Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da:
Società Agricola -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Torino via San Francesco d’Assisi n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino, con domicilio fisico nello studio del primo in Roma via in Arcione n. 71 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, ha provveduto alla revoca totale del contributo concesso con decreto n. -OMISSIS- all’impresa Società Agricola -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. s.s.;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LA MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 21 febbraio 2025, la società ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato il contributo di € 23.111,56 concesso con il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, commisurato agli interessi su un finanziamento pari a € 229.000 deliberato da -OMISSIS- in data 16 agosto 2022.
Il contributo riguarda le agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2026 (Nuova Sabatini).
La domanda di accesso al contributo è stata presentata al -OMISSIS- in data 8 agosto 2022.
2. Il programma di investimento in relazione al quale è stata presentata la domanda di accesso è relativo all’acquisto di un pivot di fertirrigazione.
3. Con comunicazione di avvio del procedimento, è stato contestato come l’investimento sia stato avviato, in realtà, in data 6 luglio 2022, ovvero antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
4. Quanto sopra si evincerebbe dalla data in cui è intervenuto il primo impegno vincolante, ossia dalla fattura n. -OMISSIS- di data 6 luglio 2022, emessa da -OMISSIS- per l’importo di € 24.309,20 oltre IVA, con relativo pagamento parziale del 31 luglio 2022.
La fattura riguarda un impianto di ventilazione a supporto dell’impianto produttivo.
5. Secondo l’amministrazione, tale circostanza “ determinando l’inammissibilità dell’investimento ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del predetto decreto interministeriale, rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa ”.
6. L’azienda ricorrente, nelle proprie osservazioni presentate in data 16 ottobre 2024, rappresentava come, in realtà, la fattura contestata fosse stata indicata nel modulo di richiesta di erogazione per errore, in quanto estranea al programma di investimento cui la domanda di accesso si riferiva.
7. Il Ministero ha comunque ritenuto che l’avvio dell’investimento fosse antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo. Conseguentemente, con provvedimento comunicato in data 3 dicembre 2024, ha disposto la revoca totale dell’agevolazione concessa.
8. Le censure avanzate dalla ricorrente, con un unico motivo di ricorso, nei confronti del provvedimento impugnato possono sintetizzarsi come segue:
a) l’art. 12 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, che disciplina le ipotesi di revoca del contributo, ivi compreso il caso in cui l’investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda, dispone che la revoca sia disposta in tutto o in parte, lasciando all’Amministrazione uno spazio di discrezionalità che deve essere oggetto di specifica valutazione;
b) nel provvedimento impugnato non vi è alcuna motivazione in ordine alla ragione per la quale sia stata disposta la revoca totale, e non si sia, invece, proceduto alla parziale rideterminazione del contributo, dopo aver espunto la fattura estranea all’intervento;
c) era possibile scorporare la parte del contributo in contestazione, oltretutto frutto di un errore materiale, come si poteva evincere dall’oggetto della fattura in questione, riguardante un impianto di ventilazione a supporto dell’impianto produttivo.
La ricorrente, in seguito all’avvio del procedimento di revoca, avrebbe chiarito come la fattura contestata non fosse relativa al finanziamento e del tutto estranea allo stesso.
Anche con riferimento a quest’ultimo aspetto il provvedimento sarebbe privo di qualsiasi motivazione sulle ragioni per cui le osservazioni della società non sono state accolte
9. Il Ministero resistente e il-OMISSIS-, in vista della camera di consiglio del 5 marzo 2025, si sono costituiti con memorie di mero stile, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, o ne fosse, comunque, ritenuta l’infondatezza nel merito.
10. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione si soli fini cautelari.
11. All’esito della camera di consiglio è intervenuta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha ritenuto sussistere sufficienti profili di fumus circa il carattere irragionevole ed eccessivo della revoca totale.
L’istanza cautelare, pertanto, è stata ritenuta meritevole di accoglimento con specifico riferimento a quella parte del provvedimento impugnato che ha revocato integralmente il contributo invece di limitarsi a disporre lo stralcio della fattura contestata con il conseguente ricalcolo del contributo.
Sempre nell’ordinanza, pertanto, veniva disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, delimitando l’obbligo di restituzione e il correlato potere dell’Amministrazione di esigerla unicamente alla parte di contributo riferibile alla fattura contestata.
12. In vista della pubblica udienza dell’8 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Nella stessa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
13. Quanto al merito ne ha comunque rilevato l’infondatezza.
Il Ministero ricorda che la domanda di ammissione al finanziamento deve essere tassativamente antecedente rispetto all’inizio dei relativi lavori, come risulta in primo luogo dalla normativa eurounitaria, che valorizza il principio di incentivazione.
Anche la normativa nazionale sarebbe del tutto chiara nello stabilisce che gli investimenti debbano essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.
La fattura rappresenta un documento fiscale obbligatorio rilasciato per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il connesso diritto a riscuoterne il prezzo. L’emissione della fattura si configura quale operazione che segue l’avvenuta stipula del relativo contratto, dando atto della sua esecuzione. Pertanto, nel caso in cui la fattura sia emessa in data antecedente al momento di presentazione della domanda di accesso ai contributi, anche la conclusione del contratto dovrebbe ritenersi necessariamente anteriore. Il fatto che l’importo della fattura contestata non corrisponda al valore totale del finanziamento non varrebbe a dimostrarne l’estraneità rispetto all’intervento finanziato.
14. Con riferimento al motivo relativo al difetto di motivazione, l’Amministrazione rileva come il percorso motivazionale sia stato esplicitato in maniera esaustiva, sia in sede di comunicazione di avvio del procedimento sia nel decreto di revoca.
L’Amministrazione ricorda, poi, come il provvedimento impugnato sia vincolato. Pertanto, in motivazione sarebbe sufficiente indicare la norma violata e l’esposizione dei fatti che hanno determinato la violazione.
In ordine, invece, alla violazione dei principi partecipativi, a detta dell’Amministrazione, vi è stato un esame sia delle memorie sia dei documenti prodotti dalla ricorrente, mentre dal giudizio di irrilevanza delle controdeduzioni offerte non potrebbe certo desumersi una violazione delle garanzie partecipative.
15. Con riferimento, invece, alla richiesta della ricorrente di procedere alla revoca parziale del finanziamento per il solo importo corrispondente alla fattura contestata, secondo il Ministero il principio di unitarietà dell’investimento ne impedirebbe l’accoglimento.
In ogni caso, l’Amministrazione nell’esercizio del potere di revoca previsto dalla legge sarebbe priva di margini di discrezionalità, dovendo agire nel pieno e rigoroso rispetto delle disposizioni normative vigenti.
16. Il-OMISSIS-, sempre in vista della pubblica udienza dell’8 gennaio 2026, ha depositato memoria di replica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
17. Nella stessa, preliminarmente, si è associato all’eccezione di difetto di giurisdizione dispiegata dal Ministero.
Nel merito ha rilevato, comunque, l’infondatezza del ricorso, aderendo sostanzialmente alle difese del Ministero.
18. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione
19. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia dal -OMISSIS-
La stessa non è meritevole di favorevole considerazione.
20. A questo proposito, in primo luogo deve ricordarsi come, l’Adunanza Plenaria abbia, da tempo, chiarito che “ Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata ” (cfr. in termini C. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6), escludendo espressamente la configurabilità, nella fattispecie, di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
21. Partendo da tale presupposto è stato ritenuto che “ sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l'annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo ” (cfr. in termini ex multis C. Stato Sez. VI, 17 gennaio 2025 n. 361)
22. Venendo al caso di specie, occorre rilevare come all’azienda ricorrente non venga contestato un inadempimento delle obbligazioni assunte e derivanti dalla concessione dell’agevolazione posto in essere successivamente alla stessa, ma piuttosto l’aver “ avviato ” l’investimento “ in data 06/07/2022, ossia antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi ”.
In altri termini, è stata ritenuta l’insussistenza di uno dei presupposti cui è subordinata la concessione dell’agevolazione stessa, quale la necessità che l’investimento oggetto del contributo sia avviato in un momento successivo alla domanda di accesso allo stesso.
Risulta pertanto chiaro che la presente controversia, avendo ad oggetto un provvedimento di secondo grado basato su vizi riconducibili alla fase di concessione del contributo, ricade nella cognizione del giudice amministrativo.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere respinta.
Il merito
23. Può, a questo punto, passarsi a trattare il merito del ricorso.
24. Lo stesso è fondato nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
25. A questo proposito, infatti, non vi sono motivi per discostarsi da quanto già statuito nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
La normativa applicabile. In particolare il D.M. 25 gennaio 2016 n. 97336
26. Il D.M. 25 gennaio 2016 n. 97336, all’art. 4, dedicato alle caratteristiche del finanziamento, prevede che la concessione del contributo di cui all'art. 6 dello stesso decreto sia deliberata a copertura degli investimenti di cui all’art. 5.
27. A propria volta, l’art. 12 del D.M. 25 gennaio 2016 n. 97336, al comma 1 lett. e), dispone che il contributo possa essere revocato, in tutto o in parte, qualora venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5.
Tale ultima disposizione, per quanto è qui di interesse, al comma 4 richiede che gli investimenti siano avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo.
28. Con riferimento a tale aspetto, lo stesso Ministero ricorda come la domanda di ammissione al finanziamento debba essere “ tassativamente antecedente rispetto all’inizio dei relativi lavori ”.
Solo in questo modo può dirsi realizzata la funzione incentivante del contributo rispetto all’investimento, in quanto è necessario avere la certezza che l’imprenditore non avrebbe realizzato il secondo in assenza del primo.
29. Non può trascurarsi, però, come il medesimo art. 12 preveda accanto ad un’ipotesi di revoca totale una fattispecie di revoca parziale, anch’essa genericamente riferita a tutte le tipologie di investimenti ammesse a contributo.
30. E’ lo stesso legislatore, pertanto, ad escludere che, a fronte di fattispecie che comportano la revoca del contributo, questa debba essere necessariamente totale.
31. In altri termini, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, la norma sopra richiamata suggerisce il dovere per l’Amministrazione procedente di valutare attentamente ogni volta se debba disporsi una revoca totale o parziale.
Tale valutazione si impone, in particolar modo, proprio quando la revoca totale possa configurarsi quale misura non giustificata dalle circostanze del caso concreto e sostanzialmente sproporzionata.
La presente fattispecie
32. Con particolare riferimento alla presente fattispecie, va rilevato come, ciò che il ricorrente risulta aver avviato anteriormente alla presentazione della domanda non sia tanto il programma di investimento nel suo complesso quanto quello che può definirsi un elemento di quest’ultimo, avente natura eminentemente accessoria rispetto all’investimento vero e proprio in relazione al quale è stata avanzata la domanda di contributo.
Il carattere accessorio, rispetto all’investimento complessivo, di quanto acquistato con la fattura contestata può desumersi proprio dall’esame della suddetta fattura contestata e dal raffronto con la documentazione in atti.
33. A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, come l’importo oggetto della fattura n. -OMISSIS- di -OMISSIS-del 6 luglio 2022 sia sensibilmente inferiore all’importo del programma di investimento indicato nella domanda dell’8 agosto 2022.
L’importo indicato in fattura, infatti, è pari ad € 24.309,20 (cfr. doc. 4 ricorrente) a fronte di un investimento per € 229.000,00 (cfr. doc.1 ricorrente).
34. Risulta, poi, particolarmente rilevante il fatto che vi sia sostanzialmente corrispondenza tra l’importo indicato nel “ modulo per la richiesta del contributo ” inviato al Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. ancora doc. 1 ricorrente) e la somma delle fatture certamente posteriori alla data di presentazione dello stesso, così come indicate nello “ schema di dichiarazione liberatoria del fornitore ” rilasciato da -OMISSIS- a parte una minima differenza che viene imputata ad uno sconto successivo (cfr. doc. 2 ricorrente).
Il che va a confermare come l’oggetto dell’investimento a cui la domanda di contributo si riferisce sia, in realtà, nella sua struttura essenziale, successivo alla stessa.
35. Altrettanto significativo, come già ricordato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, è che la sommatoria della spesa riferita al pivot di fertirrigazione e della spesa indicata nella fattura contestata dia un risultato superiore alla somma richiesta quale incentivo all’investimento.
Questa condizione rimane rispettata anche sommando l’importo della fattura n. -OMISSIS- del 6 luglio 2022 al costo reale del sopra richiamato macchinario come risultante dallo sconto successivamente praticato.
36. In altri termini, abbiamo una sostanziale corrispondenza tra l’importo dell’investimento oggetto della domanda di contributo e l’importo delle fatture successive alla relativa domanda di concessione, mentre la fattura contestata risulta afferente ad un importo ulteriore rispetto al contributo richiesto.
37. Viene, in tal modo, indirettamente confermato come la fattura n. -OMISSIS- del 6 luglio 2022, sia per l’importo sia per l’oggetto, debba ricondursi non a un acconto sull’oggetto principale dell’investimento, ma al pagamento di un elemento accessorio. Quest’ultimo, proprio per l’accessorietà che lo caratterizza rispetto all’oggetto dell’investimento, può ritenersi estraneo alla parte essenziale dell’investimento coperto dal contributo.
38. Per questa parte, pertanto, il contributo ha raggiunto il suo scopo, poiché in relazione alla stessa l’investimento è stato effettivamente avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo.
39. Diversamente da quanto ritenuto dal Ministero resistente, nel caso di specie, alla luce degli elementi di fatto sopra descritti, non siamo di fronte a “ spese anche parziali riferite ” ad un investimento già effettuato alla data di presentazione della domanda di contributo, ma piuttosto ad un investimento che è stato posto in essere proprio grazie alla concessione del contributo.
Antecedente alla domanda era solo un elemento accessorio, e, come tale, estraneo al nucleo essenziale dell’investimento, che è stato sì acquistato in un momento anteriore, ma non ha avuto alcuna rilevanza causale nella concessione del contributo. In altri termini, l’investimento non è divisibile in un acconto e in un saldo, ma si colloca interamente a valle del contributo. Rispetto all’investimento finanziato con fondi pubblici il richiedente può sempre aggiungere, prima o dopo, elementi accessori a proprie spese.
40. Poiché la fattura del 6 luglio 2022, seppure anteriore alla data di presentazione della domanda, non pregiudica la funzione incentivante cui mira il D.M. 25 gennaio 2016, un’analisi della fattispecie svolta alla luce del principio di proporzionalità avrebbe dovuto condurre non a una revoca totale, ma piuttosto a una revoca parziale del contributo concesso, disponendo lo stralcio della fattura contestata e il conseguente ricalcolo del contributo.
41. Una diversa determinazione, quale quella di cui al provvedimento impugnato, si configura essenzialmente sproporzionata, poiché va a cancellare il contributo anche per quella parte che, certamente, non riguarda “ acquisti che l’imprenditore ha già compiuto (e che quindi avrebbe compiuto in ogni caso, a prescindere dall’incentivo economico della parte pubblica) ” (cfr. in termini C. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2014 n. 5 richiamata dal Ministero).
Conclusioni
42. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dovendosi ritenere illegittimo lo stesso solo per quella parte che ha revocato integralmente il contributo invece di limitarsi a disporre lo stralcio della fattura contestata e il conseguente ricalcolo del contributo.
Conseguentemente, l’amministrazione sarà legittimata a esigere la restituzione unicamente della parte di contributo che sia riferibile alla fattura contestata.
Le spese del grado
43. Per ciò che riguarda le spese del presente grado di giudizio la peculiarità, anche in fatto, della vicenda ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA MA | UR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.