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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
AT AN, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 57100 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120240006161415000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in liquidazione con sede in Montecatini Terme (PT) ha impugnato la Cartella di pagamento n. 06120240006161415000, di ADER per la somma complessiva a titolo di imposte, sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 13.347,80 per omesso o carente versamento di ritenute Irpef indicate nel modello 770/2021 presentato in data 02/11/2021 per l'anno 2020.
La cartella veniva emessa dall'Ufficio a seguito di controllo automatizzato da 36 bis D.P.R. 600/73
La società aveva cessato ogni attività presso la sede di AR e veniva posta in liquidazione con trasferimento della sede legale in Montecatini, con atto notarile del 16/07/2021 e iscritto all'Agenzia delle
Entrate in data 05/08/2021.
Il ricorso è fondato sui seguenti MOTIVI di impugnazione:
1) nullità della cartella per decadenza del termine di accertamento per la riscossione ex 36 bis d.p.r. 600/73
L' art. 25 D.P.R. 602/73 prevede che il termine decadenziale per la notifica della cartella è il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ragion per cui il termine era il 31/12/2024.
Volendo anche considerare il maggior termine previsto, a seguito dell'emergenza COVID, di 85 gg (anche se in questo caso non risulterebbe applicabile in quanto a novembre 2021 quando è stato presentato il modello 770 l'emergenza non era più in corso) il termine di decadenza sarebbe stato il 26/03/2025, per cui la cartella notificata il 16/05/2025 risulta decaduta.
2) nullità della cartella per incompetenza territoriale e carenza di potere dell'agente della riscossione;
La società ha cessato l'attività in AR, presso la sede, in data 16/07/2021; da quella data è stata posta in liquidazione e la sede è stata spostata in Montecatini Terme.
La cartella di pagamento risulta emessa dall'Agente della Riscossione di Livorno, anziché da quella territorialmente competente che era Pistoia.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata
Si è costituita in giudizio l'ADER controdeducendo:
I) quanto all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 dpr 602/1973, che a seguito del ricevimento del ruolo in data 25/03/2024 e stante l'impossibilità di ricorrere alla notifica a mezzo PEC per revoca d'ufficio dell'indirizzo avvenuta il 12/06/2023, l'ADER ha provveduto ad un primo tentativo di notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 in data 23/04/2024 mediante invio presso la sede legale della società in
Montecatini Terme, Indirizzo_1 , di raccomandata A/R restituita al mittente con la dicitura
“sconosciuto”; ha quindi proceduto alla notifica presso il domicilio fiscale della società risultante da anagrafe tributaria in AR NA, in data 19/12/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, affissione e invio di raccomandata informativa spedita il 31/12/2024, restituita a seguito di compiuta giacenza.
Notifica da ritenersi tempestiva stante il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
II) sulla eccepita incompetenza deduce l'Ufficio che la cartella è stata emessa dall'ADER di Livorno in ragione dell'avvenuta consegna alla medesima del ruolo da riscuotere, come eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate di Livorno, quale ente creditore responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sulla base del domicilio fiscale della Ricorrente_1 risultante da Anagrafe tributaria. Comunque la ADER eccepisce l'estraneità di tale questione di diritto al rapporto riscossivo tra l'ADER e il contribuente attenendo al rapporto fiscale tra quest'ultimo l'Ag. delle Entrate che ha formato l'accertamento e il conseguente ruolo affidato alla ADER per la riscossione l'Ufficio convenuto ha quindi esteso il contraddittorio all'Ag. per le entrate.
È intervenuta volontariamente l'Ag. delle Entrate che si è diffusa con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale osservando che la cartella è stata emessa dall'ADER di Livorno in ragione dell'avvenuta consegna alla medesima del ruolo da riscuotere, come eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate di Livorno, quale ente creditore responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sulla base del domicilio fiscale della Ricorrente_1 sas, risultante da Anagrafe tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 58 del DPR 600/1973 rubricato “Domicilio” stabilisce: “(…) I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa (…)”. Dai documenti allegati, si evince che la sede legale della società e il suo domicilio sono in Indirizzo_2
, 57033 – Località di AR NA (Livorno).
L'Agenzia delle Entrate spiega infatti che quando notifica un provvedimento o procede all'iscrizione a ruolo, verifica nella banca dati ufficiale dell'Anagrafe Tributaria l'indirizzo del contribuente.
Tale banca dati viene costantemente ed automaticamente aggiornata sulla base delle indicazioni fornite seguendo un'apposita procedura chiamata “Comunicazione Unica”.
Il contribuente ha l'onere di comunicare il cambio del proprio indirizzo di sede legale ai sensi dell'art. 2196
c.c. il quale dispone: “Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.”
Il D.LGS 82/2005 rende obbligatoria la comunicazione telematica attraverso il portale “ComUnica”.
Nel caso in esame, è stata, in effetti, compilata la “ComUnica” e inoltrata alla Camera di Commercio, tuttavia, non essendo stato messo il segno di “spunta” che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle
Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente.
È vero che è sufficiente inviarla al Registro delle Imprese per la variazione di sede, ma la società avrebbe dovuto segnalare l'apposito flag, per l'invio agli altri destinatari, affinché il sistema informatico svolgesse tale comunicazione, l'unica valida ai fini fiscali.
Se tale onere non è stato osservato dal contribuente, ma questo non può andare a danno dell'Agenzia delle
Entrate, la quale ha notificato e affidato il ruolo secondo la corretta competenza derivante da quanto emerso dall'Anagrafe tributaria.
Nessun errore è, dunque, stato commesso dall'Amministrazione, la quale aggiorna automaticamente la propria banca dati a livello centrale;
la registrazione dell'atto di scioglimento della società citato dalla
Contribuente non è conferente con la procedura di cambio della sede legale.
In ogni caso, anche a voler ammettere l'esistenza di una incompetenza “relativa”, l'atto emesso non potrebbe giammai dirsi invalido in forza di quanto dispone l'art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, stante la natura vincolata dell'atto emesso, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La tesi avversaria infrange, come detto, il principio di stretta tassatività delle ipotesi di nullità dell'atto amministrativo (ribadito da Cass. 20809/2020, per cui la nullità per inosservanza delle forme non può essere pronunciata, se non è comminata dalla legge), difettando sia la disposizione che preveda il “transito” del ruolo da un'articolazione territoriale all'altra, sia quella che preveda la nullità dell'atto per i motivi rilevati:
l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi “invalido”, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge 241/1990, a tenore del quale: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”,
e avuto riguardo al fatto che, indifferentemente dalla Struttura territoriale emittente, l'atto riscossivo avrebbe sempre identici contenuto e forma, di natura vincolata per legge. Quale effetto della nota riforma della Riscossione, con attribuzione della competenza a riscuotere le somme iscritte a ruolo all'Agenzia delle Entrate e creazione dell'Ente pubblico economico strumentale Agenzia delle
Entrate-Riscossione, il quale ha competenza per l'intero territorio nazionale. il sistema delle concessioni è stato soppresso dall'art. 3, comma 1 del DL 203/2005, a mente del quale “le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, … le esercita tramite l'ente pubblico economico
“denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. … L'ente (…) assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (art 1 comma 3 DL 193/2016).
Grazie all'approdo ad una realtà caratterizzata da un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale, sono chiaramente venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Orbene, affermata conclusivamente la infondatezza del ricorso, in punto di regolamentazione delle spese occorre tenere conto del fatto che la ritualità della notifica degli atti impositivi è derivata, come abbiamo visto, da una mera formale inesattezza procedurale imputabile alla stessa contribuente sicchè paiono sussistere buone ragioni per dichiarare integralmente compensate le sepse di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e compensa le spe di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
AT AN, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 57100 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120240006161415000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in liquidazione con sede in Montecatini Terme (PT) ha impugnato la Cartella di pagamento n. 06120240006161415000, di ADER per la somma complessiva a titolo di imposte, sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 13.347,80 per omesso o carente versamento di ritenute Irpef indicate nel modello 770/2021 presentato in data 02/11/2021 per l'anno 2020.
La cartella veniva emessa dall'Ufficio a seguito di controllo automatizzato da 36 bis D.P.R. 600/73
La società aveva cessato ogni attività presso la sede di AR e veniva posta in liquidazione con trasferimento della sede legale in Montecatini, con atto notarile del 16/07/2021 e iscritto all'Agenzia delle
Entrate in data 05/08/2021.
Il ricorso è fondato sui seguenti MOTIVI di impugnazione:
1) nullità della cartella per decadenza del termine di accertamento per la riscossione ex 36 bis d.p.r. 600/73
L' art. 25 D.P.R. 602/73 prevede che il termine decadenziale per la notifica della cartella è il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ragion per cui il termine era il 31/12/2024.
Volendo anche considerare il maggior termine previsto, a seguito dell'emergenza COVID, di 85 gg (anche se in questo caso non risulterebbe applicabile in quanto a novembre 2021 quando è stato presentato il modello 770 l'emergenza non era più in corso) il termine di decadenza sarebbe stato il 26/03/2025, per cui la cartella notificata il 16/05/2025 risulta decaduta.
2) nullità della cartella per incompetenza territoriale e carenza di potere dell'agente della riscossione;
La società ha cessato l'attività in AR, presso la sede, in data 16/07/2021; da quella data è stata posta in liquidazione e la sede è stata spostata in Montecatini Terme.
La cartella di pagamento risulta emessa dall'Agente della Riscossione di Livorno, anziché da quella territorialmente competente che era Pistoia.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata
Si è costituita in giudizio l'ADER controdeducendo:
I) quanto all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 dpr 602/1973, che a seguito del ricevimento del ruolo in data 25/03/2024 e stante l'impossibilità di ricorrere alla notifica a mezzo PEC per revoca d'ufficio dell'indirizzo avvenuta il 12/06/2023, l'ADER ha provveduto ad un primo tentativo di notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 in data 23/04/2024 mediante invio presso la sede legale della società in
Montecatini Terme, Indirizzo_1 , di raccomandata A/R restituita al mittente con la dicitura
“sconosciuto”; ha quindi proceduto alla notifica presso il domicilio fiscale della società risultante da anagrafe tributaria in AR NA, in data 19/12/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, affissione e invio di raccomandata informativa spedita il 31/12/2024, restituita a seguito di compiuta giacenza.
Notifica da ritenersi tempestiva stante il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
II) sulla eccepita incompetenza deduce l'Ufficio che la cartella è stata emessa dall'ADER di Livorno in ragione dell'avvenuta consegna alla medesima del ruolo da riscuotere, come eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate di Livorno, quale ente creditore responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sulla base del domicilio fiscale della Ricorrente_1 risultante da Anagrafe tributaria. Comunque la ADER eccepisce l'estraneità di tale questione di diritto al rapporto riscossivo tra l'ADER e il contribuente attenendo al rapporto fiscale tra quest'ultimo l'Ag. delle Entrate che ha formato l'accertamento e il conseguente ruolo affidato alla ADER per la riscossione l'Ufficio convenuto ha quindi esteso il contraddittorio all'Ag. per le entrate.
È intervenuta volontariamente l'Ag. delle Entrate che si è diffusa con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale osservando che la cartella è stata emessa dall'ADER di Livorno in ragione dell'avvenuta consegna alla medesima del ruolo da riscuotere, come eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate di Livorno, quale ente creditore responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sulla base del domicilio fiscale della Ricorrente_1 sas, risultante da Anagrafe tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 58 del DPR 600/1973 rubricato “Domicilio” stabilisce: “(…) I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa (…)”. Dai documenti allegati, si evince che la sede legale della società e il suo domicilio sono in Indirizzo_2
, 57033 – Località di AR NA (Livorno).
L'Agenzia delle Entrate spiega infatti che quando notifica un provvedimento o procede all'iscrizione a ruolo, verifica nella banca dati ufficiale dell'Anagrafe Tributaria l'indirizzo del contribuente.
Tale banca dati viene costantemente ed automaticamente aggiornata sulla base delle indicazioni fornite seguendo un'apposita procedura chiamata “Comunicazione Unica”.
Il contribuente ha l'onere di comunicare il cambio del proprio indirizzo di sede legale ai sensi dell'art. 2196
c.c. il quale dispone: “Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.”
Il D.LGS 82/2005 rende obbligatoria la comunicazione telematica attraverso il portale “ComUnica”.
Nel caso in esame, è stata, in effetti, compilata la “ComUnica” e inoltrata alla Camera di Commercio, tuttavia, non essendo stato messo il segno di “spunta” che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle
Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente.
È vero che è sufficiente inviarla al Registro delle Imprese per la variazione di sede, ma la società avrebbe dovuto segnalare l'apposito flag, per l'invio agli altri destinatari, affinché il sistema informatico svolgesse tale comunicazione, l'unica valida ai fini fiscali.
Se tale onere non è stato osservato dal contribuente, ma questo non può andare a danno dell'Agenzia delle
Entrate, la quale ha notificato e affidato il ruolo secondo la corretta competenza derivante da quanto emerso dall'Anagrafe tributaria.
Nessun errore è, dunque, stato commesso dall'Amministrazione, la quale aggiorna automaticamente la propria banca dati a livello centrale;
la registrazione dell'atto di scioglimento della società citato dalla
Contribuente non è conferente con la procedura di cambio della sede legale.
In ogni caso, anche a voler ammettere l'esistenza di una incompetenza “relativa”, l'atto emesso non potrebbe giammai dirsi invalido in forza di quanto dispone l'art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, stante la natura vincolata dell'atto emesso, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La tesi avversaria infrange, come detto, il principio di stretta tassatività delle ipotesi di nullità dell'atto amministrativo (ribadito da Cass. 20809/2020, per cui la nullità per inosservanza delle forme non può essere pronunciata, se non è comminata dalla legge), difettando sia la disposizione che preveda il “transito” del ruolo da un'articolazione territoriale all'altra, sia quella che preveda la nullità dell'atto per i motivi rilevati:
l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi “invalido”, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge 241/1990, a tenore del quale: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”,
e avuto riguardo al fatto che, indifferentemente dalla Struttura territoriale emittente, l'atto riscossivo avrebbe sempre identici contenuto e forma, di natura vincolata per legge. Quale effetto della nota riforma della Riscossione, con attribuzione della competenza a riscuotere le somme iscritte a ruolo all'Agenzia delle Entrate e creazione dell'Ente pubblico economico strumentale Agenzia delle
Entrate-Riscossione, il quale ha competenza per l'intero territorio nazionale. il sistema delle concessioni è stato soppresso dall'art. 3, comma 1 del DL 203/2005, a mente del quale “le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, … le esercita tramite l'ente pubblico economico
“denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. … L'ente (…) assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (art 1 comma 3 DL 193/2016).
Grazie all'approdo ad una realtà caratterizzata da un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale, sono chiaramente venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Orbene, affermata conclusivamente la infondatezza del ricorso, in punto di regolamentazione delle spese occorre tenere conto del fatto che la ritualità della notifica degli atti impositivi è derivata, come abbiamo visto, da una mera formale inesattezza procedurale imputabile alla stessa contribuente sicchè paiono sussistere buone ragioni per dichiarare integralmente compensate le sepse di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e compensa le spe di lite.