TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 476
TAR
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla revoca totale

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se disporre una revoca totale o parziale, soprattutto quando la revoca totale potesse configurarsi come misura sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che la fattura contestata si riferisse a un elemento accessorio dell'investimento e non pregiudicasse la funzione incentivante del contributo, pertanto la revoca totale era sproporzionata.

  • Accolto
    Errata valutazione dell'avvio dell'investimento

    La Corte ha considerato che l'importo della fattura contestata era inferiore all'investimento complessivo e che l'oggetto della fattura era accessorio rispetto all'investimento principale, confermando che la parte essenziale dell'investimento era successiva alla domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 476
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 476
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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