuzione del diritto di riscattare il terreno venduto (Cass. 4 giugno 2007, n.
12934; Cass. 24 maggio 2003, n. 8236).
Va evidenziato che parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione ha tra l'altro espressamente contestato la pretesa sussistenza, in capo all'attore, dei suindicati requisiti richiesti normativamente per il valido esercizio del riscatto.
In effetti, alla stregua delle risultanze in atti si deve ritenere che l'attore, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova: 1) di condurre in affitto il fondo de quo;
2) di essere coltivatore diretto;
3) di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici;
4) della circostanza secondo cui il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Con riferimento al sub 1) si rileva che l'attore non ha provato l'esistenza dell'asserito contratto di affitto del fondo de quo, che sarebbe stato stipulato in forma orale: inammissibile e anche generica è la prova testimoniale formulata al riguardo, mentre risulta priva di qualsiasi valenza probatoria la dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'attore e prodotta da quest'ultimo con la memoria istruttoria del 13 marzo 2021.
Con riferimento al sub 2) si osserva che l'attore non ha provato con certezza la presunta qualifica di coltivatore diretto;
anzi dalla documentazione prodotta si evince che l'azienda di cui è titolare è esclusivamente di tipo zootecnico;
tra pagina 7 di 9 l'altro il fascicolo aziendale in atti non risulta aggiornato essendo risalente al lontano maggio 2008.
Con riferimento al sub 3) l'attore avrebbe dovuto produrre nei termini di rito la relativa certificazione notarile attestante la mancata vendita nel biennio precedente altri fondi rustici. Sul punto si evidenzia anche che la Corte di Cassazione ha rilevato che in tema di rapporti agrari, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce una delle condizioni dell'azione cui è subordinata,
ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, con la conseguenza che la prova della sua sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo;
tale situazione,
infatti, comporta non già un'inversione dell'onere della prova, ma (soltanto) la necessità che questa sia fornita mediante l'allegazione di fatti positivi contrari,
anche per mezzo di testimoni o di presunzioni.
Va ribadito che in virtù del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. la sussistenza di tutti i requisiti di legge in questione doveva essere fornita da parte attrice, anche a fronte della tempestiva contestazione di controparte. Nella fattispecie de qua, l'attore non ha assolto all'onere della prova incombente su di lui.
L'accoglimento di tale motivo di contestazione di parte convenuta esonera dall'esaminare gli altri fatti valere dalla stessa.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 10706/20 R.G.:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali,
oltre Iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Catania il 17 giugno 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10706/20 R.G. avente ad oggetto promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME), via Mercato n. 51, codice fiscale rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Astuto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo Giuffrida numero 37, giusta procura in atti;
- attore -
contro nato a [...] il [...], residente a [...](Me) in c.da CP_1
Bolo Carrubba n.1, C.F: , , nata a [...] C.F._2 Parte_2
pagina 1 di 9 (CT) l'11/07/1980, residente a [...], C.F:
, nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
c.f: e residente a [...], c.da Malaponte n.1/B; i primi due C.F._4
nella qualità di eredi di nato a [...] il [...], c.f.: Persona_1
e deceduto a ON (CT) il 15/12/2024; tutti rappresentati C.F._5
e difesi dall'Avv. Antonino Mancuso giusta procura in atti;
- convenuti -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva Parte_1
quanto segue:
“1.- Il GN , coltivatore diretto e allevatore di bestiame, ha Parte_1
concentrato la sua attività lavorativa su terreni siti nelle campagne intorno il
Comune di RÒ (ME), in un primo momento assistendo il padre – anch'egli
coltivatore diretto – proseguendo poi anche in maniera automa.
2.- Nello svolgimento della sua attività, il GN ha continuativamente Pt_1
condotto sin dal 2006 il terreno da semina e pascolo distinto al foglio 75,
particella 33 del Catasto terreni, esteso complessivamente Ha. 2.73.00 (di cui Ha.
2.43.00 seminativo e Ha.
0.30.00 pascolo), in forza di contratto di locazione
agraria stipulato in forma orale con il GN . Persona_2
pagina 2 di 9 3.- Tale rapporto tra il GN e il GN si è sostanziato Pt_1 Persona_2
nella piena disponibilità del terreno per quattordici anni, il che ha permesso all'odierno attore di usufruirne integralmente per la propria attività lavorativa.
4.- In particolare, il GN ha provveduto a recintare il terreno, Pt_1
escludendo terzi dall'accedervi, e ha destinato una piccola parte del fondo al pascolo del bestiame, riservando la restante superficie alla coltivazione del
frumento necessario al sostentamento degli animali.
5.- A tal fine sono state effettuate periodicamente opere – tutt'ora chiaramente
visibili – di spietramento, aratura meccanica, semina a righe e raccolta del frumento, nel rispetto dell'annuale ciclo vegetativo e riproduttivo necessario alla rigenerazione biologica.
6.- Il GN ha continuato a coltivare il sopradetto fondo sino ai primi Pt_1
mesi del 2019, momento in cui è venuto a conoscenza dell'atto di compravendita conclusosi in data 25 settembre 2018, con cui il GN ha Persona_2
venduto ai coniugi e alcuni terreni, fra cui Persona_1 Controparte_2
3/12 (tre dodicesimi) di quello condotto e direttamente coltivato dall'attore (cfr doc. 1).
7.- Il proprietario GN – nonostante l'articolo 8 della legge n. Persona_2
590/1965 riconosca al GN , nella sua qualità di coltivatore diretto, il Pt_1
diritto di prelazione sul terreno in caso di vendita del fondo – ha omesso di notificare la volontà di alienare il terreno, impedendo all'odierno attore di esercitare la preferenza a lui spettante.
pagina 3 di 9 8.- Il GN allora, al fine tutelare il diritto di prelazione negatogli, ha Pt_1
attivato il diritto di riscatto previsto dal quinto comma del medesimo articolo 8
legge n. 590/1965 (così subentrando ex lege nel contratto stipulato), notificando
in data 13 maggio 2019 la dichiarazione di riscatto sia al GN che Persona_2
ai coniugi e , a mezzo raccomandate a/r (cfr doc. 2). Per_2 CP_2
9.- Con il suddetto atto di riscatto, il GN ha altresì offerto il Pt_1
pagamento del prezzo nei termini di legge, individuando approssimativamente la
cifra di 1.638,00 euro, alla luce del valore complessivo dei beni venduti e dell'intero prezzo pagato (pari a 3.000,00 euro). 10.- Né il GN né Persona_2
tantomeno i GNi e , hanno ritenuto di riscontrare l'atto di Per_2 CP_2
riscatto, in tal modo impedendo il pagamento del prezzo e il perfezionarsi della
condizione sospensiva del riscatto.
11.- Il GN pertanto, è costretto a ricorrere a Codesto Ecc.mo Pt_1
Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto al riscatto del terreno da
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto, con dichiarazione
di inefficacia della vendita perfezionata con contratto del 25 settembre 2018 a rogito del Notaio , repertorio n. 65269, raccolta n. 42097”. Persona_3
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“A.- Accertare l'avvenuta compravendita del 25 settembre 2018 a rogito del
Notaio , repertorio n. 65269, raccolta n. 42097, con cui il GN Persona_3
ha alienato ai coniugi e i 3/12 (tre dodicesimi) del Persona_2 Per_2 CP_2
terreno da semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto
Terreni.
pagina 4 di 9 B.- Accertare in capo al GN i presupposti preferenziali di Parte_1
cui all'articolo 8 della legge numero 590 del 1965.
C.- In conseguenza, dichiarare parzialmente inefficace il sopradetto contratto
di compravendita del 25 settembre 2018 con cui il GN ha Persona_2
alienato ai coniugi e i 3/12 (tre dodicesimi) del terreno da Per_2 CP_2
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto Terreni, e sostituire nella posizione di acquirente l'odierno attore GN , Parte_1
a far data dalla stipula, nell'atto trascritto presso gli Uffici immobiliari.
D.- Per l'effetto, dichiarare la sostituzione del GN nella posizione Pt_1
dei terzi acquirenti GNi e , nella proprietà del terreno da Per_2 CP_2
semina e pascolo distinto al foglio 75, particella 33 del Catasto Terreni del
Comune di RÒ, di cui all'atto per notaio rogante Dott. del 25 Persona_3
settembre 2018, repertorio n. 65269, raccolta n. 42097”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_2 Persona_1
rigetto delle domande attrici.
Venivano assunti l'interrogatorio formale dell'attore e di . Persona_1
A seguito del decesso di si costituivano in prosecuzione i figli ed Persona_1
eredi e insistendo nel rigetto delle domande attrici. CP_1 Parte_2
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta di improcedibilità delle domande giudiziali di controparte per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010; infatti, l'odierna fattispecie non rientra tra quelle contemplate dall'art. 5 del citato decreto legislativo.
pagina 5 di 9 Nel merito delle domande attrici vanno rigettate in quanto infondate per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, occorre preliminarmente rilevare che l'attore agisce in giudizio qualificando la propria pretesa facendo espresso richiamo ai principi contenuti nella disposizione di cui all'art. dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, il quale dispone: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a
mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha
diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario
superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione
fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad
altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Più nello specifico, venendo alla lettera della richiamata norma si evince che la ratio è quella di consentire al titolare del diritto di prelazione di ottenere la proprietà del bene che abbia potuto acquisire esercitando tempestivamente il diritto di prelazione nei confronti dell'alienante limitando tuttavia temporaneamente la possibilità di incidere nella sfera giuridica del terzo acquirente e armonizzando le ragioni del prelazionario pretermesso con il principio generale di tutela dell'affidamento, non comportando, la violazione delle norme sulla prelazione agraria, la nullità del contratto di compravendita (Cass. 29
pagina 6 di 9 settembre 1999, n. 10761). L'avente diritto a prelazione è invece tutelato con l'attribuzione del diritto di riscattare il terreno venduto (Cass. 4 giugno 2007, n.
12934; Cass. 24 maggio 2003, n. 8236).
Va evidenziato che parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione ha tra l'altro espressamente contestato la pretesa sussistenza, in capo all'attore, dei suindicati requisiti richiesti normativamente per il valido esercizio del riscatto.
In effetti, alla stregua delle risultanze in atti si deve ritenere che l'attore, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova: 1) di condurre in affitto il fondo de quo;
2) di essere coltivatore diretto;
3) di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici;
4) della circostanza secondo cui il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Con riferimento al sub 1) si rileva che l'attore non ha provato l'esistenza dell'asserito contratto di affitto del fondo de quo, che sarebbe stato stipulato in forma orale: inammissibile e anche generica è la prova testimoniale formulata al riguardo, mentre risulta priva di qualsiasi valenza probatoria la dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'attore e prodotta da quest'ultimo con la memoria istruttoria del 13 marzo 2021.
Con riferimento al sub 2) si osserva che l'attore non ha provato con certezza la presunta qualifica di coltivatore diretto;
anzi dalla documentazione prodotta si evince che l'azienda di cui è titolare è esclusivamente di tipo zootecnico;
tra pagina 7 di 9 l'altro il fascicolo aziendale in atti non risulta aggiornato essendo risalente al lontano maggio 2008.
Con riferimento al sub 3) l'attore avrebbe dovuto produrre nei termini di rito la relativa certificazione notarile attestante la mancata vendita nel biennio precedente altri fondi rustici. Sul punto si evidenzia anche che la Corte di Cassazione ha rilevato che in tema di rapporti agrari, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce una delle condizioni dell'azione cui è subordinata,
ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, con la conseguenza che la prova della sua sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo;
tale situazione,
infatti, comporta non già un'inversione dell'onere della prova, ma (soltanto) la necessità che questa sia fornita mediante l'allegazione di fatti positivi contrari,
anche per mezzo di testimoni o di presunzioni.
Va ribadito che in virtù del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. la sussistenza di tutti i requisiti di legge in questione doveva essere fornita da parte attrice, anche a fronte della tempestiva contestazione di controparte. Nella fattispecie de qua, l'attore non ha assolto all'onere della prova incombente su di lui.
L'accoglimento di tale motivo di contestazione di parte convenuta esonera dall'esaminare gli altri fatti valere dalla stessa.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 10706/20 R.G.:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali,
oltre Iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Catania il 17 giugno 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 9 di 9